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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 6519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6519 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 108/2021 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 3.12.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
15.05.1971, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti Antonio D'Auria (C.F.:
), (C.F.: e C.F._2 Parte_2 C.F._3
(C.F.: , con i quali elettivamente Parte_3 C.F._4 domicilia in Napoli alla via Biscardi n. 31 presso lo studio dell'avv.
SQ LL ricorrente
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Napoli alla via Santa Lucia n. 81, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parente (C.F.:
) in virtù di procura generale ad lites per notar C.F._5 di Barano d'Ischia del 14.3.2018 rep. N. 33646 e Persona_1 provvedimento autorizzativo, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso ritualmente notificato il 6.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 3.05.2021, il ricorrente indicato in epigrafe ha citato in giudizio la affinché, Controparte_1 previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione del rio Sguazzatorio avvenuta in data 11.10.2015, venisse condannata al risarcimento in suo favore dei danni subiti.
In punto di fatto, il ricorrente ha rappresentato:
- che, all'epoca dei fatti, coltivava in qualità di affittuario il fondo riportato in catasto al Foglio 1 del Comune di Angri, particelle nn. 74 e
342, e in qualità di proprietario il fondo riportato in catasto al Foglio 1 del Comune di Angri, particella n. 605;
- che, a causa dell'esondazione del rio Sguazzatorio avvenuta in data
11 ottobre 2015, i predetti fondi furono sommersi da acqua maleodorante, melma e detriti dallo stesso esondati;
- che l'inondazione causò ingenti danni ad entrambi i fondi, provocando la distruzione di tutte le colture in atto e il deposito sui terreni di sostanze nocive;
- che, per ripristinare lo status quo ante, fu necessario effettuare un'approfondita risistemazione agraria dei fondi de quibus;
- che la causa dell'esondazione è da ricondursi al cattivo stato di manutenzione in cui si trovava il rio Sguazzatorio al momento dei fatti;
- che la responsabilità dei danni è da imputare alla , Controparte_1
a cui la legge attribuisce i compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria, di sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo del canale de quo.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: "per sentirsi condannare - previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità nel verificarsi dell'evento per cui è causa - a pagare al ricorrente tutti i danni subiti, così come in narrativa elencati, compresi quelli morali, per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, nella misura che sarà specificata in corso di causa, con i relativi interessi e rivalutazione ISTAT nonché con vittoria di spese e competenze".
Con comparsa depositata in data 20.09.2021, si è costituita in giudizio la , che ha eccepito: Controparte_1
- la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, stante la mancata allegazione di prova sul punto;
- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il rio
Sguazzatorio è un'opera di bonifica e l'ente deputato alla sua manutenzione, gestione e vigilanza è esclusivamente il CP_2
integrale del Comprensorio , ai sensi dell'art. 2 della
[...] CP_3
L.R. n. 4 del 25.02.2003 e del Piano di Classifica del , e ciò CP_2 trova conferma nella propria incompetenza in materia di polizia idraulica e gestionale di cui all'art. 90 c. 2 lett. e) del DPR 616/1977 in quanto ai sensi del TU Ambiente la competenza in materia di polizia idraulica spetta alle Autorità di Bacino;
- la legittimazione passiva del Comune competente territorialmente per lo smaltimento dei rifiuti solidi grossolani rinvenuti nei corpi idrici superficiali ai sensi dell'art. 35 L.R. n. 14 del 26.05.2016;
- l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 2947 c.c., poiché il ricorrente ha notificato il ricorso pochi giorni prima della scadenza del termine prescrizionale, senza prima inoltrare alla una richiesta CP_1 di risarcimento dei danni;
- nel merito, la mancata prova in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti affinché si possa configurare una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, in particolare, la mancata prova in ordine alla sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta tenuta dall'Amministrazione ed il danno;
- il concorso colposo del ricorrente ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., poiché avrebbe concorso alla causazione del danno in violazione della normativa che pone in capo ai proprietari dei fondi confinanti con l'alveo specifici obblighi di manutenzione, nonché in violazione dell'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento al fine di scongiurare i danni. Tutto ciò eccepito, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
"Affinché l'On. Giudice adito voglia così provvedere:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e la carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per essere competenti Controparte_1 altri enti;
3) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt. 1227 commi 1 e 2 cc. Con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite".
