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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3867 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
11281/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.10.2025 da
, nata il [...] a [...] ( Russia) e residente in [...], Parte_1
Via Caterina da Forlì n.48, C.F. con l'Avv. Linda Recchimuzzi (C.F. C.F._1
presso la quale ha eletto domicilio digitale all'indirizzo PEC C.F._2
Email_1
E
, nato il [...] a [...] ivi residente, Via Pisacane n. 105, C.F CP_1
, con l'Avv. Giuseppe Policastro (C.F. ) presso il quale C.F._3 C.F._4 ha eletto domicilio digitale all'indirizzo PEC Email_2
Non coniugati dalla cui unione è nata una figlia minore: nata il [...] a Parte_2
Milano (MI) FATTO Le Parti sopra indicate, con ricorso ex art. 316 comma IV e 337bis e ss c.c., debitamente sottoscritto e depositato in data 13 ottobre 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della regolamentazione dei rapporti in relazione alla piccola alle seguenti: Parte_2
C O N D I Z I O N I a) Disporre l'affido congiunto della piccola ai genitori, secondo le disposizioni di Parte_2 affidamento condiviso, con collocazione prevalente della minore alla madre;
b) Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative alla educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla minore;
c) Assegnare la casa familiare in Milano, via Caterina da Forlì n. 48, alla Signora affinché Parte_1 pagina 1 di 4 viva con la di lei figlia, e vi trasferisca la residenza di entrambe - stante il rinnovo il contratto di locazione già in essere;
d) Disporre affinché il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, possa avere la Pt_2 facoltà di tenere la figlia con sé un pomeriggio infrasettimanale con il pernotto, nonché a settimana alterni da intendersi dal venerdì dopo pranzo sino al martedì sera sintanto che la piccola frequenta la materna e dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina intrapreso il percorso scolastico. Il tutto tenuto conto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extra scolastici della minore;
e) Disporre affinché, in merito alle vacanze estive, la piccola trascorra con i genitori un Parte_2 pari periodo di tempo, comunicando reciprocamente le data e località entro il 30 aprile di ogni anno;
f) Disporre affinché, in merito alle festività natalizie e pasquali, la minore trascorra, ad anni alterni, il Natale e/o Capodanno con la madre e la Pasqua con il padre e viceversa tenendo sempre fede alla equa ripartizione dei periodi;
g) Disporre affinché, i genitori nei rispettivi periodi di permanenza della minore presso loro, garantiscano il contatto telefonico quotidiano della minore con l'altro genitore, nonché una buona comunicazione via filo tra gli stessi;
h) Stabilire che l'assegno unico sarà percepito dalla Sig.ra - in quanto genitore Parte_1 collocatario prevalente;
i) Disporre che delle spese straordinarie ai fini dell'IRPEF relative ai figli saranno operate da entrambi i genitori, nella medesima percentuale posta a loro carico per le spese stesse;
j) Disporre che il Sig. , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, versi alla Pt_2
Sig.ra con cadenza mensile entro il 15 di ogni mese e per dodici mensilità annue, la Parte_1 somma di euro 450,00, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di ottobre 2026;
k) Disporre che la scuola materna privata frequentata dalla piccola sia da considerarsi come Pt_2 onere per intero a carico del Sig. sino alla conclusione del terzo anno di frequentazione;
Pt_2
l) Disporre che entrambi i genitori inoltre saranno tenuti a contribuire, nella misura del 50%, a tutte le spese di carattere straordinario ed extra scolastiche, purché preventivamente concordate e previa presentazione di un documento fiscale comprovante la relativa spesa. Il tutto secondo le linee guida condivise tra il Tribunale di Milano e l'Ordine Avvocati di Milano, da intendersi qui trascritto;
m) Disporre affinché i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo nei confronti della figlia, impegnandosi inoltre a tutelare la figura paterna e materna ed evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza della figlia;
n) Disporre che entrambi i genitori si impegnino ad intraprendere nell'immediato un percorso psicologico e di assistenza alla genitorialità, sostenendone i costi al 50% presso un centro di mediazione familiare nel milanese;
o) Ordinare ad entrambi i genitori il consenso reciproco al rilascio del rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio;
p) Ordinare ad entrambi i genitori di comunicare ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
pagina 2 di 4 ************* Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note in sostituzione della celebrazione in presenza dell'udienza. Con successive note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative la figlia, , non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima Parte_2 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei sigg.ri e può, pertanto, esser recepita in Parte_1 CP_1 quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla figlia minore e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.10.2025 da
