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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/11/2024, n. 3836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3836 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1533/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 08/11/2024, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1533 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Rabino e Parte_1
Serenella Nicola giusta procura in atti,
APPELLANTE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10935/2022, pubblicata in data 21/12/2022
Corte di Appello di Roma
___________________
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro ha respinto la domanda avanzata da di Parte_1 riconoscimento del diritto alla maggiore retribuzione e all'indennità di risultato previste dal CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali per i segretari di categoria B dal 1.1.2015 al 28.12.2017, con conseguente condanna del convenuto al pagamento del complessivo importo di € 28.585,20, CP_1 oltre accessori e spese. Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente, pur avendo superato nel settembre 2014 il corso di specializzazione ed avendo così
l'abilitazione alla nomina come segretario comunale nei comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 10.000 abitanti, corrispondenti alla fascia professionale B, era stata collocata in posizione di disponibilità per mancata conferma presso i Comuni di Castel San Pietro Romano, Capranica Prenestina
e Rocca di Cave, corrispondenti alla fascia professionale C e dal 2013 era in servizio presso il Dipartimento degli Affari Interni del . Ha poi CP_1 argomentato che ai sensi dell'art. 12, comma 2 del DPR 465/1997, il trattamento giuridico ed economico goduto dai segretari comunali “resta, in ogni caso, quello determinato dalla fascia del comune o della provincia in cui viene prestato il servizio nel relativo periodo” mentre l'art. 43 del CCNL 2001 prevede che ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità venga corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio. Ha quindi concluso che correttamente il le ha erogato il CP_1 trattamento economico corrispondente alla fascia B solo dal 29.12.2017, cioè dall'assunzione dell'incarico di segretario comunale del Comune di Rocca
Priora. Avverso detta decisione ha proposto appello chiedendo la Parte_1 riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande formulate con l'originario ricorso introduttivo. L'appellante assume che lo stipendio dei segretari comunali sia invece collegato alla qualifica e non all'incarico rivestito e che il superamento del corso e l'iscrizione alla fascia professionale B determinino il diritto alla relativa fascia retributiva.
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Corte di Appello di Roma
Si è costituito il appellato resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
L'appello è stato proposto con ricorso depositato presso questa Corte in data 22 giugno 2023, oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado. Dall'attestazione di Cancelleria prodotta da parte appellante emerge che la sentenza è stata depositata in via telematica, all'esito dell'udienza in trattazione scritta, in data 21.12.2022. L'inserimento nel fascicolo telematico è stato effettuato dalla cancelleria il giorno successivo, data in cui è stata altresì effettuata la comunicazione alle parti.
La giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellante, di norma non applicabile al rito del lavoro ove a norma dell'art. 429 c.p.c. la sentenza diviene ostensibile agli interessi mediante lettura in udienza del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, è invece applicabile nelle ipotesi in cui sia stata disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. in cui, difettando la pubblica lettura in udienza, la pubblicazione avviene nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo.
Pur essendo tempestivo, l'appello non può trovare accoglimento. E' pacifico ed incontroverso che al momento del conseguimento dell'iscrizione nella fascia B l'appellante era collocata in disponibilità. Il trattamento del segretario comunale collocato in disponibilità è disciplinato dall'art. 43 del CCNL 2001 che espressamente prevede il mantenimento del trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio. Nel caso in esame il trattamento percepito dall'appellante presso l'ultima sede di servizio era quello di fascia C.