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nocera Inferiore, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 7.11.2023 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 3-12-25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione formulata dalla CP_1 sulla carenza di legittimazione attiva del ricorrente, presupposto imprescindibile per un ipotetico danno alle colture, in quanto la medesima risulta provata dalle dichiarazioni dei testi escussi e dalla documentazione allegata alla perizia di parte, in particolare dalle visure catastali e dal contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 1.09.2010, della durata di anni 15, con scadenza al 30.08.2025.
Tale circostanza legittima il ricorrente ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000).
Del pari, va rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 2947
c.c., in quanto, per espressa ammissione della convenuta, il ricorso è stato notificato pochi giorni prima e non oltre la scadenza del termine prescrizionale.
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata infra, attenendo al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016).
Relativamente alla prova della sussistenza del fatto storico, va osservato che i testimoni escussi (il perito e Testimone_1
) hanno confermato che in data 11.10.2015, in seguito Testimone_2 ad abbondanti piogge, il rio Sguazzatorio è esondato nel territorio del
Comune di Angri, andando ad invadere tutti i fondi circostanti, compresi quelli coltivati dal ricorrente.
Nello specifico, i testi hanno anche dichiarato:
- che, all'epoca dei fatti, il ricorrente coltivava i fondi indicati in ricorso;
- che, in particolare, sul fondo venivano coltivati lattuga e pomodori e che, a causa dell'esondazione, tali colture marcirono e divennero, pertanto, inutilizzabili;
- che il rio Sguazzatorio si presentava all'epoca dei fatti in stato di cattiva manutenzione e invaso da vegetazione incontrollata.
Tanto chiarito, occorre accertare se la convenuta Controparte_1 possa o meno essere ritenuta ente preposto alla custodia e manutenzione del corso d'acqua in questione.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto l'esclusiva responsabilità della , in quanto tenuta alla manutenzione e alla Controparte_1 custodia del corso d'acqua.
Sul punto, valga precisarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in altri giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni per altri eventi esondativi, che la è ente CP_1 istituzionalmente preposto alla custodia del rio Sguazzatorio e, pertanto, tenuta a rispondere dei danni occorsi in occasione dell'esondazione verificatasi in data 11.10.2015 per l'accertata omessa manutenzione, all'epoca dei fatti, del corso d'acqua in questione (cfr. sentenza n. 93/2024, sentenza n. 635/1019 e sentenza n. 1585/2020). Al riguardo, è opportuno precisare che il rio Sguazzatorio, affluente del fiume , fa parte dei Colatori di Pianura Principali del CP_3 comprensorio di bonifica dell' , ed è parte integrante delle CP_4 opere costituenti la piattaforma di opere idrauliche di bonifica agraria con funzione sia scolante che irrigua.
Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché non si tratta di un'opera idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904, ma di un'opera di bonifica, ai sensi del R.D. n. 215/1933 alla CP_1 compete l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio.
Pertanto, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1 responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Inutile, di contro, è l'indagine volta alla declaratoria dell'eventuale corresponsabilità del Controparte_5
e del Comune territorialmente competente, verso i quali
[...] nessuna domanda è stata proposta e non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario. In ogni caso la legittimamente è stata chiamata a rispondere CP_1 per l'eventuale omesso controllo sull'operato del . CP_2
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che va applicato nella fattispecie de qua l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da CP_1 corsi d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, l'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass.
2480/2018), non sussistente nel caso di specie.
Allo stesso tempo, è da escludersi che il ricorrente abbia concorso alla causazione dei danni ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., come eccepito genericamente dalla , in quanto non è stato provato che abbia CP_1 violato specifici obblighi di manutenzione o l'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento posto a carico dei proprietari dei terreni confinanti con l'alveo.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova dell'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte.
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di
C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte agr.
[...]
, discostandosi da essi ove non risultino condivisibili. Tes_1 A tal fine, si rileva che il perito nella consulenza tecnica ha quantificato i danni complessivi subiti dal ricorrente in € 57.226,50, indicando le seguenti voci di danno:
- € 16.550,00 per la perdita della coltura di lattuga;
- € 9.360,00 per la perdita della coltura di pomodori;
- € 10.640,00 per mancata coltivazione succedanea;
- € 10.080,00 per ripulitura detriti;
- € 5.180,00 per ripristino quote superficiali;
- € 4.410,00 per ripristino fertilità;
- € 1.006,50 per impianto irriguo, di cui € 655,50 per collettore principale ed € 351,00 per manichette gocciolanti.
