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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/05/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4977/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4977/2023
All'udienza del 8 maggio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , e , l'avv. Pennacchia Parte_1 Parte_2 Parte_3
Cristiano ha concluso come da note sostitutive di udienza depositate in data 07.05.2025;
- Per l'avv. Giovannoni Antonio ha Controparte_1
concluso come da note sostitutive di udienza depositate in data 07.05.2025;
- Per quale mandataria della l'avv. Piselli CP_2 Controparte_3
Francesco ha concluso come da note sostitutive di udienza depositate in data 07.05.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4977/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Cristiano Pennacchia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Latina, Via Diaz n. 14, giusta procura in atti;
ATTORI
E
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in qualità di successore nel diritto controverso, CP_4 P.IVA_2
rappresentate e difese dall'Avv. Antonio Giovannoni, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Velletri (RM), Via Virginia Vezzi n. 11, giuste procure in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ) e per essa quale mandataria Controparte_5 P.IVA_3
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Piselli, ed CP_2 P.IVA_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Dei Parioli n. 74, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
Oggetto: proprietà.
CONCLUSIONI
pagina 2 di 14 All'udienza dell'08.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, convenivano in giudizio la esponendo
[...] Controparte_1
che: 1) l'istituto di credito predetto, con atto del 12.08.2014 a rogito per Notaio Rep. Per_1
70.039, Racc. 36.326, concedeva un'apertura di credito in conto corrente fondiario, per l'importo di Euro 330.000,00 garantita da ipoteca volontaria, sino alla concorrenza di Euro 660.000,00, sui seguenti beni immobili, così descritti: “beni di cui il signor è proprietario per Parte_3
la quota di 4/6 (quattro sesti) indivisi dell'intero ed i signori e Parte_2 Parte_1
sono proprietari per la quota di 1/6 (un sesto) indiviso dell'intero ciascuno. Complesso
[...]
edilizio sito nel Comune di Latina (LT) Borgo Isonzo, Via Silvestrelli, n. 238, costituito da: - due fabbricati, costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, posti al piano terra;
- abitazione di tipo civile, comporta di sette vani e mezzo catastali ai piani terra e primo;
Il tutto riportato nel
Catasto Fabbricati del Comune di Latina al foglio 204 mappali: - 402 sub 6, piano 1-s, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 34, rendita Euro 54,43; - 402 sub 7, piano 1-s, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 34, rendita Euro 54,43; - 402 sub 10, piano T, cat. D/8, classe 2, rendita Euro
2.628,00; - 402 sub 11, piano T, cat. D/8, classe 2, rendita Euro 724,00; - 402 sub 12, piano T-1, cat. A/2, classe 3, vani 7,5, rendita Euro 600,38; All'immobile urbano sopra descritto spettano i proporzionali diritti sulla corte comune, riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Latina, foglio 204, mappale: - 402 sub 1 - bene comune non censibile, diritti che saranno indicati nel quadro D della nota di iscrizione dell'ipoteca da iscriversi in forza del presente atto;
- terreno esteso are 47.58 (are quarantasette e centiare cinquantotto) riportato in catasto Terreni del
Comune di Latina al Foglio 204 mappale 400; - terreno esteso are 2.60 (are due e centiare sessanta) riportato in Catasto Terreni nel Comune di Latina al Foglio 204 mappale 120; - terreno are 17.10 8are diciassette e centiare dieci) riportato nel Catasto Terreni nel Comune di
Latina al Foglio 204 mappale 121; - il tutto confinante con canale consorziale a due lati, terreno riportati in Catasto Terreni dai Mappali 21 e 381, salvo altri;
- terreno esteso are 35.50 (are trentacinque e centiare cinquanta) riportato nel Catasto Terreni del Comune di Latina al Foglio
pagina 3 di 14 204 mappale 119; - confinante con canale consorziale a due lati, terreno riportati in Catasto
Terreni dai Mappale 145, salvo altri”; 2) il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1297/2022, resa all'esito del giudizio n. 4864/2019, avente ad oggetto opposizione al Decreto Ingiuntivo n.
908/2019, chiesto ed ottenuto dalla banca nei loro confronti, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, dichiarando la nullità del contratto di apertura di credito fondiaria sopra menzionato e la sua conversione in contratto di conto corrente. In tali premesse, deducevano che la nullità del contratto implicava l'incapacità dello stesso di produrre il proprio effetto, ivi compresa la costituzione di valida ipoteca, dichiarandosi interessati ad ottenere una sentenza accertativa e dichiarativa del loro diritto di proprietà pieno, assoluto, esclusivo e soprattutto libero dalla ipoteca suindicata ex art. 949 c.c.
