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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/02/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4216/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Marcello Buscema Presidente
Dott. Renato Buzi Giudice
Dott.ssa Federica Nardi Giudice relatore estensore esaminati gli atti e i documenti di causa e sentito il relatore, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al R.G. N. 4216/ 2024 e proposta da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Fernanda Pacilli e Daniela Massa, come da procura alle liti in atti;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri, che ha apposto il suo visto agli atti;
visto il ricorso congiunto presentato dai coniugi e la documentazione allo stesso allegata;
visto il verbale dell'udienza celebrata in data 09.01.2025, udienza nel corso della quale sono stati sentiti i coniugi, entrambi comparsi, i quali hanno confermato di voler insistere nella loro domanda volta ad ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili della loro unione matrimoniale, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, presentato in data 14.11.2024;
ritenuto che
, alla luce delle allegazioni dei ricorrenti e della documentazione depositata, risulta integrata una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 e s.m.i. per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo documentata la separazione personale dei coniugi per mutuo consenso omologata con sentenza resa da questo Tribunale in data 25.01.2024, n. 168/2024, e passata in giudicato, come da attestato di Cancelleria in atti;
ritenuto, inoltre, che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa congiuntamente dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto, altresì, che si ravvisa l'equità e congruità delle condizioni concordate dalle parti, anche in relazione agli interessi delle figlie minorenni nate dalla coppia, e Persona_1 Persona_2 avendo previsto i ricorrenti l'affido condiviso delle figlie minori, con collocazione delle stesse presso la madre nella ex casa familiare, sita in Ardea, via Potenza n. 20, ma con ampie modalità di frequentazione con il padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità previsto dall'ordinamento; parimenti, risultano condivisibili anche le condizioni economiche concordate dai coniugi, essendosi il padre impegnato a corrispondere un contributo mensile per il mantenimento delle figlie, in coerenza con la complessiva situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti, quale rappresentata dalle stesse anche all'udienza del 09.01.25, e conformemente alle esigenze delle minori;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma, in data 19.09.1998, tra nata in data [...] a [...], e nato in [...] Parte_1 Parte_2
09.11.1973 a Roma (RM), e trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del Comune di Pomezia (RM) dell'anno 1999, al N. 11, Parte II, serie B, alle condizioni di cui al ricorso congiunto presentato in data 14.11.2024, richiamate dai ricorrenti all'udienza del 09.01.2025.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 18.02.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Federica Nardi dott. Marcello Buscema
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Marcello Buscema Presidente
Dott. Renato Buzi Giudice
Dott.ssa Federica Nardi Giudice relatore estensore esaminati gli atti e i documenti di causa e sentito il relatore, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al R.G. N. 4216/ 2024 e proposta da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Fernanda Pacilli e Daniela Massa, come da procura alle liti in atti;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri, che ha apposto il suo visto agli atti;
visto il ricorso congiunto presentato dai coniugi e la documentazione allo stesso allegata;
visto il verbale dell'udienza celebrata in data 09.01.2025, udienza nel corso della quale sono stati sentiti i coniugi, entrambi comparsi, i quali hanno confermato di voler insistere nella loro domanda volta ad ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili della loro unione matrimoniale, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, presentato in data 14.11.2024;
ritenuto che
, alla luce delle allegazioni dei ricorrenti e della documentazione depositata, risulta integrata una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 e s.m.i. per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo documentata la separazione personale dei coniugi per mutuo consenso omologata con sentenza resa da questo Tribunale in data 25.01.2024, n. 168/2024, e passata in giudicato, come da attestato di Cancelleria in atti;
ritenuto, inoltre, che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa congiuntamente dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto, altresì, che si ravvisa l'equità e congruità delle condizioni concordate dalle parti, anche in relazione agli interessi delle figlie minorenni nate dalla coppia, e Persona_1 Persona_2 avendo previsto i ricorrenti l'affido condiviso delle figlie minori, con collocazione delle stesse presso la madre nella ex casa familiare, sita in Ardea, via Potenza n. 20, ma con ampie modalità di frequentazione con il padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità previsto dall'ordinamento; parimenti, risultano condivisibili anche le condizioni economiche concordate dai coniugi, essendosi il padre impegnato a corrispondere un contributo mensile per il mantenimento delle figlie, in coerenza con la complessiva situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti, quale rappresentata dalle stesse anche all'udienza del 09.01.25, e conformemente alle esigenze delle minori;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma, in data 19.09.1998, tra nata in data [...] a [...], e nato in [...] Parte_1 Parte_2
09.11.1973 a Roma (RM), e trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del Comune di Pomezia (RM) dell'anno 1999, al N. 11, Parte II, serie B, alle condizioni di cui al ricorso congiunto presentato in data 14.11.2024, richiamate dai ricorrenti all'udienza del 09.01.2025.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 18.02.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Federica Nardi dott. Marcello Buscema