E' proprio la contrattazione collettiva che, nella determinazione del trattamento retributivo dei pubblici dipendenti alla stessa demandata per legge, individua la retribuzione spettante ai segretari comunali in disponibilità nel “trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio”. A fronte di tale chiara ed univoca disposizione contrattuale, del tutto irrilevanti sono le argomentazioni di parte appellante sul venir meno delle limitazioni al trattamento individuale dei pubblici dipendenti e sulla disapplicazione della circolare del Ministero dell'Interno n. 486/E del 24 marzo 2015, atteso che è
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Corte di Appello di Roma
proprio la contrattazione collettiva ad aver individuato il trattamento spettante all'appellante nella misura percepita. L'appello deve pertanto trovare rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
3.500,00, oltre oneri riflessi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, 08/11/2024
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT. SSA MARIA ANTONIA GARZIA
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 08/11/2024, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1533 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Rabino e Parte_1
Serenella Nicola giusta procura in atti,
APPELLANTE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10935/2022, pubblicata in data 21/12/2022
Corte di Appello di Roma
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Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro ha respinto la domanda avanzata da di Parte_1 riconoscimento del diritto alla maggiore retribuzione e all'indennità di risultato previste dal CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali per i segretari di categoria B dal 1.1.2015 al 28.12.2017, con conseguente condanna del convenuto al pagamento del complessivo importo di € 28.585,20, CP_1 oltre accessori e spese. Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente, pur avendo superato nel settembre 2014 il corso di specializzazione ed avendo così
l'abilitazione alla nomina come segretario comunale nei comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 10.000 abitanti, corrispondenti alla fascia professionale B, era stata collocata in posizione di disponibilità per mancata conferma presso i Comuni di Castel San Pietro Romano, Capranica Prenestina
e Rocca di Cave, corrispondenti alla fascia professionale C e dal 2013 era in servizio presso il Dipartimento degli Affari Interni del . Ha poi CP_1 argomentato che ai sensi dell'art. 12, comma 2 del DPR 465/1997, il trattamento giuridico ed economico goduto dai segretari comunali “resta, in ogni caso, quello determinato dalla fascia del comune o della provincia in cui viene prestato il servizio nel relativo periodo” mentre l'art. 43 del CCNL 2001 prevede che ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità venga corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio. Ha quindi concluso che correttamente il le ha erogato il CP_1 trattamento economico corrispondente alla fascia B solo dal 29.12.2017, cioè dall'assunzione dell'incarico di segretario comunale del Comune di Rocca
Priora. Avverso detta decisione ha proposto appello chiedendo la Parte_1 riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande formulate con l'originario ricorso introduttivo. L'appellante assume che lo stipendio dei segretari comunali sia invece collegato alla qualifica e non all'incarico rivestito e che il superamento del corso e l'iscrizione alla fascia professionale B determinino il diritto alla relativa fascia retributiva.
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Corte di Appello di Roma
Si è costituito il appellato resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
L'appello è stato proposto con ricorso depositato presso questa Corte in data 22 giugno 2023, oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado. Dall'attestazione di Cancelleria prodotta da parte appellante emerge che la sentenza è stata depositata in via telematica, all'esito dell'udienza in trattazione scritta, in data 21.12.2022. L'inserimento nel fascicolo telematico è stato effettuato dalla cancelleria il giorno successivo, data in cui è stata altresì effettuata la comunicazione alle parti.
La giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellante, di norma non applicabile al rito del lavoro ove a norma dell'art. 429 c.p.c. la sentenza diviene ostensibile agli interessi mediante lettura in udienza del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, è invece applicabile nelle ipotesi in cui sia stata disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. in cui, difettando la pubblica lettura in udienza, la pubblicazione avviene nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo.
Pur essendo tempestivo, l'appello non può trovare accoglimento. E' pacifico ed incontroverso che al momento del conseguimento dell'iscrizione nella fascia B l'appellante era collocata in disponibilità. Il trattamento del segretario comunale collocato in disponibilità è disciplinato dall'art. 43 del CCNL 2001 che espressamente prevede il mantenimento del trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio. Nel caso in esame il trattamento percepito dall'appellante presso l'ultima sede di servizio era quello di fascia C.
E' proprio la contrattazione collettiva che, nella determinazione del trattamento retributivo dei pubblici dipendenti alla stessa demandata per legge, individua la retribuzione spettante ai segretari comunali in disponibilità nel “trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio”. A fronte di tale chiara ed univoca disposizione contrattuale, del tutto irrilevanti sono le argomentazioni di parte appellante sul venir meno delle limitazioni al trattamento individuale dei pubblici dipendenti e sulla disapplicazione della circolare del Ministero dell'Interno n. 486/E del 24 marzo 2015, atteso che è
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Corte di Appello di Roma
proprio la contrattazione collettiva ad aver individuato il trattamento spettante all'appellante nella misura percepita. L'appello deve pertanto trovare rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
3.500,00, oltre oneri riflessi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, 08/11/2024
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT. SSA MARIA ANTONIA GARZIA
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