Gli attori rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: “b) accertare e dichiarare la nullità della ipoteca iscritta il 13.8.2014 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Latina
Territorio ai nn. 19086 RG e 2158 RP di formalità a garanzia del contratto di apertura credito fondiaria di cui all'atto del 12.08.2014 a rogito per Notaio Rep. 70.039, Racc. 36.326, Per_1
dichiarato nullo dal Tribunale di Latina;
c) accertare e dichiarare per l'effetto, il diritto di proprietà degli attori sull'immobile offerto in garanzia del contratto nullo, libero dalla predetta ipoteca ai sensi e per gli effetti dell'art. 949 c.c. disciplinante l'azione negatoria a difesa della proprietà che formalmente si propone con il presente atto anche ai sensi e per gli effetti dell'art.
2653 n. 1 c.c., ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza presso la competente Agenzia del Territorio con esonero da responsabilità del competente Direttore sui seguenti beni immobili di proprietà degli attori: “beni di cui il signor è proprietario per la quota di Parte_3
4/6 (quattro sesti) indivisi dell'intero ed i signori e sono Parte_2 Parte_1
proprietari per la quota di 1/6 (un sesto) indiviso dell'intero ciascuno. Complesso edilizio sito nel Comune di Latina (LT) Borgo Isonzo, Via Silvestrelli, n. 238, costituito da: - due fabbricati, costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, posti al piano terra;
- abitazione di tipo civile, comporta di sette vani e mezzo catastali ai piani terra e primo;
Il tutto riportato nel
Catasto Fabbricati del Comune di Latina al foglio 204 mappali: - 402 sub 6, piano 1-s, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 34, rendita Euro 54,43; - 402 sub 7, piano 1-s, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 34, rendita Euro 54,43; - 402 sub 10, piano T, cat. D/8, classe 2, rendita Euro
2.628,00; - 402 sub 11, piano T, cat. D/8, classe 2, rendita Euro 724,00; - 402 sub 12, piano T-1,
pagina 4 di 14 cat. A/2, classe 3, vani 7,5, rendita Euro 600,38; All'immobile urbano sopra descritto spettano i proporzionali diritti sulla corte comune, riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Latina, foglio 204, mappale: - 402 sub 1 - bene comune non censibile, diritti che saranno indicati nel quadro D della nota di iscrizione dell'ipoteca da iscriversi in forza del presente atto;
- terreno esteso are 47.58 (are quarantasette e centiare cinquantotto) riportato in catasto Terreni del
Comune di Latina al Foglio 204 mappale 400; - terreno esteso are 2.60 (are due e centiare sessanta) riportato in Catasto Terreni nel Comune di Latina al Foglio 204 mappale 120; - terreno are 17.10 8are diciassette e centiare dieci) riportato nel Catasto Terreni nel Comune di
Latina al Foglio 204 mappale 121; - il tutto confinante con canale consorziale a due lati, terreno riportati in Catasto Terreni dai Mappali 21 e 381, salvo altri;
- terreno esteso are 35.50 (are trentacinque e centiare cinquanta) riportato nel Catasto Terreni del Comune di Latina al Foglio
204 mappale 119; - confinante con canale consorziale a due lati, terreno riportati in Catasto
Terreni dai Mappale 145, salvo altri”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto in via antistataria”.
Si costituiva in giudizio la convenuta per azioni, nonché la Controparte_1
quale successore nel diritto controverso, precisando in fatto che, in data 12 Controparte_4
agosto 2014, la per azioni concedeva agli attori, in via Controparte_1
solidale tra loro, un'apertura di credito fondiario ex art. 38 T.U.B. sul conto corrente n. 522339 fondiario, stipulata con atto pubblico, a rogito del Notaio di Latina, rep. 70.039, racc. Per_1
36.326, per il complessivo importo di euro 330.000,00, con obbligo di restituzione entro 24 mesi e, quindi, con scadenza al 12 agosto 2016 e che, a garanzia di quanto sopra, i Sig.ri Parte_3
, e concedevano alla ipoteca convenzionale
[...] Parte_1 Parte_2 CP_1
per il complessivo importo di euro 660.000,00 sugli immobili descritti all'art. 11 del medesimo contratto. L'apertura di credito veniva integralmente utilizzata dai correntisti, i quali però non provvedevano alla restituzione dell'importo nei termini pattuiti, per cui la convenuta richiedeva e otteneva dal Tribunale di Latina l'ingiunzione di pagamento n. 908/2019 nei confronti dei debitori per l'importo di euro 324.079,03, oltre interessi e spese, quale saldo debitore del conto corrente n. 522339 alla data del 15 marzo 2019. Quindi, con atto di citazione, notificato il 18 agosto 2019, gli attori si opponevano al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 908/19, deducendo la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente per mancanza di meritevolezza degli interessi ex art. 1322 c.c. e per illiceità della causa ex art. 1343 c.c., e con pagina 5 di 14 sentenza n. 1297 del 21 giugno 2022 il Tribunale di Latina accoglieva l'opposizione dichiarando la nullità del contratto di apertura di credito fondiario e la sua conversione in contratto di apertura di credito in conto corrente, revocando il decreto ingiuntivo e condannando gli opponenti
, e in solido a pagare in favore Parte_3 Parte_2 Parte_1
dell'opposta la somma di euro 324.079,00 oltre Controparte_1
interessi dal dovuto fino al soddisfo, con compensazione delle spese di lite;
infine, avverso tale statuizione la e, per essa, quale mandataria, la Controparte_5 CP_2
proponeva appello recante R.G. 503/2023, a tutt'oggi pendente e con udienza per precisazione delle conclusioni fissata al 15.02.2027.
