Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/06/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 289 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo T R A
in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Schipa 34, presso lo studio dall'avv. Patrizia Kivel Mazuy che lo rappresenta e difende come da procura allegata
ATTRICE E
, in persona del legale ONroparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 207, presso lo studio dell'avv. Antonio Nardone che la rappresenta e difende come da procura allegata CONVENUTA MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 09.01.2024
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, al fine di: ONroparte_2
“a) accertare l'infonda se dell' alla CP_3 restituzione dell'importo di euro 426.009,20, importo di cui alle note indicate nell'oggetto del presente atto e dunque accertare l'insussistenza dei presupposti dell'indebito; b) accertare il diritto a percepire e non restituire i predetti importi di cui alla lett. a) oggetto di RTU anno 2011 di cui alla delibera aslina 757/2023 ove lesiva in quanto relative a prestazione rese e mai contestate e remunerate in quanto oggetto di fatture erogate nell'ambito della COM (capacità massima operativa) e del tetto di spesa, e regolarmente comunicate che, nella malaugurata ipotesi di pertinenza al caso in esame, va disapplicata perché illegittima ed inoperativa rispetto a crediti già accertati giudizialmente e oggetto di decreti ingiuntivi e comunque prescritti;
c) condannare l' alla CP_3 restituzione/pagamento di tutto quanto illegittimamente recuperato (somme di cui alla lett.a) con modalità contrastanti con le disposizioni;
d) Condannare l'Amministrazione alla
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a) l'atto amministrativo di determinazione della RTU non risultava contestato né impugnato dinanzi al TAR;
b) che nel corso degli anni erano stati trasmessi alla struttura i monitoraggi, le date di esaurimento dei tetti di spesa e i consuntivi, da considerarsi quali interruttivi della prescrizione eccepita dall'attore c) che i giudizi monitori indicati da controparte riguardavano il pagamento dei saldi dei corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate nel 2011, non avendo in alcun modo rilevanza in merito alla RTU per l'anno 2011. Concessi con decreto ex art. 171 bis cpc i termini di cui al successivo art. 171 ter c.p.c., la causa, basata esclusivamente su allegazioni documentali, è stata rinviata all'udienza del 5.06.2025 ed in tale udienza è passata in decisione. La domanda non è fondata e va rigettata, in ragione di quanto di seguito precisato. In via preliminare deve essere valutata la sussistenza o meno nella fattispecie della giurisdizione del Giudice Amministrativo (questione non esaminata dalle parti, ma rilevabile d'ufficio senza obbligo di invitare le parti a dedurre sulla stessa, trattandosi di questione di mero diritto che non implica accertamenti o difese “in fatto”). Ebbene la controversia in esame rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in base a quanto previsto dall'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2.7.2010, n. 104. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza in materia, più volte espressa dalla ONr Corte di Cassazione, premesso che i rapporti tra e centri accreditati vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio, la giurisdizione spetta al giudice ordinario ogniqualvolta la controversia riguardi l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A. (Cass. SS.UU. n. 10149 del 20/06/2012; Cass. SS.UU. 28053 del 02/11/2018). In particolare, appare meritevole di conferma quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui «le controversie aventi ad oggetto la decisione delle modalità di determinazione della regressione
2 tariffaria unica (R.T.U.), quale espressione di potere autoritativo, rientrano nell'ambito della giurisdizione - oltretutto esclusiva - del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici [...] attualmente ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.c.: alla quale si sottraggono le sole controversie aventi ad oggetto la contestazione della mera quantificazione e concreta debenza delle somme computate dall'Amministrazione a titolo di regressione (cfr. da ultima C.d.S. sentenza 29 gennaio 2025, n. 715; C.d.S., Sez. III, 13 settembre 2021, n. 6279; 30 agosto 2021, n. 6066; 30 ottobre 2019, n. 7426; 19 ottobre 2018, n. 6495); C.d.S., sent. n. 2792/2023; Cassazione n. 32259/2023). Nel presente giudizio si agisce per l'accertamento della non ONr debenza della somma richiesta dall' a titolo di RTU al concessionario del servizio, senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A., in particolare il centro ha chiesto di “disapplicare e dichiarare improduttiva di effetti le ON comunicazioni ricevute dall' avvenute in data 16.11.23 (nota prot. 221121) ed in data 07.12.23 (nota prot. 237088) con le quali la aveva attivato un procedimento CP_3 amministr della somma di euro 426.009,20 in applicazione della RTU 2011 per prestazioni afferenti la macroarea Specialistica Ambulatoriale, con invio della fattura n. 1300000009 per le RTU 2011 e 2012 notificata alla con Pt_1 nota prot. n. 76047 del 04.04.2024, per ottenere la one della somma corrisposta. Pertanto, si ritiene che la giurisdizione appartenga in tal caso al G.O. La è una struttura sanitaria Parte_1 pri con il Sistema Sanitario Regionale che eroga, prestazioni sanitaria per la branca di radiodiagnostica per immagini (Radiologia) e per la branca di
, ha emesso regolari fatture per l'anno 2011, il saldo Parte_2
è stato incassato in seguito a procedure monitorie, i cui titoli giudiziari sono passati in giudicato (cfr. all. 19 all'atto di citazione). Nel caso di specie, parte attrice eccepiva che la pretesa ONr creditoria di restituzione delle somme avanzata dalla con l'adozione della delibera n. 757/2023, è stata attivata anza di oltre 12 anni dall'erogazione delle prestazioni e l'atto amministrativo di cui si chiede la disapplicazione costituisce proprio la fonte dalla quale scaturisce il diritto soggettivo a valle di cui il centro ricorrente chiede la tutela. Va osservato che la RTU è prevista da apposite norme imperative, attinenti al controllo della spesa pubblica e si sostanzia quindi nell'esercizio di un potere imperativo da parte della P.A. il cui controllo è riservato quindi al G.A. A riguardo anche se desta perplessità l'aver azionato una RTU a notevole distanza di tempo è solo il G.A. che è deputato a sindacare se ciò costituisca o meno un vizio dell'atto (sub specie
