Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/06/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1922/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 28.10.2022 al numero 1922/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 382/2022 emessa dal
Tribunale di Siena il 16.4.2022 e pubblicata il 9.5.2022 pendente fra
Parte_1
Part (C.F. ) in persona del socio amministratore
[...] P.IVA_1 Pt_1
(C.F. che agisce sia in proprio sia nella sua
[...] C.F._1 qualità di socio amministratore della Parte_1
., nonché i soci (C.F.
[...] Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pompilio (C.F. C.F._5
) e dall'avv. Massimo Langella (C.F. ) C.F._6 C.F._7 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
1
PARTE APPELLATA
(C.F ), rappresentata da Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
(C.F. P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_4 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Bianchini
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._9 giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
cessionaria di a propria volta Controparte_4 Controparte_5 cessionaria di ; CP_6
PARTE APPELLATA CONTUMACE
Controparte_7
PARTE APPELLATA CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia l'Onorevole Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni diversa e contraria istanza, azione ed eccezione, premesse le declaratorie del caso e di legge: - In via preliminare, pregiudiziale e cautelare accogliere, ai sensi dell'art. 283 c.p.c, l'istanza di sospensiva della esecutorietà della sentenza emessa dal Tribunale di Siena n. 382/2022 depositata il 16.04.2022 e pubblicata in data
09.05.2022 Rep. 656/2022, mai notificata agli odierni appellanti nel domicilio eletto, per i gravissimi motivi innanzi rappresentati e per l'effetto sospendere o revocare la provvisoria esecuzione della stessa;
- In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza emessa nel giudizio RGN.750/2020 dal
Tribunale di Siena, nella persona del Giudice Monocratico dott.ssa Marianna
Serrao, n. 382/2022 depositata il 16.04.2022 e pubblicata in data 09.05.2022 Rep.
656/2022, mai notificata agli odierni appellanti nel domicilio eletto, accogliere, anche secondo il principio devolutivo dei motivi, tutte le conclusioni avanzate in prime cure e, comunque, le conclusioni che qui di seguito si riportano: 1)
Accertare, sulla base delle risultanze della CTU redatte dalla dott.ssa , con Per_1
2 riferimento al mutuo REP. 11892 a rogito atto del 21.06.2000 Persona_2
(Mutuo 1), che il tasso oggettivo degli interessi di mora pattuito e/o applicato nel detto contratto supera il tasso soglia per il periodo di riferimento semestrale, così come indicato dalla Banca d'Italia per conto del Parte_6
ai sensi dell'art. 1 e 2 della Legge 108/96 e per l'effetto dichiarare, ex art.
[...]
1815 secondo comma del c.c., gratuito il contratto di mutuo REP. 11892 a rogito atto del 21.06.2000 (Mutuo 1), con conseguente obbligo Persona_2 dell'Istituto mutuante MPS S.P.A. di restituire e/o compensare con il debito residuo tutti gli interessi usurari, spese, commissioni e costi occulti indebitamente pagati dagli attori e, quindi, con il solo obbligo, per gli stessi, alla restituzione della sorte capitale senza alcun interesse, o comunque alla restituzione e/o alla compensazione della quota di interesse usurario non dovuto, dichiarando, inoltre, quale Giudice del gravame nel giudizio di merito, la nullità e, comunque,
l'inefficacia degli atti di pignoramento immobiliari rubricati alla procedura RGE.
n.100/2010 Tribunale di Siena ex Tribunale di Montepulciano, a cui sono state riunite le procedure RGE n. 170/2010 Tribunale di Siena e RGE n. 94/2012 ex
Tribunale di Montepulciano;
-in subordine accertare che nel contratto de quo
(Mutuo 1) vi è comunque, come riscontrato dal CTU, anatocismo ed indeterminatezza degli interessi e per l'effetto, ove del caso, condannare
[...]
, FACENTE PARTE DEL GRUPPO Controparte_8 [...]
, poi Controparte_9 Controparte_10 oggi alla restituzione e/o compensazione
[...] Controparte_2 con il debito residuo degli stessi interessi, spese, commissioni e costi occulti non dovuti nella misura di €.60.100,84, ovvero in quell'altra maggiore o minore somma che sarà dovuta e, comunque, ritenuta di giustizia dalla Corte di Appello di Firenze, perito peritorum, e per l'effetto, ove del caso, condannare
[...]
