TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/05/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 06 marzo 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai N. RG 1448/2022 + 2120/2022 + 5420/22. sez.
LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Vitaglione ed elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti ricorrente
E
in persona legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva, elettivamente CP_1
domiciliato come in atti
Resistente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_2
avv. Luisa Esposito e Loredana Alcamo, elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
E
nella persona del legale rapp.te pro tempore dom.to per la carica in Roma al Largo Controparte_3
Chigi n° 5 Resistente Contumace
E
- Sede di Napoli in persona del Controparte_4 Controparte_5
[...
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Golia
Resistente RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.03.2022 e ritualmente notificato, recante RG 1448/22, parte ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n.07120219020591363 asseritamente notificata dall' in data 21.02.2022, con la quale veniva intimato Controparte_2
il pagamento di somme riferite alla cartella esattoriale n. 07120120160611227000, emessa per conto dell' Sede di Nola asseritamente notificata il 15.01.2013, nonché ai seguenti avvisi di CP_4 addebito:
o Avviso di addebito n.37120112000801023000, che sarebbe stato notificato il 05.07.2011;
o Avviso di addebito n. 37120112001267437000 che sarebbe stato notificato il 22.09.2011;
o Avviso di addebito n. 37120120001628425000 che sarebbe stato notificato il 24.04.2012;
o Avviso di addebito n. 37120120012033105000 che sarebbe stato notificato il 06.12.2012;
o Avviso di addebito n. 37120130001819054000 che sarebbe stato notificato il 11.04.2013; aventi ad oggetto il mancato pagamento di contributi D.M. 10 e IVS dal 2010 al 2013.
Con un secondo ricorso, depositato in data 19.04.2022, ritualmente notificato e recante RG n.
2120/22, parte ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento
n.07120229003288187, asseritamente notificata in data 28.03.2022, riferita ai seguenti avvisi di addebito emessi dall' , Sede di Nola: Controparte_6
o Avviso di addebito n. 37120160005117768000, che sarebbe stata notificato il 10.05.2016;
o Avviso di addebito n. 37120160015727351000, che sarebbe stato notificato il 14.11.2016;
o Avviso di addebito n. 37120170006989172000 che sarebbe stato notificato il 25.09.2017;
o Avviso di addebito n. 37120180003198492000 che sarebbe stato notificato il 22.06.2018;
o Avviso di addebito n. 37120180018654183000 che sarebbe stato notificato il 07.01.2019;
o Avviso di addebito n. 37120190004794540000 che sarebbe stato notificato il 16.07.2019;
o Avviso di addebito n. 37120190016293279000 che sarebbe stato notificato il 18.12.2019; aventi ad oggetto il mancato pagamento di contributi IVS dal 2016 al 2019; nonché alle seguenti cartelle di pagamento, emesse per conto dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro,
Ufficio di Nola:
o cartella n. 07120170061540759000 che sarebbe stata notificata il 19.05.2018;
o cartella n. 07120170122678252000 che sarebbe stata notificata il 19.05.2018;
o cartella n. 07120190007991729000 che sarebbe stata notificata il 18.05.2019;
o cartella n. 07120190109216363000 che sarebbe stata notificata il 08.11.2019; aventi ad oggetto il mancato pagamento rate premio dal 2017 al 2019. CP_4 Con un terzo e distinto ricorso, depositato in data 27.10.2022, ritualmente notificato e recante RG
n°5420/22, parte ricorrente ha proposto opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria n.
07176202200002516000, relativa alle seguenti cartelle esattoriali:
o Cartella n. 07120110096597627000, che sarebbe stata notificata il 08.04.2011;
o Cartella n. 07120110245970179000, che sarebbe stato notificato il 14.12.2011;
o Cartella n. 07120120160611227000, che sarebbe stato notificato il 15.01.2013
o Cartella n. 07120150068609407000, che sarebbe stato notificato il 23.06.2015
CP_ aventi ad oggetto l'omesso versamento contributi IVS per l'anno 2010 e omesso versamento premio relativo agli anni 2010-2011-2012 e 2014, nonché riferita ai seguenti avvisi di addebito:
o Avviso di addebito n. 37120112000801023000, che sarebbe stato notificato il 05.07.2011
o Avviso di addebito n. 37120112001267437000 che sarebbe stato notificato il 22.09.2011,
o Avviso di addebito n. 37120120001628425000 che sarebbe stato notificato il 24.04.2012,
o Avviso di addebito n. 37120120012033105000 che sarebbe stato notificato il 06.12.2012,
o Avviso di addebito n. 37120130001819054000 che sarebbe stato notificato il 11.04.2013,
o Avviso di addebito n. 37120130010321274000 che sarebbe stato notificato il 09.01.2014,
o Avviso di addebito n. 37120140002264326000 che sarebbe stato notificato il 29.04.2014;
o Avviso di addebito n. 37120140008995203000 che sarebbe stato notificato il 06.10.2014;
o Avviso di addebito n. 37120140015851121000 che sarebbe stato notificato il 21.01.2015;
o Avviso di addebito n. 37120150007479379000 che sarebbe stato notificato il 20.10.2015;
o Avviso di addebito n. 3712016000511768000 che sarebbe stato notificato il 10.05.2016; aventi ad oggetto il mancato pagamento di contributi D.M. 10 relativi all'anno 2010, mancato versamento dei contributi IVS relativi agli anni dal 2011 al 2015 e omesso versamento premio CP_4
dal 2010 al 2012 e 2014.
Ha dedotto, al riguardo, la nullità di tutte le intimazioni di pagamento, la omessa e/o inesistenza delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito, la prescrizione dei crediti maturata anteriormente alla notifica degli avvisi di addebito e, in ogni caso, la prescrizione maturata tra la data di notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle esattoriali e la data della notifica dell'intimazione di pagamento, concludendo per l'annullamento, con vittoria di spese.
