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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16750 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 727/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 727/19 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Raffaele Simonetti con studio in Frosinone, via Casilina Nord 63, elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello 6, presso lo Studio Legale
Cannizzaro, come da procura in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE contro
(CF ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Mattei, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Orazio n. 31, come da delega redatta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da verbale all'udienza odierna di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 63149/18 notificato il 15/11/2018, con cui le era stato ingiunto di pagare alla
[...]
in solido con la somma di Controparte_1 CP_2
€120.302,98, oltre interessi, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia pagina 1 di 5 l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa verifica delle condizioni di procedibilità, nel merito, per i motivi dedotti nella opposizione, previo accertamento e conseguente declaratoria di nullità o comunque di efficacia, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, accertarsi la minor somma dovuta dall'opponente in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento al conto corrente di corrispondenza, alla fideiussione ed a tutti i rapporti dedotti nel ricorso riferito al decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso e per i motivi esposti nella premessa, compensare in tutto o parzialmente quanto eventualmente dovuto alla banca dagli opponenti, con quanto dovuto dalla banca all'opponente fideiussore, a qualsiasi titolo, comunque connesso con i fatti oggetto della presente opposizione, in conseguenza dei comportamenti tenuti dai dipendenti e \ o incaricati della banca nei confronti del correntista ovvero nei confronti del fideiussore. Con vittoria delle spese di lite”.
La costituitasi in giudizio, Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e diritto e la conferma del decreto ingiuntivo.
Erano assegnati i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., era disposta CTU volta all'accertamento dei rapporti di dare ed avere tra le parti e all'esito la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 31.01.2023, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
Con ordinanza del 03.07.2023 il fascicolo veniva, peraltro, rimesso sul ruolo per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.Lgs. n. 28/10.
Infine, a seguito di svariati rinvii dovuti alla vacanza del ruolo, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza odierna.
Tanto premesso, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda avanzata da parte opposta in sede monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Ed invero, la proposizione del tentativo obbligatorio di mediazione nei casi (tra i quali vi è pacificamente quello oggetto del presente giudizio, vertente in materia di pagina 2 di 5 contratti bancari) contemplati dall'art. 5, comma Ibis, D.Lgs. n. 28/10 costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
A tal riguardo, il termine di 15 giorni previsto dalla norma per la proposizione della relativa domanda deve, ad avviso di parte della giurisprudenza di merito, considerarsi addirittura perentorio (v., tra le altre, Trib. Firenze, Sez. III,
09.06.2015), detto carattere di perentorietà potendo desumersi, anche in via interpretativa, tutte le volte che per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (Cass. civ. n. 4530/04; n.
14624/00), laddove nella ipotesi che qui ci occupa, detto tentativo pacificamente non è stato neppure esperito.
E' noto, altresì, che ad avviso della giurisprudenza di legittimità, l'onere di esperire il tentativo di mediazione debba logicamente allocarsi a carico della parte che ha interesse al processo, in quanto il legislatore ha attribuito all'istituto della mediazione una funzione deflattiva che in caso contrario non avrebbe luogo: secondo la Suprema Corte, dunque, la proposta di mediazione deve essere formulata dall'opposto, quale parte creditrice del rapporto obbligatorio sostanziale che ha dato impulso all'azione monitoria, pena l'improcedibilità dell'azione e la inefficacia sopravvenuta del decreto ingiuntivo.
Nello specifico, si è chiarito (v. Cass. civ., SS.UU., n. 19596/2020) che "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del
d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
Ciò posto e tornando al caso che ci occupa, a fronte della rimessione della causa sul ruolo intervenuta il 03.07.2023 per l'espletamento del suddetto tentativo obbligatorio di mediazione, la non ha Controparte_1 documentato di aver dato luogo al relativo incombente, di tal chè non vi è prova alcuna che il tentativo sia stato effettivamente espletato.
pagina 3 di 5 Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà essere, in conclusione, dichiarata l'improcedibilità della domanda avanzata da parte opposta in sede monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, previa decurtazione di quelli relativi alla fase decisoria, in assenza di deposito di note conclusionali.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dalla
[...]