, FACENTE PARTE DEL GRUPPO Controparte_8 Controparte_9
, poi
[...] Controparte_10 oggi alla compensazione e/o restituzione di tutte le somme CP_2 CP_2 per interessi, spese, commissioni e costi occulti non dovuti ed a qualsiasi titolo indebitamente percepite, oltre il risarcimento dei danni, da liquidarsi con separato giudizio, dichiarando, anche in tal caso, quale Giudice del gravame nel giudizio di merito, la nullità e, comunque, l'inefficacia degli atti di pignoramento immobiliari rubricati alla procedura RGE. n.100/2010 Tribunale di Siena ex Tribunale di
Montepulciano, a cui sono state riunite le procedure RGE n. 170/2010 Tribunale di
3 Siena e RGE n. 94/2012 ex Tribunale di Montepulciano. 2) Accertare e dichiarare, con riferimento al contratto di mutuo Rep. 14506 Racc. 5715 del 07.04.2003
(MUTUO 2) per atto Notar l'indeterminatezza della clausola Persona_2 degli interessi ex art. 1346 c.c. e 117 TUB per incertezza assoluta sulla determinazione del tasso degli interessi con l'applicazione di interessi anatocistici
e, comunque, indeterminati al contratto di mutuo sopra indicato, e per l'effetto condannare la , nonché la cessionaria di CP_6 Controparte_4 Controparte_5
e della e chiunque altro fosse tenuto a qualsiasi titolo, alla CP_6 compensazione e/o restituzione con il debito residuo degli stessi interessi, commissioni, spese e costi occulti non dovuti, nella misura di €.1.008.881,84, ovvero in quell'altra maggiore o minore somma che sarà dovuta e, comunque, ritenuta di giustizia dalla Corte di Appello di Firenze, oltre il risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, da liquidarsi con separato giudizio, dichiarando, anche in tal caso, quale Giudice del gravame nel giudizio di merito, la nullità e, comunque,
l'inefficacia degli atti di pignoramento immobiliari rubricati alla procedura RGE.
n.100/2010 Tribunale di Siena ex Tribunale di Montepulciano, a cui sono state riunite le procedure RGE n. 170/2010 Tribunale di Siena e RGE n. 94/2012 ex
Tribunale di Montepulciano. 3) Accertare e dichiarare in ogni caso, la liberazione dei prestatori di garanzia fideiussoria e di ipoteca anche ai sensi dell'art. 1956 c.c..
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, spese non imponibili, spese forfettario al 15%, e compensi professionali, oltre accessori di legge così come previsti nel DM 55/2014 e s.m.i., da distrarsi direttamente in favore dei procuratori costituiti, Avv. Pompilio Massafra ed Avv. Massimo Langella, che si dichiarano sin da ora antistatari ai sensi dell'art.93 c.p.c.”.
Parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Controparte_1
Corte d'Appello di Firenze, previo rigetto di ogni altra diversa e contraria istanza, respingere l'appello proposto dalla Parte_7 nonché dai Sigg. , ,
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
e , e tutte le domande da essi avanzate in quanto Parte_4 Parte_5 inammissibili ed infondate in fatto e diritto, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Siena n. 382/2022 del 16/04/2022, pubblicata il 09/05/2022. Con vittoria delle spese del giudizio di secondo grado”.
Parte appellata“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_2 di Firenze, per le causali di cui in narrativa, in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva della sentenza di primo grado, in quanto l'istanza formulata da parte
4 appellante è priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
in via istruttoria respingere le richieste tutte di controparte, perché del tutto ininfluenti ai fini del decidere e totalmente inammissibili;
in tesi, respingere l'appello notificato avverso la sentenza n. 382/2022 emessa dal Tribunale di Siena in data 16/04/2022 nella causa civile R.G. 750/2020 e per l'effetto confermare integralmente il contenuto della predetta ordinanza. Con vittoria di spese di lite di secondo grado
e conferma di quelle di primo grado”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., la Parte_8
(nel proseguo, ), società che si occupa della
[...] Parte_1 coltivazione di terreni nonché della produzione e vendita di vini, nonché i soci personalmente, proponevano opposizione, dinanzi al Tribunale di Siena, avverso la procedura esecutiva RGE 100/2010 promossa da Controparte_2 cessionaria di per il mancato integrale pagamento Controparte_9 del contratto di finanziamento a rogito Notar Rep. 11892 del Persona_2
21.6.2000, erogato per la somma di Lire 600.000,00, pari ad € 309.874,14, alla quale venivano riunite le ulteriori procedure esecutive RGE 170/2010 e RGE Contr 94/2012, promosse dalla (nel proseguo, , Controparte_1 per il mancato integrale pagamento del contratto di mutuo agrario non agevolato a rogito Rep. 14506 del 7.4.2003 erogato per la somma di € Persona_3
5.160.000,00.
Deduceva la che, relativamente al contratto di finanziamento del Parte_1
21.06.2000, erogato da la perizia econometrica Controparte_9 di parte rilevava l'esistenza di usura per ciò che atteneva il pagamento degli interessi di mora pagati dagli odierni appellanti;
in particolare, dal punto di vista oggettivo, l'appellante ravvisava il superamento del tasso di interesse di usura per gli interessi di mora, che ammontava al 14,850%, e un TEG contrattuale usurario in quanto pari al 17,830%, mentre, ai sensi dell'art. 2 della L. 108/96, entrambi non avrebbero dovuto superare il tasso soglia pari all'8,73%.
Deduceva altresì che la suddetta perizia econometrica di parte evidenziava inoltre, in entrambi i contratti di mutuo del 2000 e del 2003, la presenza di un piano di
5 ammortamento alla francese nel quale vi era anatocismo e indeterminatezza degli interessi effettivamente pagati rispetto a quelli indicati nello stesso piano di ammortamento.
Dal punto di vista soggettivo, rilevava la sussistenza del reato di usura soggettiva ex art. 644 c.p., posta la consapevolezza dell'istituto di credito dell'entità illegale della prestazione di denaro pattuita e del grave stato di indigenza economica dei mutuatari, già fortemente indebitati.
