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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
3) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 673 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Cosimo Roma e Ferdinando Silvestre;
[...]
[...]
[...]
[...]
(C.F. ) - quale cessionaria dei crediti Controparte_1 P.IVA_1
originariamente vantati da - rappresentata da Controparte_2 CP_3
[..
[...] e, quale sua procuratrice, da in persona del legale rappresentante pro
[...] CP_4
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mara Lippolis;
-APPELLATA-
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 23.3.2022, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio ed è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...] Parte_4
n.394/2011 emesso dal Tribunale di Brindisi, il 28/9/2011 e notificato in data 13/10/2011, con il quale era stato loro ingiunto, quali fideiussori della società il pagamento in favore di Parte_5
ella somma di €.65.284,18, quale saldo a debito Controparte_5
del conto corrente bancario n.1093864, acceso presso la – in seguito incorporata nella Controparte_6
- Filiale di Brindisi. CP_5
Gli opponenti preliminarmente eccepivano la carenza della legitimatio ad processum del Dott.
[...]
e/o della non risultando in atti le procure enunciate nel ricorso nonchè la assoluta Per_1 CP_5
incertezza sia nell'an che nel quantum della pretesa creditoria, e la mancanza di idonea prova scritta, risultando dalla dichiarazione ex art. 50 TUB un saldo pari a zero. Nel merito gli opponenti rilevavano la mancata sottoscrizione del contratto di conto corrente da parte della società debitrice principale
[...]
e per l'effetto eccepivano la nullità di tutte le clausole attinenti agli interessi passivi ultralegali Parte_5
( dovendosi applicare in difetto di valida convenzione il tasso di sostituzione di cui all'art. 117, comma 7,
TUB ), alla capitalizzazione trimestrale degli interessi ( vigendo il divieto di cui all'art. 1283 c.c. ), alla
CMS e alle altre spese e commissioni addebitate e di conseguenza eccepivano la nullità delle fideiussioni rilasciate in data 11/4/2007 da , e . Gli opponenti Parte_1 Parte_3 Parte_4
eccepivano altresì la nullità del contratto di apertura di credito di €.65.000,00, che dissimulava un
2 finanziamento, garantito dalle fideiussioni (rilasciate in data 12/10/2009 ed anch'esse di conseguenza invalide) prestate da e , per essere finalizzato a dilazionare un Parte_3 Parte_4
inesistente saldo debitore del predetto conto corrente. Rilevavano infine gli opponenti la violazione del dovere di correttezza e buona fede contrattuale per aver la banca, violando la disposizione contenuta nell'art.1956
c.c., fatto credito al terzo pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano Parte_5
divenute tali da rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito e la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria per aver il creditore omesso di effettuare le opportune istanze nei confronti del debitore principale a norma dell'art. 1957 c.c.. Si è costituita la Controparte_5
la quale ha domandato il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo
[...]
opposto”.
Con sentenza n. 815 del 2019, pubblicata il 21.05.2019, il Tribunale di Brindisi ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo n.394/2011 emesso dal
Tribunale di Brindisi;
con condanna di , Parte_1 Parte_2 [...]
e al pagamento in favore di Parte_3 Parte_4 Controparte_5
delle spese processuali liquidate in €.7.795,00 per compensi oltre 15% per
[...]
rimb. forf., cap e iva.
Con atto di citazione notificato in data 09.07.1019, , Parte_1 Parte_2
e hanno interposto appello avverso la Parte_3 Parte_4
citata sentenza, notificata l'11.06.2019 – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, di dichiarare la nullità dei due contratti di fideiussione dedotti in giudizio dalla banca appellata, nonché la nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito in c/c per difetto di forma scritta e di revocare il decreto ingiuntivo n.394/2011 emesso dal Tribunale di Brindisi il 28.09.2011; in ogni caso, mandare assolta da ogni domanda proposta e proponenda nei suoi confronti dalla banca Parte_4
per carenza di titolarità passiva del rapporto giuridico controverso;
con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei legali antistatari ex art.93 c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 12.11.2019, si è costituita la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1
3 dell'atto di appello in quanto inammissibile e totalmente infondato nel merito;
con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
In data 20.4.2022, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, gli appellanti lamentano che “il Tribunale non ha rilevato, ex art.1421
c.c., la nullità dei due contratti di fideiussione per contrasto con la norma imperativa dell'art.2 della L.
n.287/90”.