in sede monitoria;
Controparte_1
• per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 63149/18 notificato il 15/11/2018;
• condanna parte opposta a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 che si liquidano in complessivi €12.383,5, di cui €11.977,00 a titolo di compensi professionali ed €406,5 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n.55/14 ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge;
• pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di parte opposta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Roma, 01.12.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 727/19 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Raffaele Simonetti con studio in Frosinone, via Casilina Nord 63, elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello 6, presso lo Studio Legale
Cannizzaro, come da procura in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE contro
(CF ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Mattei, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Orazio n. 31, come da delega redatta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da verbale all'udienza odierna di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 63149/18 notificato il 15/11/2018, con cui le era stato ingiunto di pagare alla
[...]
in solido con la somma di Controparte_1 CP_2
€120.302,98, oltre interessi, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia pagina 1 di 5 l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa verifica delle condizioni di procedibilità, nel merito, per i motivi dedotti nella opposizione, previo accertamento e conseguente declaratoria di nullità o comunque di efficacia, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, accertarsi la minor somma dovuta dall'opponente in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento al conto corrente di corrispondenza, alla fideiussione ed a tutti i rapporti dedotti nel ricorso riferito al decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso e per i motivi esposti nella premessa, compensare in tutto o parzialmente quanto eventualmente dovuto alla banca dagli opponenti, con quanto dovuto dalla banca all'opponente fideiussore, a qualsiasi titolo, comunque connesso con i fatti oggetto della presente opposizione, in conseguenza dei comportamenti tenuti dai dipendenti e \ o incaricati della banca nei confronti del correntista ovvero nei confronti del fideiussore. Con vittoria delle spese di lite”.
La costituitasi in giudizio, Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e diritto e la conferma del decreto ingiuntivo.
Erano assegnati i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., era disposta CTU volta all'accertamento dei rapporti di dare ed avere tra le parti e all'esito la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 31.01.2023, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
Con ordinanza del 03.07.2023 il fascicolo veniva, peraltro, rimesso sul ruolo per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.Lgs. n. 28/10.
Infine, a seguito di svariati rinvii dovuti alla vacanza del ruolo, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza odierna.
Tanto premesso, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda avanzata da parte opposta in sede monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Ed invero, la proposizione del tentativo obbligatorio di mediazione nei casi (tra i quali vi è pacificamente quello oggetto del presente giudizio, vertente in materia di pagina 2 di 5 contratti bancari) contemplati dall'art. 5, comma Ibis, D.Lgs. n. 28/10 costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
A tal riguardo, il termine di 15 giorni previsto dalla norma per la proposizione della relativa domanda deve, ad avviso di parte della giurisprudenza di merito, considerarsi addirittura perentorio (v., tra le altre, Trib. Firenze, Sez. III,
09.06.2015), detto carattere di perentorietà potendo desumersi, anche in via interpretativa, tutte le volte che per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (Cass. civ. n. 4530/04; n.
14624/00), laddove nella ipotesi che qui ci occupa, detto tentativo pacificamente non è stato neppure esperito.
E' noto, altresì, che ad avviso della giurisprudenza di legittimità, l'onere di esperire il tentativo di mediazione debba logicamente allocarsi a carico della parte che ha interesse al processo, in quanto il legislatore ha attribuito all'istituto della mediazione una funzione deflattiva che in caso contrario non avrebbe luogo: secondo la Suprema Corte, dunque, la proposta di mediazione deve essere formulata dall'opposto, quale parte creditrice del rapporto obbligatorio sostanziale che ha dato impulso all'azione monitoria, pena l'improcedibilità dell'azione e la inefficacia sopravvenuta del decreto ingiuntivo.
Nello specifico, si è chiarito (v. Cass. civ., SS.UU., n. 19596/2020) che "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del
d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
Ciò posto e tornando al caso che ci occupa, a fronte della rimessione della causa sul ruolo intervenuta il 03.07.2023 per l'espletamento del suddetto tentativo obbligatorio di mediazione, la non ha Controparte_1 documentato di aver dato luogo al relativo incombente, di tal chè non vi è prova alcuna che il tentativo sia stato effettivamente espletato.
pagina 3 di 5 Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà essere, in conclusione, dichiarata l'improcedibilità della domanda avanzata da parte opposta in sede monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, previa decurtazione di quelli relativi alla fase decisoria, in assenza di deposito di note conclusionali.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dalla
[...]
in sede monitoria;
Controparte_1
• per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 63149/18 notificato il 15/11/2018;
• condanna parte opposta a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 che si liquidano in complessivi €12.383,5, di cui €11.977,00 a titolo di compensi professionali ed €406,5 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n.55/14 ed oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge;
• pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di parte opposta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Roma, 01.12.2025
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
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