Chiedeva quindi, in primo luogo, la sospensione della procedura inaudita altera parte e, nel merito, l'accertamento dei vizi illustrati, l'inefficacia degli atti di pignoramento e la condanna delle parti convenute alla restituzione di quanto indebitamente riscosso, oltre alla liberazione dei soci prestatori di garanzia fideiussoria e di ipoteca, anche ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Si costituiva in giudizio cessionaria di Controparte_2 Controparte_9
rappresentata da eccependo, in via preliminare,
[...] Parte_9
l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e la prescrizione del diritto e/o dell'azione per il periodo anteriore al decennio dalla notifica della citazione avente ad oggetto il rapporto in essere e relativamente alle somme che sarebbero state indebitamente versate dagli odierni appellanti a qualsiasi titolo;
nel merito - premesso che gravava sull'odierna parte appellante non solo l'onere di dimostrare la nullità del titolo giustificativo delle capitalizzazioni impugnate, ma anche quello di provare di averne effettuato, totalmente o parzialmente, il pagamento, precisandone l'importo - contestava il contenuto e le risultanze della perizia tecnica di parte, attesa l'erroneità dei calcoli ivi esposti, elaborati in maniera inattendibile e comunque non conforme alle istruzioni della Banca d'Italia, rilevando che l'istituto di credito non aveva superato le soglie fissate in materia di usura e che la commissione di estinzione anticipata non rientrava nel calcolo del TEG avendo la stessa natura di penale.
Concludeva quindi per il rigetto delle domande avversarie e, in denegata ipotesi di accoglimento, chiedeva la conversione ex art. 1424 c.c. del mutuo fondiario in mutuo ipotecario, con conseguente condanna al pagamento di quanto dovuto. Contr Si costituiva in giudizio la quale, pur deducendo di non essere la titolare del credito originariamente dalla stessa azionato, esponeva che i tassi previsti nel contratto di mutuo del 2023 erano legittimi;
infatti, per il tasso di interesse corrispettivo era stato preso a riferimento il tasso Euribor a sei mesi pari al 2,13% al giugno 2013, con spread 0,90%, e così per un tasso complessivo di 3,10%, ben
6 più basso sia del tasso medio dell'epoca per i mutui, sia della soglia del 7,185% di cui alla L.108/96; circa il tasso di mora, rilevava che la clausola 7 del contratto riprendeva letteralmente la definizione del limite massimo di legittimità fissato dalla legge 108/96, così escludendo che detta soglia potesse essere superata.
Quanto al TAEG/ISC ricordava che l'obbligo della relativa indicazione derivava dalla
Deliberazione CICR 4.3.2003 e dalla Circolare esplicativa del Banca d'Italia del
25.7.2003, entrambe successive alla stipula del mutuo.
Riteneva incomprensibile la richiesta di liberazione dei prestatori di garanzia fideiussoria e di ipoteca avanzata da controparte, dal momento che nella esecuzione oggetto di opposizione nessuno era stato chiamato quale fideiussore, posto che i beni pignorati erano quelli ipotecati, e l'azione era stata promossa contro coloro che avevano concesso l'ipoteca (mutuatari e terzi datori).
Concludeva quindi per il rigetto di tutte le domande avversarie formulate, perché infondate in fatto ed in diritto.
Si costituiva in giudizio non in proprio ma quale mandataria di CP_11 [...] Contr
cessionaria del credito deducendo che nell'ammortamento alla CP_4 francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto,
e gli interessi compresi nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, senza che ciò comporti l'applicazione di interessi anatocistici. Contr Eccepiva che, in relazione al contratto di mutuo del 2003 non era configurabile alcuna ipotesi di usura soggettiva ai sensi dell'art. 644, comma 3 c.p., atteso che si era trattato di un normale contratto di finanziamento, stipulato a condizioni di mercato e senza alcuna sproporzione, e che i mutuatari all'epoca non si trovavano affatto nella condizione di “difficoltà economica o finanziaria” prevista dalla legge, tra gli altri, quale requisito qualificante.
Contestava l'elaborato tecnico di controparte, privo di valore probatorio, perché formato per scopi difensivi in modo unilaterale e al di fuori del processo, e si opponeva alla richiesta CTU, esplorativa e come tale inammissibile.
Concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione proposta poiché infondata in fatto e diritto, con condanna di parte opponente al pagamento di una somma determinata ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c.
Il G.I. del Tribunale di Siena, respinta l'istanza di sospensione e istruito il giudizio di merito con l'espletamento di CTU contabile, con sentenza n.382/2022 del
7 16.4.2022, pubblicata il 9.5.2022, così decideva: “Il Tribunale di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza e domanda così provvede;
1) Rigetta le domande di parte attrice 2) Pone a carico di parte attrice il pagamento delle spese processuali liquidate , per ciascuna, in €
21.307,00 per compenso in favore di e oltre il 15% per CP_2 CP_4 rimborso forfetario e iva e c.p.a. come per legge in favore di e CP_2
2) Dichiara compensate le spese nei confronti di CP_4 Controparte_12
3) Pone a carico delle parti attrici in solido tra loro, le spese di ctu come
[...] liquidate in corso di causa”.