Nel costituirsi ritualmente nei giudizi, l' ha eccepito l'improponibilità, l'inammissibilità e CP_7
l'infondatezza delle domande perché tardive, nonché l'avvenuta interruzione della prescrizione. CP_ L' ha eccepito l'interruzione della prescrizione posta in essere dal concessionario del servizio di riscossione e, nel merito, l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto.
L' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, e la inammissibilità della domanda CP_4
perché tardiva. Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, atteso che la domanda è volta non solo all'accertamento della prescrizione dei contributi, ma anche di vizi di notifica attinenti alle cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento e iscrizione ipotecaria impugnate, va dichiarata la legittimazione passiva di CP_7
Invece, è carente di legittimazione passiva la soc. convenuta in giudizio ma non costituita, CP_3
CP_ la quale è cessionario dei crediti maturati fino al 31/12/2008, ex art. 13 della legge 448/98 come modificato dall'art.3, comma 42 quinquies del dl 30/9/2005 n.203 convertito nella legge 2/12/2005 n.
248 mentre quelli in esame riguardano un periodo successivo.
Sempre in via preliminare, va dato atto che, sulla scorta di quanto affermato da Cass. 18.11.2004, n.
21863, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Nel caso in esame, l'opposizione di parte ricorrente, nella parte in cui ha eccepito vizi attinenti alla regolarità formale delle intimazioni di pagamento e dell'iscrizione ipotecaria, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, mentre nella parte in cui ha eccepito la prescrizione del credito, va qualificata come opposizione all'esecuzione e, dunque, proponibile dinanzi al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, come nel caso in esame.
Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n. 26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15;
n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità
(derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).».
Iniziando dall'esame della prima intimazione di pagamento impugnata, la n. 07120219020591363, notificata in data 21 febbraio 2022, poiché nel caso in esame l'opposizione è stata proposta oltre il ventesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento impugnata che, a dire di parte ricorrente, costituirebbe, il primo atto successivo di cui lo stesso è venuto a conoscenza ( perfezionamento notifica intimazione di pagamento avvenuta in data 21 febbraio 2022 – deposito del ricorso in data 16 marzo 2022), parte ricorrente deve ritenersi incorsa in decadenza per ciò che concerne le doglianze relative ai vizi attinenti alla regolarità formale dei titoli o dell'intimazione di pagamento impugnata;
resta, tuttavia, ferma, per le ragioni dette, la possibilità di far valere l'estinzione del credito per il maturarsi della prescrizione successivamente alla notifica di tali atti.
Al riguardo, va dato atto del costante orientamento della Suprema Corte, in base al quale “In tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto azionato e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio, è rimessa al giudice (Sez. 1, Sentenza n. 15337 del 25/07/2016 Presidente: Salvago
S. Estensore: Mercolino G. Relatore: Mercolino G. P.M. RG. (Diff.) Pt_1 Proprio in tema di prescrizione dei crediti previdenziali maturata dopo la notifica della cartella non opposta, di recente è intervenuta la pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite che risolvendo il contrasto di giurisprudenza, ha affermato che “"la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1
natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. CP_6
122 del 2010)….. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
Orbene, la notifica della intimazione di pagamento impugnata si è perfezionata in data 21 febbraio
2022 ( cfr. doc. parte ricorrente).
Nel caso in esame, i resistenti hanno eccepito l'avvenuta interruzione della prescrizione e ha CP_7
prodotto relate di notifica di precedenti intimazioni di pagamento, idonee, a suo dire, ad interrompere il termine di prescrizione. Orbene, è noto che l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice ritiene di aderire, tale potere ufficioso vieppiù rileva nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma
2-quater, 1. n. 265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti;
che tali principi, già affermati dalla Suprema Corte nell'interpretazione degli artt. 421 e 437
c.p.c. con riguardo ai processi per opposizione a cartella esattoriale in relazione alla verifica della tempestività dell'opposizione (cfr. fra le tante Cass. nn. 11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del
2015, 2333 del 2016), sono stati ribaditi anche con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto di interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di riscossione ( In tal senso, testualmente, Cass., n. 14755 del 2018).
I resistenti hanno, poi, invocato l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", il quale dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di
129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per
182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". Sono quelle sopra indicate le norme relative alla sospensione dei termini di prescrizione, mentre le disposizioni citate dall' Controparte_2
riguardano la sospensione della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento. Si tratta, cioè, dell'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 che recita, al comma 1: "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159". L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, stabilisce: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione".
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una
"sospensione" in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
La normativa invocata dall' dunque, si riferisce all'ipotesi, ben diversa da quella oggetto del CP_2
presente giudizio, di termini di pagamento previsti da cartelle che ne prevedano la scadenza tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021, non al termine di prescrizione per il recupero di somme oggetto di titoli pregressi, a prescindere da quando queste ultime fossero state notificate (cfr. CdA Roma n.
3157/2024).
Orbene, anche considerando la sospensione del termine prescrizionale di 311 giorni dettata dalla legislazione dell'emergenza appena richiamata, indipendentemente dalla valutazione in ordine alla ritualità delle notifiche dei titoli esecutivi e delle intimazioni di pagamento prodotte quali atti interruttivi ( la n. 07120129023237176000, asseritamente notificata in data 08/11/2012, e la n.
07120159099451736000 asseritamente notificata in data 09/01/2016), alla data del 21 febbraio 2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, è comunque decorso il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal secondo atto interruttivo, per cui la domanda deve essere accolta e vanno dichiarate non dovute le somme recate dagli avvisi di addebito n.
07120120160611227000, n. 37120112000801023000, n. 37120112001267437000, n.
