Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori Alla udienza del 27/03/2025, lette le note di TS ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18569/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GAMBARDELLA ALESSANDRO;
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rapp.p.t. CP_1
CONTUMACE CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.08.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' . Deduceva d aver ottenuto omologa favorevole in data 3.4.2024 con il CP_1 riconoscimento della percentuale del 74% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 20.07.2022. Deduceva, altresì, che dal mese di giugno 2024 l' erogava regolarmente la prestazione ma che non aveva pagato CP_1 gli arretrati dalla data della domanda fino al mese di maggio 2024 per un importo pari ad € 8.290,77, come quantificati nella comunicazione di liquidazione del 09/05/2024. Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni : “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire i ratei di assegno d'invalidità civile con decorrenza dal 01/08/2022, essendo stato riconosciuta invalida nella misura del 74% in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Napoli del 03/04/2024 r.g.n. 15873/2023; condannare, per l'effetto, l' , in persona del Presidente legale CP_1 rapp.te p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei di assegno d'invalidità civile con decorrenza dal 01/08/2022 al 31/05/2024 pari alla somma di euro 8.290,77, con la maggiorazione degli interessi legali”. Benché ritualmente citato in giudizio l rimaneva contumace. All'udienza di trattazione scritta del 27.3.2025 CP_1 la causa veniva decisa con la presente contestuale sentenza. La domanda è fondata;
risultano provati i requisiti socioeconomici . di incollocabilità al lavoro e reddituali (v. art. 12 della lg. 30.12.1991 n. 412 ). Dalla documentazione in atti risulta che dal mese di giugno 2024 l' eroga alla ricorrente la prestazione ma non ha versato gli CP_1 arretrati quantificati nel modelle TE08 in € 8290,77. Nulla in merito al pagamento è stato eccepito dall rimasto contumace. Pertanto l' va condannato al CP_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dr.ssa Manuela Montuori, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire i ratei di assegno di invalidità civile con decorrenza 01.08.2022, per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei di assegno CP_1 di invalidità civile dal 01.08.2022 al 31.5.2024 pari alla somma di € 8290,77 oltre interessi legali come specificato in motivazione;
condanna l' al pagamento delle CP_1 spese di lite liquidate in complessivi € 2000,00 oltre spese generali Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore dell'avv. Gambardella Alessandro dichiaratosi anticipatario. Si comunichi. Napoli, 27.3.2025 Il Giudice Dr.ssa Manuela Montuori
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della CP_1 domanda e chiedendone il rigetto. All'esito della disposta CTU la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza, ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133. Non sussiste la decadenza di cui all'art 42, comma III, dl 269/'03 Il Consulente tecnico di ufficio ha, infatti, accertato che il ricorrente
- è invalido nella misura del _____ % dal _____(per le gravi patologie di cui alla ctu)
Tali conclusioni basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, devono essere pienamente condivise, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti. In ordine alla decorrenza della prestazione va rilevato che, con pronuncia a Sezioni Unite n. 12270 del 05/07/2004, pres. rel. Roselli F., la Suprema Parte_2
Corte ha precisato che “In materia di prestazioni assistenziali, i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti - ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano gia' presenti all'atto della domanda amministrativa - dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, atteso che, secondo il principio della perpetuatio actionis, rinvenibile nell'art. 24 Cost., la durata del processo non puo' pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale ne' gode di analoga garanzia costituzionale”. Pertanto va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'assegno di invalidità con la decorrenza di cui al dispositivo con interessi legali sui ratei scaduti dalle singole scadenze al soddisfo (non spetta la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito integralmente soggetto alla disciplina dell'art. 16 comma 6 l. 412.91). Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
Si pongono altresì a carico dell' spese di consulenza tecnica separatamente CP_2 liquidate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonella Ciriello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'assegno di invalidità a far data dal b) condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione della CP_1 predetta prestazione, nella misura di legge con la decorrenza di cui al capo a), oltre interessi legali sui ratei scaduti dalla maturazione di ciascuno di essi al saldo c) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1600,00 di cui euro 800,00 per diritti oltre iva e cpa in favore dell'avv. Antistatario d) pone le spese di CTU a carico dell' CP_1
Napoli 27/03/2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella Ciriello