Argomentava il primo giudice che giudizio veniva istruito con affidamento di consulenza d'ufficio contabile su due questioni riguardanti entrambi i mutui: il superamento degli interessi corrispettivi e moratori singolarmente considerati
(interessi usurari), previsti ab origine o rinegoziati nel corso del contratto di mutuo dei limiti stabiliti dalla L. 108/1996, e l'eventuale pattuizione di interessi anatocistici.
Precisava che la consulenza tecnica andava rettificata tenendo conto di quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza del Tribunale di Siena, e confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Civile, sez. unite, 18 settembre 2020,
n. 19597), secondo cui, per il periodo sino al D.M. 21 dicembre 2017, si doveva utilizzare il dato rilevato nel 2001 e, dunque, la valutazione dell'usurarietà doveva essere effettuata sulla base del tasso soglia determinato incrementando il TEGM del 2,1% e poi, sulla base di quanto previsto dalla normativa sopra citata, aumentando della metà il tasso così ottenuto, mentre da tale decreto in poi, doveva essere utilizzato il dato rilevato nel 2015. Contr In relazione al contratto di mutuo agrario non agevolato dell'importo di €
5.160.000,00 la CTU, anche in assenza dell'applicazione della maggiorazione del
2,1%, aveva escluso ogni usura. Contr In relazione al contratto di finanziamento stipulato con con garanzia ipotecaria dell'importo di € 309.874,14 (Lire 600.000.000), rettificando la consulenza tecnica che non aveva fatto applicazione della maggiorazione del 2,1%, parimenti di poteva concludere per l'esclusione dell'usura.
Argomentava altresì il Giudice di primo grado che, in ogni caso, sia con riferimento Contr al mutuo agrario non agevolato stipulato con sia con riferimento al contratto Contr di finanziamento stipulato con la mutuataria non aveva fornito alcuna prova in ordine alla corresponsione di interessi moratori.
8 Circa il contestato anatocismo, argomentava che nel meccanismo di pagamento e calcolo delle rate del piano di ammortamento alla francese, gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata;
quindi, vengono pagati ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce, e la rata successiva porta in sé interessi che sono conteggiati alla percentuale stabilita solo sul capitale che man mano residua, a seconda del periodo;
ciò escludeva che vi fosse anatocismo e una indeterminabilità della prestazione del mutuatario, posto che il criterio di calcolo consentiva di fare una chiara previsione delle prestazioni quanto agli interessi e rendeva desumibile il costo complessivo del finanziamento.
Deduceva che la non aveva assolto all'onere della prova né con Parte_1 riferimento all'ammontare degli interessi corrisposti ed il numero delle rate onorate, né con riferimento all'effettiva sussistenza di un approfittamento da parte degli istituti mutuatari delle difficoltà del cliente, dovendo dunque escludersi l'usura soggettiva lamentata dagli opponenti.
Condannava questi ultimi alla refusione delle spese di lite, salva la compensazione Contr nei confronti di sul presupposto che la medesima aveva scelto di costituirsi nonostante la cessione del credito a che poi lo aveva a sua volta Controparte_5 ceduto a che era subentrata nella procedura. CP_13
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 La in Parte_1 persona del socio amministratore , sia in proprio sia nella sua Parte_1 qualità di socio amministratore della Società, nonché i soci personalmente hanno appellato la sentenza e hanno rassegnato le istanze sopra trascritte.
Hanno dedotto i seguenti motivi:
1) L'erronea interpretazione e rettifica della CTU in riferimento al superamento del tasso soglia, all'usura oggettiva e soggettiva ed all'anatocismo dei piani di ammortamento alla francese
Il giudice di primo grado non avrebbe potuto rettificare, senza valida motivazione, le risultanze della CTU che aveva riscontrato che, nel caso di specie, il tasso di mora era superiore al tasso soglia dell'8,73%, essendo al 14,681%; discostandosi dalle risultanze obiettive e tecniche, il Tribunale avrebbe agito contra legem, violando le norme di legge sostanziali e processuali.
9 2) L'erronea statuizione dell'assenza di prova della dazione di somme
a titolo di interessi moratori;
la violazione dell'art. 644 c.p.c. per il carattere esoso della remunerazione bancaria, con riguardo al contratto Contr di mutuo del 2000.
La sentenza di primo grado sarebbe errata sul punto della disquisizione sulla assenza di prova della dazione di somme a titolo di interessi moratori superiori al tasso soglia, sia perché priva di adeguata motivazione, sia perché il compenso usurario, anche eventuale, è punito ex art. 644 c.p. per il solo fatto di essere stato illegittimamente pattuito.
Il reato di cui all'art. 644 c.p. sarebbe integrato non solo nel caso di pattuizione di un tasso di interesse superiore al tasso soglia, ma anche nell'ipotesi di pattuizione di interessi inferiori al tasso soglia che, in relazione alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità. Contr Con riferimento al mutuo erogato in circostanza di difficoltà economiche dell'appellante, l'entità complessiva della remunerazione, anche con riferimento al tasso di mora pari a 14.681% rispetto al tasso soglia al 8.730%, risulterebbe sproporzionata rispetto al credito concesso, come accertato dalla CTU.