37120120001628425000, n. 37120120012033105000 e n. 37120130001819054000 per intervenuta prescrizione quinquennale. Per ciò che concerne il ricorso recante RG. n. 2120/2022, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 07120229003288187 notificata in data 28 marzo 2022, ferme le considerazioni già svolte con riferimento alla precedente intimazione di pagamento in ordine alla decadenza dall'opposizione agli atti esecutivi, occorre verificare la ritualità delle notifiche dei titoli esecutivi recati dalla stessa. Dai documenti depositati dalle parti si evince che alcuni di essi sono stati notificati a mezzo del servizio postale, mentre altri sono stati notificati a mezzo Ufficiale giudiziario.
Secondo l'art. 26, comma 1, DPR n. 602 del 1973, la notifica della cartella ( e, dunque, anche dell'avviso di addebito) può essere eseguita non soltanto tramite l'ufficiale giudiziario, o – in caso di convenzione- messo comunale o agente di polizia municipale, ma anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2 (destinatario, persone di famiglia, addette alla casa, all'ufficio o all'azienda) o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata e senza l'osservanza delle formalità previste dall'art. 149 c.p.c.., rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (Cass. N° 16949\2014). Per il resto la notifica a mezzo posta dovrebbe ricalcare la disciplina ordinaria secondo quanto previsto dall'art. 149 C.P.C. e leggi collegate.
In caso di notifica a mani a mezzo di ufficiale giudiziario, questo giudice ritiene di aderire all'orientamento della Suprema Corte, maggiormente conforme al dato normativo secondo cui:” Il
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte prevedendo che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, prevedendo alla lett. b) bis, che il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. L'onere della raccomandata informativa è stato inserito nell'art. 60 richiamato dall'art. 37 comma 27 lett. A) del D.L. n. 223/206, convertito in legge n. 248/2006, entrato in vigore a decorrere dal 4 luglio 2006.
Il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 60, comma 1, D.P.R. n. 600/73, richiama specificatamente la normativa prevista dagli artt. 137 e seguenti del c.p.c., ma lo stesso comma impone l'adozione di precise modifiche, tra cui l'obbligo di dare notizia al destinatario della consegna dell'atto a persona diversa, senza prospettare alcuna distinzione tra il consegnatario appartenente alla categoria del portiere/vicino di casa o meno.
In conclusione, nella notifica di atti tributari (di qualsiasi natura, sia essa accertativa oppure esattoriale), avvenuta a mani di soggetto diverso dal destinatario (art. 60, lett. b-bis, cit.), il messo è obbligato a trasmettere notizia della notifica dell'atto/avviso per mezzo di invio della c.d. lettera informativa a favore del contribuente;
in assenza o in difetto di tale incombente, il procedimento notificatorio si considera come nullo e privo di alcun effetto giuridico nei confronti dell'interessato, stante la natura recettizia dei provvedimenti amministrativi.
Alla stregua di tali principi, deve dirsi che:
l'avviso di addebito n. 37120160005117768000, è stato ritualmente notificato il 10.05.2016 a mezzo posta presso la residenza del ricorrente indicata nel ricorso introduttivo;
l'avviso di addebito n.
37120160015727351000, è stato notificato il 14.11.2016 a mezzo posta presso la residenza del ricorrente indicata nel ricorso introduttivo;
l'avviso di addebito n. 37120170006989172000 è stato notificato il 25.09.2017 a mezzo posta presso la residenza del ricorrente indicata nel ricorso introduttivo;
l'avviso di addebito n. 37120180003198492000 è stato notificato il 22.06.2018 a mezzo posta presso la residenza del ricorrente indicata nel ricorso introduttivo;
l'avviso di addebito n. 37120180018654183000 è stato notificato il 07.01.2019 a mezzo posta presso la residenza del ricorrente indicata nel ricorso introduttivo;
l'avviso di addebito n. 37120190004794540000 è stato notificato il 16.07.2019 a mezzo posta presso la residenza del ricorrente indicata nel ricorso introduttivo;
l'avviso di addebito n. 37120190016293279000 è stato notificato il 18.12.2019 a mezzo posta presso la residenza del ricorrente indicata nel ricorso introduttivo;
la cartella esattoriale n. 07120170061540759000 è stata ritualmente notificata il 19.05.2018 a mezzo ufficiale giudiziario;
la cartella esattoriale n. 07120170122678252000 è stata ritualmente notificata il 19.05.2018 a mezzo Ufficiale giudiziario;
la cartella esattoriale n. 07120190007991729000 è stata ritualmente notificata il 18.05.2019 a mezzo Ufficiale giudiziario;
la cartella esattoriale n. 07120190109216363000 è stata ritualmente notificata il 08.11.2019 a mezzo Ufficiale giudiziario.
Con riferimento, poi, ai primi due avvisi di addebito elencati, notificati rispettivamente in data
10.05.2016 e 14.11.2016, l' ha depositato quale atto interruttivo, l'intimazione di pagamento n. CP_7
07120189042536889000 ritualmente notificata a mezzo Ufficiale giudiziario in data 27 ottobre 2018
e spedita la relativa raccomandata informativa.
Conseguentemente, non essendo maturata, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata ( 28.03.2022), la prescrizione quinquennale di crediti e non essendo stata proposta da parte ricorrente alcuna contestazione in ordine al merito della pretesa contributiva, l'opposizione non può che essere respinta.
Per quanto concerne il procedimento recante RG. n. 5420/2022 avente ad oggetto l'impugnazione di preavviso di iscrizione ipotecaria n. 07176202200002516000, va detto che la stessa reca sia titoli esecutivi già recati delle intimazioni di pagamento oggetto degli altri due procedimenti riuniti, sia titoli esecutivi non contenuti nelle intimazioni di pagamento oggetto dei procedimenti connessi.