, nata il [...] a [...] ( Russia) e residente in [...], Parte_1
Via Caterina da Forlì n.48, C.F. con l'Avv. Linda Recchimuzzi (C.F. C.F._1
presso la quale ha eletto domicilio digitale all'indirizzo PEC C.F._2
Email_1
E
, nato il [...] a [...] ivi residente, Via Pisacane n. 105, C.F CP_1
, con l'Avv. Giuseppe Policastro (C.F. ) presso il quale C.F._3 C.F._4 ha eletto domicilio digitale all'indirizzo PEC Email_2
Non coniugati dalla cui unione è nata una figlia minore: nata il [...] a Parte_2
Milano (MI) FATTO Le Parti sopra indicate, con ricorso ex art. 316 comma IV e 337bis e ss c.c., debitamente sottoscritto e depositato in data 13 ottobre 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della regolamentazione dei rapporti in relazione alla piccola alle seguenti: Parte_2
C O N D I Z I O N I a) Disporre l'affido congiunto della piccola ai genitori, secondo le disposizioni di Parte_2 affidamento condiviso, con collocazione prevalente della minore alla madre;
b) Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative alla educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla minore;
c) Assegnare la casa familiare in Milano, via Caterina da Forlì n. 48, alla Signora affinché Parte_1 pagina 1 di 4 viva con la di lei figlia, e vi trasferisca la residenza di entrambe - stante il rinnovo il contratto di locazione già in essere;
d) Disporre affinché il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, possa avere la Pt_2 facoltà di tenere la figlia con sé un pomeriggio infrasettimanale con il pernotto, nonché a settimana alterni da intendersi dal venerdì dopo pranzo sino al martedì sera sintanto che la piccola frequenta la materna e dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina intrapreso il percorso scolastico. Il tutto tenuto conto delle esigenze e degli impegni scolastici ed extra scolastici della minore;
e) Disporre affinché, in merito alle vacanze estive, la piccola trascorra con i genitori un Parte_2 pari periodo di tempo, comunicando reciprocamente le data e località entro il 30 aprile di ogni anno;
f) Disporre affinché, in merito alle festività natalizie e pasquali, la minore trascorra, ad anni alterni, il Natale e/o Capodanno con la madre e la Pasqua con il padre e viceversa tenendo sempre fede alla equa ripartizione dei periodi;
g) Disporre affinché, i genitori nei rispettivi periodi di permanenza della minore presso loro, garantiscano il contatto telefonico quotidiano della minore con l'altro genitore, nonché una buona comunicazione via filo tra gli stessi;
h) Stabilire che l'assegno unico sarà percepito dalla Sig.ra - in quanto genitore Parte_1 collocatario prevalente;
i) Disporre che delle spese straordinarie ai fini dell'IRPEF relative ai figli saranno operate da entrambi i genitori, nella medesima percentuale posta a loro carico per le spese stesse;
j) Disporre che il Sig. , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, versi alla Pt_2
Sig.ra con cadenza mensile entro il 15 di ogni mese e per dodici mensilità annue, la Parte_1 somma di euro 450,00, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di ottobre 2026;
k) Disporre che la scuola materna privata frequentata dalla piccola sia da considerarsi come Pt_2 onere per intero a carico del Sig. sino alla conclusione del terzo anno di frequentazione;
Pt_2
l) Disporre che entrambi i genitori inoltre saranno tenuti a contribuire, nella misura del 50%, a tutte le spese di carattere straordinario ed extra scolastiche, purché preventivamente concordate e previa presentazione di un documento fiscale comprovante la relativa spesa. Il tutto secondo le linee guida condivise tra il Tribunale di Milano e l'Ordine Avvocati di Milano, da intendersi qui trascritto;
m) Disporre affinché i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo nei confronti della figlia, impegnandosi inoltre a tutelare la figura paterna e materna ed evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza della figlia;
n) Disporre che entrambi i genitori si impegnino ad intraprendere nell'immediato un percorso psicologico e di assistenza alla genitorialità, sostenendone i costi al 50% presso un centro di mediazione familiare nel milanese;
o) Ordinare ad entrambi i genitori il consenso reciproco al rilascio del rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio;
p) Ordinare ad entrambi i genitori di comunicare ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
pagina 2 di 4 ************* Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note in sostituzione della celebrazione in presenza dell'udienza. Con successive note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative la figlia, , non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima Parte_2 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei sigg.ri e può, pertanto, esser recepita in Parte_1 CP_1 quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla figlia minore e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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