In diritto, la eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in Controparte_1
quanto il credito controverso era stato ceduto in favore della infatti, Controparte_6
la Banca Popolare del Lazio s.c.p.a., con atto stipulato in data 17.12.2020 in autentica di firme del
Notaio iscritto presso il distretto notarile di Viterbo rep. 38458 e Persona_2
racc. 23212, conferiva alla con efficacia 1° Gennaio 2021, il Ramo di Azienda Controparte_4
bancaria rappresentato dal complesso di beni, contratti e servizi, costituto da 51 filiali di banca, elencate nell'allegato alla Relazione di Stima ex art. 2343 ter, comma 2 lettera b) c.c., tra cui era ricompreso anche il rapporto oggetto del presente procedimento;
ciò veniva reso noto, ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del CP_4
20.05.2021. Successivamente, in data 13 dicembre 2021, con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1,
4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, la cedeva un portafogli di crediti pecuniari alla Controparte_4 Controparte_6
(derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari), comprensivo del credito
[...]
vantato dalla Banca nei confronti dei . Della predetta cartolarizzazione veniva dato Parte_1
avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 151 del
21/12/2021, contrassegnato dal codice redazionale Precisava, quindi, che con il C.F._4
predetto contratto di cessione del credito la diveniva effettiva Controparte_5
titolare del credito controverso, succedendo a titolo particolare alla Banca cessionaria e che proprio in virtù di tale sopravvenienza, la - legittimata ad causam - Controparte_5
interveniva nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, R.G. 4864/2019 Tribunale di
Latina, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. Unitamente ai suddetti crediti, venivano inoltre pagina 6 di 14 trasferiti alla cessionaria, ai sensi dell'art. 1263 c.c., i diritti accessori ai crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai crediti) e tutte le garanzie, tra cui la garanzia ipotecaria rilasciata dai Sig.ri sui beni immobili descritti, senza bisogno di nessuna altra ulteriore Parte_1
formalità o annotazione. Concludeva, pertanto, sostenendo che l'unica legittimata passiva fosse la cessionaria . Controparte_5
La convenuta formulava, altresì, istanza di sospensione del processo ex art. 337 comma 2 c.p.c., ritenendo pregiudizievole il gravame pendente tra le parti innanzi alla Corte di Appello di Roma, avente ad oggetto, tra le altre, il capo della sentenza di prime cure che aveva statuito la nullità del contratto. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, rilevando che il contratto di apertura di credito in conto corrente del 12 agosto 2014 a rogito del notaio era Per_1
assistito da garanzia ipotecaria, tanto che la Banca aveva correttamente iscritto ipoteca di primo grado, come concessa dai Sig.ri sui propri beni, e che seppure il Tribunale di Latina, Parte_1
con sentenza n. 1297/2022 resa all'esito del giudizio n. 4864/2019, aveva dichiarato nullo il contratto di apertura di credito fondiario e lo aveva convertito in contratto di apertura di credito in conto corrente, ciò non poteva aver invalidato l'ipoteca rilasciata dagli attori;
infatti, la riqualificazione del contratto in contratto di apertura di credito in conto corrente non poteva avere l'effetto prospettato dagli attori di annullare la garanzia reale dagli stessi prestata. Era, inoltre, la stessa sentenza n. 1297/2022 resa dal Tribunale di Latina e richiamata dagli attori a confermare la validità dell'ipoteca laddove precisava che: “…Nel caso in esame gli elementi evidenziati da parte opponente, distonici rispetto alla disciplina di cui agli artt. 38 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993 (D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), fanno ritenere nullo il contratto stipulato tra le parti nella parte in cui si richiama l'art. 38 TUB e la relativa disciplina del finanziamento “fondiario” per ritenere che le parti, inconsapevoli della nullità, abbiano inteso concludere un ordinario contratto di apertura di conto corrente garantito da iscrizione ipotecaria di primo grado con affidamento nei limiti concordati…”. Dunque,
l'ipoteca rilasciata dagli odierni attori, a garanzia del contratto di apertura di credito doveva considerarsi, in ogni caso, pienamente valida ed efficace.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “I. in via preliminare in rito: disporre la sospensione del presente processo in attesa dell'esito dell'impugnazione ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.; II. in via preliminare nel merito: accertare e dichiarare la carenza di
pagina 7 di 14 legittimazione passiva della Banca Popolare del Lazio s.c.p.a. e della per Controparte_4
intervenuta cessione del credito ex artt. 58 T.U.B. e 4 e ss. L. 130/1999 e per l'effetto, respingere ogni domanda nei loro confronti;
III. nel merito, respingere integralmente tutte le domande attrici, in quanto destituite di qualsiasi fondamento, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi addotti;
Con vittoria di spese ed onorari, comprensivi di spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e successive occorrende”.