1.1. Ritiene la Corte che gli appellanti non si possano dolere del mancato rilievo officioso da parte del Tribunale, della nullità da loro prospettata, né possano utilmente sollecitare il rilievo ex officio di tale nullità da parte del giudice d'appello, pur astrattamente possibile.
1.2. Secondo un consolidato orientamento della corte di legittimità (fra le più recenti: Cass.
n. 20713/2023), che questa corte non ha motivo di disattendere, le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. “E' opportuno ricordare, in proposito, che le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242)…In quella sentenza è stato affermato, tra l'altro, che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati” (Cass. n. 20713/2023). 4 1.3. Va peraltro ancora osservato che gli appellanti, i quali, in primo grado, non hanno chiesto dichiararsi la nullità di che trattasi, non possono dolersi del mancato rilievo officioso di tale nullità da parte del Tribunale anche sotto il profilo che, richiamando il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.05.2005, in relazione alla invocata nullità, non hanno, però, prodotto tempestivamente, nel rispetto della barriera preclusiva segnata dall'art.183 co.6 n.2 c.p.c., né lo schema predisposto dall'ABI né il provvedimento della
Banca d'Italia.
1.3.1. Tali documenti costituiscono provvedimenti ed atti amministrativi che, in quanto tali, esulano dall'ambito di applicazione del principio iura novit curia e non sono valutabili dal giudice ove non ritualmente acquisiti al giudizio. Essi non hanno neppure natura di fatto notorio, giacché quest'ultimo, per essere definito tale, deve consistere in fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice (Cass. n. 36309 del 13.12.2022)
1.3.2. Ancora, la Suprema Corte ha affermato che “il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale
è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito” (Cass. Civ. n.36353/2021 e Cass. Civ. Ord. n. 27074/2023). Pertanto,
“le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti” (Cass. Civ. Ord. n.20713/2023).
1.3.4. Pertanto, in adesione ai principi suesposti, in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust dei contratti di fideiussione dedotti nel presente giudizio, asseritamente posti a valle di intese anticoncorrenziali, invocata dagli odierni appellanti, deve ritenersi precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la questione della conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo. 5 2. Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano che il Tribunale “ha ritenuto contra acta, da un lato, che le condizioni contrattuali del conto corrente n. 10938x (che, all'evidenza, erano prive della sottoscrizione da parte della società correntista) fossero state consacrate per iscritto nei rispetto dell'art.117
T.U.B. e, quindi, che non fossero nulle, e che conseguentemente il credito vantato dalla banca di €
65.284,18, siccome risultante dal saldo conto “ex art 50 T.U.B.”, fosse certo, liquido es esigibile e, dall'altro, che, “in difetto di alcuna ulteriore specifica contestazione in merito al saldo del conto corrente”, la linea di credito costituita dal “finanziamento apertura di credito” di € 65.000,00 fosse valida in quanto tesa a ripianare uno scoperto di conto corrente effettivamente esistente e non determinato dall'applicazione di interessi et similia previsti da clausole nulle, trascurando, peraltro, di considerare che lo scoperto di conto corrente si era creato a seguito di un contratto verbale di apertura di credito in conto corrente, nullo perché mai consacrato per iscritto”.
2.1. Il motivo è infondato. L'appellante ripropone in appello l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 10938x acceso il 12.02.2007 da
[...]
per violazione delle prescrizioni di forma imposte dall'art.117 T.U.B., Parte_5
proposta in primo grado nell'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'eccezione è già stata disattesa in sentenza dal Tribunale che ha dato atto della presenza in atti, a seguito della produzione da parte dell'opposta del contratto scritto incorporante le pattuizioni del conto corrente n.10938X - contenente le sottoscrizioni della società correntista e dell'istituto di credito anche relativamente alla dichiarazione di avvenuta consegna di copia del contratto alla correntista.
