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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e previdenza ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 17.03.2025 svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 2936/2024
TRA
ato a Ischia (NA) il 22.12.1979 e residente in Barano d'Ischia, Parte_1 alla via Duca degli Abruzzi, 61, c.f. rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Giovan Giuseppe Sasso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ischia, alla via Antonio Sogliuzzo n. 36, come in atti
RICORRENTE
CONTRO
l' (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 07.02.2024 il ricorrente esponeva che gli era stato notificato avviso di addebito n. 37120230014300175000 emesso dall' , in quanto, CP_1
a dire dell'Istituto previdenziale, a seguito di accertamenti della posizione contributiva, sarebbe emersa una debenza per contributi dovuti ed accertati a titolo di gestione
“commercianti”, per un importo complessivo di 3.564,46 euro. Il periodo afferente alla pretesa avanzata sarebbe riferito a rate insolute da 01/2021-12/2021 e, precisamente, per tre rate di tale annualità. Il sig. opponeva avverso il menzionato titolo e ad ogni atto Parte_1 ad esso presupposto, in quanto illegittimo ed infondato. In via preliminare, deduceva l'omessa contestazione e verifica da parte dell' i CP_1 qualsivoglia irregolarità contributiva dall'anno 2020 a gennaio 2024. Il ricorrente , secondo le deduzioni contenute nell' atto introduttivo, aveva legittimamente usufruito dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, riferiti proprio all'anno 2021; contributi dovuti dai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all per l'anno 2021. Tale esonero era previsto dalla Legge 178/2020, che CP_1 ne prevedeva il contenuto e le modalità di accesso, poi dettagliate in apposita circolare. Precisamente, egli presentava la domanda di esonero il 21.9.2021 tramite autodichiarazione dei singoli requisiti, non dovendo produrre alcun documento all ed essendo stabilito quale termine di scadenza della domanda il giorno CP_1
30.9.21. Relativamente, invece alla quarta rata questa veniva regolarmente versata dall'istante. Il ricorrente inoltre eccepiva l'omesso invito a regolarizzare la contribuzione da parte dell' CP_1
Concludeva pertanto affinché Lavoro, Giudice a designarsi, voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, al fine di sentir accogliere la domanda e, per l'effetto, pronunciare i seguenti provvedimenti: dichiarare per tutti i motivi sopra esposti l'avviso di addebito n. 37120230014300175000, dell'importo di 3.564,46 euro nullo, infondato, inesistente e comunque illegittimo e di ogni eventuale atto presupposto;
accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza di alcun obbligo contributivo a carico del ricorrente del periodo intercorrente da gennaio 2021 a dicembre 2021, per aver usufruito dell'esonero contributivo e per l'adempimento della quarta rata anno 2021 e, per l'effetto, dichiarare nullo l'avviso di addebito, con ogni provvedimento consequenziale;
condannare in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.>>
L' si costituiva con memoria del 10.09.2024 nella quale richiamava la nota CP_1 istruttoria nella quale si leggeva quanto segue: “ ……il contribuente ricorre avverso
l'Avviso d'Addebito n. 37120230014300175000 eccependo la non debenza dei contributi dovuti in quanto oggetto di accredito derivante dall' Esonero Contributivo L.178/2020. L'eccezione è fondata. L'accredito dei contributi derivanti dall'esonero contributivo gli era stato erroneamente revocato in seguito a DURC INPS_31130514 del 03/05/2022, erroneamente chiuso come irregolare in data 31/05/2022. Il contribuente ha infatti versato quanto richiesto in data 24/05/2022 come da dettaglio versamenti della posizione. In allegato il provvedimento di sgravio parziale dell'avviso di addebito….”.Di qui la parziale cessazione della materia del contendere residuando il credito a titolo di sanzioni per la contribuzione relativa alla IV rata anno 2021 pagata in ritardo. Pertanto, concludeva chiedendo <Dichiarare la intervenuta parziale cessata materia del contendere in relazione all'avviso di addebito opposto e per il resto rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto con integrale compensazione delle spese di lite.>>
All' odierna udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note, la causa è stata decisa mediante sentenza contestuale telematica. Deve essere dichiarata la parziale cessata la materia del contendere.