Effettuate le verifiche preliminari ex art. 171 bis comma 1 c.p.c., l'udienza di comparizione delle parti veniva rinviata alla data del 06.06.2024 con termine per il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. Nelle more, interveniva in giudizio la e per Controparte_5
essa, quale mandataria, la che eccepiva l'omessa integrazione del contraddittorio CP_2
nei suoi confronti, quale cessionaria del credito per cui è causa e dunque litisconsorte necessaria, con conseguente nullità di tutte le attività poste in essere prima della sua costituzione, in quanto realizzate in assenza di valido e legittimo contraddittorio e per tale motivo da ritenersi tamquam non esset, con conseguente rimessione in termini dell'esponente per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. Eccepiva, poi, il difetto di titolarità e legittimazione lato passivo della
[...]
sostenendo che la cessione del credito determinava la successione del Controparte_5
cessionario nel solo lato attivo del rapporto obbligatorio, mentre, per le questioni attinenti alla dinamica contrattuale del rapporto dal lato passivo, e dunque per eventuali vizi contrattuali, permaneva unicamente la legittimazione del cedente. Nel merito, riteneva la domanda attorea infondata, evidenziando che il Tribunale di Latina non aveva riconosciuto solamente la natura fondiaria del contratto posto alla base del decreto, ma che tale circostanza non escludeva la legittimità dell'iscrizione ipotecaria. Oltretutto, evidenziava che la sentenza dichiarativa della nullità del contratto non era ancora passata in giudicato, rendendo la domanda proposta dagli attori inammissibile e temeraria. Ciò posto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni altra istanza rigettata e disattesa: - in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità di tutti gli atti compiuti nel processo per l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della e, per l'effetto, concedere la Controparte_5
remissione in termini in favore di quest'ultima per il deposito delle memorie ex art. 171 ter
c.p.c.; - in via preliminare, accertare la carenza di legittimazione / titolarità passiva della in ordine ad eccezioni aventi natura passiva, come sopra precisato;
Controparte_5
- in via principale, rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto per le
pagina 8 di 14 ragioni di cui in narrativa;
- con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi in base al Regolamento recante la determinazione dei parametri ex D.M. n. 37/18”.
La causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza dell'8.5.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, va in primo luogo disattesa l'istanza di sospensione del presente procedimento, ex art. 337 comma 2 c.p.c. sollevata dalla per Controparte_1
e dalla La norma invocata, infatti, disciplina un'ipotesi di sospensione CP_1 Controparte_4
facoltativa del processo, sicché, “In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. U.,
29.07.2021, n. 21763). Nel caso di specie, ritiene questo Giudice di non dover procedere alla sospensione invocata, essendo possibile decidere la presente controversia senza attendere l'esito del giudizio di appello.
Ed invero, in primo luogo ritiene il Tribunale di dover condividere le contestazioni svolte dalla in punto di legittimazione passiva. Controparte_1
Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che il credito oggetto di causa formava oggetto di cessione in favore della Controparte_7
Quanto alle doglianze sollevate dalle parti attrici circa la mancata prova della cessione, va rammentato che la Corte di Cassazione, anche in recentissimi arresti (Cass. n. 3405/2024), ha ribadito il principio per cui l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. In altri termini, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata la riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti pagina 9 di 14 ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata qualora il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche (Cass.
