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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 51129 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 discussa all'udienza del 6 dicembre 2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) _1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Pellegrino e dall'avv. Maria Saviano
RECLAMANTE
E
Curatela della liquidazione giudiziale della _1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Zarrilli
RECLAMATA
NONCHÉ
NT
RECLAMATA CONTUMACE
1 OGGETTO: reclamo ex art. 51 del codice della crisi d'impresa
CONCLUSIONI
V. le conclusioni rassegnate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale _1 _1 di Roma – Sezione fallimentare n. 390/2024, che ne ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale su istanza di (creditrice del corrispettivo di 94.180,00 € NT pattuito per la cessione di un'azienda costituita per l'esercizio dell'attività di parrucchiere).
La reclamante ha dedotto al riguardo che:
1) nel caso di specie mancano i presupposti oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale, perché al momento in cui la società è stata cancellata dal registro delle imprese
(nel mese di settembre 2023) la creditrice non aveva proposto alcuna NT azione esecutiva nei confronti della , non aveva azionato le _1 cambiali in proprio possesso (rilasciate a garanzia del pagamento del corrispettivo della cessione dell'azienda), aveva tentato di notificare solo una volta il decreto ingiuntivo ottenuto sulla base delle cambiali rimate insolute e non aveva più coltivato le trattative avviate tra le parti nel mese di marzo 2020 e sospese in occasione dell'epidemia di COVID-19;
2) la domanda di apertura della liquidazione giudiziale avrebbe dovuto essere respinta per carenza di interesse ad agire, dal momento che dal bilancio di liquidazione della società risulta un patrimonio netto negativo di 153.298,00 €, ciò che giustifica l'immediata chiusura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 209 CCII;
3) la documentazione contabile della società conferma la veridicità dei dati esposti nei bilanci 2021 e 2022 (che il tribunale ha ritenuto inattendibili perché non sono stati depositati presso il registro delle imprese), da cui si evince la prova del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII che consentono di escludere l'apertura della liquidazione ai sensi dell'art. 121 CCII.
La reclamante ha concluso domandando – in totale riforma della sentenza impugnata – il rigetto del ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale proposto da P_
.
[...]
Si è costituita in giudizio la curatela della liquidazione giudiziale della _1
, domandando il rigetto del reclamo.
[...]
non si è costituita in giudizio e ne va pertanto dichiarata la NT contumacia.
Il reclamo è infondato e va pertanto respinto.
2 Il tribunale ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando la debitrice è una società in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza dev'essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori della società, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (in questo senso v. ex multis Cass. 32280/2022; Cass. 14183/2022;
Cass. 28193/2020; Cass. 24660/2020; Cass. 25167/2016).
Poiché nel caso di specie dal bilancio di liquidazione della _1 risulta un patrimonio netto negativo di 153.298,00 € (circostanza che la stessa reclamante riconosce, per trarne la conclusione che vi è carenza di interesse ad agire per l'apertura della liquidazione giudiziale, non essendovi un attivo da distribuire tra i creditori), deve ritenersi sussistente il presupposto dell'insolvenza che giustifica l'apertura della liquidazione giudiziale.
Va al riguardo esclusa l'attendibilità dei bilanci depositati dalla reclamante al fine di provare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) che, ai sensi dell'art. 121
CCII, consentono di escludere l'apertura della liquidazione.
Premesso che i bilanci prodotti in giudizio non sono stati depositati presso il registro delle imprese e non risultano neppure approvati, si osserva che la documentazione contabile della società risulta inattendibile, come dimostra il fatto che il credito di NT non è stato indicato tra le passività dell'anno 2019 (v. il documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione della curatela) e come si evince anche dall'avviso di accertamento per l'anno 2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma (che non risulta essere stato impugnato dalla società), in cui si dà atto della non corrispondenza tra gli importi indicati nel registro dei corrispettivi e il totale degli accrediti mediante POS, con conseguente “inattendibilità delle scritture contabili della parte” (documento n. 6 allegato alla comparsa di costituzione della curatela).
Quanto alla lamentata carenza d'interesse ad agire della creditrice per far dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale, si osserva che – come rappresentato dalla curatela – oltre alle passività risultanti dal bilancio finale di liquidazione occorre tenere conto anche dell'attivo che potrà ricavarsi dall'esercizio delle azioni di responsabilità esperibili nei confronti dell'amministratore della società (per il ritardo impiegato ad avviare le procedure per lo scioglimento della società) e delle azioni di recupero dei crediti vantati dalla società verso terzi.