3) L'erronea esclusione dell'anatocismo e l'indeterminatezza del tasso di interesse
Il giudice di primo grado avrebbe illogicamente negato la sussistenza dell'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, in contrasto con le risultanze della CTU.
Sia la CTU sia le relazioni peritali di parte versate in atti sia la consulenza tecnica del P.M. nel parallelo procedimento penale, avevano riscontrato che il piano di ammortamento di entrambi i contratti di mutuo erano effettuati con le formule del sistema composto di gran lunga più gravoso per i contraenti, che rimaneva, agli stessi, assolutamente non conosciuto, e comunque, non convenuto fra le parti.
4) L'erronea statuizione in merito al mancato assolvimento dell'onere della prova;
l'indeterminatezza dell'oggetto dei contratti
L'affermazione per cui l'onere della prova non sarebbe stato assolto sarebbe ingiustificata e priva di motivazione, anche in considerazione del fatto che le circostanze dedotte erano state provate per tabulas, mediante l'allegazione della perizia econometrica di parte ed erano state confermate nell'elaborato peritale del
CTU; inoltre, con riferimento al caso di specie, il Giudice di primo grado non
10 avrebbe considerato che sarebbe venuto meno, in contrasto con il principio di buona fede, il criterio dell'imputazione dei pagamenti dei ratei con riferimento al criterio dettato dall'art. 1194 c.c., con conseguente nullità dell'oggetto dei contratti per indeterminatezza ex art 1349 c.c. e applicazione dell'art. 1284, ultimo comma,
c.c. per effetto della sostituzione automatica della clausola nulla ex art. 1339 c.c., in regime di capitalizzazione semplice.
5) L'erronea statuizione in merito alla mancata prova dell'usura soggettiva
Il giudice di primo grado avrebbe errato nel non ritenere sussistente l'usura soggettiva con riferimento ad entrambi i contratti di finanziamento, in quanto entrambi gli istituti di credito a conoscenza delle difficoltà finanziarie dell'appellante, e proprio per questo motivo avrebbero concesso i mutui con tassi e modalità vessatorie e contra legem.
2.2 Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e CP_6 risposta, con la quale ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, rassegnando le conclusioni sopra riportate e riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale. Contr Sosteneva, con riferimento al contratto di mutuo del 2003, che non sussistesse né anatocismo né indeterminatezza del tasso di interesse e che il contratto contenesse le informazioni e allegazioni necessarie, ovvero il piano d'ammortamento in cui erano indicate le quote capitali per le singole rate, mentre le quote interessi non erano indicate poiché il tasso applicato era variabile per cui la quota interessi variava da periodo a periodo in funzione del tasso Euribor rilevato;
del resto, nessuna ulteriore informazione era richiesta da alcuna norma di legge e, comunque, stante l'indicazione delle singole quote capitali sulle singole rate, non era necessaria l'indicazione della metodologia di calcolo del piano, come confermato dalla giurisprudenza di merito.
Circa la contestata usura soggettiva, deduceva che i tassi pattuiti con il mutuo Contr erano molto al di sotto della soglia e che controparte non aveva provato né lo stato di bisogno, né lo stato di approfittamento della banca.
Riteneva ingiusta la compensazione delle spese di lite in primo grado, sussistendo comunque il proprio interesse alla difesa ma rinunciava a proporre sul punto appello incidentale.
2.3 Si costituiva in giudizio chiedendo, previo rigetto Controparte_2 della domanda di sospensiva e delle richieste istruttorie, il rigetto dell'appello e la
11 conferma della sentenza di primo grado, rassegnando le conclusioni sopra riportate e riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale.
Deduceva in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342
c.p.c. per mancata indicazione delle censure mosse alla sentenza di primo grado in punto di ricostruzione in fatto ed in diritto. Contr Circa il primo motivo di appello eccepiva che, in relazione al mutuo il
Tribunale aveva, a ragione, rettificato la CTU con applicazione della maggiorazione del 2,1% e conseguente esclusione dell'usura.
Circa il secondo, terzo e quarto motivo di appello, eccepiva che il Giudice di primo grado avrebbe spiegato come gli errori commessi in perizia giustificavano il discostamento dalle risultanze della CTU.
Infatti, la CTU, assimilando la formula teorica dell'interesse composto al fenomeno concreto dell'anatocismo, aveva ritenuto, errando, che il piano di Contr ammortamento del mutuo violasse la normativa. In realtà, dal piano di ammortamento pattuito tra le parti e riportato in allegato al contratto, risultava matematicamente evidente che il totale degli importi che dovevano essere pagati in quota capitale dal mutuatario corrispondeva esattamente al capitale erogato, ovvero Lire 600.000.000; pertanto, nelle quote capitale non vi era alcun interesse, né interesse su interesse scaduti, e gli interessi erano calcolati solo sul debito residuo in linea capitale con la formula dell'interesse semplice, come pattuito nel contratto, così escludendo la sussistenza dell'anatocismo, che al contrario, si manifesta con la generazione di interessi sugli interessi.
La CTU inoltre, aveva, inspiegabilmente, utilizzato nei calcoli non il tasso nominale contrattuale del 6,30%, ma un tasso quasi dimezzato, e quote capitale diverse da quelle indicate nel piano di ammortamento contrattualmente pattuito, facendo così emergere, erroneamente, il fenomeno dell'anatocismo.