Riguardo ai danni alle colture, si osserva che il perito ha specificato di aver calcolato il danno subito dai ricorrenti utilizzando il prezzo medio mensile rilevato dalla CCIAA di Salerno presso i mercati all'ingrosso della stessa provincia (cfr. pag. 11 della perizia).
Ebbene, tali parametri non possono essere integralmente condivisi, in quanto il perito avrebbe dovuto considerare i prezzi al produttore e non i prezzi delle colture all'ingrosso, poiché non è stato provato che i ricorrenti si occupassero, oltre che della produzione, anche della commercializzazione diretta dei loro prodotti.
A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha dimostrato che le colture danneggiate occupavano precisamente l'estensione territoriale indicata dal perito nella consulenza tecnica.
Mancano, inoltre, i documenti da cui, partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti, ricostruire in via quantomeno indiziaria i danni alle colture presenti sui fondi al momento dell'alluvione.
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che il ricorrente non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, né le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
Per tali ragioni, i danni alle colture devono essere conseguentemente ridotti in via equitativa nella misura del 70% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte.
In relazione alla voce di danno della mancata coltivazione succedanea, si rileva che né la parte ricorrente né il perito di parte hanno specificato le ragioni tecnico-agricole per le quali l'esondazione de qua abbia determinato l'impossibilità di riprendere le coltivazioni nonostante gli interventi di ripulitura, ripristino e disinfestazione dei terreni de quibus, previsti e quantificati nella perizia di parte.
Di guisa che tali danni non sono dovuti.
Con riguardo ai danni ai terreni, deve osservarsi che, a seguito dell'alluvione, si sono rese necessarie operazioni di ripulitura dai detriti, di ripristino delle quote superficiali e della fertilità. Tuttavia, è opportuno rilevare che il perito ha calcolato tali voci di danno applicando il Prezziario OOPP della dell'anno Controparte_1
2015 ma, al contempo, il ricorrente non ha depositato documentazione contabile che attesti gli esborsi sostenuti per l'esecuzione di tali attività, né, tantomeno, ha provato di aver affidato a terzi il compimento di tali opere.
Pertanto, considerando che le stesse siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alla somma individuata si applicherà una riduzione del 70%.
Infine, anche alla somma indicata in perizia per la voce di danno riguardante l'impianto irriguo appare equo applicare una riduzione del
70%, in considerazione del fatto che non sono state prodotte in giudizio prove che attestino la natura, l'estensione e l'effettivo grado di danneggiamento di quelli preesistenti.
Pertanto, sebbene la circostanza del danneggiamento dell'impianto sia stata confermata dal teste , non vi sono elementi da Testimone_2 cui poter desumere la tipologia dell'impianto e, di conseguenza, la specifica entità del danno subito dal ricorrente.
Va dato atto che la richiesta di risarcimento dei danni morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni.
Per mera completezza, va ribadito che, in continuità con l'orientamento espresso già da questo TR (es. sent. n. 4823/2015) e da altri TR (es. TR LA in occasione dei giudizi scaturiti dall'esondazione del Seveso dell'8.7.2014), non è ravvisabile nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni alle colture sopra indicati. Pertanto, la risarcibilità dell'eventuale lesione del suddetto diritto al lavoro esula dal caso di specie, dove viene in rilievo una responsabilità extracontrattuale, peraltro del tutto scollegata da un rapporto di lavoro.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione del rio Sguazzatorio avvenuta in data 11.10.2015, la somma di € 13.975,95 in favore di (risultante dalla Parte_1 somma di € 4.965,00 per la perdita della coltura di lattuga + €
2.808,00 per la perdita della coltura di pomodori + € 3.024,00 per ripulitura detriti + € 1.554,00 per ripristino quote + € 1.323,00 per ripristino fertilità + € 301,95 per impianto irriguo e nulla per mancata coltura succedanea, tutti importi ridotti del 70% rispetto a quanto indicato dal ctp).
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte
(18.10.2021) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, stante la serialità delle questioni trattate, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della , Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta dal ricorrente e, per effetto, condanna la , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni di € 13.975,95 in favore di
, oltre rivalutazione monetaria dalla data della Parte_1 perizia di parte (18.10.2021) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- condanna la in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed € 1.570,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e nella Parte_2 Parte_3 misura della metà ciascuno e dichiara compensata la residua metà; dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 108/2021 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 3.12.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
15.05.1971, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti Antonio D'Auria (C.F.:
), (C.F.: e C.F._2 Parte_2 C.F._3
(C.F.: , con i quali elettivamente Parte_3 C.F._4 domicilia in Napoli alla via Biscardi n. 31 presso lo studio dell'avv.