In particolare, per quanto concerne la cartella esattoriale n. 07120110096597627000, che sarebbe stata notificata il 08.04.2011, l' ha dedotto l'avvenuta notifica di atti interruttivi costituiti CP_7 dall'intimazione di pagamento n. 07120129023236873000 in data 08.11.2012, l'intimazione di pagamento n. 07120159099451736000 notificata in data 9 gennaio 2016 e l'intimazione di pagamento n. 07120219020591363000 notificata in data 21 febbraio 2022 ( oggetto del giudizio recante RG. n. 1448/2022 ma non impugnata in quella sede). Orbene, come è facile evincere da un mero calcolo matematico, tra la data della notifica del secondo atto interruttivo (9 gennaio 2016) e la data di asserita notifica del terzo atto interruttivo ( 21 febbraio 2022), anche considerando la sospensione del termine di prescrizione quinquennale introdotta dalla normativa emergenziale prima riportata, risulta comunque maturato il termine di prescrizione quinquennale.
Per quanto concerne la cartella esattoriale n. 07120110245970179000, asseritamente notificata il
14.12.2011, l' ha prodotto, quale atto interruttivo, l'intimazione di pagamento n. CP_7
07120159099451736000 notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 09.01.2016. Ne deriva che l'iscrizione ipotecaria impugnata è stata notificata quando ( 05.08.2022) era già decorso il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal precedente atto interruttivo.
Per quanto concerne la cartella n. 07120120160611227000, asseritamente notificata in data
15.01.2013, la stessa è stata oggetto di impugnazione nel procedimento recante RG. n. 1448/2022
e ne è stata dichiarata la prescrizione. Per quanto riguarda la cartella n. 07120150068609407000, la stessa risulta ritualmente notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario il 23.06.2015. ha, poi, prodotto, intimazione di pagamento n. CP_7
07120189042536889000 notificata il 27.10.2018, per cui, alla data di notifica dell'iscrizione ipotecaria impugnata del 05.08.2022, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Per quanto concerne gli avvisi di addebito n. 37120112000801023000, n.
37120112001267437000, n. 37120120001628425000, 37120120012033105000 e n.
37120130001819054000 , ne è stata dichiarata la prescrizione in quanto oggetto di impugnativa con il procedimento recante Rg. n. 1448/2022.
Per quanto concerne l'avviso di addebito n. 37120130010321274000, lo stesso è stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 09.01.2014. L' a, altresì, prodotto atto interruttivo costituito CP_7 dall'intimazione di pagamento n. 07120189042536889000 notificato a mezzo Ufficiale giudiziario in data 27 ottobre 2018, per cui, alla data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Analogamente, per quanto concerne l'avviso di addebito n. 37120140002264326000 , lo stesso è stato ritualmente notificato nelle mani del ricorrente in data 29.05.2014. . L ha, altresì, CP_7 prodotto atto interruttivo costituito dall'intimazione di pagamento n. 07120189042536889000 notificato a mezzo Ufficiale giudiziario in data 27 ottobre 2018, per cui, alla data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 37120140008995203000, lo stesso è stato ritualmente notificato a mezzo posta il 06.10.2014. L ha, altresì, prodotto atto interruttivo costituito CP_7 dall'intimazione di pagamento n. 07120189042536889000 notificato a mezzo Ufficiale giudiziario in data 27 ottobre 2018, per cui, alla data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Per quanto riguarda l'avviso di addebito n. 37120140015851121000, lo stesso è stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 21.01.2015. L' a, altresì, prodotto atto interruttivo costituito CP_7 dall'intimazione di pagamento n. 07120189042536889000 notificato a mezzo Ufficiale giudiziario in data 27 ottobre 2018, per cui, alla data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale.
L'Avviso di addebito n. 37120150007479379000 è stato ritualmente notificato a mezzo posta il
20.10.2015. L ha, altresì, prodotto atto interruttivo costituito dall'intimazione di pagamento CP_7
n. 07120189042536889000 notificato a mezzo Ufficiale giudiziario in data 27 ottobre 2018, per cui, alla data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale. Infine, con riferimento all'avviso di addebito n. 3712016000511768000 ritualmente notificato il
10.05.2016, l' ha, altresì, prodotto atto interruttivo costituito dall'intimazione di pagamento CP_7
n. 07120189042536889000 notificato a mezzo Ufficiale giudiziario in data 27 ottobre 2018, per cui, alla data di notifica dell'iscrizione ipotecaria impugnata, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale.
In conclusione, va accolta la domanda relativa al procedimento recante RG. n. 1448/2022 e, per l'effetto, vanno dichiarate non dovute le somme recate dagli avvisi di addebito n.
07120120160611227000, n. 37120112000801023000, n. 37120112001267437000, n.
37120120001628425000, n. 37120120012033105000 e n. 37120130001819054000.
Va, invece, respinta la domanda di cui al procedimento recante RG. n. 2120/2022.
Va, infine, parzialmente accolta la domanda di cui al procedimento recante RG. n. 5420/2022 e, per l'effetto, va dichiarata l'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato limitatamente alle cartelle esattoriali n. 07120110096597627000, n. 07120110245970179000 e n.
07120120160611227000, nonché in relazione agli avvisi di addebito n. 37120112000801023000, n.
37120112001267437000, n. 37120120001628425000, n. 37120120012033105000 e n.
37120130001819054000, mentre va respinta per il resto.
La soccombenza reciproca giustifica l'interale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- accoglie l'opposizione di cui al procedimento n. RG. 1448/2022 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme recate dagli avvisi di addebito n. 07120120160611227000, n. 37120112000801023000, n.
37120112001267437000, n. 37120120001628425000, n. 37120120012033105000 e n.
37120130001819054000;
- rigetta l'opposizione di cui al procedimento recante RG. n. 2120/2022;
- accoglie in parte la domanda di cui al procedimento recante RG. n. 5420/2022 e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato limitatamente alle cartelle esattoriali n. 07120110096597627000, n. 07120110245970179000 e n.
07120120160611227000, nonché in relazione agli avvisi di addebito n.
37120112000801023000, n. 37120112001267437000, n. 37120120001628425000, n.
37120120012033105000 e n. 37120130001819054000;
- compensa le spese di lite. Si comunichi
Così deciso in Nola il 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Carmen Maria Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 06 marzo 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai N. RG 1448/2022 + 2120/2022 + 5420/22. sez.
LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Vitaglione ed elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti ricorrente
E
in persona legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva, elettivamente CP_1
domiciliato come in atti
Resistente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_2
avv. Luisa Esposito e Loredana Alcamo, elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
E
nella persona del legale rapp.te pro tempore dom.to per la carica in Roma al Largo Controparte_3
Chigi n° 5 Resistente Contumace
E
- Sede di Napoli in persona del Controparte_4 Controparte_5
[...
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Golia
Resistente RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.03.2022 e ritualmente notificato, recante RG 1448/22, parte ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n.07120219020591363 asseritamente notificata dall' in data 21.02.2022, con la quale veniva intimato Controparte_2
il pagamento di somme riferite alla cartella esattoriale n. 07120120160611227000, emessa per conto dell' Sede di Nola asseritamente notificata il 15.01.2013, nonché ai seguenti avvisi di CP_4 addebito:
o Avviso di addebito n.37120112000801023000, che sarebbe stato notificato il 05.07.2011;
o Avviso di addebito n. 37120112001267437000 che sarebbe stato notificato il 22.09.2011;
o Avviso di addebito n. 37120120001628425000 che sarebbe stato notificato il 24.04.2012;
o Avviso di addebito n. 37120120012033105000 che sarebbe stato notificato il 06.12.2012;
o Avviso di addebito n. 37120130001819054000 che sarebbe stato notificato il 11.04.2013; aventi ad oggetto il mancato pagamento di contributi D.M. 10 e IVS dal 2010 al 2013.
Con un secondo ricorso, depositato in data 19.04.2022, ritualmente notificato e recante RG n.
2120/22, parte ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento
n.07120229003288187, asseritamente notificata in data 28.03.2022, riferita ai seguenti avvisi di addebito emessi dall' , Sede di Nola: Controparte_6
o Avviso di addebito n. 37120160005117768000, che sarebbe stata notificato il 10.05.2016;
o Avviso di addebito n. 37120160015727351000, che sarebbe stato notificato il 14.11.2016;
o Avviso di addebito n. 37120170006989172000 che sarebbe stato notificato il 25.09.2017;
o Avviso di addebito n. 37120180003198492000 che sarebbe stato notificato il 22.06.2018;
o Avviso di addebito n. 37120180018654183000 che sarebbe stato notificato il 07.01.2019;
o Avviso di addebito n. 37120190004794540000 che sarebbe stato notificato il 16.07.2019;
o Avviso di addebito n. 37120190016293279000 che sarebbe stato notificato il 18.12.2019; aventi ad oggetto il mancato pagamento di contributi IVS dal 2016 al 2019; nonché alle seguenti cartelle di pagamento, emesse per conto dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro,
Ufficio di Nola:
o cartella n. 07120170061540759000 che sarebbe stata notificata il 19.05.2018;
o cartella n. 07120170122678252000 che sarebbe stata notificata il 19.05.2018;
o cartella n. 07120190007991729000 che sarebbe stata notificata il 18.05.2019;
o cartella n. 07120190109216363000 che sarebbe stata notificata il 08.11.2019; aventi ad oggetto il mancato pagamento rate premio dal 2017 al 2019. CP_4 Con un terzo e distinto ricorso, depositato in data 27.10.2022, ritualmente notificato e recante RG
n°5420/22, parte ricorrente ha proposto opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria n.
07176202200002516000, relativa alle seguenti cartelle esattoriali:
o Cartella n. 07120110096597627000, che sarebbe stata notificata il 08.04.2011;
o Cartella n. 07120110245970179000, che sarebbe stato notificato il 14.12.2011;
o Cartella n. 07120120160611227000, che sarebbe stato notificato il 15.01.2013
o Cartella n. 07120150068609407000, che sarebbe stato notificato il 23.06.2015
CP_ aventi ad oggetto l'omesso versamento contributi IVS per l'anno 2010 e omesso versamento premio relativo agli anni 2010-2011-2012 e 2014, nonché riferita ai seguenti avvisi di addebito:
o Avviso di addebito n. 37120112000801023000, che sarebbe stato notificato il 05.07.2011
o Avviso di addebito n. 37120112001267437000 che sarebbe stato notificato il 22.09.2011,
o Avviso di addebito n. 37120120001628425000 che sarebbe stato notificato il 24.04.2012,
o Avviso di addebito n. 37120120012033105000 che sarebbe stato notificato il 06.12.2012,
o Avviso di addebito n. 37120130001819054000 che sarebbe stato notificato il 11.04.2013,
o Avviso di addebito n. 37120130010321274000 che sarebbe stato notificato il 09.01.2014,
o Avviso di addebito n. 37120140002264326000 che sarebbe stato notificato il 29.04.2014;
o Avviso di addebito n. 37120140008995203000 che sarebbe stato notificato il 06.10.2014;
o Avviso di addebito n. 37120140015851121000 che sarebbe stato notificato il 21.01.2015;
o Avviso di addebito n. 37120150007479379000 che sarebbe stato notificato il 20.10.2015;
o Avviso di addebito n. 3712016000511768000 che sarebbe stato notificato il 10.05.2016; aventi ad oggetto il mancato pagamento di contributi D.M. 10 relativi all'anno 2010, mancato versamento dei contributi IVS relativi agli anni dal 2011 al 2015 e omesso versamento premio CP_4
dal 2010 al 2012 e 2014.
Ha dedotto, al riguardo, la nullità di tutte le intimazioni di pagamento, la omessa e/o inesistenza delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito, la prescrizione dei crediti maturata anteriormente alla notifica degli avvisi di addebito e, in ogni caso, la prescrizione maturata tra la data di notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle esattoriali e la data della notifica dell'intimazione di pagamento, concludendo per l'annullamento, con vittoria di spese.