Circa il piano di ammortamento alla francese, sottolineava che tale metodo non implica né indeterminatezza del tasso, né automatica capitalizzazione degli interessi, come riconosciuto dalla costante giurisprudenza di merito.
Circa il quinto motivo di appello, evidenziava che l'usura soggettiva non era stata dimostrata in alcun modo e che la parte appellante non aveva assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
2.4 La Corte, con ordinanza del 19.11.2024, ha dichiarato la contumacia di ed ha trattenuto la causa in decisione, Controparte_14 dichiarando assorbita ogni altra istanza, compresa quella di inibitoria, con
12 assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**
3. L'istanza di inibitoria avanzata dalla parte appellante resta assorbita dalla presente decisione.
L'eccezione sollevata dalla parte appellata di Controparte_2 inammissibilità dell'appello non risulta fondata.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata.” (Cass. Sez. U - Sentenza n. 27199 del 16/11/2017); nello specifico, l'appellante, ha argomentato in ordine alle questioni e ai punti contestati della sentenza impugnata, per cui risulta sufficientemente apprezzabile la specificità delle censure articolate.
L'appello va rigettato.
3.1 Il primo motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice, il quale può senz'altro disattendere le suddette argomentazioni tecniche, sostituendo ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche: l'unico onere che il giudice incontra è, in tal caso, quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto. Sul punto, la recente sentenza della Corte di Cassazione, n.1612/2021 ha statuito che: “Il giudice, peritus peritorum, può distaccarsi dalle valutazioni compiute dal ctu anche sostituendo ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In tal caso, l'unico onere che il giudice incontra è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto”; nello stesso senso, la sentenza della Corte di Cassazione n.30733/2017: “Il principio
13 “judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche”.
Nel caso di specie il Tribunale, dopo aver ampiamente argomentato in merito al contesto normativo nel cui ambito si inseriscono le questioni in tema di usura, e Contr premesso che in relazione al mutuo agrario l'espletata CTU aveva escluso Contr l'ipotesi di usura, ha invece ritenuto, con riferimento al finanziamento di rettificare le conclusioni della CTU per uniformarle alla legge 108/1996, al D.M.
25.3.2003, ed alle istruzioni impartite con la circolare Banca d'Italia del 3.07.2013
Nello specifico, il giudice di primo grado ha utilizzato il dato del tasso soglia rilevato nel 2001, incrementando il TEGM del 2,1% e poi aumentando della metà il tasso così ottenuto, così escludendo l'usurarietà del tasso. Contr Sul punto, tuttavia, osserva la Corte che il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 21.6.2000 e prevedeva un interesse di mora pari al tasso
Euribor a sei mesi aumentato di 10 punti percentuali, e quindi 14,681%.
Il CTU, rilevato che il tasso effettivo globale medio per i mutui era pari a
5,82% nel secondo trimestre del 2000, aveva determinato gli interessi usurari ai sensi del testo dell'art.2 comma 4 legge 108/1996 vigente all'epoca, aumentando il TEGM della metà e così per 5,82% + (5,82% x 50%) = 8,73% e concludendo Contr quindi che il tasso previso da calcolato in base all'art.4 dell'Allegato A al Contr contratto di finanziamento pari a 14,681% fosse usurario.
Ebbene, sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a decidere su una ipotesi di finanziamento del 2002, con la recente sentenza n.19597/2020, hanno dettato i seguenti principi (punto 7 iii):“Se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato. Occorre, a questo punto, farsi carico del problema, pur trascurato dalle conclusioni della parte pubblica, concernente la mancata rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori nei decreti ministeriali, dall'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 sino al D.M. 25 marzo 2003. Per ogni contratto, infatti, deve essere preso a termine di
14 riferimento il D.M. all'epoca vigente. Per quanto riguarda proprio la vicenda in esame, dagli atti delle parti e dalla sentenza impugnata risulta che il contratto fu concluso il (OMISSIS) e, dunque, si tratta del D.M. 22 marzo 2002. L'art. 1 D.M. individua, con rimando all'allegato, il tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) relativamente ai vari tipi contrattuali, e l'art. 2 precisa che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 30 giugno 2002, ai fini della determinazione del tasso-soglia, i T.e.g.m. devono essere aumentati della metà.
Non rileva, ai fini della risposta alla questione di diritto in esame, che nel D.M. 22 marzo 2002 manchi la rilevazione degli interessi moratori, che ha iniziato ad essere compiuta a partire dal D.M. 25 marzo 2003. Infatti, le Sezioni unite ritengono che, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato;
onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato”. La Corte di Cassazione ha dunque stabilito che per la verifica dell'usura di mora nei contratti stipulati prima del 2003, in difetto di rilevazione del tasso medio di mora, il tasso soglia di riferimento sia solo quello ordinario, con la conclusione che, per i suddetti contratti, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i DD.MM. anteriori al D.M.
25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'1.4.2003, non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori.
Applicando quindi la disciplina vigente all'epoca del contratto, la formula da seguire nel caso di specie è dunque la seguente: T.E.G.M. x 1,5, così come correttamente applicata dal CTU nel proprio calcolo, che dunque non giustificava la rettifica operata dal Giudice di primo grado.