SQ LL ricorrente
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Napoli alla via Santa Lucia n. 81, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parente (C.F.:
) in virtù di procura generale ad lites per notar C.F._5 di Barano d'Ischia del 14.3.2018 rep. N. 33646 e Persona_1 provvedimento autorizzativo, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso ritualmente notificato il 6.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 3.05.2021, il ricorrente indicato in epigrafe ha citato in giudizio la affinché, Controparte_1 previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione del rio Sguazzatorio avvenuta in data 11.10.2015, venisse condannata al risarcimento in suo favore dei danni subiti.
In punto di fatto, il ricorrente ha rappresentato:
- che, all'epoca dei fatti, coltivava in qualità di affittuario il fondo riportato in catasto al Foglio 1 del Comune di Angri, particelle nn. 74 e
342, e in qualità di proprietario il fondo riportato in catasto al Foglio 1 del Comune di Angri, particella n. 605;
- che, a causa dell'esondazione del rio Sguazzatorio avvenuta in data
11 ottobre 2015, i predetti fondi furono sommersi da acqua maleodorante, melma e detriti dallo stesso esondati;
- che l'inondazione causò ingenti danni ad entrambi i fondi, provocando la distruzione di tutte le colture in atto e il deposito sui terreni di sostanze nocive;
- che, per ripristinare lo status quo ante, fu necessario effettuare un'approfondita risistemazione agraria dei fondi de quibus;
- che la causa dell'esondazione è da ricondursi al cattivo stato di manutenzione in cui si trovava il rio Sguazzatorio al momento dei fatti;
- che la responsabilità dei danni è da imputare alla , Controparte_1
a cui la legge attribuisce i compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria, di sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo del canale de quo.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: "per sentirsi condannare - previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità nel verificarsi dell'evento per cui è causa - a pagare al ricorrente tutti i danni subiti, così come in narrativa elencati, compresi quelli morali, per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, nella misura che sarà specificata in corso di causa, con i relativi interessi e rivalutazione ISTAT nonché con vittoria di spese e competenze".
Con comparsa depositata in data 20.09.2021, si è costituita in giudizio la , che ha eccepito: Controparte_1
- la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, stante la mancata allegazione di prova sul punto;
- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il rio
Sguazzatorio è un'opera di bonifica e l'ente deputato alla sua manutenzione, gestione e vigilanza è esclusivamente il CP_2
integrale del Comprensorio , ai sensi dell'art. 2 della
[...] CP_3
L.R. n. 4 del 25.02.2003 e del Piano di Classifica del , e ciò CP_2 trova conferma nella propria incompetenza in materia di polizia idraulica e gestionale di cui all'art. 90 c. 2 lett. e) del DPR 616/1977 in quanto ai sensi del TU Ambiente la competenza in materia di polizia idraulica spetta alle Autorità di Bacino;
- la legittimazione passiva del Comune competente territorialmente per lo smaltimento dei rifiuti solidi grossolani rinvenuti nei corpi idrici superficiali ai sensi dell'art. 35 L.R. n. 14 del 26.05.2016;
- l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 2947 c.c., poiché il ricorrente ha notificato il ricorso pochi giorni prima della scadenza del termine prescrizionale, senza prima inoltrare alla una richiesta CP_1 di risarcimento dei danni;
- nel merito, la mancata prova in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti affinché si possa configurare una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, in particolare, la mancata prova in ordine alla sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta tenuta dall'Amministrazione ed il danno;
- il concorso colposo del ricorrente ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., poiché avrebbe concorso alla causazione del danno in violazione della normativa che pone in capo ai proprietari dei fondi confinanti con l'alveo specifici obblighi di manutenzione, nonché in violazione dell'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento al fine di scongiurare i danni. Tutto ciò eccepito, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
"Affinché l'On. Giudice adito voglia così provvedere:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e la carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per essere competenti Controparte_1 altri enti;
3) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt. 1227 commi 1 e 2 cc. Con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite".