Nel costituirsi ritualmente nei giudizi, l' ha eccepito l'improponibilità, l'inammissibilità e CP_7
l'infondatezza delle domande perché tardive, nonché l'avvenuta interruzione della prescrizione. CP_ L' ha eccepito l'interruzione della prescrizione posta in essere dal concessionario del servizio di riscossione e, nel merito, l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto.
L' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, e la inammissibilità della domanda CP_4
perché tardiva. Acquisita la documentazione prodotta, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via preliminare, atteso che la domanda è volta non solo all'accertamento della prescrizione dei contributi, ma anche di vizi di notifica attinenti alle cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento e iscrizione ipotecaria impugnate, va dichiarata la legittimazione passiva di CP_7
Invece, è carente di legittimazione passiva la soc. convenuta in giudizio ma non costituita, CP_3
CP_ la quale è cessionario dei crediti maturati fino al 31/12/2008, ex art. 13 della legge 448/98 come modificato dall'art.3, comma 42 quinquies del dl 30/9/2005 n.203 convertito nella legge 2/12/2005 n.
248 mentre quelli in esame riguardano un periodo successivo.
Sempre in via preliminare, va dato atto che, sulla scorta di quanto affermato da Cass. 18.11.2004, n.
21863, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Nel caso in esame, l'opposizione di parte ricorrente, nella parte in cui ha eccepito vizi attinenti alla regolarità formale delle intimazioni di pagamento e dell'iscrizione ipotecaria, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, mentre nella parte in cui ha eccepito la prescrizione del credito, va qualificata come opposizione all'esecuzione e, dunque, proponibile dinanzi al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, come nel caso in esame.
Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n. 26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15;
n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità
(derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).».
Iniziando dall'esame della prima intimazione di pagamento impugnata, la n. 07120219020591363, notificata in data 21 febbraio 2022, poiché nel caso in esame l'opposizione è stata proposta oltre il ventesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento impugnata che, a dire di parte ricorrente, costituirebbe, il primo atto successivo di cui lo stesso è venuto a conoscenza ( perfezionamento notifica intimazione di pagamento avvenuta in data 21 febbraio 2022 – deposito del ricorso in data 16 marzo 2022), parte ricorrente deve ritenersi incorsa in decadenza per ciò che concerne le doglianze relative ai vizi attinenti alla regolarità formale dei titoli o dell'intimazione di pagamento impugnata;
resta, tuttavia, ferma, per le ragioni dette, la possibilità di far valere l'estinzione del credito per il maturarsi della prescrizione successivamente alla notifica di tali atti.
Al riguardo, va dato atto del costante orientamento della Suprema Corte, in base al quale “In tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto azionato e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio, è rimessa al giudice (Sez. 1, Sentenza n. 15337 del 25/07/2016 Presidente: Salvago
S. Estensore: Mercolino G. Relatore: Mercolino G. P.M. RG. (Diff.) Pt_1 Proprio in tema di prescrizione dei crediti previdenziali maturata dopo la notifica della cartella non opposta, di recente è intervenuta la pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite che risolvendo il contrasto di giurisprudenza, ha affermato che “"la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1
natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. CP_6
122 del 2010)….. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
Orbene, la notifica della intimazione di pagamento impugnata si è perfezionata in data 21 febbraio
2022 ( cfr. doc. parte ricorrente).
Nel caso in esame, i resistenti hanno eccepito l'avvenuta interruzione della prescrizione e ha CP_7
prodotto relate di notifica di precedenti intimazioni di pagamento, idonee, a suo dire, ad interrompere il termine di prescrizione. Orbene, è noto che l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice ritiene di aderire, tale potere ufficioso vieppiù rileva nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non è nemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma
2-quater, 1. n. 265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti;
che tali principi, già affermati dalla Suprema Corte nell'interpretazione degli artt. 421 e 437
c.p.c. con riguardo ai processi per opposizione a cartella esattoriale in relazione alla verifica della tempestività dell'opposizione (cfr. fra le tante Cass. nn. 11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del
2015, 2333 del 2016), sono stati ribaditi anche con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto di interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di riscossione ( In tal senso, testualmente, Cass., n. 14755 del 2018).
I resistenti hanno, poi, invocato l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", il quale dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di
129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per
182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". Sono quelle sopra indicate le norme relative alla sospensione dei termini di prescrizione, mentre le disposizioni citate dall' Controparte_2
riguardano la sospensione della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento. Si tratta, cioè, dell'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 che recita, al comma 1: "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159". L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, stabilisce: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione".
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una
"sospensione" in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
La normativa invocata dall' dunque, si riferisce all'ipotesi, ben diversa da quella oggetto del CP_2
presente giudizio, di termini di pagamento previsti da cartelle che ne prevedano la scadenza tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021, non al termine di prescrizione per il recupero di somme oggetto di titoli pregressi, a prescindere da quando queste ultime fossero state notificate (cfr. CdA Roma n.
3157/2024).
Orbene, anche considerando la sospensione del termine prescrizionale di 311 giorni dettata dalla legislazione dell'emergenza appena richiamata, indipendentemente dalla valutazione in ordine alla ritualità delle notifiche dei titoli esecutivi e delle intimazioni di pagamento prodotte quali atti interruttivi ( la n. 07120129023237176000, asseritamente notificata in data 08/11/2012, e la n.
07120159099451736000 asseritamente notificata in data 09/01/2016), alla data del 21 febbraio 2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, è comunque decorso il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal secondo atto interruttivo, per cui la domanda deve essere accolta e vanno dichiarate non dovute le somme recate dagli avvisi di addebito n.
07120120160611227000, n. 37120112000801023000, n. 37120112001267437000, n.