Alla soccombenza della reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio, che si liquidano in favore della curatela in complessivi 2.095,00 € per
3 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto dalla avverso la sentenza del _1
Tribunale di Roma – Sezione fallimentare n. 390/2024;
2) condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della curatela della , liquidandole in complessivi 2.095,00 € oltre IVA, CPA e _1 spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 51129 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 discussa all'udienza del 6 dicembre 2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) _1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Pellegrino e dall'avv. Maria Saviano
RECLAMANTE
E
Curatela della liquidazione giudiziale della _1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Zarrilli
RECLAMATA
NONCHÉ
NT
RECLAMATA CONTUMACE
1 OGGETTO: reclamo ex art. 51 del codice della crisi d'impresa
CONCLUSIONI
V. le conclusioni rassegnate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale _1 _1 di Roma – Sezione fallimentare n. 390/2024, che ne ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale su istanza di (creditrice del corrispettivo di 94.180,00 € NT pattuito per la cessione di un'azienda costituita per l'esercizio dell'attività di parrucchiere).
La reclamante ha dedotto al riguardo che:
1) nel caso di specie mancano i presupposti oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale, perché al momento in cui la società è stata cancellata dal registro delle imprese
(nel mese di settembre 2023) la creditrice non aveva proposto alcuna NT azione esecutiva nei confronti della , non aveva azionato le _1 cambiali in proprio possesso (rilasciate a garanzia del pagamento del corrispettivo della cessione dell'azienda), aveva tentato di notificare solo una volta il decreto ingiuntivo ottenuto sulla base delle cambiali rimate insolute e non aveva più coltivato le trattative avviate tra le parti nel mese di marzo 2020 e sospese in occasione dell'epidemia di COVID-19;
2) la domanda di apertura della liquidazione giudiziale avrebbe dovuto essere respinta per carenza di interesse ad agire, dal momento che dal bilancio di liquidazione della società risulta un patrimonio netto negativo di 153.298,00 €, ciò che giustifica l'immediata chiusura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 209 CCII;
3) la documentazione contabile della società conferma la veridicità dei dati esposti nei bilanci 2021 e 2022 (che il tribunale ha ritenuto inattendibili perché non sono stati depositati presso il registro delle imprese), da cui si evince la prova del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII che consentono di escludere l'apertura della liquidazione ai sensi dell'art. 121 CCII.
La reclamante ha concluso domandando – in totale riforma della sentenza impugnata – il rigetto del ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale proposto da P_
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Si è costituita in giudizio la curatela della liquidazione giudiziale della _1
, domandando il rigetto del reclamo.
[...]
non si è costituita in giudizio e ne va pertanto dichiarata la NT contumacia.
Il reclamo è infondato e va pertanto respinto.
2 Il tribunale ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando la debitrice è una società in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza dev'essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori della società, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (in questo senso v. ex multis Cass. 32280/2022; Cass. 14183/2022;
Cass. 28193/2020; Cass. 24660/2020; Cass. 25167/2016).
Poiché nel caso di specie dal bilancio di liquidazione della _1 risulta un patrimonio netto negativo di 153.298,00 € (circostanza che la stessa reclamante riconosce, per trarne la conclusione che vi è carenza di interesse ad agire per l'apertura della liquidazione giudiziale, non essendovi un attivo da distribuire tra i creditori), deve ritenersi sussistente il presupposto dell'insolvenza che giustifica l'apertura della liquidazione giudiziale.
Va al riguardo esclusa l'attendibilità dei bilanci depositati dalla reclamante al fine di provare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) che, ai sensi dell'art. 121
CCII, consentono di escludere l'apertura della liquidazione.
Premesso che i bilanci prodotti in giudizio non sono stati depositati presso il registro delle imprese e non risultano neppure approvati, si osserva che la documentazione contabile della società risulta inattendibile, come dimostra il fatto che il credito di NT non è stato indicato tra le passività dell'anno 2019 (v. il documento n. 4 allegato alla comparsa di costituzione della curatela) e come si evince anche dall'avviso di accertamento per l'anno 2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma (che non risulta essere stato impugnato dalla società), in cui si dà atto della non corrispondenza tra gli importi indicati nel registro dei corrispettivi e il totale degli accrediti mediante POS, con conseguente “inattendibilità delle scritture contabili della parte” (documento n. 6 allegato alla comparsa di costituzione della curatela).
Quanto alla lamentata carenza d'interesse ad agire della creditrice per far dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale, si osserva che – come rappresentato dalla curatela – oltre alle passività risultanti dal bilancio finale di liquidazione occorre tenere conto anche dell'attivo che potrà ricavarsi dall'esercizio delle azioni di responsabilità esperibili nei confronti dell'amministratore della società (per il ritardo impiegato ad avviare le procedure per lo scioglimento della società) e delle azioni di recupero dei crediti vantati dalla società verso terzi.
Alla soccombenza della reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio, che si liquidano in favore della curatela in complessivi 2.095,00 € per
3 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto dalla avverso la sentenza del _1
Tribunale di Roma – Sezione fallimentare n. 390/2024;
2) condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della curatela della , liquidandole in complessivi 2.095,00 € oltre IVA, CPA e _1 spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
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