Né si giustifica la pretesa degli appellanti di veder riferita la sottoscrizione delle parti alla
(sola) pagina del regolamento contrattuale – riprodotto su fogli separati – sulla quale la stessa risulta apposta.
Secondo la Corte di Cassazione, la scrittura privata composta da più fogli di cui solo l'ultimo è sottoscritto deve ritenersi, infatti, pienamente valida, esattamente come se la firma fosse stata apposta su ogni pagina
Quanto detto vale nell'ipotesi in cui tutti i fogli formino un unico documento incorporante l'intero regolamento contrattuale, il quale ha quindi senso compiuto solamente se letto nel suo insieme, in quanto dallo stesso sia evincibile una compiuta manifestazione di volontà, pur se riprodotta in un documento composto da più pagine.
6 Pertanto, la sottoscrizione sull'ultimo foglio deve intendersi riferita all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene (ex plurimis : Cass. 7681/2019).
2.2. Con il motivo in esame gli appellanti sollevano, poi, per la prima volta in appello e, pertanto, inammissibilmente (per quanto in precedenza argomentato), in difetto di allegazioni in fatto al riguardo avanzate in primo grado e in difetto di documentazione bancaria idonea a supportare le loro tesi, la questione della nullità per difetto di forma del contratto di apertura di credito che sarebbe stato concluso (solo verbalmente) coevamente alla conclusione del contratto di conto corrente-base, prima della formalizzazione per iscritto dell'apertura di credito del 12.10.2009.
3. Dal rigetto delle censure degli appellanti afferenti la nullità per difetto di forma scritta delle condizioni contrattuali del conto corrente di corrispondenza n. 10938X e dalla inammissibilità dell'eccezione di nullità del contratto di apertura di credito asseritamente stipulato solo verbalmente contestualmente all'apertura del predetto conto corrente consegue: 1) l'infondatezza dell'ulteriore censura mossa dagli appellanti avverso la decisione del primo giudice per aver ritenuto valido “il finanziamento-apertura di credito” per € 65.000,00 benchè lo stesso fosse diretto a ripianare uno scoperto di conto corrente
“a seguito di un contratto di apertura di credito in conto corrente nullo perché mai consacrato per iscritto… emergendo ex actis che il contratto di finanziamento, lungi dall'assolvere alla causa sua propria, è stato stipulato (…) al fine di realizzare e conseguire la provvista utile per azzerare l'apparente saldo debitore del conto corrente n.10938”; ed ancora, conseguentemente, 2) l'infondatezza della censura - che l'appellante richiede venga fondata sull'accoglimento della prima - afferente l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, della invalidità della fideiussione prestata da e da in data 12.10.09, contestualmente alla Parte_3 Parte_4
concessione del finanziamento- apertura di credito che l'appellante assume essere nullo.
4. Con il quarto motivo di appello, gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia omesso di rilevare il difetto di titolarità passiva di , quale fideiubente, con Parte_4
riferimento al rapporto di conto corrente n.10938x. Assumono, infatti, gli appellanti che ella abbia prestato fideiussione solo per il contratto di “apertura di credito” del 12.10.2009
4.1. Il motivo è infondato.
7 4.2. Si rileva che, dall'atto di fideiussione sottoscritto da in data Parte_4
12.10.2009 (in atti), emerge chiaramente che la garanzia veniva prestata per la linea di credito di € 65.000,00 regolata in c/c 10938,64.
4.2.1. Ne deriva, pertanto, che lo scoperto di c/c, consentito in virtù della predetta apertura di credito, è coperto anche dalla garanzia di . Parte_4
5. Considerato l'esito dell'appello, l'appellante va condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte, nella liquidazione di cui al dispositivo.
6. Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nei confronti di
[...] Parte_4 Controparte_1
rappresentata da e, quale sua procuratrice, da , avverso la sentenza CP_3 CP_4
n. 815/2019 pubblicata dal Tribunale di Brindisi il 21.05.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
alla rifusione, in solido, delle spese di lite sostenute da Parte_4 [...]
nella presente fase, che liquida in complessivi € 12.000,00 oltre rimborso CP_1
forfettario al 15 % ed accessori di legge;
3) dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, il 27.1.2025.
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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