Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 1
In tema di obbligazioni pecuniarie, incombe sul debitore che assume di aver versato, a titolo di acconto, una somma maggiore di quella riconosciuta dal creditore l'onere di fornire la prova del proprio assunto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5927 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
Dott. Rosaria DE JULIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PA RM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato VINICIO D'ALESSANDRO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA VO, EUR VERDE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimati -
avverso la sentenza n.3116/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 26/10/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8/1/99 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
VO AL, con atto di citazione notificato in data 4 gennaio 1989, convenne MI LO innanzi al Tribunale di Roma, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento, a favore del LO, della somma di L. 41.950.000, oltre a L.
7.751.000 per i.v.a., che l'opposto assumeva essergli dovuta a titolo di corrispettivo per la fornitura di manufatti di falegnameria. Addusse l'opponente che egli era estraneo al rapporto, intercorso esclusivamente tra il LO e la Eur Verde s.r.l., in nome e per conto della quale egli aveva agito, che, comunque, risultava versato un acconto di L. 18.000.000, mentre dalla relativa fattura compilata dall'opposto risultava la minor somma di L. 10.000.000, che, infine, il LO si era reso responsabile di grave inadempimento, per cui chiese la revoca del decreto ingiuntivo per difetto della titolarità passiva del diritto controverso e, comunque, la risoluzione del contratto per inadempimento del LO.
L'opposto, costituendosi in giudizio, resistè all'opposizione, chiedendone il rigetto siccome infondata.
Nel corso dell'istruttoria fu disposta la riunione della causa ad altra pendente innanzi allo stesso Tribunale tra la Eur Verde s.r.l. ed il LO.
L'adito Tribunale dichiarò la risoluzione del contratto concluso dalla Eur Verde s.r.l. ed il LO per inadempimento di quest'ultimo ed accertò l'estraneità del AL al contratto stesso.
Tale decisione, impugnata dal LO, è stata, con sentenza resa in data 26 ottobre 1995, parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Roma, che ha confermato la statuizione favorevole al AL, ribadendone l'estraneità al rapporto, ed ha condannato la Eur Verde s.r.l. al pagamento, a favore del LO, della somma di L. 31.501.000, risultante dalla detrazione dal corrispettivo dovuto dell'acconto di L. 18.000.000, oltre agli interessi legali a far tempo dalla data di notifica del decreto ingiuntivo. In ordine alla posizione del AL, il giudice d'appello ha osservato che il LO era venuto meno all'onere di provare che il AL avesse agito in nome proprio e non in rappresentanza della Eur Verde s.r.l. e che, al contrario, l'eccepita estraneità dello stesso al rapporto dedotto in giudizio risultava provato dalla fattura in data 20 giugno 1988, che il LO aveva emesso nei confronti della società, nonché dalla lettera del direttore dei lavori della società stessa, Arch. Mencarelli, in cui era descritto un incontro avuto dal committente col LO e col AL, quest'ultimo in rappresentanza della società, unica controparte del LO.
Nè, ad avviso della Corte d'Appello, tali risultanze erano contraddette dalla bolla di consegna del materiale in data 7 luglio 1988, recante la sottoscrizione del AL, poiché tale documento era idoneo a provare soltanto che la consegna era stata eseguita a mani del AL.
Quanto, poi, alla statuizione di condanna emessa nei confronti della Eur Verde s.r.l., la corte del merito ha giustificato la detrazione della somma di L. 18.000.000 dalla sorte capitale dovuta, osservando che, nonostante la relativa fattura indicasse la minor somma di L. 10.000.000, si doveva presumere che l'acconto versato ammontasse a L. 18.000.000, perché la scrittura in data 12 settembre 1988, redatta dal LO ma da lui non sottoscritta ed indicante la maggior somma di L. 18.000.000, non era stata in alcun modo contestata dal LO stesso, il quale, anzi, aveva taciuto. Avverso tale decisione il LO propose ricorso per cassazione fondato su due motivi. Gli intimati AL ed Eur - Verde s.r.l. non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1705, 1706, 2697, 2727, 2728 e 2729 cod. civ., con riferimento agli artt. 1333, 1335, 1326 e 1377 cod. civ., nonché degli artt. 113, 115, 116 e 359 cod. proc. civ. e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, adducendo che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto il AL estraneo al rapporto, nonostante che la bolla di consegna e la ricevuta fiscale emesse il 7 luglio 1988 indicassero come destinatario il AL;
il che provava che esso ricorrente considerava il AL come committente.
Ad avviso del ricorrente, spettava al AL di avere agito in qualità di rappresentante e di aver reso nota tale qualità alla controparte al momento della sottoscrizione della bolla di consegna e la produzione in giudizio, da parte sua, della scrittura in data 12 settembre 1988, recante l'intestazione "Materiale fornito al dott. AL (Corbara)", denotava l'ammissione della sua qualità di committente.
Quanto ai documenti valorizzati in senso contrario dal giudice d'appello, il ricorrente osserva che la fattura in data 20 giugno 1988, emessa nei confronti della Eur Verde s.r.l., si riferiva ad altro rapporto e che la lettera in data 15 settembre 1988 dell'Arch. Mencarelli fu depositata tardivamente in giudizio. La censura è infondata.
