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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/05/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2281/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 15/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PELLIZZER LUISELLA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PELLIZZER LUISELLA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale del matrimonio, nonché ai sensi dell'art. 473-bis 49 hanno altresì richiesto la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, richiedendo di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Relativamente alla domanda di separazione, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod.
proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità, il Collegio si pronuncia come di seguito,
visto il parere del Pubblico Ministero.
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto co., c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della l. n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto il 23/12/2001 e trascritto al n. 113, Parte 2, Serie A, Anno 2001 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO;
alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza.
2) La casa familiare, sita in Castelfranco Veneto (TV), Via Pagnana n. 36, di proprietà
esclusiva della sig.ra , viene assegnata alla stessa. Parte_1
3) Entrambi i genitori contribuiranno in via diretta al mantenimento del figlio maggiorenne
, studente ed economicamente non indipendente, per il tempo di permanenza presso Per_1
ciascuno di loro.
4) Si dà atto che ulteriormente, quale contributo al mantenimento del figlio, entro e non oltre il 30/09/2025:
a. i sigg.ri e estingueranno, il conto corrente bancario cointestato n. Pt_1 Pt_2
CC8000938485, acceso presso Banca Generali – Ag. di Castelfranco Veneto e quanto ivi depositato sarà trasferito in un conto corrente cointestato al sig. Pt_2
e al figlio e la sig.ra vi acconsente. A tal fine i sigg.ri
[...] CP_1 Pt_1
e si obbligano, a far data dalla sottoscrizione del ricorso per la Pt_1 Pt_2
separazione e il divorzio, a non compiere operazioni sul predetto conto corrente comune, se non quelle finalizzate al trasferimento del patrimonio su altro conto cointestato al sig. e al figlio;
Parte_2 CP_1
b. b. la sig.ra provvederà a cointestare al figlio il proprio conto corrente Pt_1 Per_1
n. CC8000941734 acceso presso Banca Generali – Ag. di Castelfranco Veneto ovvero a delegarlo alle operazioni.
5) Le spese straordinarie per il figlio, come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso questo tribunale, saranno a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno.
6) Si dà atto che i ricorrenti provvedono ciascuno al proprio mantenimento, si dichiarano economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
7) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore dott.ssa Daniela Ronzani.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 20/05/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani