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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5107 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 7339/2021
All'udienza collegiale del giorno 16/09/2025 ore 10:55
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PENNAFORTI ENRICO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. NATOLI GIORGIO presente
Controparte_2
Avv.
***
Nessuno è presente per l'appellante alle ore 11,09
La Corte invita l'avv. Natoli a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Alberto Tilocca
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 16 settembre 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7339/2021 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Parte_1 C.F._1
Pennaforti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via C.F._2
Appia Nuova n. 543, giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
(P. IVA ) con sede in Bologna, Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado 45, in persona del suo procuratore speciale Dott. , rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Giorgio Natoli (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._3 presso il suo studio in Roma via del Banco di Santo Spirito 42, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
Controparte_2
-APPELLATO CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Civitavecchia, n. 1243/2021, pubblicata in data 19.11.2021, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “
1.Con atto di citazione conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_2 [...]
, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni tutti subiti nel Controparte_1 sinistro in cui era rimasta coinvolta il giorno 14.05.2012, allorquando, alle ore 13,00 in via del
Fontanile di Mezzaluna, direzione Fregene, in Fiumicino, si trovava a bordo della vettura Opel SA
Tg DJ656LA. Deduceva, in particolare, che un'autovettura RO Captiva Tg EK023DT di proprietà di a forte velocità l'aveva urtata provocando a lei e alla vettura lesioni. Controparte_2
2.Non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.
3.Si costituivano in Controparte_2 giudizio deducendo che il sinistro era del tutto addebitabile Controparte_1 all'attrice che aveva con la propria vettura invaso l'opposto senso di marcia, percorso dalla
RO.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., all'esito dell'istruttoria testimoniale e della ctu cinematica, il giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.”.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così deciso: “A) RIGETTA la domanda;
B)
CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite da liquidarsi, già operata la compensazione di 1/3, nella somma complessiva di euro 10.000,00 oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'eccellentissima Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, e previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza opposta, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in via principale riformare la sentenza impugnata accogliendo in toto la domanda proposta dall'attore in primo grado accertare la responsabilità ex art 2054 II comma cc e per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cosi come quantificati nel giudizio di primo grado , ovvero a quella somma che sarà determinata in corso di causa all'esito della richiesta ctu medico legale ovvero in quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. In via subordinata si chiede la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio stante l'incerta dinamica del sinistro. In via istruttoria si insiste per l'ammissione della CTU medico legale sulla persona della signora
[...]
e per il rinnovo della Ctu tecnica dinamica. Con vittoria di spese, competenze ed onorari Pt_1 del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio he ha così concluso: “Voglia Controparte_1 la Ecc.ma Corte di Appello di Roma, - respingere l'appello confermando integralmente la sentenza di I grado resa dal Tribunale di Civitavecchia n. 1243/2021 oggetto di gravame;
in via subordinata, respingere tutte le avverse pretese in quanto infondate, eccessive e non dimostrate;
condannare
l'appellante al pagamento di spese e compensi del grado di giudizio”.
Dichiarata la contumacia di a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6-7- CP_2
2022, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione e le istanze istruttorie avanzate da Parte_1
All'odierna udienza, il difensore della parte comparsa ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti ed ha discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo parte appellante lamenta l'erronea valutazione dei mezzi di prova. Infatti, deduce che il giudice avrebbe fondato la propria decisione sul presupposto della piena attendibilità delle testimonianze rese e della CTU espletata sebbene dalla testimonianza resa dalla non erano Tes_1 risultate indicazioni chiare ed inequivocabili né sull'invasione di corsia della Opel SA e quindi sul punto d'urto, né sulla condotta del conducente UV RO Captiva, nè ancora sulla velocità tenuta dal UV e sull'azione frenante eventualmente posta in essere dal suo conducente;
rileva poi la Pt_1 che la testimonianza resa dalla relativa alla provenienza della RO sarebbe in Tes_2 contrasto con la rappresentazione grafica presente nel verbale dei Carabinieri. Evidenzia inoltre che anche a fronte della CTU espletata erano restati ignoti sia il punto d'urto che la posizione statica dei veicoli, ciò che non avrebbe consentito di attribuire la responsabilità esclusiva a carico dell'appellante.
Con il secondo motivo di appello, si impugna la quantificazione delle spese di lite, chiedendo la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado stante l'incerta dinamica del sinistro stradale.
La sentenza impugnata è così motivata: “
5. La domanda va respinta, essendo la prova testimoniale, la documentazione in atti e la ctu cinematica idonee a superare la presunzione di pari responsabilità dei veicoli coinvolti. Il teste chiaramente riporta lo sbandamento del Testimone_3 veicolo condotto dall'attrice: “Ricordo che la Opel SA procedette in diagonale andando a occupare la corsia opposta percorsa dal UV RO. Le auto hanno impattato. Ero dietro l'Opel
a bordo della mia vettura ed andavo verso Maccarese la velocità dei veicoli non era molto elevata”.
Del pari, la teste ha affermato di avere visto che “Ero trasportata a bordo della Testimone_4 vettura condotta da la precedente teste alla guida della sua vettura non coinvolta, Testimone_3
e la Opel condotta dalla sig.ra era davanti a noi. Ho visto la Opel spostarsi verso sinistra Pt_1 invadendo l'opposta corsia di marcia. Nel mentre sopraggiungeva il suv che non ha potuto CP_4 evitare l'impatto”.
6.La ctu dinamica svolta non ha potuto desumere la velocità del veicolo del convenuto Tuttavia, vi sono indizi plurimi e decisivi per ritenere la velocità inferiore al CP_2 limite consentito, con conseguente superamento totale della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c..7. In primo luogo, la teste ha riportato che la velocità del veicolo “non era molto Tes_1 elevata”, il che può costituire un apprezzamento soggettivo del teste, ma comunque significativo dell'assenza di un evidente velocità del mezzo condotto dal convenuto. Tra l'altro, dalla dichiarazione del teste sembra che la velocità dei veicoli in collisione fosse paritaria e, a tal proposito, vale ricordare che la ctu ha, per il veicolo condotto dall'attrice, riscontato il rispetto del limite di velocità. In secondo luogo, i testi hanno riferito di un tentativo di frenata del convenuto, ma gli agenti intervenuti non hanno riscontrato la presenza di tracce sull'asfalto, il che costituisce un ulteriore elemento favorevole alla contenuta velocità tenuta dalla RO, posto che in caso di superamento del limite (di 50 Km/h) era, invece, verosimile ipotizzare la presenza di un qualche segno di frenata dovuto al maggior attrito tra lo pneumatico e il manto stradale. Infine, vi è da rilevare che il veicolo RO proveniva da segmento stradale curvilineo: avendo appena concluso la fase di curva è inverosimile che al momento dell'impatto potesse tenere una velocità superiore al limite di legge pari a 50 Km/h.
8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda va respinta essendo dimostrata l'esclusiva colpa dell'attrice nella causazione del sinistro, la quale, perdendo il controllo del proprio mezzo, percorreva contro mano l'opposto senso di marcia, andando ad impattare contro il veicolo antagonista del convenuto 9.Le spese seguono la CP_2 soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ritenendo sussistenti i gravi motivi per la compensazione di 1/3 delle spese, essendo i plurimi elementi indiziari sul profilo della velocità del convenuto emersi complessivamente solo nel corso del giudizio”.
Il primo motivo avanzato non coglie nel segno.
In primis ed in iure merita evidenziare che la giurisprudenza, ormai da anni consolidata, afferma che, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei due conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dal comma 2 dell'art. 2054 c.c., nonché dall'onere di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno di cui al comma 1 della medesima disposizione (cfr. in giurisprudenza, ex multis, Cass. civ., 26 ottobre 2009, n. 22606). In maniera altrettanto uniforme il Supremo Collegio ha affermato che la prova liberatoria che consente sia il superamento della presunzione di corresponsabilità, come pure di evitare l'indagine sulla condotta del conducente la cui condotta non sia oggetto di palese censura, possa essere fornita anche indirettamente mediante l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (cfr., in tal senso, Cass. civ., 21 maggio 2019, n. 13672, inedita;
Cass. civ., 5 dicembre 2011, n. 26904).
Il così descritto quadro giurisprudenziale di riferimento viene ripercorso, in premessa, dalla decisione della Cassazione civile sez. III, 23/03/2023, n.8311. Orbene, esaminate le motivazioni della sentenza impugnata ed alla luce della espletata istruttoria deve ritenersi accertato che effettivamente la ha effettuato la manovra vietata di CP_5 invasione della corsia destinata all'opposto senso di marcia e percorsa dal evincendosi CP_2 dunque che la Opel condotta dall'appellante superava la linea di mezzeria, così da invadere la corsia opposta;
si è quindi potuto escludere che anche l'altro conducente abbia potuto invadere l'opposta corsia ed evincendosi, comunque, che il conducente del UV teneva una velocità non elevata.
L' art. 143 del Codice della Strada prevede espressamente che tutti veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera. Da evidenziare che tale precetto è una precisazione subordina alla regola generale secondo cui i veicoli devono circolare sulla carreggiata.
Tenuto conto di ciò e di quanto stabilito dall'articolo 143 c.d.s. che sanziona la circolazione contromano, consistente nella totale o parziale (invasione con una sola ruota dello spazio riservato al flusso contrario di marcia) occupazione dell'opposto senso di marcia, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, è evidente che l'invasione della corsia di marcia riservata ai veicoli provenienti dal senso opposto è sempre vietata, anche su strade rettilinee.
Del resto, dallo schizzo planimetrico allegato al verbale steso dai carabinieri giunti sul posto si evince che entrambe le autovetture venivano ritrovate in posizione statica nella corsia percorsa dal rilievo questo del tutto compatibile con lo scontro avvenuto nella corsia di percorrenza CP_2 della RO;
ciò che in definitiva avvalora la condotta di invasione da parte della cfr verbale Pt_1 in atti).
La condotta di guida della risulta quindi l'unica ed esclusiva causa di produzione del Pt_1 sinistro ed appare idonea ad escludere la responsabilità del conducente la RO, che subiva totalmente e non causava l'evento. Risulta infatti dalle dichiarazioni rese dai testi oculari e trasfuse nel verbale dei Carabinieri di Fiumicino, che proprio l'attrice – dopo aver invaso l'opposta corsia di marcia regolarmente percorsa dalla RO la urtava, senza peraltro porre in essere alcun tentativo di sviamento o di fermata.
Tali dichiarazioni sono state di poi confermate dinanzi al giudice;
sicché le testimonianze rese dalle testi presenti al fatto, e , consentono di ricostruire il fatto Testimone_3 Testimone_4 storico ovvero che fu l'Opel, condotta dall'attrice, ad invadere l'opposta corsia di marcia continuando a percorrerla senza frenare né riuscire ad evitare la collisione. Basterà invero richiamare le dette dichiarazioni rese da entrambe le tesi ed opportunamente valorizzate dal giudice di prime cure.
che seguiva con la propria auto l'autovettura Opel SA condotta da Testimone_3
e che quindi si trovava in posizione privilegiata e con un campo di visibilità e Parte_1 percettibilità elevato, dichiarava: “Ricordo che la Opel SA procedette in diagonale andando ad occupare l'opposta corsia, percorsa dal UV RO (condotta dal . Le auto hanno CP_2 impattato. Ero dietro l'Opel a bordo della mia vettura ed andavo verso Maccarese, la velocità dei veicoli non era molto elevata”. La dichiarazione della teste , che si trovava a Testimone_4 bordo della Opel condotta dalla quale trasportata, ha corroborato la ricostruzione riferita Tes_1 dalla avendo questa precisando che era stata l'Opel a spostarsi verso sinistra invadendo Tes_1
l'opposta corsia di marcia, mentre sopraggiungeva la RO.
Appare dunque evidente come le stesse dichiarazioni si rivelino coerenti e compiute, oltreché logicamente congrue in ordine agli eventi evocati.
Il Tribunale ha poi effettuato la valutazione del comportamento tenuto dal conducente della
RO riscontrando che, pur non essendo stata desunta nella ctu dinamica la velocità del veicolo del esistevano indizi plurimi e decisivi per ritenere che la velocità tenuta dallo stesso fosse CP_2 consona con lo stato dei luoghi. Da ciò consegue il superamento della presunzione di cui all' art. 2054
c.c.
Infatti, il Tribunale, oltre alle dichiarazioni testimoniali dalle quali è emerso che la velocità del UV RO non era particolarmente elevata al momento dell'impatto, ha correttamente evidenziato come non venivano rilevate tracce di frenata sull'asfalto, elemento questo che acclarava come la procedesse ad una moderata velocità, atteso oltretutto che la macchina usciva da CP_4 una curva -allorquando normalmente la velocità di percorrenza viene ridotta rispetto a quella tenuta lungo una strada rettilinea- e comunque in caso contrario ovvero in vaso di elevata velocità il veicolo, pacificamente equipaggiato con l' abs, avrebbe lasciato tracce di frenata sull' asfalto, come peraltro rilevato dalla ctu dinamica svolta in primo grado secondo cui anche le macchine dotate del sistema abs possono lasciare tracce sull'asfalto. Dalla stessa testimonianza della emerge poi che il Tes_1 conducente del UV aveva addirittura provato ad evitare l'impatto frenando, segno evidente che il accortosi del pericolo tentava di arrestare la marcia in extremis (“ Ricordo che il UV aveva CP_2 provato a frenare per evitare l' impatto”).
Sulla base di queste circostanze il Tribunale ha condivisibilmente rilevato che la circostanza dell'invasione repentina di corsia da parte della sia risultata dirimente mentre nessuna Pt_1 violazione è stata ravvisata in capo al con la conseguenza che neppure può attribuirsi ad CP_2 una eventuale violazione amministrativa a questi ascrivibile quell'incidenza causale affinché essa possa aver rilevanza sul piano della determinazione della responsabilità civile (sul punto, si veda in giurisprudenza, Cass. civ., 15 settembre 2020, n. 19115 richiamata dalla decisione n. 8311/23 la quale, invero, in presenza di un'accertata invasione di corsia riservata all'opposto senso di marcia, ha affermato la responsabilità esclusiva del conducente che aveva commesso tale infrazione, nonostante la elevata velocità dell'altro). Non vi è dubbio allora che la prova liberatoria sia stata raggiunta, anche in adesione all'orientamento richiamato della giurisprudenza di legittimità secondo cui che la stessa può ritenersi raggiunta pur indirettamente, in base alla valutazione dell'assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente, atteso che come accertato l'Opel invase l'opposta corsia ed il conducente del veicolo antagonista non avrebbe potuto far altro che frenare.
Ed in ogni caso, pur avendolo fatto prontamente, la accertata repentinità dell'invasione di corsia da parte della vettura della non ha consentito di evitare l'impatto. Pt_1
Ecco quindi che la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente di non fare ricorso al comma
2 dell'art. 2054 c.c. in ragione dell'accertata esistenza di elementi oggettivi per individuare la dinamica dello scontro e per affermare che il veicolo della ha di fatto invaso la corsia opposta CP_5 superando la mezzeria e rendendo inutile qualsiasi manovra di emergenza del CP_2
Il primo motivo in definitiva deve essere respinto
Infine, e venendo al secondo motivo di appello, va rilevato che anche le statuizioni in ordine alle spese legali, andranno confermate evidenziandosi come il Tribunale abbia già compensato parzialmente le spese di lite e che stesse sono state quantificate in base al valore della controversia determinato in base al quantum richiesto dalla parte attrice che ha quantificato il danno in
€.512.151,00.
In conclusione, l'appello va integralmente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione fino ad € 26.000) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata. Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Civitavecchia, n. 1243/2021, pubblicata in data
19.11.2021 così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
-condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_1
e spese del presente grado, liquidate in complessivi € 4.888 per compensi oltre a spese generali
[...]
(15%), iva e cpa come per legge;
-nulla sulle spese per la parte contumace. Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_1 per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -Alberto Tilocca-