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nocera Inferiore, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 7.11.2023 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 3-12-25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione formulata dalla CP_1 sulla carenza di legittimazione attiva del ricorrente, presupposto imprescindibile per un ipotetico danno alle colture, in quanto la medesima risulta provata dalle dichiarazioni dei testi escussi e dalla documentazione allegata alla perizia di parte, in particolare dalle visure catastali e dal contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 1.09.2010, della durata di anni 15, con scadenza al 30.08.2025.
Tale circostanza legittima il ricorrente ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000).
Del pari, va rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 2947
c.c., in quanto, per espressa ammissione della convenuta, il ricorso è stato notificato pochi giorni prima e non oltre la scadenza del termine prescrizionale.
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata infra, attenendo al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016).
Relativamente alla prova della sussistenza del fatto storico, va osservato che i testimoni escussi (il perito e Testimone_1
) hanno confermato che in data 11.10.2015, in seguito Testimone_2 ad abbondanti piogge, il rio Sguazzatorio è esondato nel territorio del
Comune di Angri, andando ad invadere tutti i fondi circostanti, compresi quelli coltivati dal ricorrente.
Nello specifico, i testi hanno anche dichiarato:
- che, all'epoca dei fatti, il ricorrente coltivava i fondi indicati in ricorso;
- che, in particolare, sul fondo venivano coltivati lattuga e pomodori e che, a causa dell'esondazione, tali colture marcirono e divennero, pertanto, inutilizzabili;
- che il rio Sguazzatorio si presentava all'epoca dei fatti in stato di cattiva manutenzione e invaso da vegetazione incontrollata.
Tanto chiarito, occorre accertare se la convenuta Controparte_1 possa o meno essere ritenuta ente preposto alla custodia e manutenzione del corso d'acqua in questione.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto l'esclusiva responsabilità della , in quanto tenuta alla manutenzione e alla Controparte_1 custodia del corso d'acqua.
Sul punto, valga precisarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in altri giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni per altri eventi esondativi, che la è ente CP_1 istituzionalmente preposto alla custodia del rio Sguazzatorio e, pertanto, tenuta a rispondere dei danni occorsi in occasione dell'esondazione verificatasi in data 11.10.2015 per l'accertata omessa manutenzione, all'epoca dei fatti, del corso d'acqua in questione (cfr. sentenza n. 93/2024, sentenza n. 635/1019 e sentenza n. 1585/2020). Al riguardo, è opportuno precisare che il rio Sguazzatorio, affluente del fiume , fa parte dei Colatori di Pianura Principali del CP_3 comprensorio di bonifica dell' , ed è parte integrante delle CP_4 opere costituenti la piattaforma di opere idrauliche di bonifica agraria con funzione sia scolante che irrigua.
Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché non si tratta di un'opera idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904, ma di un'opera di bonifica, ai sensi del R.D. n. 215/1933 alla CP_1 compete l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio.
Pertanto, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1 responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Inutile, di contro, è l'indagine volta alla declaratoria dell'eventuale corresponsabilità del Controparte_5
e del Comune territorialmente competente, verso i quali
[...] nessuna domanda è stata proposta e non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario. In ogni caso la legittimamente è stata chiamata a rispondere CP_1 per l'eventuale omesso controllo sull'operato del . CP_2
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che va applicato nella fattispecie de qua l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da CP_1 corsi d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, l'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass.
2480/2018), non sussistente nel caso di specie.
Allo stesso tempo, è da escludersi che il ricorrente abbia concorso alla causazione dei danni ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., come eccepito genericamente dalla , in quanto non è stato provato che abbia CP_1 violato specifici obblighi di manutenzione o l'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento posto a carico dei proprietari dei terreni confinanti con l'alveo.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova dell'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte.
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di
C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte agr.
[...]
, discostandosi da essi ove non risultino condivisibili. Tes_1 A tal fine, si rileva che il perito nella consulenza tecnica ha quantificato i danni complessivi subiti dal ricorrente in € 57.226,50, indicando le seguenti voci di danno:
- € 16.550,00 per la perdita della coltura di lattuga;
- € 9.360,00 per la perdita della coltura di pomodori;
- € 10.640,00 per mancata coltivazione succedanea;
- € 10.080,00 per ripulitura detriti;
- € 5.180,00 per ripristino quote superficiali;
- € 4.410,00 per ripristino fertilità;
- € 1.006,50 per impianto irriguo, di cui € 655,50 per collettore principale ed € 351,00 per manichette gocciolanti.
