Sentenza 1 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di contenzioso tributario, l'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui consente la notifica "mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", non si applica, a norma dell'art. 62 del citato d.lgs. n. 546, al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, che resta assoggettato alle norme del codice di procedura civile ove compatibili, e va notificato nelle forme ivi previste, salvo il disposto della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni, sicchè il ricorso è inammissibile per omessa notifica qualora la stessa sia eseguita mediante diretta consegna, ad opera del ricorrente, all'impiegato addetto all'Ufficio resistente, pur avendone quest'ultimo rilasciato ricevuta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, sentenza 01/12/2014, n. 25395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25395 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2014 |
Testo completo
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. CARACCIOLO PE - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1053/2012 proposto da:
IN US ([...]) elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ZAMPINI US, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DIREZIONE PROVINCIALE I di TORINO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 65/29/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO del 26/05/2011, depositata il 07/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. CC PE ricorre contro l'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, confermando sul punto la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente con riferimento alle ritenute effettuate dal suo datore di lavoro sulle somme corrisposte quale incentivo alle dimissioni;
domanda basata sul contrasto - accertato con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.05, in causa C-207/04 - tra la Direttiva comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata dall'art. 19, comma 4 bis, TUIR.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale la domanda di rimborso era intempestiva, in quanto proposta oltre il termine di 48 mesi dalla data di effettuazione della ritenuta.
Il ricorso si articola su due mezzi, riferiti, il primo, alla statuizione di merito e, il secondo, alla pronuncia sulle spese (con la quale la Commissione Tributaria Regionale ha condannato il contribuente alle spese del primo e del secondo grado). L'Agenzia delle entrate non si è costituita in questa sede. La causa è stata discussa all'udienza pubblica del 9.10.14, per la quale il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, perché non è stato notificato nelle forme di cui al'art. 137 c.p.c. e segg., o delle speciali disposizioni di cui alla L. n. 53 del 1994, e successive modificazioni, ma è stato consegnato all'Ufficio Torino 1 Front Office della Agenzia delle entrate, che ne ha rilasciato ricevuta in data 23.12.11.
Al riguardo va precisato che la notifica "mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia" è prevista dalla legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3) per le notifiche degli atti del giudizio tributario;
laddove, a mente del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 2, "al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili con quelle del presente decreto".
Il ricorso per cassazione avverse le sentenze delle Commissioni Tributarie va quindi notificato nelle forme del codice di procedura civile (salvo il disposto della L. n. 53 del 1994, e successive modificazioni). La diretta consegna di tale ricorso, ad opera del ricorrente o del suo difensore, all'impiegato addetto all'Ufficio esula completamente dal paradigma normativo della notifica contemplata dal codice di rito (che postula l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario) e, pertanto, deve considerarsi inesistente;
dal che discende l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica. Per il caso, speculare a quello qui in esame, di inesistenza della notifica del ricorso per cassazione effettuata dall'Agenzia delle entrate tramite i messi autorizzati di cui al quarto comma del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, si veda Cass. 21216/05: "In tema di contenzioso tributario, i messi speciali degli uffici finanziari hanno potere di effettuare validamente notifiche - ove debitamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 4, - nell'ambito del procedimento speciale dinanzi alle commissioni tributarie, ma sono privi di qualsiasi potere notificatorio nell'ambito del procedimento per cassazione (anche se in materia tributaria), che è regolato esclusivamente dalle norme di carattere generale ed in particolare dal codice di procedura civile. (Nella specie, la S. C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per nullità insanabile della notifica, pur avendo il messo speciale indicato la propria qualità e specificato le proprie generalità)".
Non vi è luogo a regolazione di spese, non essendosi costituita l'intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2014