L' si è costituito depositando il provvedimento di sgravio che annullava la pretesa CP_1 avanzata con l'avviso di addebito impugnato, pari a tre rate di contributi dell'anno 2021. Relativamente alla quarta rata, questa non era oggetto di esonero contributivo, ed era stata versata ma in ritardo ditalchè risultavano ancora euro 5,85 totali tra sanzione per ritardato pagamento e spese di notifica. Nella lettera di annullamento depositata dal resistente, datata 2 agosto 2024, si evinceva che l'importo residuo era pari ad euro 0,00 quanto ai contributi inerenti alle prime tre rate 2021. In ragione dell'intervenuto riconoscimento del buon diritto dell' attore da parte dell' che riportava di aver provveduto allo sgravio di quanto dovuto nell'avviso di CP_1 accertamento deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere. Il detto riconoscimento, infatti, determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, limitatamente alle prime, cospicue tre rate in contestazione, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha delineato i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, emerge dagli atti che in corso di giudizio, l'ente ha riconosciuto che il contribuente aveva diritto all' esonero contributivo quanto alla parte più cospicua in contestazione (prime tre rate 2021 dell' avviso di addebito). Residuano solo euro 5,85 inerenti alla quarta rata ( non oggetto di sgravio) che l' opponente non ha contestato di aver pagato in ritardo ed al cui pagamento dovrà quindi essere condannato. Ciò posto, si determina la parziale cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Tenuto conto della circostanza che lo sgravio è successivo alla opposizione e alla notifica degli atti introduttivi ed è stato reso noto dall' soltanto in sede di CP_1 costituzione del 10.9.2024 le spese processuali vanno poste a carico di quest' ultimo integralmente considerata la minima parte a cui va condannato l' opponente che si sarebbe potuta risolvere in sede amministrativa.
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Dichiara la parziale cessata la materia del contendere;
condanna l' opponente a versare all' esclusivamente la somma di euro 5,85 a titolo CP_1 di mora e spese di notifica. Condanna l' alle spese del giudizio, quantificate in complessivi euro 1.200,00, oltre CP_1 spese generali Iva e Cpa, con attribuzione. Si comunichi. Così deciso in Napoli, il 17.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Clara Ruggiero
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e previdenza ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 17.03.2025 svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 2936/2024
TRA
ato a Ischia (NA) il 22.12.1979 e residente in Barano d'Ischia, Parte_1 alla via Duca degli Abruzzi, 61, c.f. rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Giovan Giuseppe Sasso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ischia, alla via Antonio Sogliuzzo n. 36, come in atti
RICORRENTE
CONTRO
l' (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 07.02.2024 il ricorrente esponeva che gli era stato notificato avviso di addebito n. 37120230014300175000 emesso dall' , in quanto, CP_1
a dire dell'Istituto previdenziale, a seguito di accertamenti della posizione contributiva, sarebbe emersa una debenza per contributi dovuti ed accertati a titolo di gestione
“commercianti”, per un importo complessivo di 3.564,46 euro. Il periodo afferente alla pretesa avanzata sarebbe riferito a rate insolute da 01/2021-12/2021 e, precisamente, per tre rate di tale annualità. Il sig. opponeva avverso il menzionato titolo e ad ogni atto Parte_1 ad esso presupposto, in quanto illegittimo ed infondato. In via preliminare, deduceva l'omessa contestazione e verifica da parte dell' i CP_1 qualsivoglia irregolarità contributiva dall'anno 2020 a gennaio 2024. Il ricorrente , secondo le deduzioni contenute nell' atto introduttivo, aveva legittimamente usufruito dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, riferiti proprio all'anno 2021; contributi dovuti dai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all per l'anno 2021. Tale esonero era previsto dalla Legge 178/2020, che CP_1 ne prevedeva il contenuto e le modalità di accesso, poi dettagliate in apposita circolare. Precisamente, egli presentava la domanda di esonero il 21.9.2021 tramite autodichiarazione dei singoli requisiti, non dovendo produrre alcun documento all ed essendo stabilito quale termine di scadenza della domanda il giorno CP_1
30.9.21. Relativamente, invece alla quarta rata questa veniva regolarmente versata dall'istante. Il ricorrente inoltre eccepiva l'omesso invito a regolarizzare la contribuzione da parte dell' CP_1
Concludeva pertanto affinché Lavoro, Giudice a designarsi, voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, al fine di sentir accogliere la domanda e, per l'effetto, pronunciare i seguenti provvedimenti: dichiarare per tutti i motivi sopra esposti l'avviso di addebito n. 37120230014300175000, dell'importo di 3.564,46 euro nullo, infondato, inesistente e comunque illegittimo e di ogni eventuale atto presupposto;
accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza di alcun obbligo contributivo a carico del ricorrente del periodo intercorrente da gennaio 2021 a dicembre 2021, per aver usufruito dell'esonero contributivo e per l'adempimento della quarta rata anno 2021 e, per l'effetto, dichiarare nullo l'avviso di addebito, con ogni provvedimento consequenziale;
condannare in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.>>
L' si costituiva con memoria del 10.09.2024 nella quale richiamava la nota CP_1 istruttoria nella quale si leggeva quanto segue: “ ……il contribuente ricorre avverso
l'Avviso d'Addebito n. 37120230014300175000 eccependo la non debenza dei contributi dovuti in quanto oggetto di accredito derivante dall' Esonero Contributivo L.178/2020. L'eccezione è fondata. L'accredito dei contributi derivanti dall'esonero contributivo gli era stato erroneamente revocato in seguito a DURC INPS_31130514 del 03/05/2022, erroneamente chiuso come irregolare in data 31/05/2022. Il contribuente ha infatti versato quanto richiesto in data 24/05/2022 come da dettaglio versamenti della posizione. In allegato il provvedimento di sgravio parziale dell'avviso di addebito….”.Di qui la parziale cessazione della materia del contendere residuando il credito a titolo di sanzioni per la contribuzione relativa alla IV rata anno 2021 pagata in ritardo. Pertanto, concludeva chiedendo <Dichiarare la intervenuta parziale cessata materia del contendere in relazione all'avviso di addebito opposto e per il resto rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto con integrale compensazione delle spese di lite.>>
All' odierna udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note, la causa è stata decisa mediante sentenza contestuale telematica. Deve essere dichiarata la parziale cessata la materia del contendere.
L' si è costituito depositando il provvedimento di sgravio che annullava la pretesa CP_1 avanzata con l'avviso di addebito impugnato, pari a tre rate di contributi dell'anno 2021. Relativamente alla quarta rata, questa non era oggetto di esonero contributivo, ed era stata versata ma in ritardo ditalchè risultavano ancora euro 5,85 totali tra sanzione per ritardato pagamento e spese di notifica. Nella lettera di annullamento depositata dal resistente, datata 2 agosto 2024, si evinceva che l'importo residuo era pari ad euro 0,00 quanto ai contributi inerenti alle prime tre rate 2021. In ragione dell'intervenuto riconoscimento del buon diritto dell' attore da parte dell' che riportava di aver provveduto allo sgravio di quanto dovuto nell'avviso di CP_1 accertamento deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere. Il detto riconoscimento, infatti, determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, limitatamente alle prime, cospicue tre rate in contestazione, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha delineato i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, emerge dagli atti che in corso di giudizio, l'ente ha riconosciuto che il contribuente aveva diritto all' esonero contributivo quanto alla parte più cospicua in contestazione (prime tre rate 2021 dell' avviso di addebito). Residuano solo euro 5,85 inerenti alla quarta rata ( non oggetto di sgravio) che l' opponente non ha contestato di aver pagato in ritardo ed al cui pagamento dovrà quindi essere condannato. Ciò posto, si determina la parziale cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Tenuto conto della circostanza che lo sgravio è successivo alla opposizione e alla notifica degli atti introduttivi ed è stato reso noto dall' soltanto in sede di CP_1 costituzione del 10.9.2024 le spese processuali vanno poste a carico di quest' ultimo integralmente considerata la minima parte a cui va condannato l' opponente che si sarebbe potuta risolvere in sede amministrativa.
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Dichiara la parziale cessata la materia del contendere;
condanna l' opponente a versare all' esclusivamente la somma di euro 5,85 a titolo CP_1 di mora e spese di notifica. Condanna l' alle spese del giudizio, quantificate in complessivi euro 1.200,00, oltre CP_1 spese generali Iva e Cpa, con attribuzione. Si comunichi. Così deciso in Napoli, il 17.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Clara Ruggiero