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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/05/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3459-2020 del R.G.A.C., pendente
TRA
rapp.to e dif.so dall' Avv.to Vincenzo Vingiani Parte_1 giusta procura in atti, presso il cui studio è elett.te dom.to in Castellammare di Stabia alla via Mazzini n. 32;
ATTORE
E
in CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 proprio e nella qualità di eredi di deceduto in Napoli il 21.12.2022, Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Meandro presso il cui studio elettivamente domiciliano in in Cercola alla via Madonna delle Grazie n. 25.
CONVENUTI
NONCHE'
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, Controparte_5 dall'avv. Ferdinando Romano presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla piazza
Garibaldi n.3.
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio nonché Controparte_5 CP_1 CP_2 CP_3 CP_6 ed per sentir “disporre la revocatoria dell'atto di compravendita per notaio Per_1 Per_2
, registrato a Napoli 1 in data 3.4.2019 agli artt.177161/13715, repertorio n. 1579,
[...]
1 raccolta n. 1127” e B) del preliminare registrato a Napoli 1 il 21.12.2018 rep. 2071, trascritto il
21.12.18” intervenuto tra le stesse parti, dichiarandone l'inefficacia nei confronti dell'attore.
A sostegno della domanda ha dedotto: - di esser creditore nei confronti di
[...] della somma di euro 372.353,96 oltre interessi e rivalutazione o di quella CP_5 maggiore o minore ritenuta di giustizia, per il danno cagionato dal fatto illecito dell'Amirante consistente nell'aver infondatamente e dolosamente querelato in data
3.1.2018 l'attore per una presunta truffa ex art. 640 c.p., peraltro aggravata dalle circostanze ex art. 61 n. 5 c.p., relativa ad un contratto sottoscritto dalle parti in data
20.2.2017; - di aver richiesto il pagamento del suddetto importo, senza esito, instaurando all'esito una procedura giudiziaria;
- che aver appreso che con atto di compravendita del 4.3.2019, trascritto in data 3.4.2019, preceduto da un contratto preliminare per notar del 10.12.2018, trascritto in data 21.12.2018, i convenuti Per_3 acquistavano dalla al prezzo di euro 185.000,00, l' immobile sito CP_1 CP_5 in Massalubrense, meglio descritto in detto atto;
- che l' allorquando stipulò CP_5 il contratto preliminare (10.12.2018) e la successiva vendita (4.3.2019), era consapevole dell'esistenza del credito vantato dall'attore, avendo aveva posto in essere la condotta illecita, causativa del danno, in data 3.1.2018; - la sussistenza dei presupposti della proposta azione e l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. ossia la conoscenza dell'alienante e dell'acquirente, al momento della conclusione degli atti del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, ricavabile da una serie di circostanze.
Al riguardo, assume l'attore, che: - pur avendo la società Imtra s.r.l. esercitato, con raccomandata del 9.5.2018, l'opzione di acquisto dell'immobile Due, perfezionando la relativa vendita e contestualmente invitato la convenuta a presentarsi il giorno
24.5.2018 per documentarla con atto pubblico e consentirne la trascrizione, l' CP_5 si rendeva inadempiente agli obblighi assunti, non presentandosi presso il notaio senza fornire spiegazioni;
- la società Imtra conferiva pertanto incarico ai propri legali per intentare l'azione volta ad ottenere l'accertamento giudiziale del perfezionamento della vendita ed attivava la procedura di mediazione, funzionale all'azione, che si concludeva negativamente in data 20.11.2018; - la proposizione dell'azione veniva impedita dalla scoperta, tramite una ispezione ipotecaria, che la aveva promesso in vendita, CP_5 con preliminare del 10.12.2018 trascritto in data 21.12.2018, lo stesso immobile già venduto alla Imtra s.r.l., ad al prezzo di euro 185 mila, inferiore a Persona_1
2 quello di euro 210 mila indicato nel contratto concluso con l'Imtra s.r.l.; - con tale preliminare e la relativa trascrizione, la aveva scientemente e con dolo inteso CP_5 cagionare un danno alla Imtra, impedendogli di ottenere la trascrizione della vendita già perfezionatasi in suo favore;
- medesimo intento doloso e consapevolezza sarebbe rinvenibile in capo all'acquirente - la strategia delineata in danno del CP_1
veniva completata con la stipula, in data 4.3.2019, dell'atto di compravendita Parte_1 definitivo in favore dei sig.ri , e ominati CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 dal convenuto ex art. 1401 c.c. ; - che, dalla lettura del preliminare Persona_1 sarebbe evincibile che le parti avevano inteso impedire la trascrizione della vendita in favore della Imtra, subito dopo ila ricezione della comunicazione dell'opzione di acquisto, presumibilmente in data 14.8.2018; - l'esistenza di un accordo/preliminare non trascritto sarebbe provata dal versamento in favore dell' dell'importo di CP_5 euro 25 mila avvenuto a mezzo tre assegni bancari tratti da sul Persona_1 proprio conto personale, di cui il primo, di euro 15 mila veniva incassato in data
14.8.2018, il secondo di euro 6 mila in data 4.9.2018 ed il terzo, di euro 4 mila, in data
30.10.2018.