Tuttavia, premessa in astratto l'usurarietà del tasso di mora pattuito nel Contr contratto di finanziamento osserva il Collegio che, correttamente, il giudice di primo grado ha fondato la propria decisione anche sull'assenza di prova in ordine alla effettiva corresponsione degli interessi moratori, con riferimento sia al Contr contratto di mutuo agrario stipulato con sia al contratto di finanziamento Contr stipulato con
Ebbene, nel proprio atto di appello la non contesta il mancato Parte_1 assolvimento all'onere della prova della corresponsione degli interessi moratori, ma si lamenta della irrilevanza della questione poiché il compenso usurario, anche
15 eventuale, sarebbe punito ex art. 644 c.p. per il solo fatto di essere stato illegittimamente pattuito.
Invero, nel caso di specie, dai documenti versati in atti non emerge né
l'addebito al mutuatario/finanziato degli interessi di mora da parte degli istituti di credito, né il pagamento, totale o parziale, da parte del mutuatario, dei medesimi interessi di cui pure chiede la restituzione;
la circostanza è peraltro messa in rilievo anche nella relazione del CTU (pag.9).
Osserva il Collegio che il mancato assolvimento dell'onere della prova sul punto è tutt'altro che irrilevante, dal momento che le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n.19597/2020, hanno ritenuto che rilevino sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti.
In particolare, con la sentenza n.19597/2020, le Sezioni Unite della
Cassazione hanno affermato che, verificatosi l'inadempimento, ciò che rileva è unicamente il tasso che, in concreto, sia stato richiesto ed applicato dalla banca, mentre rimane priva di rilievo la statuizione inerente al tasso in astratto pattuito e mai applicato: “Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento. Nei contratti conclusi con il consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lg. n. 206/2005, già art.
1469-bis e 1469-quinquies c.c.. L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (conf. Cass. civ.
Ordinanza n. 26525/2024, Cass. civ. n.35012/2023).
In conclusione, affermano le Sezioni Unite, ciò che rileva in ipotesi di inadempimento, come nell'ipotesi in oggetto, è il tasso moratorio in concreto applicato, che deve essere specificatamente provato dal finanziato, il quale dovrà allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificare in che termini
16 sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimi.
Non avendo l'appellante soddisfatto gli oneri probatori sul medesimo gravanti, nei termini sopra indicati, la censura, sia pure per una motivazione in parte diversa da quella del primo giudice, risulta dunque infondata.
3.2 Il secondo ed il quinto motivo sono infondati.
Il riferimento all'integrazione degli elementi fondanti il reato di dolo ex art.644
c.p., di cui al secondo motivo appello, appare inconferente in questa sede, ed estraneo al presente giudizio.
Possono essere invece analizzate congiuntamente la censura, di cui al Contr secondo motivo di appello, relativa alla conoscenza, da parte di del
“gravissimo stato di indigenza economica dei mutuatari, i quali erano fortemente indebitati ed impossibilitati, senza l'ottenimento del finanziamento usurario, a continuare l'attività svolta da decenni” (pag.28 atto di citazione in appello) e la doglianza, di cui al quinto motivo di appello, concernente la sussistenza di usura soggettiva con riferimento ad entrambi i contratti di finanziamento, in quanto entrambi gli istituti di credito erano a conoscenza delle difficoltà finanziarie dell'appellante, e proprio per questo motivo avrebbero concesso i mutui con tassi e modalità vessatorie e contra legem.
Osserva il Collegio che, sul punto, il ragionamento del primo giudice appare corretto;
nei fatti, nessuna indicazione concreta sullo stato di difficoltà economica della società finanziata/mutuataria risulta comprovata, e nulla di specifico è stato precisato in merito all'approfittamento dello stato di difficoltà economica della stessa da parte della Banca.
La mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria della società, infatti, non vale a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, considerato come risponda alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato.
Infatti, la condizione di difficoltà economica dovrebbe essere "desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di
17 bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede" (Cass. civ.
n. 19282/2014).
La più recedente sentenza della Corte di Cassazione n.24971/2020 ha chiarito che: “Nel contratto di mutuo, la nullità ex articolo 1815, comma 2, del Cc della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'articolo 644, comma 3, secondo periodo, del cp, ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti, con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari, nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede. La prova di entrambi
i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca. La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi "in re ipsa", dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca (Cass., 12/09/2014, n. 19282); è infatti evidente che la grave difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni, che sarebbe stata ammessa dalla creditrice, non va confusa con lo stato di bisogno in parola, diversamente incorrendosi nella semplificazione tautologica per cui chi non adempie alle proprie obbligazioni lo fa legittimamente perchè non può”.
Valga infine la considerazione svolta nell'analisi del primo motivo di appello per cui, secondo la CTU espletata in primo grado, il superamento del tasso soglia sussisterebbe, in astratto, solo con riferimento al tasso di mora pattuito con il Contr finanziamento stipulato con di cui peraltro difetta la prova del concreto addebitamento alla parte appellante.
3.3 Il terzo ed il quarto motivo sono infondati.
I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi aventi ad oggetto censure inerenti la previsione di interessi composti e l'indeterminatezza dell'oggetto dei contratti.
