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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1786.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide Palmieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 1786/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
23.01.2024, promossa da:
, (C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Nepi (VT), in Via Porta Porciana n.47, rappresentata e difesa dall' Avv. Delfo Maria Sambataro, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma , Piazza dei Martiri di Belfiore
n.4;
Appellante
Nei confronti di
C.F. in persona del Sindaco p.t., difeso e Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato dall'Avv. Pietro Gitto ( ) ed elettivamente domiciliato negli C.F._2 uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove n.21
Appellato
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, C. F. P.IVA_2
Appellata contumace
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 691/2024 del Giudice di Pace di Viterbo, depositata in data 26.08.2024, nel procedimento n.473/2023 R.G.
1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello per la riforma parziale della Sentenza n. 691/2024 con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Viterbo aveva dichiarato l'inefficacia, per decorso del termine prescrizionale previsto dall'articolo 28 della L. 689/81, della cartella di pagamento n. 12520190007588627000 emessa il 16.03.2014 da compensando le spese di lite. CP_1
L'appellante deduceva che il Giudice di primo grado avesse errato nella compensazione delle spese di lite, a fronte dell'accoglimento della domanda.
In particolare, affermava l'infondatezza della sentenza nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite in quanto mancante della motivazione.
2. Si costituiva in giudizio il chiedendo di rigettare l'appello e Controparte_1
confermare la sentenza di primo grado n. 691/2024 del Giudice di pace di Viterbo.
3. L' non si costituiva in giudizio, nonostante la rituale notifica. Controparte_3
4.All'udienza del 23.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
5. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Nel merito deve osservarsi che il Giudice di Pace ha errato nella compensazione delle spese di lite, facendo malgoverno di quanto disposto dell'art.92 c.p.c.
Infatti, il secondo comma dell'articolo 92 statuisce che 'Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti''
Tale disposizione rappresenta una eccezione alla regola, in quanto l'art 91 c.p.c. stabilisce, al primo comma, che 'Il Giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa''.
Sul punto la giurisprudenza quindi si è espressa in modo chiaro e conforme, affermando che il giudice può ricorrere alla compensazione delle spese solo in casi eccezionali e specificatamente individuati dalla legge. Anche la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione affermando, con la sentenza n. 77 del 19/04/2018, l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo
2 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle spese delle parti anche in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso concreto non sussiste alcuna ragione per la compensazione delle spese di lite.
La giurisprudenza sul punto ha statuito che le decisioni sulla compensazione delle spese di lite prive di adeguata motivazione integrano una palese violazione di legge (Cass. 23993/2007, 20598/2008,
26847/2023).
L'appello merita, quindi, accoglimento e la sentenza gravata deve essere riformata nella parte in cui il Giudice di Pace aveva statuito la compensazione delle spese lite, riconoscendo il diritto alla refusione a carico della parte soccombente.
Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi giudizio e sono regolate ex D.M.
55/2014, tenuto conto del disputatum, dell'assenza di attività istruttoria e del contenuto delle difese, liquidando l'importo in prossimità dei minimi come da dispositivo.
Merita accoglimento anche la domanda relativa al rimborso del costo del contributo unificato per entrambi i gradi di giudizio, atteso il tenore dell'art. 13 comma 6 bis D.p.r. n.115/2002, che prevede l'onere del pagamento per la parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da nei confronti del e della Parte_1 CP_1 [...]
avverso la sentenza n. 691/2024 emessa dal Giudice di Pace di Viterbo e, per CP_3
l'effetto, condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in € 400,00 per ciascun grado, € 17,81 per esborsi, nonché alla refusione del contributo unificato per ciascuno dei gradi di giudizio, oltre conseguenze di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Delfo Maria Sambataro dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Viterbo il 31.01.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
3 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide Palmieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 1786/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
23.01.2024, promossa da:
, (C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Nepi (VT), in Via Porta Porciana n.47, rappresentata e difesa dall' Avv. Delfo Maria Sambataro, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma , Piazza dei Martiri di Belfiore
n.4;
Appellante
Nei confronti di
C.F. in persona del Sindaco p.t., difeso e Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato dall'Avv. Pietro Gitto ( ) ed elettivamente domiciliato negli C.F._2 uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove n.21
Appellato
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, C. F. P.IVA_2
Appellata contumace
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 691/2024 del Giudice di Pace di Viterbo, depositata in data 26.08.2024, nel procedimento n.473/2023 R.G.
1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello per la riforma parziale della Sentenza n. 691/2024 con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Viterbo aveva dichiarato l'inefficacia, per decorso del termine prescrizionale previsto dall'articolo 28 della L. 689/81, della cartella di pagamento n. 12520190007588627000 emessa il 16.03.2014 da compensando le spese di lite. CP_1
L'appellante deduceva che il Giudice di primo grado avesse errato nella compensazione delle spese di lite, a fronte dell'accoglimento della domanda.
In particolare, affermava l'infondatezza della sentenza nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite in quanto mancante della motivazione.
2. Si costituiva in giudizio il chiedendo di rigettare l'appello e Controparte_1
confermare la sentenza di primo grado n. 691/2024 del Giudice di pace di Viterbo.
3. L' non si costituiva in giudizio, nonostante la rituale notifica. Controparte_3
4.All'udienza del 23.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
5. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Nel merito deve osservarsi che il Giudice di Pace ha errato nella compensazione delle spese di lite, facendo malgoverno di quanto disposto dell'art.92 c.p.c.
Infatti, il secondo comma dell'articolo 92 statuisce che 'Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti''
Tale disposizione rappresenta una eccezione alla regola, in quanto l'art 91 c.p.c. stabilisce, al primo comma, che 'Il Giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa''.
Sul punto la giurisprudenza quindi si è espressa in modo chiaro e conforme, affermando che il giudice può ricorrere alla compensazione delle spese solo in casi eccezionali e specificatamente individuati dalla legge. Anche la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione affermando, con la sentenza n. 77 del 19/04/2018, l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo
2 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle spese delle parti anche in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso concreto non sussiste alcuna ragione per la compensazione delle spese di lite.
La giurisprudenza sul punto ha statuito che le decisioni sulla compensazione delle spese di lite prive di adeguata motivazione integrano una palese violazione di legge (Cass. 23993/2007, 20598/2008,
26847/2023).
L'appello merita, quindi, accoglimento e la sentenza gravata deve essere riformata nella parte in cui il Giudice di Pace aveva statuito la compensazione delle spese lite, riconoscendo il diritto alla refusione a carico della parte soccombente.
Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi giudizio e sono regolate ex D.M.
55/2014, tenuto conto del disputatum, dell'assenza di attività istruttoria e del contenuto delle difese, liquidando l'importo in prossimità dei minimi come da dispositivo.
Merita accoglimento anche la domanda relativa al rimborso del costo del contributo unificato per entrambi i gradi di giudizio, atteso il tenore dell'art. 13 comma 6 bis D.p.r. n.115/2002, che prevede l'onere del pagamento per la parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da nei confronti del e della Parte_1 CP_1 [...]
avverso la sentenza n. 691/2024 emessa dal Giudice di Pace di Viterbo e, per CP_3
l'effetto, condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in € 400,00 per ciascun grado, € 17,81 per esborsi, nonché alla refusione del contributo unificato per ciascuno dei gradi di giudizio, oltre conseguenze di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Delfo Maria Sambataro dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Viterbo il 31.01.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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