Riguardo ai danni alle colture, si osserva che il perito ha specificato di aver calcolato il danno subito dai ricorrenti utilizzando il prezzo medio mensile rilevato dalla CCIAA di Salerno presso i mercati all'ingrosso della stessa provincia (cfr. pag. 11 della perizia).
Ebbene, tali parametri non possono essere integralmente condivisi, in quanto il perito avrebbe dovuto considerare i prezzi al produttore e non i prezzi delle colture all'ingrosso, poiché non è stato provato che i ricorrenti si occupassero, oltre che della produzione, anche della commercializzazione diretta dei loro prodotti.
A ciò si aggiunga che il ricorrente non ha dimostrato che le colture danneggiate occupavano precisamente l'estensione territoriale indicata dal perito nella consulenza tecnica.
Mancano, inoltre, i documenti da cui, partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti, ricostruire in via quantomeno indiziaria i danni alle colture presenti sui fondi al momento dell'alluvione.
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che il ricorrente non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, né le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
Per tali ragioni, i danni alle colture devono essere conseguentemente ridotti in via equitativa nella misura del 70% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte.
In relazione alla voce di danno della mancata coltivazione succedanea, si rileva che né la parte ricorrente né il perito di parte hanno specificato le ragioni tecnico-agricole per le quali l'esondazione de qua abbia determinato l'impossibilità di riprendere le coltivazioni nonostante gli interventi di ripulitura, ripristino e disinfestazione dei terreni de quibus, previsti e quantificati nella perizia di parte.
Di guisa che tali danni non sono dovuti.
Con riguardo ai danni ai terreni, deve osservarsi che, a seguito dell'alluvione, si sono rese necessarie operazioni di ripulitura dai detriti, di ripristino delle quote superficiali e della fertilità. Tuttavia, è opportuno rilevare che il perito ha calcolato tali voci di danno applicando il Prezziario OOPP della dell'anno Controparte_1
2015 ma, al contempo, il ricorrente non ha depositato documentazione contabile che attesti gli esborsi sostenuti per l'esecuzione di tali attività, né, tantomeno, ha provato di aver affidato a terzi il compimento di tali opere.
Pertanto, considerando che le stesse siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alla somma individuata si applicherà una riduzione del 70%.
Infine, anche alla somma indicata in perizia per la voce di danno riguardante l'impianto irriguo appare equo applicare una riduzione del
70%, in considerazione del fatto che non sono state prodotte in giudizio prove che attestino la natura, l'estensione e l'effettivo grado di danneggiamento di quelli preesistenti.
Pertanto, sebbene la circostanza del danneggiamento dell'impianto sia stata confermata dal teste , non vi sono elementi da Testimone_2 cui poter desumere la tipologia dell'impianto e, di conseguenza, la specifica entità del danno subito dal ricorrente.
Va dato atto che la richiesta di risarcimento dei danni morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni.
Per mera completezza, va ribadito che, in continuità con l'orientamento espresso già da questo TR (es. sent. n. 4823/2015) e da altri TR (es. TR LA in occasione dei giudizi scaturiti dall'esondazione del Seveso dell'8.7.2014), non è ravvisabile nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni alle colture sopra indicati. Pertanto, la risarcibilità dell'eventuale lesione del suddetto diritto al lavoro esula dal caso di specie, dove viene in rilievo una responsabilità extracontrattuale, peraltro del tutto scollegata da un rapporto di lavoro.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione del rio Sguazzatorio avvenuta in data 11.10.2015, la somma di € 13.975,95 in favore di (risultante dalla Parte_1 somma di € 4.965,00 per la perdita della coltura di lattuga + €
2.808,00 per la perdita della coltura di pomodori + € 3.024,00 per ripulitura detriti + € 1.554,00 per ripristino quote + € 1.323,00 per ripristino fertilità + € 301,95 per impianto irriguo e nulla per mancata coltura succedanea, tutti importi ridotti del 70% rispetto a quanto indicato dal ctp).
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte
(18.10.2021) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, stante la serialità delle questioni trattate, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della , Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta dal ricorrente e, per effetto, condanna la , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni di € 13.975,95 in favore di
, oltre rivalutazione monetaria dalla data della Parte_1 perizia di parte (18.10.2021) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- condanna la in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed € 1.570,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e nella Parte_2 Parte_3 misura della metà ciascuno e dichiara compensata la residua metà; dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo