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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/11/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2281/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
, nata il [...] a [...], Brasile, in proprio e - Parte_1
unitamente a - nella qualità di genitore del minore Controparte_1
, nato l'[...] a [...], Brasile, tutti residenti in [...]Persona_1
Antônio Guenaga, 43, apto.133, Ponta da Praia Santos - SP 11030 - 420, Brasile;
, nato l'[...] a [...], Brasile, Parte_2
, nato il [...] a [...], Brasile, residente in [...]Parte_3
Joaquim Floriano, 163 Itaim - Bibi São Paulo - SP 04531 - 004, Brasile;
, nato il [...], San Paolo, Brasile, residente in [...]. Kensey Parte_4
Tamayose, 540, Jardim Acapulco Guarujá - SP 11445 - 000, Brasile;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Carosi, presso il cui studio a
Roma, piazza Benedetto Cairoli 2, sono anche elettivamente domiciliati, giusta procura
1 in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_2
Ministro p.t., C.F. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti, come da note scritte dell'8.9.2025: “Si insiste per l'accoglimento
dei ricorso”.
Per il resistente: “L'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa precisa
le conclusioni come da comparsa di costituzione risposta e chiede che la causa venga
posta in decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, apponeva un visto e si associava alle conclusioni di parte convenuta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la Controparte_2
propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da
[...]
cittadina italiana, nata il [...] a [...]. Persona_2
Emigrata in Brasile, lì trascorreva la propria vita, anche generando prole, senza però mai naturalizzarsi cittadina brasiliana.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo la “sospensione impropria in
2 senso lato del presente giudizio” alla luce della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91 sollevata dal Tribunale di Bologna con propria ordinanza del 26 novembre 2024. In subordine, chiedeva “disporre, in ogni caso, un
rinvio a lungo termine del giudizio fino alla definizione della questione di
costituzionalità di cui sopra”.
Nel merito, evidenziava la significativa attività compiuta dai Parte_5
nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana
[...]
presentate per via amministrativa, il cui numero è in progressivo aumento. Chiedeva
quindi procedersi all'esame del proposto ricorso, previo rigoroso accertamento del diritto attivato, eventualmente “anche chiedendo all'autorità consolare competente le
necessarie informazioni”, verificando “la ricorrenza o meno della linea di discendenza
diretta nonché di cause di perdita della cittadinanza fatto valere”, con spese “quanto
meno, compensate”.
Con note del 5.5.2025, i ricorrenti chiedevano la concessione di “un rinvio di
udienza al fine di poter regolarizzare la procura e la documentazione necessaria per il
riconoscimento di cittadinanza”, istanza che il Tribunale accoglieva con l'ordinanza
8.5.2025, autorizzando “il ricorrente a depositare ulteriori documenti entro il
28.5.2025” ed assegnando al resistente termine per repliche fino al 9.6.2025.
All'udienza del 15.10.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
In via preliminare, preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 142 del
2025, devono rigettarsi le eccezioni preliminari formulate dal resistente.
Devono rigettarsi altresì le due istanze, formulate da parte ricorrente con le note dell'8.9.2025, di sollevare due distinte questioni di illegittimità costituzionale;
le stesse, infatti, non risultano rilevanti ai fini della presente decisione.
3 Nel merito della proposta domanda giudiziale, deve rilevarsi che la stessa è
sprovvista di prova e, pertanto, va rigettata.
In particolare, in allegato al ricorso introduttivo i ricorrenti depositavano soltanto la procura alle liti, mentre tutti i certificati di stato civile atti a dimostrare la discendenza dei ricorrenti dal dedotto avo italiano sono stati prodotti l'8.9.2025 con le note di trattazione dell'udienza fissata per il 10.9.2025, con le quali insistevano nell'accoglimento del ricorso.
Il suddetto deposito, quindi, è avvenuto oltre il termine assegnato ai ricorrenti con l'ordinanza dell'8.5.2025 (termine fissato al 28.5.2025) nonché oltre quello assegnato alla parte resistente per le repliche, con conseguente lesione del suo diritto di difesa.
La suddetta produzione deve dunque ritenersi inammissibile per tardività, con la conseguenza che i relativi documenti non potranno essere valutati ai fini dell'esame del ricorso.
Inoltre, a prescindere da quanto sopra, occorre ricordare che l'art. 281 undecies,
primo comma, c.p.c. prevede che “la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a
norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3),
3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163”.
Il successivo art. 281 duodecies c.p.c., al suo quarto comma statuisce (nel testo come modificato dal D. Lgs. 164/2024, atteso che in precedenza il medesimo quarto comma prevedeva che “se richiesto e sussiste giustificato motivo, ….”) che: “quando
l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle
parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le
domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre
documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre
prova contraria”.
4 Dalla combinata lettura delle citate norme, emerge la previsione di una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzione documentale che,
per entrambe le parti, coinciderebbe con il deposito del proprio atto introduttivo, salva la possibilità di modificare e/o integrare le difese rese ai sensi del quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c., e quindi “quando l'esigenza sorge dalle difese della
controparte”, dovendosi ritenere che, nel caso di specie, l'esigenza non sorgeva dalle difese della controparte, per cui i documenti non potevano essere ulteriormente prodotti.
Per tutto quanto esposto, dunque, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dell'attività
processuale svolta
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso:
- condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, in favore della parte resistente, in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Caltanissetta, 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2281/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
, nata il [...] a [...], Brasile, in proprio e - Parte_1
unitamente a - nella qualità di genitore del minore Controparte_1
, nato l'[...] a [...], Brasile, tutti residenti in [...]Persona_1
Antônio Guenaga, 43, apto.133, Ponta da Praia Santos - SP 11030 - 420, Brasile;
, nato l'[...] a [...], Brasile, Parte_2
, nato il [...] a [...], Brasile, residente in [...]Parte_3
Joaquim Floriano, 163 Itaim - Bibi São Paulo - SP 04531 - 004, Brasile;
, nato il [...], San Paolo, Brasile, residente in [...]. Kensey Parte_4
Tamayose, 540, Jardim Acapulco Guarujá - SP 11445 - 000, Brasile;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Carosi, presso il cui studio a
Roma, piazza Benedetto Cairoli 2, sono anche elettivamente domiciliati, giusta procura
1 in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_2
Ministro p.t., C.F. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti, come da note scritte dell'8.9.2025: “Si insiste per l'accoglimento
dei ricorso”.
Per il resistente: “L'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa precisa
le conclusioni come da comparsa di costituzione risposta e chiede che la causa venga
posta in decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, apponeva un visto e si associava alle conclusioni di parte convenuta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la Controparte_2
propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da
[...]
cittadina italiana, nata il [...] a [...]. Persona_2
Emigrata in Brasile, lì trascorreva la propria vita, anche generando prole, senza però mai naturalizzarsi cittadina brasiliana.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo la “sospensione impropria in
2 senso lato del presente giudizio” alla luce della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91 sollevata dal Tribunale di Bologna con propria ordinanza del 26 novembre 2024. In subordine, chiedeva “disporre, in ogni caso, un
rinvio a lungo termine del giudizio fino alla definizione della questione di
costituzionalità di cui sopra”.
Nel merito, evidenziava la significativa attività compiuta dai Parte_5
nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana
[...]
presentate per via amministrativa, il cui numero è in progressivo aumento. Chiedeva
quindi procedersi all'esame del proposto ricorso, previo rigoroso accertamento del diritto attivato, eventualmente “anche chiedendo all'autorità consolare competente le
necessarie informazioni”, verificando “la ricorrenza o meno della linea di discendenza
diretta nonché di cause di perdita della cittadinanza fatto valere”, con spese “quanto
meno, compensate”.
Con note del 5.5.2025, i ricorrenti chiedevano la concessione di “un rinvio di
udienza al fine di poter regolarizzare la procura e la documentazione necessaria per il
riconoscimento di cittadinanza”, istanza che il Tribunale accoglieva con l'ordinanza
8.5.2025, autorizzando “il ricorrente a depositare ulteriori documenti entro il
28.5.2025” ed assegnando al resistente termine per repliche fino al 9.6.2025.
All'udienza del 15.10.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
In via preliminare, preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 142 del
2025, devono rigettarsi le eccezioni preliminari formulate dal resistente.
Devono rigettarsi altresì le due istanze, formulate da parte ricorrente con le note dell'8.9.2025, di sollevare due distinte questioni di illegittimità costituzionale;
le stesse, infatti, non risultano rilevanti ai fini della presente decisione.
3 Nel merito della proposta domanda giudiziale, deve rilevarsi che la stessa è
sprovvista di prova e, pertanto, va rigettata.
In particolare, in allegato al ricorso introduttivo i ricorrenti depositavano soltanto la procura alle liti, mentre tutti i certificati di stato civile atti a dimostrare la discendenza dei ricorrenti dal dedotto avo italiano sono stati prodotti l'8.9.2025 con le note di trattazione dell'udienza fissata per il 10.9.2025, con le quali insistevano nell'accoglimento del ricorso.
Il suddetto deposito, quindi, è avvenuto oltre il termine assegnato ai ricorrenti con l'ordinanza dell'8.5.2025 (termine fissato al 28.5.2025) nonché oltre quello assegnato alla parte resistente per le repliche, con conseguente lesione del suo diritto di difesa.
La suddetta produzione deve dunque ritenersi inammissibile per tardività, con la conseguenza che i relativi documenti non potranno essere valutati ai fini dell'esame del ricorso.
Inoltre, a prescindere da quanto sopra, occorre ricordare che l'art. 281 undecies,
primo comma, c.p.c. prevede che “la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a
norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3),
3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163”.
Il successivo art. 281 duodecies c.p.c., al suo quarto comma statuisce (nel testo come modificato dal D. Lgs. 164/2024, atteso che in precedenza il medesimo quarto comma prevedeva che “se richiesto e sussiste giustificato motivo, ….”) che: “quando
l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle
parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le
domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre
documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre
prova contraria”.
4 Dalla combinata lettura delle citate norme, emerge la previsione di una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzione documentale che,
per entrambe le parti, coinciderebbe con il deposito del proprio atto introduttivo, salva la possibilità di modificare e/o integrare le difese rese ai sensi del quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c., e quindi “quando l'esigenza sorge dalle difese della
controparte”, dovendosi ritenere che, nel caso di specie, l'esigenza non sorgeva dalle difese della controparte, per cui i documenti non potevano essere ulteriormente prodotti.
Per tutto quanto esposto, dunque, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dell'attività
processuale svolta
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso:
- condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, in favore della parte resistente, in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Caltanissetta, 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
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