L'accertamento della titolarità in capo al convenuto della posizione giuridica soggettiva dedotta a fondamento della domanda costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e la relativa motivazione, se congrua ed immune da vizi logico - giuridici, si sottrae alla possibilità di sindacato in sede di legittimità. Nel caso in esame tale accertamento è stato correttamente compiuto sulla base di documenti versati in atti dalle parti, costituiti dalla fattura emessa in data 20 giugno 1988 dal LO e dalla missiva in data 15 settembre 1988 dall'Arch. Mencarelli, dalle quali il giudice d'appello ha logicamente dedotto che il AL avesse agito in rappresentanza della Eur Verde S.r.l., in particolare, ha correttamente ritenuto che la provenienza dalla fattura dal committente provava che nei confronti di costui il AL spese il nome della suddetta società.
Nè quanto dedotto dal ricorrente per censurare la valutazione che il giudice d'appello ha dato del contenuto di detti documenti risulta decisivo, poiché: a) egli non ha provato che la fattura si riferisse a rapporto diverso da quello dedotto in giudizio, non essendo idoneo a dimostrare l'enunciata diversità il fatto che la fattura fosse intestata, non al AL, bensì alla Eur verde s.r.l., perché proprio tale elemento viene correttamente valorizzato in senso contrario dalla corte del merito, mentre la diversa natura delle merci oggetto delle due forniture viene solo genericamente allegata;
b) la lettera dell'Arch. Mencarelli, spedita il 15 settembre 1988, non poteva che essere deposita in giudizio successivamente alla consegna di manufatti ed in, considerazione del testo dell'art. 345 cod. pro. civ. vigente al tempo del giudizio d'appello, la sua produzione in tale grado era ammissibile.
È, dunque, evidente che, al di là del non esatto principio di diritto affermato, secondo cui incombeva sul LO l'onere di provare che il GN avesse agito in nome proprio, mentre era il GN, che non contestava di aver concluso il contratto col LO, tenuto a provare di avere posto in essere tali attività negoziali in rappresentanza della Eur Verde s.r.l. (cfr. Cass., 7 aprile 1979, n. 1999), la Corte d'Appello ha comunque deciso correttamente, avendo accertato che da parte del AL vi fu spendita del nome della società.
Quanto, poi, alla valenza probatoria della bolla di consegna, della ricevuta fiscale e della scrittura in data 12 settembre 1988, correttamente la corte territoriale ha ritenuto di escluderla, atteso il valore non decisivo di detti documenti o la loro inidoneità probatoria, poiché, mentre la bolla di consegna e la ricevuta fiscale erano idonee a provare, rispettivamente, solo che il materiale era stato consegnato al AL e che questi aveva eseguito il pagamento, la scrittura del 12 settembre 1988 non risulta sottoscritta da alcuna delle parti.
Col secondo mezzo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729, 2702, 2721 cod. civ. nonché degli artt. 113, 115, 116 e 359 cod. proc. civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, adducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, egli aveva ripetutamente contestato di aver ricevuto alcun acconto per la fornitura de qua ed, in particolare, di aver riconosciuto la riscossione dell'acconto di L. 18.000.000 che la Corte d'Appello, ha ritenuto erroneamente provata da una scrittura - quella del 12 settembre 1988 - da lui non sottoscritta. Rimarca il ricorrente che nella ricevuta fiscali era scritto che il corrispettivo non era stato corrisposto.
La censura è fondata per quanto di ragione.
La ritenuta riferibilità della fattura in data 20 giugno 1988 al rapporto in esame (vedasi quanto, al riguardo, osservato nel corso dell'esame del precedente motivo) imponeva al giudice d'appello di ritenere versato l'acconto di L. 10.000.000 indicato nella fattura, attesa la provenienza del documento fiscale proprio dalla parte destinataria del pagamento.
Invece, la corte distrettuale non ha osservato i principi che disciplinano l'onere della prova quando, nel ritenere versata, a titolo di acconto, la maggior somma di L. 18.000.000, ha attribuito efficacia probatoria al contegno processuale tenuto dal LO a fronte della produzione della scrittura datata 12 settembre 1988, indicante l'acconto di L. 18.000.000. Essa, invero, non ha considerato che tale scrittura, priva di sottoscrizioni, pur redatta dal LO, non poteva avere alcuna efficacia probatoria, essendo, peraltro, contraddetta da altro atto - la fattura del 20 giugno 1988 - proveniente sicuramente dal LO, che indicava come versata la minor somma di L. 10.000.000.
Conclusivamente, l'impugnata sentenza va cassata nei limiti in cui è stato accolto il secondo motivo di ricorso e, pertanto, la causa va rinviata, anche per il regolamento dell'onere delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, che, nel decidere, osserverà il principio di diritto, secondo cui incombe sul debitore, che assuma di aver versato, a titolo di acconto, una somma maggiore di quella riconosciuta dal creditore, l'onere di fornire la prova del proprio assunto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso ed accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo;
cassa, nei limiti dell'accoglimento, l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, addì 8 gennaio 1999, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile.