Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2676 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.13476/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in via Giuseppe Parte_1 C.F._1
Verdi n.30 Catania, presso lo studio dell'Avv. VENTIMIGLIA ANDREA, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliata in S. Gregorio di Catania P_ C.F._2
(CT), P.zza E. Maiorana n. 5, e rappresentata e difesa dagli Avv. ti Alfredo Fisichella e Stefano
Massimino, per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTA
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 10/02/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato il 4.8.2017, ha convenuto in giudizio Parte_2 P_
proprietaria confinante dell'immobile sito in Nicolosi (CT), Via Etnea n. 115/A, formulando le
[...]
seguenti conclusioni: “accertare e confermare che parte attrice è proprietaria della striscia di cortile antistante la propria abitazione, quale pertinenza della stessa, giusto atto in Notar del Per_1
30.9.2015; conseguentemente, ordinare alla Sig.ra di astenersi dal compiere atti o P_
tenere comportamenti lesivi del diritto reale di proprietà del Sig. sulla fascia di cortile de qua, Pt_1
1
condannare la convenuta alla integrale rifusione delle spese e compensi del grado di giudizio da quantificare nella misura massima prevista dalla tariffa vigente;
condannare la convenuta al risarcimento del danno per avere determinato la presente lite, anche in via equitativa, nella misura non inferiore ad Euro 35.000; emettere ogni altro conseguente ed eventuale provvedimento che si dovesse rendere necessario”.
Con comparsa tempestivamente depositata in data 28.12.2017, si è costituita in giudizio P_
chiedendo il rigetto della domanda attorea e deducendo di essere proprietaria in forza del titolo di acquisto e in subordine per usucapione, dell'intera striscia di cortile oggetto di causa. Ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra indicate;
- Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di proprietà della sig.ra sulla striscia di terreno confinante con proprietà e con P_ Pt_3
proprietà , nonché del vialetto a cui si accede dal civico n. 115/A, Nicolosi (CT);- Per l'effetto, Pt_1
ordinare al sig. di astersi dal compiere ulteriori comportamenti lesivi del diritto di proprietà Pt_1
della sig.ra ed ordinare la rimozione delle telecamere da lui poste in direzione della proprietà P_
o comunque che queste siano installate in una posizione fissa. In mero subordine:- dichiarare P_ la sig.ra proprietaria della predetta striscia di terreno e dell'intero vialetto predetto, a cui si P_
accede dal civico 115/A, Nicolosi (CT), per intervenuta usucapione;
- condannare il sig. al Pt_1
risarcimento di euro 10.000,00 a titolo di danni materiali o di quella diversa somma che la S. V. riterrà disporre secondo equità, oltre danni morali”.
Assolta la condizione di procedibilità della mediazione l'istruttoria si è articolata nella prova per testi richiesta dalle parti (vedi verbale di udienza del 19.04.2022).
Con provvedimento del 13/04/2023, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio e la relazione è stata depositata in data 21.08.2023. Le parti non hanno formulato osservazioni.
All'udienza del 10/02/2025, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
E' infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale sollevata dalla parte attrice alla luce del più recente indirizzo giurisprudenziale di legittimità in ordine all'interpretazione dell'art.5
d.lgs.28/2010 non applicabile alla domanda riconvenzionale ma esclusivamente alla domanda principale (Cass. SSUU 3452/2024).
Le parti avanzano reciproche domande di accertamento della proprietà esclusiva della striscia di cortile sul prospetto nord dei loro appartamenti. In particolare, l'attore chiede che venga accertata la proprietà esclusiva di una parte di tale striscia di cortile, ossia soltanto quella sulla quale prospetta il proprio
2 appartamento lati nord ed ovest, in quanto pertinenza del proprio appartamento, mentre la convenuta sostiene che la detta striscia di cortile sia per intero di sua esclusiva proprietà in forza del titolo di acquisto del 70 o comunque per usucapione, con un mero diritto di servitù di passaggio in capo all'attore, con divieto assoluto di sosta.
La convenuta, in particolare, ha dedotto di essere proprietaria dell'immobile sito in Nicolosi (CT), via
Etnea n. 115/A, giusto atto notarile del 15.07.1970, a rogito del Notaio Dott. Rep. n. 84126, Per_2
Racc. n. 12316, con il quale acquistò “un appartamento … in Nicolosi, Via Etnea s.n., sito a pianterreno e primo piano, confinante a nord con proprietà del venditore, a sud con proprietà
, ad ovest con rimanente casa del venditore, ad est con strada provinciale”. Pt_3
Nell'atto di vendita citato si legge “nella vendita è compresa la proprietà esclusiva del cortile antistante all'appartamento e prospicente sulla strada provinciale per l'Etna, nonché la proprietà esclusiva della striscia di terreno situata sul prospetto nord della casa, dalla quale l'appartamento ha ingresso. Su detta striscia di terreno grava la servitù di passaggio a favore dell'appartamento di proprietà del venditore situato ad ovest di quello oggi venduto … È compresa pure nella vendita la proprietà esclusiva di tutta la corte prospicente sulla strada provinciale salvo il diritto di passaggio suddetto”.
Il detto immobile è stato utilizzato dalla convenuta principalmente nel periodo estivo e nei fine settimana, vivendo la stessa stabilmente a Catania.
Ha chiesto in subordine di accertare che la stessa è proprietaria della striscia di terreno oggetto di causa per intervenuta usucapione in quanto da sempre avrebbe utilizzato la detta area, collocandovi un casotto contenente un serbatoio di acqua di litri 500,00 circa. Dopo l'acquisto da parte del tutti i Pt_1
beni dalla stessa collocati sulla striscia (aiuole, casotto, vasca) sarebbero state demolite dal che Pt_1
avrebbe iniziato ad occupare il detto spazio con la propria autovettura, utilizzandolo come discarica per materiale di risulta e mobilia varia.
Sulla base del raffronto tra l'atto di acquisto dei danti causa del del 73 e l'atto di acquisto del Pt_1
2015 del , la convenuta ha eccepito la nullità dell'atto del in forza del principio “nemo plus Pt_1 Pt_1 iuris ad alium transferre potest quam ipse habet”.
L'attore ha dedotto che non sussiste invece alcun diritto di proprietà in capo alla convenuta sulla striscia di terreno posta al termine del vialetto (in aderenza al muro divisorio confinante con la proprietà ), e con la parte di cortile frontistante che, da sempre, è pertinenza dell'appartamento Pt_3
del . Pt_1
L'atto di compravendita del 30.09.2015 di prevede, secondo la prospettazione Parte_1
3 attorea l'acquisto “Appartamento su due piani terra e primo, … facente parte di una casa bifamiliare sita in Nicolosi via Etnea n. 115/A, composto al piano terra da un vano, cucina abitabile, accessori, portico e piccola corte di pertinenza esclusiva lato ovest e da tre vani ed accessori e balconi a livello a primo piano, confinante ad est con proprietà , a sud e ad ovest con proprietà o aventi P_ Pt_3 causa e a nord con corte di accesso di pertinenza della casa”.
Nell'atto di vendita citato si legge: “la proprietà ed il possesso vengono trasferiti ora stesso, con ogni accessorio, accessione e pertinenza con l'area libera soprastante e con tutti i diritti, servitù attive e passive, e comproprietà nascenti dalla legge e dallo stato dei luoghi;
in particolare con il diritto di passaggio (contemplato come servitù attiva di passaggio nell'atto di acquisto della dante causa dei venditori ….) sulla striscia di terreno che si diparte dal cancello civico 115/A di via Etnea e passa dinanzi all'appartamento di proprietà della Sig.ra costituente l'altra unità immobiliare P_
della casa. Su questa striscia di terreno la parte acquirente ha la servitù attiva di passaggio sia a piedi che con automezzi con divieto assoluto di sosta”.
Ai sensi dell'art. 817 c.c. “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”.
Ai sensi dell'art. 818 c.c. “Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non diversamente disposto”.
Come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, “nella categoria delle pertinenze rientrano le cose - dotate di autonomia - che il proprietario ha destinato durevolmente al servizio o all'ornamento di un'altra cosa, di contro, per accessori si devono intendere tutti i beni che vengono a costituire parti integranti o incorporate nella cosa principale, oppure che sono destinati a completare la funzionalità di un altro bene” (Cass. n. 28613/2022 ).
Dall'esame della relazione di CTU depositata il 21.8.2023, risulta accertato che gli immobili delle parti in causa, entrambi siti in Nicolosi Via Etnea, rispettivamente identificati in catasto NCEU Fg.27 part. 611 sub. 2 quello di e sub. 1 quello di hanno accesso dal comune cancello al civico Pt_1 P_
115/A (vedi foto 01 all. rel. CTU). Dal detto ingresso si diparte un cortile in parte in cemento battuto avente lunghezza pari a circa 23.8 m parallelamente all'abitazione della e in parte mattonellata P_ avente lunghezza pari a circa 15.4 m parallelamente all'abitazione del (vedi foto 3 e 4 rel. CTU). Pt_1
Gli appartamenti delle parti, adiacenti, prospettano entrambi a nord sul detto “cortile” (termine così riportato sulla planimetria catastale di ambedue gli immobili).
Il detto “cortile” continua lungo il confine ovest dell'immobile con larghezza pari a circa 1.55 m Pt_1
4 e lunghezza pari a circa 7.2 m e su tale area il ha installato un barbecue inamovibile, un lavabo - Pt_1
con relativo allaccio idrico (vedi foto 05 all. rel.CTU).
Sulla parete al primo piano dell'immobile prospiciente detta area di cortile mattonellata è Pt_1
collocata la telecamera non motorizzata e ad ottica fissa oggetto di contestazione che inquadra, per l'appunto, l'area di cortile mattonellata parallela all'appartamento del e, per un metro, l'area di Pt_1 cortile in battuto di cemento parallela all'appartamento Il CTU ha altresì accertato che la vasca P_
di riserva dell'acqua posta a servizio dell'immobile della convenuta si trova sulla parte in P_
cemento battuto priva di collegamento idrico.
Esaminati gli atti di acquisto ed in particolare l'atto del dante causa dell'attore risalente al 1973 nonché
l'atto di acquisto del 15.7.1970 della è possibile determinare, anche sulla scorta delle P_ planimetrie allegate agli atti, l'estensione di tale servitù di passaggio e in particolare per individuare su quale area essa gravi, per comprendere quali aree la convenuta abbia effettivamente acquistato, ossia se solo la parte di tale striscia di cortile (gravata da servitù di passaggio) che dall'accesso giunge al proprio appartamento o se l'intera area a cortile, ossia anche la parte mattonellata sul prospetto nord e ovest.
Esaminato lo stato dei luoghi alla luce delle foto allegate alla CTU pare evidente che il detto cortile sia pertinenza dello stabile e che sin dalla costruzione sia stato destinato a tale servizio, mentre successivamente esso sia stato destinato alle due distinte unità immobiliari.
Con l'atto del 15.7.1970, acquista «Un appartamento …in Nicolosi, Via Etnea, n. 115/A., P_
sito a pian terreno e primo piano, confinante a nord con proprietà del venditore, a sud con proprietà
, ad ovest con rimanente casa del venditore, ad est con strada provinciale”. Si legge poi Pt_3
“Nella vendita è compresa la proprietà esclusiva del cortile antistante all'appartamento e prospiciente sulla strada provinciale per l'Etna, nonché la proprietà esclusiva della striscia di terreno situata sul prospetto nord della casa, dalla quale l'appartamento ha ingresso. Su detta striscia di terreno grava la servitù di passaggio a favore dell'appartamento di proprietà del venditore situato ad ovest di quello oggi venduto. Detto diritto di passaggio si può esercitare a piedi e con automezzi con divieto assoluto di sosta». «È compresa pure nella vendita la proprietà esclusiva di tutta la corte prospiciente sulla strada provinciale salvo il diritto di passaggio suddetto».
Rientra pertanto nella vendita “la proprietà esclusiva della striscia di terreno situata sul prospetto nord della casa, dalla quale l'appartamento ha ingresso”. Su detta striscia di terreno grava la servitù di passaggio a favore dell'appartamento di proprietà del venditore situato ad ovest di quello oggi venduto. Detto diritto di passaggio si può esercitare a piedi e con automezzi con divieto assoluto di
5 sosta”.
Trattasi non dell'intera striscia, come sostenuto dalla convenuta, bensì della parte di essa che, comincia dall'accesso al civico 115 e giunge all'abitazione della come emerge dall'indicazione dei P_ confini contenuta nell'atto del 1970, che individua il confine ovest proprio nella casa del venditore, senza fare alcun accenno alla prosecuzione del cortile sino al confine ovest con la proprietà . Pt_3
Diversamente, tale confine avrebbe dovuto essere meglio specificato per quanto concerne il cortile e avrebbe dovuto indicare quale confine ovest la proprietà . Pt_3
Secondo quanto riferito dal CTU “con riguardo alla striscia di terreno in contesa tra le parti, alla luce di quanto risultante dagli atti di vendita del 15.7.1970, del 19.11.1973 e del 30.9.2015, si può affermare che la superficie compresa tra le lettere A – B – C – D come rappresentata nello schizzo planimetrico a pag.6 (detta nell'atto di acquisto del 15/07/1970: striscia di terreno situata sul prospetto nord della casa) è proprietà esclusiva della convenuta , gravata da servitù di P_ passaggio a favore dell'attore da esercitarsi a piedi e con automezzi con divieto assoluto di sosta.
La superficie posta ad ovest delle lettere C – D (indicata nell'atto di acquisto del 30/09/2015 quale
“piccola corte di pertinenza esclusiva lato ovest + corte di accesso di pertinenza della casa”) ricade invece nella proprietà esclusiva del ”. Pt_1
Nell'atto di acquisto del Riolo del 2015 si legge che l'immobile munito di “piccola corte di pertinenza esclusiva lato ovest” (ove è collocato il barbecue, vedi foto 5), “confina” a nord “con corte di accesso di pertinenza della casa”. L'atto del 2015 prevede poi un diritto di passaggio a piedi e con mezzi sulla striscia di terreno che inizia dal cancello 115 e “passa” dall'immobile con divieto assoluto di P_
sosta.
Si rileva che nell'atto del 2015 del l'indicazione del confine dell'immobile del Riolo per indicare Pt_1 la parte di cortile ad ovest (quella con il barbecue realizzato dall'attore: foto 5) viene indicato (come nell'atto di acquisto del 73) la proprietà , e quale oggetto dell'atto di acquisto l'appartamento, Pt_3 il portico e la corte “esclusiva” lato ovest, mentre il cortile lato nord viene indicato ai fini dell'individuazione del confine nord dell'appartamento acquistato atteso che si legge che l'appartamento del “confina a nord con corte di accesso di pertinenza della casa”. Tuttavia, Pt_1 sebbene, da un lato, si parli di corte di accesso di “pertinenza” della casa, e dall'altro si parli di
“confine” con la detta corte pertinenziale, non pare che tale imprecisione o espressione impropria possa determinare alcun conseguenza in ordine all'esclusione della natura pertinenziale del cortile, sulla scorta dei principi giurisprudenziali e di diritto sopra richiamati.
Interpretando la volontà delle parti e avuto riguardo alla funzione in concreto svolta dal cortile deve
6 concludersi che tali porzioni di cortile, dapprima di destinata a servizio di un immobile che era unico, a seguito degli atti di acquisto del comune dante causa, siano state destinate, a servizio dell'appartamento prospisciente il cortile, costituente bene principale, e rappresentano una pertinenza dell'appartamento come confermato dalla presenza del portico nel lato ovest e soprattutto dall'indicazione dei confini ovest, rispettivamente indicati nell'atto della con la casa del dante causa e nell'atto del 73 e del P_
2015 con proprietà . Pt_3
Si legge, infatti, nell'atto del 70 della si legge che il proprio bene confina a ovest con la casa del P_
dante causa e a nord con altra proprietà del dante causa.
Coerentemente, nell'atto di acquisto del 73 che l'immobile acquistato dai danti causa del Riolo confina ad ovest con proprietà e a nord con altra proprietà del dante causa. Pt_3
In ordine al diritto di passaggio sulla detta striscia di terreno (non si indica in particolare per quanti metri esso si estenda) ma esso va determinato avuto riguardo a quanto risultante dal titolo ossia dal punto di ingresso al civico 115 sino all'appartamento della convenuta atteso che si parla di striscia dalla quale la convenuta ha accesso al proprio appartamento. Si legge nell'atto del 2015 “In particolare con il diritto di passaggio (contemplato come servitù attiva di passaggio nell'atto di acquisto della dante causa dei venditori rogato il 19 novembre 1973 e trascritto il 3 dicembre 1973 ai nn.46595/38792) sulla striscia di terreno che si diparte dal cancello civico 115/A di via Etnea e passa dinanzi all'appartamento di proprietà della sig.ra costituente l'altra unità immobiliare delle P_
casa. Su questa striscia di terreno la parte acquirente ha la servitù attiva di passaggio sia a piedi, che con automezzi con divieto assoluto di sosta».
Pertanto, nell'atto del 30.9.2015 si parla di striscia di terreno gravata dalla servitù di passaggio individuata come striscia che comincia dal cancello al n.115 e che “passa dinanzi all'appartamento della signora costituente l'altra unità immobiliare delle casa”, mentre nulla si dice per la P_ restante parte di tale striscia che passa dinanzi l'altro appartamento che effettivamente viene indicato nell'atto del 70 ai fini dell'individuazione del confine ovest, in coerenza con le planimetrie allegate agli atti che recano ciascuna la rispettiva porzione di cortile e non l'intero cortile comprensivo anche della parte prospiciente l'appartamento attoreo e la parte del cortile lato ovest confinante con proprietà
, come sostenuto dalla convenuta. Pt_3
Pertanto, deve ritenersi comprovato che la proprietà esclusiva dalla convenuta attenga a quella P_
solo parte di striscia di cortile sul prospetto nord contrassegnata nella relazione di CTU la cui superficie
è compresa tra le lettere A – B – C – D, mentre la porzione di pertinenza dell'appartamento attoreo è quella posta ad ovest delle lettere C – D, trattandosi di pertinenze dell'appartamento attoreo di sua
7 proprietà esclusiva.
Conferma di ciò emerge dalle planimetrie degli anni 70 allegate all'atto di acquisto datate 1970, dall'esame delle quali emerge chiaramente l'estensione delle due proprietà, ossia una sola porzione di cortile, sino al limite del proprio appartamento per la rimanendo la restante parte a servizio P_ dell'appartamento del dante causa, poi trasferite ai danti causa dell'attore e infine a quest'ultimo quali pertinenza dell'appartamento e del portico.
La porzione di area della dalla quale si accede ad ambedue le unità immobiliari delle parti, è P_
gravata da servitù di passaggio, anche con mezzi meccanici, in favore dell'immobile adiacente, con divieto assoluto di sosta sulla detta area di proprietà esclusiva della P_
Dall'esame delle planimetrie allegate agli atti emerge la porzione di cortile trasferita alle parti. La planimetria allegata all'atto del 2015 e quella risalente al 70 dell'appartamento inglobano la Pt_1 restante porzione di cortile che effettivamente ha natura pertinenziale all'appartamento e al portico lato nord e ovest dell'appartamento attoreo, anche in relazione all'acquisto effettuato nel 73 dai danti causa dell'attore.
Deve pertanto concludersi che l'area individuata dal CTU quale restante parte di cortile ricompresa nella proprietà attorea ed indicata con il colore azzurro a pagina 6 della releazione di CTU sia pertinenza esclusiva dell'appartamento attoreo, mentre la porzione indicata in fucsia sia di proprietà esclusiva della e gravata da servitù di passaggio con divieto assoluto di sosta. P_
Accertato che la striscia di cortile antistante l'abitazione dell'attore è di sua esclusiva proprietà va disposta la condanna della convenuta ad astenersi dall'utilizzo della detta striscia di cortile.
Va infatti rigettata la domanda di usucapione dell'area oggetto di contestazione per difetto di prova di un possesso esclusivo dell'area in capo alla convenuta tale da fondare l'usucapione atteso che le circostanze di fatto riferite dai testi escussi e dedotti dalla stessa parte convenuta in atti, a sostegno dell'avvenuta usucapione della proprietà esclusiva dell'intera area, non risultano sufficienti a comprovare che la convenuta abbia esercitato sulla detta area un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà posto che è incontestato che la stessa non abbia mai di fatto precluso l'utilizzo dell'area ai proprietari dell'immobile adiacente, escludendoli dal godimento del bene, risultando ininfluente o comunque insufficiente ai fini della prova dell'usucapione l'utilizzo fattone, per l'apposizione di un casotto o di una vasca di raccolta dell'acqua, anche tenuto conto che in origine il bene era indiviso con cortile comune. Né rileva poi che la convenuta lo abbia fatto nel convincimento che i vicini vantassero un diritto di servitù di passaggio, così come pare insufficiente ai fini della prova dell'esercizio dei poteri del proprietario che ella utilizzato l'area suddetta per collocarvi una vasca
8 dell'acqua non potendosi ritenere tale condotta espressione univoca di esercizio della proprietà esclusiva dell'area.
La domanda riconvenzionale di usucapione va conseguentemente rigettata.
In ordine alla telecamera apposta dal , il CTU ha accertato che essa inquadra effettivamente la Pt_1
corte di accesso di pertinenza della casa (la parte pavimentata) e circa 1 m della striscia di terreno Pt_1
situata sul prospetto nord della casa P_
Va pertanto disposta la condanna dell'attore a riposizionare immediatamente in maniera fissa l'inquadratura della telecamera al fine di inquadrare esclusivamente la porzione di sua proprietà.
Non si ravvisano invece i presupposti per disporre la condanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura non inferiore ad €35.000,00 ex art.96 c.p.c. per resistenza temeraria, come richiesto dall'attore atteso che la controversia risulta invero determinata dalla scarsa chiarezza di taluni punti ed espressioni utilizzate negli atti di acquisto fonte di comprensibili e legittimi dubbi interpretativi.
Stante l'infondatezza delle pretese della convenuta, va altresì rigettata la domanda di risarcimento dei danni morali ivi avanzata contro l'attore.
Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, va disposta la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, con condanna della convenuta al pagamento dei restanti due terzi delle spese di lite, in favore dell'attore, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al d.m. 10 marzo
2014, n. 55, e succ. modif., avuto riguardo al valore indeterminabile ed alla complessità della controversia, al tenore delle difese, alla condotta anche extraprocessuale delle parti. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte convenuta soccombente.
Va disposta la condanna della convenuta al pagamento del contributo unificato per mancata P_
partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo art. 8, co. IV bis del d.lgs. 4 marzo 2010, n.
28.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: accerta che l'attore è proprietario esclusivo della porzione di cortile contrassegnata come area posta ad ovest delle lettere C – D, a pagina 6 della relazione di CTU depositata in data 21.8.2023, come meglio descritto in parte motiva, quale pertinenza dell'appartamento attoreo acquistato con atto pubblico di acquisto del 30.9.2015, e che la convenuta è proprietaria esclusiva dell'area contrassegnata nella relazione di CTU come area compresa tra le lettere A – B – C – D;
rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento della usucapione avanzata dalla convenuta;
9 in accoglimento della domanda avanzata dalla convenuta, condanna l'attore a riposizionare immediatamente in maniera fissa l'inquadratura della telecamera apposta sulla parete del prospetto nord, come meglio descritto in parte motiva;
rigetta le domande di risarcimento del danno avanzate dalle parti;
compensa per 1/3 le spese di lite e condanna al pagamento, in favore di P_ [...]
, delle spese di lite, che si liquidano in €5.077,33 per compensi, oltre spese vive, spese Parte_1
generali al 15%, i.v.a., c.p.a. come per legge. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico della parte convenuta;
condanna la convenuta al pagamento del contributo unificato ex art. 8, co. IV bis del P_
d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 20/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
10