A dire dell'attore, dalla sequenza di tali fatti, sarebbe evincibile la consapevolezza dell' e dell' che la Imtra stava per intentare l'azione giudiziaria volta CP_5 CP_1 ad ottenere la trascrizione della vendita in suo favore e l'intento di arrecarle un danno.
Secondo la prospettazione, gli atti dispositivi per cui è causa recano pregiudizio alle sue ragioni di credito poiché il patrimonio di si sarebbe Controparte_5 considerevolmente ridotto, determinando una lesione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.
Si sono costituiti gli acquirenti deducendo l' insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria e in particolare: - di una ragione di credito attuale e concreta, sussistendo al più “un mero fumus di posizione creditoria”; - dell'eventus damni poiché, anche a seguito dell'atto di alienazione, il patrimonio residuo della era idoneo a CP_5 soddisfare le pretese attoree, essendo proprietaria di ulteriori sette immobili siti nel comune di Massalubrense, liberi da gravami come documentato nella perizia del C.T.P. dell'Arch. . Al riguardo, assumono, che tra i vari immobili ancora in Persona_4 proprietà della convenuta vi sarebbe un appartamento sito nello stesso stabile di quello oggetto dell'azione revocatoria, al piano superiore e di maggiori dimensioni (oltre 100 mq compreso il terrazzo), rispetto a quello oggetto del presente giudizio, per cui,
3 tenendo conto della valutazione dell'appartamento oggetto di revocatoria indicata dall'attore - ossia € 210.000,00 - quello sito al piano superiore, ancora in proprietà della sarebbe sufficiente a garantire il suo credito, senza considerare Controparte_5 il valore degli ulteriori immobili, così come valutati dal C.T.P. Arch. ; Persona_4
– l'insussistenza, in capo ai terzi acquirenti, dell'elemento soggettivo ossia la conoscenza del presunto pregiudizio che l'atto dispositivo poteva arrecare alle ragioni del creditore, non essendovi alcun vincolo parentale o di frequentazione abitale tra le parti, né gli acquirenti erano a conoscenza o avrebbero potuto essere a conoscenza della richiesta creditoria fatta valere dall'attore, essendo la querela e le conseguenti indagini coperte da segreto istruttorio. Assumono i convenuti che l'elemento soggettivo non potrebbe trarsi dalla sequenza degli atti poiché, e contrariamente a quanto sostenuto in citazione: - l'azione che l'attore intendeva intentare non rientrava tra quelle in cui la mediazione è obbligatoria, per cui ben avrebbe potuto notificare l'atto di citazione e trascrivere la domanda ex art. 2652 n. 3 c.c., prima della compravendita e della trascrizione del preliminare;
- la mancata trascrizione dell'azione non aveva messo in condizione i convenuti di essere portati a conoscenza della esistenza del (presunto) credito vantato dall'attore, con conseguente intangibilità dell'acquisto avvenuto in buona fede.
Hanno, quindi, concluso per il rigetto integrale della domanda.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., si è costituita, tardivamente, l CP_5 deducendo l'infondatezza della domanda per insussistenza del credito vantato poiché la pretesa risarcitoria pari ad euro 372.353,96, invocata a fondamento della domanda, ed azionata nel giudizio n.3234/20 r.g. pendente innanzi al Tribunale di Napoli, ancora sub iudice, si presenta quale semplice aspettativa pretestuosa e di dubbia fondatezza, associandosi nel merito alle difese degli altri convenuti in relazione alla insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'azione.
All'esito della non ammissione delle istanze istruttorie articolate dai convenuti, la causa
è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, su istanza del procuratore del convenuto il giudizio veniva dichiarato CP_1
l'interrutto per l'intervenuto decesso del convenuto e poi riassunto Persona_1 dall'attore.
4 I convenuti ed anche nella qualità di CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 eredi di hanno eccepito l'estinzione del giudizio e deducendo la Persona_1 nullità della notifica dell'atto di riassunzione poiché non regolarmente notificato.
Si è costituita altresì evocata in giudizio dall'attore quale altro Controparte_7 erede di che ha chiesto la sua estromissione dal giudizio per aver Persona_1 rinunciato all'eredità, richiesta cui hanno aderito le altre parti.
La causa è stata quindi riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso va preliminarmente dichiarata la carenza di legittimazione passiva
[...]
, evocata in giudizio all'esito della riassunzione, avendo quest'ultima Controparte_7 dimostrato non essere erede del de cuius per aver rinunciato Persona_1 all'eredità, come da atto di rinuncia per Notaio di Piano di Sorrento Persona_5
(Napoli) del 16.01.2023 Repertorio n. 3.388, Raccolta n. 2.380.
L'attore non si è opposto alla richiesta della convenuta di estromissione dal giudizio opponendosi, invece, alla condanna alle spese richiesta dalla . CP_7
Al riguardo reputa il giudicante che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite poiché solo all'esito della costituzione della , l'attore è venuto CP_7
a conoscenza della rinuncia alla eredità e, peraltro, non ha mosso alcuna contestazione alla richiesta di estromissione.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata da ed poiché a loro dire l'attore con CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
l'atto di riassunzione li avrebbe evocati in proprio e non nella qualità di eredi, con conseguente inesistenza della notifica.
In contrario si osserva che l'attore nel ricorso ex art. 303 c.p.c., alle pagine 12 e 13 ha espressamente dichiarato di voler riassumere nei confronti “dell'erede del Sig.
SI (cfr. stato di famiglia storico allegato), Persona_6 Controparte_7 oltreché in ogni caso nei confronti della SI SI CP_1 CP_2
OR OR e OR
[...] Controparte_3 Controparte_4 Per_1
peraltro eredi del Sig. e già costituiti nel giudizio interrotto
[...] Persona_1
e nei confronti della SI , per l'eccezione è sconfessata Controparte_5 per tabulas, essendo espressamente indicata la qualità di eredi.
Nel merito la domanda dell'attore è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
5 Osserva il giudicante che l'attore a sostegno della domanda ha affermato di vantare un credito nei confronti della convenuta dallo stesso quantificato in euro CP_5
372.373,96 pari al danno patrimoniale e non patrimoniale a lui spettante in conseguenza della querela sporta nei suoi confronti dalla convenuta in data 3.1.2018 e rivelatasi infondata, tant'è che in data in data 14/09/2018 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ne aveva chiesto l'archiviazione cui la si CP_5 opponeva in data 19/10/2018 e seguiva il decreto del 23 gennaio 2019 del G.I.P. del
Tribunale di Napoli, divenuto irrevocabile, con cui veniva disposta la definitiva archiviazione del procedimento avviatosi a seguito della querela.
Orbene, com'è noto, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il creditore non deve necessariamente essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, ma può essere legittimato alla proposizione dell'azione anche con una semplice aspettativa di credito che non risulti pretestuosa e che sia probabile. Inoltre, si afferma che anche un credito eventuale, come un credito litigioso, può determinare la qualità di creditore abilitato all'azione revocatoria.
Ciò posto nel caso in esame a sostegno della preteso credito l'attore ha prodotto la querela del 3.1.2018 sporta dalla nei confronti del nella qualità di CP_5 Parte_1 legale rappresentante della società Imtra s.r.l. nonché l'atto di citazione con cui il conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, per l' l'udienza del 22/05/2020, la Parte_1 al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danni asseritamente patiti CP_5 per effetto della querela, rivelatasi infondata in quanto archiviata.
La pendenza del giudizio contraddistinto dal numero di ruolo 3234/2020, risulta documentato dal provvedimento di rinvio reso dal Tribunale di Napoli e comunque la relativa pendenza è stata contestata dalla CP_5
Si rileva, tuttavia, che l'attore, pur avendo depositato l' atto di citazione introduttivo di quel giudizio, si è limitata a richiamare, senza tuttavia produrre, la richiesta di archiviazione della querela formulata dal Procura della Repubblica ed il provvedimento di archiviazione reso dal GIP, non consentendo, in tal modo, a questo giudice di valutare la presumibile fondatezza della pretesa creditoria.
Orbene l'attore sia in citazione che nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. ha sostenuto che la consapevolezza in capo alla venditrice di arrecare con l'atto pregiudizio ragioni vantate sarebbe ricavabile dalla circostanza che il proprio credito sarebbe sorto in data antecedente agli atti impugnati ed ha sostenuto che la sussistenza della scienza damni
6 o consilium fraudis in capo alla venditrice ed agli acquirenti sarebbe desumibile dalle seguenti circostanze in fatto, ossia:- la raccomandata A.R. n. 150503577417 del
09/05/2018, con cui la Imtra S.r.L. esercitava l'opzione di acquisto anche dell'Immobile Due così perfezionando e rendendo definitivo il relativo contratto di compravendita immobiliare;
- la mancata ingiustificata presentazione della Amirante dinanzi al notaio per il giorno 24.5.2018 che costringeva la Imtra S.r.L. ad attivare la procedura di mediazione;
- la promessa di vendita del medesimo immobile ad un prezzo più basso;
di qui la dolosa preordinazione volta a cagionare un “danno grave alla Imtra s.r.l.”.
Si legge in citazione e nella prima memoria istruttoria che: - “la (ma sicuramente CP_5 non da sola) ha inteso impedire alla IMTRA s.r.l. il conseguimento della trascrizione in favore di quest'ultima della già intervenuta precedente vendita dello stesso immobile Due..”; - “ …a seguito dell'introduzione della mediazione, prodromica alla indicata azione giudiziaria della Imtra S.r.L., la
e di riflesso logicamente il sig. abbiano avuto contezza ed ormai la CP_5 Persona_1 certezza che la Imtra S.r.L. stesse per procedere a breve a notificare l'atto di citazione anche per
l'Immobile Due, da trascriversi ex art. 2652 n. 3 del cod. civ., analogamente a quanto avvenuto per
l'intervenuta vendita dell' ; - “animati dall'esclusivo intento e dalla volontà di impedire Parte_2 tale trascrizione sull'Immobile Due in favore della Società ed in tal modo favorire l'alienazione dell'Immobile Due in favore dei terzi convenuti ed, in ogni caso, con evidente conseguente incontrovertibile diminuzione della garanzia patrimoniale del credito vantato dall'attore,
[...]
- la Sig.ra ed il sig. hanno posto in essere prontamente, in data Parte_1 CP_5 CP_1
10/12/2018, il preliminare di vendita dello stesso Immobile Due, per atto notaio Persona_7 per poi trascriverlo al solo scopo di impedire la prevista e facilmente attesa trascrizione della sicura nuova citazione della Imtra S.r.L., anche per l'intervenuta vendita dell'Immobile Due”.