In primo luogo, l'appellante, confortato dalle risultanze della CTU che, in relazione ad entrambi i contratti, ha affermato: “La rata nel mutuo che ci occupa
18 è stata composta ab origine e nei successivi sviluppi del piano, con la formula del regime composto, tale formula (peraltro non convenuta in contratto in luogo della più favorevole formula del regime semplice) è per definizione sinonimo di formula che comporta interessi composti e dunque anatocismo” (pagg.8, 10), lamenta che il regime di ammortamento alla francese determinerebbe un fenomeno anatocistico non consentito.
La Corte osserva che il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi vigenti in materia, così come ampiamente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità e condivisi da questa Corte, secondo cui deve escludersi l'invalidità dei piani di ammortamento alla francese.
Riguardo alle denunciate conseguenze 'anatocistiche' dell'ammortamento alla francese (fattispecie in cui gli interessi producono, a loro volta, interessi con conseguente moltiplicazione degli stessi), le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con la recente sentenza n.15130/2024, hanno ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 c.c.” (conf. v.
Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 34677/2022; Cass. n.
13144/2023; Cass. n. 27823/2023).
Deve dunque escludersi che nell'ammortamento alla francese la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo: “è, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi... in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”.
Anche con riferimento all'espressione interesse “composto” - ossia che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime “composto” - la Suprema
Corte fa propri i precedenti di legittimità secondo cui “nessuna contraddizione può essere ravvisata fra l'utilizzo dell'aggettivo "composto", da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata "è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo" (Cass. n.
34677/2022); “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma
19 dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Cass. n.
27823/2023).
Dello stesso avviso, la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione
n.1168/2025: “In tema di trattamento degli interessi nel caso di ammortamento
"alla francese" nel contesto dei contratti di mutuo con restituzione frazionata del capitale, non si verifica un effetto anatocistico vietato dalla legge se si considera la natura ordinaria del rapporto di mutuo, il cui divieto di anatocismo si riferisce invece alle situazioni patologiche, ovvero alla maturazione di interessi su interessi scaduti e non pagati alla loro scadenza. La formula di ammortamento alla francese rappresenta una legittima pattuizione contrattuale che rispecchia interessi adeguatamente tutelati dall'ordinamento, tra cui la possibilità che gli interessi siano esigibili anche se il capitale su cui essi maturano non è ancora dovuto o pagato in toto, come evidenziato dall'art. 1820 c.c. Quest'ultimo articolo ammette esplicitamente la risoluzione di un contratto di mutuo in caso di mancato pagamento degli interessi, dimostrando che la scadenza degli interessi è distinta e indipendente da quella del capitale”.
Neppure le censure della parte appellante con riferimento alla indeterminatezza del tasso di interesse appaiono condivisibili;
Contr dalla disamina del contratto di finanziamento stipulato con il 21.6.2000 e del Contr contratto di mutuo agrario stipulato con il 7.4.2003, e relativi allegati, primi fra tutti i piani di ammortamento, si evince l'indicazione del capitale finanziato, è fissato il numero e la periodicità delle rate, e il tasso nominale annuo è stabilito in misura determinata per l'intera durata dell'ammortamento.
A tal proposito, la Suprema Corte, in diverse occasioni, ha affermato che, al fine di ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., il tasso d'interesse deve essere desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche individuato per relationem: in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto;
i dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua
20 esecuzione (cfr. Cass. civ. nn. 8028/2018, 25205/2014, 17679/2009, 2317/2007,
22898/2005, 7547/1992 e 2765/1992, tutte richiamate da Cass. civ., sez. III,
25.06.2019 n. 16907).
Si richiama, sul punto, l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7382/2025, che non soltanto ha ribadito che: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti”, ma ha anche evidenziato che “non vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
Ora, dall'interpretazione congiunta dei contratti di finanziamento e di mutuo e dei relativi piani di ammortamento sviluppati e sottoscritti dalla parte appellante, ove si prevede la restituzione del prestito in un tempo predeterminato e a scadenza periodica, con indicazione della data di decorrenza del periodo di ammortamento nonché del tasso di interesse, si evince l'accordo sulla costanza della rata che è la caratteristica tipica usualmente associata all'ammortamento “alla francese”, contraddistinto da rate costanti composte da quote per capitale e per interessi rispettivamente crescenti e decrescenti.
Una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sui tassi, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente da tali elementi contrattuali.
In altri termini, all'atto della stipulazione sono stati allegati ai contratti i relativi piani di ammortamento e dunque il mutuatario è stato messo nelle condizioni di avere contezza della misura di digradazione del capitale prestato e di
21 conseguenza di poter rendersi conto del regime di capitalizzazione impiegato dall'istituto di credito, dovendo dunque escludersi l'asserita indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio, seguono la soccombenza tra le sole parti costituite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
382/2022 resa dal Tribunale di Siena il 16.4.2022 e pubblicata il 9.5.2022;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna delle parti appellate costituite Controparte_1
e in € 12.033,00 per compensi professionali, oltre
[...] Controparte_2
15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge, in favore delle parti appellate
3. compensa le spese nei confronti delle parti appellate non costituite;
4. dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 26.5.2025.
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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