37120120001628425000, n. 37120120012033105000 e n. 37120130001819054000 per intervenuta prescrizione quinquennale. Per ciò che concerne il ricorso recante RG. n. 2120/2022, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 07120229003288187 notificata in data 28 marzo 2022, ferme le considerazioni già svolte con riferimento alla precedente intimazione di pagamento in ordine alla decadenza dall'opposizione agli atti esecutivi, occorre verificare la ritualità delle notifiche dei titoli esecutivi recati dalla stessa. Dai documenti depositati dalle parti si evince che alcuni di essi sono stati notificati a mezzo del servizio postale, mentre altri sono stati notificati a mezzo Ufficiale giudiziario.
Secondo l'art. 26, comma 1, DPR n. 602 del 1973, la notifica della cartella ( e, dunque, anche dell'avviso di addebito) può essere eseguita non soltanto tramite l'ufficiale giudiziario, o – in caso di convenzione- messo comunale o agente di polizia municipale, ma anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2 (destinatario, persone di famiglia, addette alla casa, all'ufficio o all'azienda) o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata e senza l'osservanza delle formalità previste dall'art. 149 c.p.c.., rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (Cass. N° 16949\2014). Per il resto la notifica a mezzo posta dovrebbe ricalcare la disciplina ordinaria secondo quanto previsto dall'art. 149 C.P.C. e leggi collegate.
In caso di notifica a mani a mezzo di ufficiale giudiziario, questo giudice ritiene di aderire all'orientamento della Suprema Corte, maggiormente conforme al dato normativo secondo cui:” Il
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte prevedendo che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, prevedendo alla lett. b) bis, che il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. L'onere della raccomandata informativa è stato inserito nell'art. 60 richiamato dall'art. 37 comma 27 lett. A) del D.L. n. 223/206, convertito in legge n. 248/2006, entrato in vigore a decorrere dal 4 luglio 2006.
Il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 60, comma 1, D.P.R. n. 600/73, richiama specificatamente la normativa prevista dagli artt. 137 e seguenti del c.p.c., ma lo stesso comma impone l'adozione di precise modifiche, tra cui l'obbligo di dare notizia al destinatario della consegna dell'atto a persona diversa, senza prospettare alcuna distinzione tra il consegnatario appartenente alla categoria del portiere/vicino di casa o meno.
In conclusione, nella notifica di atti tributari (di qualsiasi natura, sia essa accertativa oppure esattoriale), avvenuta a mani di soggetto diverso dal destinatario (art. 60, lett. b-bis, cit.), il messo è obbligato a trasmettere notizia della notifica dell'atto/avviso per mezzo di invio della c.d. lettera informativa a favore del contribuente;
in assenza o in difetto di tale incombente, il procedimento notificatorio si considera come nullo e privo di alcun effetto giuridico nei confronti dell'interessato, stante la natura recettizia dei provvedimenti amministrativi.
Alla stregua di tali principi, deve dirsi che:
l'avviso di addebito n. 37120160005117768000, è stato ritualmente notificato il 10.05.2016 a mezzo posta presso la residenza del ricorrente indicata nel ricorso introduttivo;
l'avviso di addebito n.
37120160015727351000, è stato notificato il 14.11.2016 a mezzo posta presso la residenza del ricorrente indicata nel ricorso introduttivo;
l'avviso di addebito n. 37120170006989172000 è stato notificato il 25.09.2017 a mezzo posta presso la residenza del ricorrente indicata nel ricorso introduttivo;
l'avviso di addebito n. 37120180003198492000 è stato notificato il 22.06.2018 a mezzo posta presso la residenza del ricorrente indicata nel ricorso introduttivo;
l'avviso di addebito n. 37120180018654183000 è stato notificato il 07.01.2019 a mezzo posta presso la residenza del ricorrente indicata nel ricorso introduttivo;
l'avviso di addebito n. 37120190004794540000 è stato notificato il 16.07.2019 a mezzo posta presso la residenza del ricorrente indicata nel ricorso introduttivo;
l'avviso di addebito n. 37120190016293279000 è stato notificato il 18.12.2019 a mezzo posta presso la residenza del ricorrente indicata nel ricorso introduttivo;
la cartella esattoriale n. 07120170061540759000 è stata ritualmente notificata il 19.05.2018 a mezzo ufficiale giudiziario;
la cartella esattoriale n. 07120170122678252000 è stata ritualmente notificata il 19.05.2018 a mezzo Ufficiale giudiziario;
la cartella esattoriale n. 07120190007991729000 è stata ritualmente notificata il 18.05.2019 a mezzo Ufficiale giudiziario;
la cartella esattoriale n. 07120190109216363000 è stata ritualmente notificata il 08.11.2019 a mezzo Ufficiale giudiziario.
Con riferimento, poi, ai primi due avvisi di addebito elencati, notificati rispettivamente in data
10.05.2016 e 14.11.2016, l' ha depositato quale atto interruttivo, l'intimazione di pagamento n. CP_7
07120189042536889000 ritualmente notificata a mezzo Ufficiale giudiziario in data 27 ottobre 2018
e spedita la relativa raccomandata informativa.
Conseguentemente, non essendo maturata, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata ( 28.03.2022), la prescrizione quinquennale di crediti e non essendo stata proposta da parte ricorrente alcuna contestazione in ordine al merito della pretesa contributiva, l'opposizione non può che essere respinta.
Per quanto concerne il procedimento recante RG. n. 5420/2022 avente ad oggetto l'impugnazione di preavviso di iscrizione ipotecaria n. 07176202200002516000, va detto che la stessa reca sia titoli esecutivi già recati delle intimazioni di pagamento oggetto degli altri due procedimenti riuniti, sia titoli esecutivi non contenuti nelle intimazioni di pagamento oggetto dei procedimenti connessi.
In particolare, per quanto concerne la cartella esattoriale n. 07120110096597627000, che sarebbe stata notificata il 08.04.2011, l' ha dedotto l'avvenuta notifica di atti interruttivi costituiti CP_7 dall'intimazione di pagamento n. 07120129023236873000 in data 08.11.2012, l'intimazione di pagamento n. 07120159099451736000 notificata in data 9 gennaio 2016 e l'intimazione di pagamento n. 07120219020591363000 notificata in data 21 febbraio 2022 ( oggetto del giudizio recante RG. n. 1448/2022 ma non impugnata in quella sede). Orbene, come è facile evincere da un mero calcolo matematico, tra la data della notifica del secondo atto interruttivo (9 gennaio 2016) e la data di asserita notifica del terzo atto interruttivo ( 21 febbraio 2022), anche considerando la sospensione del termine di prescrizione quinquennale introdotta dalla normativa emergenziale prima riportata, risulta comunque maturato il termine di prescrizione quinquennale.
Per quanto concerne la cartella esattoriale n. 07120110245970179000, asseritamente notificata il
14.12.2011, l' ha prodotto, quale atto interruttivo, l'intimazione di pagamento n. CP_7
07120159099451736000 notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 09.01.2016. Ne deriva che l'iscrizione ipotecaria impugnata è stata notificata quando ( 05.08.2022) era già decorso il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal precedente atto interruttivo.
Per quanto concerne la cartella n. 07120120160611227000, asseritamente notificata in data
15.01.2013, la stessa è stata oggetto di impugnazione nel procedimento recante RG. n. 1448/2022
e ne è stata dichiarata la prescrizione. Per quanto riguarda la cartella n. 07120150068609407000, la stessa risulta ritualmente notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario il 23.06.2015. ha, poi, prodotto, intimazione di pagamento n. CP_7
07120189042536889000 notificata il 27.10.2018, per cui, alla data di notifica dell'iscrizione ipotecaria impugnata del 05.08.2022, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Per quanto concerne gli avvisi di addebito n. 37120112000801023000, n.
37120112001267437000, n. 37120120001628425000, 37120120012033105000 e n.
37120130001819054000 , ne è stata dichiarata la prescrizione in quanto oggetto di impugnativa con il procedimento recante Rg. n. 1448/2022.
Per quanto concerne l'avviso di addebito n. 37120130010321274000, lo stesso è stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 09.01.2014. L' a, altresì, prodotto atto interruttivo costituito CP_7 dall'intimazione di pagamento n. 07120189042536889000 notificato a mezzo Ufficiale giudiziario in data 27 ottobre 2018, per cui, alla data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Analogamente, per quanto concerne l'avviso di addebito n. 37120140002264326000 , lo stesso è stato ritualmente notificato nelle mani del ricorrente in data 29.05.2014. . L ha, altresì, CP_7 prodotto atto interruttivo costituito dall'intimazione di pagamento n. 07120189042536889000 notificato a mezzo Ufficiale giudiziario in data 27 ottobre 2018, per cui, alla data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 37120140008995203000, lo stesso è stato ritualmente notificato a mezzo posta il 06.10.2014. L ha, altresì, prodotto atto interruttivo costituito CP_7 dall'intimazione di pagamento n. 07120189042536889000 notificato a mezzo Ufficiale giudiziario in data 27 ottobre 2018, per cui, alla data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Per quanto riguarda l'avviso di addebito n. 37120140015851121000, lo stesso è stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 21.01.2015. L' a, altresì, prodotto atto interruttivo costituito CP_7 dall'intimazione di pagamento n. 07120189042536889000 notificato a mezzo Ufficiale giudiziario in data 27 ottobre 2018, per cui, alla data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale.
L'Avviso di addebito n. 37120150007479379000 è stato ritualmente notificato a mezzo posta il
20.10.2015. L ha, altresì, prodotto atto interruttivo costituito dall'intimazione di pagamento CP_7
n. 07120189042536889000 notificato a mezzo Ufficiale giudiziario in data 27 ottobre 2018, per cui, alla data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale. Infine, con riferimento all'avviso di addebito n. 3712016000511768000 ritualmente notificato il
10.05.2016, l' ha, altresì, prodotto atto interruttivo costituito dall'intimazione di pagamento CP_7
n. 07120189042536889000 notificato a mezzo Ufficiale giudiziario in data 27 ottobre 2018, per cui, alla data di notifica dell'iscrizione ipotecaria impugnata, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale.
In conclusione, va accolta la domanda relativa al procedimento recante RG. n. 1448/2022 e, per l'effetto, vanno dichiarate non dovute le somme recate dagli avvisi di addebito n.
07120120160611227000, n. 37120112000801023000, n. 37120112001267437000, n.
37120120001628425000, n. 37120120012033105000 e n. 37120130001819054000.
Va, invece, respinta la domanda di cui al procedimento recante RG. n. 2120/2022.
Va, infine, parzialmente accolta la domanda di cui al procedimento recante RG. n. 5420/2022 e, per l'effetto, va dichiarata l'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato limitatamente alle cartelle esattoriali n. 07120110096597627000, n. 07120110245970179000 e n.
07120120160611227000, nonché in relazione agli avvisi di addebito n. 37120112000801023000, n.
37120112001267437000, n. 37120120001628425000, n. 37120120012033105000 e n.
37120130001819054000, mentre va respinta per il resto.
La soccombenza reciproca giustifica l'interale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- accoglie l'opposizione di cui al procedimento n. RG. 1448/2022 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme recate dagli avvisi di addebito n. 07120120160611227000, n. 37120112000801023000, n.
37120112001267437000, n. 37120120001628425000, n. 37120120012033105000 e n.
37120130001819054000;
- rigetta l'opposizione di cui al procedimento recante RG. n. 2120/2022;
- accoglie in parte la domanda di cui al procedimento recante RG. n. 5420/2022 e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato limitatamente alle cartelle esattoriali n. 07120110096597627000, n. 07120110245970179000 e n.
07120120160611227000, nonché in relazione agli avvisi di addebito n.
37120112000801023000, n. 37120112001267437000, n. 37120120001628425000, n.
37120120012033105000 e n. 37120130001819054000;
- compensa le spese di lite. Si comunichi
Così deciso in Nola il 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Carmen Maria Pigrini