Reputa il giudicante che l'attore, con le circostanze innanzi richiamate, non ha tempestivamente allegato e tantomeno dimostrato la consapevolezza degli acquirenti di arrecare con la stipula degli atti impugnati un danno alle ragioni di credito azionate dal nel presente giudizio relativo, si rammenta, ad un danno asseritamente Parte_1 patito dal in proprio – com'è evincibile dall'atto di citazione-. Parte_1
Invero, le circostanze richiamate dall'attore a sostegno della c.d. “scientia damni” riguardano vicende contrattuali e giudiziarie intercorse tra la e la società di CP_5 capitali Imtra s.r.l., di cui il è amministratore, che tuttavia non rilevano nel Parte_1 presente giudizio non potendosi confondere il patrimonio personale del Parte_1
7 quale persona fisica con quello della società di capitali dallo stesso amministrata, siccome munita di autonomia patrimoniale perfetta, tale per cui i prospettati danni alla
Imtra s.r.l. asseritamente cagionati dagli atti in tale sede impugnati, così come prospettati, a pagina 8 dell'atto introduttivo e nella memoria istruttoria, non rilevano ai fini della valutazione del pregiudizio lamentato dal in proprio, né Parte_1 forniscono la dimostrazione della consapevolezza in capo ai terzi della lesione alla ragione di credito dallo stesso vantata.
Alcun rilievo assume a tal fine la circostanza che la società Imtra s.r.l. esercitò una opzione di acquisto dell'immobile DUE sito in Massalubrense o il procedimento di mediazione tenutosi in data 20.11.2018 che indica quali parti la società Imtra s.r.l. e la invero, e quand'anche gli atti qui impugnati fossero stati finalizzati ad CP_5 impedire la trascrizione del trasferimento del cd. Immobile Due alla Imtra s.r.l. tale intento non incide sull'elemento soggettivo rilevante in questo giudizio riferito invece alla consapevolezza della pretesa risarcitoria del ed al relativo pregiudizio. Parte_1
Pur volendo ritenere che il credito risarcitorio dell'attore sia sorto all'atto della presentazione della querela, ossia in data 3.1.2018 e, dunque, prima che la stessa fosse archiviata, e pur volendo ritenere che la all'atto della richiesta di archiviazione CP_5 della querela avanzata dalla Procura in data il 14 settembre 2018, poi archiviata dal GIP con il provvedimento del 23 gennaio 2019, potesse immaginare che, successivamente, il avrebbe proposto nei suoi confronti un'azione di risarcimento del danno Parte_1
e, dunque, abbia inteso con il preliminare del 21.12.2018 e con la vendita del 3.4.2019 arrecare pregiudizio al preteso credito, non sussistono idonei elementi, neppure indiziari, che possano far presumere che gli acquirenti a conoscenza del Pt_3 procedimento penale instaurato con la querela della e dei relativi esiti e, CP_5 tantomeno, che, poi in data non meglio precisata dell'anno 2019, il avrebbe Parte_1 citato per danni la dinanzi al Tribunale di Napoli con prima udienza fissata CP_5 per il giorno 22/05/2020.
Per quanto innanzi esposto la domanda non può essere accolta non essendovi idonea prova dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.
Quanto alle spese di lite tra l'attore ed nonchè la Controparte_5 CP_7
in considerazione della costituzione tardiva della prima e l'assenza di
[...] produzione documentale e per quanto attiene la la mancata opposizione CP_7 alla relativa estromissione, reputa il giudicante che sussistono gravi ed eccezionali
8 ragioni per disporne la compensazione. Vanno invece regolate secondo il principio della soccombenza quelle tra l'attore e ed CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 che si liquidano come da dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al D.M. n.
147/2022 per le cause di valore da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 (per le fasi di: studio, introduttiva, trattazione e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M. dott. Valentina Vitulano, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3459/2020, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1.rigetta la domanda attorea
2. Condanna l'attrice al pagamento in favore convenuti CP_1 CP_2
in proprio e nella qualità di eredi
[...] Controparte_3 Controparte_4 di al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro Persona_1
€. 14.103,00 per compensi oltre 15% per spese generali, più iva e cpa come per legge con attribuzione in favore dell'avv.to Riccardo Meandro;
3. compensa le spese di lite tra l'attore e Controparte_5
4. dichiara il difetto di legittimazione passiva di e compensa le Controparte_7 spese di lite con parte attrice.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 25 maggio 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vitulano
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