3 dell'eccesso di potere) e del pari la mancanza delle comunicazioni preventive, relative al superamento del tetto di spesa (che astrattamente potrebbe integrare il vizio di violazione di legge) è riservata all'esame del G.A. E come più volte evidenziato il G.O. è obbligato a conformarsi all'atto amministrativo adottato iure imperii non avendo nemmeno il potere di disapplicazione, che si applica solo nei rapporti fra privati e non anche quando la controversia vede coinvolta direttamente la P.A Sul punto ( v. in tal senso, Cons. di Stato, sent. n. 6792/2020), è noto che, in ragione degli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, sussistono due diverse forme di disapplicazione: la prima è quella principale, e presuppone che l'atto amministrativo sia oggetto di diretta lesione della posizione giuridica fatta valere, di tal che, in questi casi, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. La seconda forma di disapplicazione, quella incidentale, si ha quando l'atto amministrativo non costituisce l'oggetto diretto della lesione e viene in rilievo soltanto in via, appunto, incidentale: il terreno di elezione di tale forma di disapplicazione è quello relativo alle controversie tra privati in cui, ai fini della loro risoluzione, può assumere valenza pregiudiziale il giudizio di validità di un atto amministrativo;
diversa, di contro, è l'ipotesi in cui viene in rilievo una controversia tra privati e pubblica amministrazione e risulti adottato un provvedimento amministrativo presupposto rispetto a un rapporto giuridico principale in relazione al quale la giurisdizione spetti al giudice ordinario. Orbene, ciò premesso, venendo a questa ultima fattispecie, cui è riconducibile il caso che ci occupa, il giudice di legittimità ( v. SS.UU. n. 9543/2021) ha chiarito che il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo può essere esercitato soltanto nei giudizi tra privati e solamente nel caso in cui l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico del fondamento del diritto azionato. In subiecta materia, peraltro, già precedentemente il giudice di legittimità ( v. Cass. n. 28053/18) aveva chiarito che, nelle controversie per la corresponsione di indennità, canoni o corrispettivi relativi a concessioni di pubblici servizi, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., il giudice ordinario ha un potere di accertamento incidentale limitato alla sola esistenza di un atto amministrativo autoritativo (quale atto presupposto), nonché al rilievo dell'eventuale non riconducibilità a quest'ultimo del comportamento tenuto dalla P.A., ma non può, invece, sindacare la validità ed efficacia del provvedimento, sia perché il potere di disapplicazione ex art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E, è esercitabile unicamente nei giudizi tra privati, sia perché, nella materia in oggetto, sussiste una giurisdizione
4 amministrativa esclusiva, estesa anche alle situazioni di diritto soggettivo, in capo al giudice amministrativo, il che impedisce comunque di giustificare, in capo al giudice ordinario, il potere di disapplicazione. In particolare, la Corte di legittimità, partendo dal presupposto che l'atto deliberativo di fissazione dei limiti del tetto di spesa sanitaria, nonché l'atto deliberativo attuativo dei tetti di spesa sono, entrambi, espressione di un potere autoritativo ( e che tale natura è rafforzata anche dal fatto che, per l'attuazione di quanto disposto da detto atto regionale, gli organismi debbono compiere a loro volta valutazioni che implicano apprezzamento di interessi di natura pubblicistica, inerenti all'organizzazione del servizio sanitario nel rispettivo ambito territoriale), ha evidenziato che “il controllo sull'esercizio di tale potere ed in particolare sulla legittimità del relativo provvedimento attuativo della deliberazione regionale, non può essere ricondotto nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, inerente alle controversie sulle indennità, sui canoni o altri corrispettivi, ancorchè tale provvedimento in concreto incida sulla debenza di tali entità”; ha perciò concluso che “poiché, nel caso di specie, la formulazione attributiva della giurisdizione ordinaria non dice espressamente che l'a.g.o. ha il potere di annullare eventuali atti autoritativi incidenti sulla determinazione delle indennità, dei canoni e dei corrispettivi, deve escludersi che la detta giurisdizione possa comprendere la possibilità del giudice ordinario, investito di una controversia al riguardo, di deciderla eventualmente annullando formalmente o disconoscendo sostanzialmente l'efficacia (e, dunque, facendo luogo ad una sorta di annullamento sostanziale) il provvedimento della p.a. che abbia inciso in qualche modo sull'obbligazione di corresponsione di indennità, canoni e corrispettivi. Ne deriva che il giudice ordinario non può essere adito con una domanda che postuli la corresponsione di indennità, canoni o corrispettivi, previo annullamento dell'eventuale deliberazione autoritativa della p.a. che abbia inciso in qualche modo sulla loro relativa debenza” e lo stesso deve dirsi nel caso in cui sia richiesto – come nella presente fattispecie - l'accertamento dell'illegittimità dell'atto deliberativo, in via incidentale, chiedendone la disapplicazione. Le spese di lite, tenuto conto della controvertibilità della questione trattata e della richiesta di restituzione delle somme a distanza di tempo, oltre il limite della ragionevolezza, si dichiarano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
5 2. compensa interamente le spese di lite. Torre Annunziata, 29 giugno 2025. Il giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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