Civ., sez. III, 22/06/2023, n. 17944). Ed ancora, “In caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. Civ., sez.
III, 03/11/2023, n.30567). Ciò implica che, al fine di verificare la regolarità dell'operazione di cessione dei crediti in blocco, non è affatto necessaria la produzione in giudizio del contratto posto alla sua base, tenuto conto che la riconducibilità o meno di un credito può e deve essere verificata per il tramite dell'analisi della rispondenza di quel preciso credito alle caratteristiche contenute nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ciò posto, nel caso di specie la ha assolto al proprio onere Controparte_1
probatorio, mediante le allegazioni documentali. L'istituto di credito ha depositato in giudizio l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di ramo d'azienda effettuata dalla in favore della in data 17.12.2020 (cfr. doc. 14 della Controparte_1 Controparte_4
comparsa di costituzione), nonché l'avviso di cessione dei crediti alla Controparte_5
pubblicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. 15 della comparsa di costituzione e risposta) dal
[...]
quale emerge chiaramente che i crediti oggetto di cessione erano quelli “derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari, sorti nel periodo tra il 1° gennaio 1970 e il 1° gennaio
2018. In particolare, è stata oggetto di cessione la posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla 00:01 del 1° gennaio 2021.”. Non si può quindi dubitare che il credito per cui è giudizio rientrasse tra quelli ceduti, tenuto conto che - a prescindere dalla precisa indicazione del numero del rapporto oggetto di cessione o della produzione in giudizio del contratto di cessione - come risulta dalle succitate allegazioni,
l'apertura di credito in conto corrente era stata stipulata nel 2014 e, dunque, nel periodo compreso tra il 1971 ed il 2018, e risultava in sofferenza, come dimostrato dai numerosi solleciti trasmessi, dal decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto di credito e dalle successive vicende giudiziarie che pagina 10 di 14 comunque hanno riconosciuto l'esistenza del credito (cfr. doc. da 3 a 13 della comparsa di costituzione). Inoltre, sono stati versati in atti il contratto di cessione del credito intercorso tra la e la (cfr. doc A alla memoria ex art. 171 ter c.p.c. Controparte_4 Controparte_5
n. 2 delle convenute) ed il documento di identificazione dei crediti allo stesso allegato (cfr. doc.B alla memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 delle convenute), alla cui pagina 7 è riportato il credito vantato nei confronti dei . Parte_1
La documentazione prodotta risulta, quindi, idonea a fornire la prova dell'intervenuta cessione del credito a favore della Controparte_5
Ciò chiarito, tale cessione si estende anche alle garanzie reali, tra cui l'ipoteca. L'art. 58 comma 3 del Testo Unico Bancario prevede infatti espressamente che “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”. La ratio di tale disposizione di favore, che sancisce la trasmissione del privilegio ipotecario dal cedente al cessionario senza necessità di alcuna formalità di annotazione è stata individuata con la finalità di “evitare, atteso l'enorme numero di posizioni movimentate, oneri formali sostituendoli con la pubblicità sulla Gazzetta
Ufficiale”. Quindi una volta che dell'avvenuta cessione dei rapporti sia data notizia sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, il cessionario nei rapporti bancari potrà avvalersi del privilegio ipotecario concesso a suo tempo al cedente senza essere tenuto ad annotare l'avvenuta cessione per ogni singolo caso. Il cessionario del credito bancario subentra quindi nella posizione del cedente in forza della semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale anche per quanto concerne le garanzie del credito. Ciò, del resto, nel caso di specie, è confermato dalla lettura dell'avviso di cessione dalla alla pubblicato in Controparte_4 Controparte_5
Gazzetta Ufficiale del 21.12.2021 (cfr. doc. 15 della comparsa di costituzione) nel quale è espressamente si legge che: “Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna
pagina 11 di 14 ulteriore formalità o annotazione, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione”.
Ciò detto, le ragioni di nullità di un'ipoteca e la conseguente richiesta giudiziale di cancellazione dell'ipoteca medesima devono essere fatte valere nei confronti del creditore ipotecario, vale a dire del soggetto titolare del credito garantito dall'iscrizione ipotecaria. In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che rispetto ad una domanda di cancellazione per nullità dell'ipoteca o per altra causa, sia legittimato passivo il soggetto che l'ordinamento individua come “capace” di rendere il consenso alla sua cancellazione, ovvero il creditore beneficiario dell'iscrizione medesima, come desumibile dal disposto dell'art. 2882 c.c. che stabilisce la necessità della
“presentazione” del consenso del creditore perché il Conservatore dei RR.II. possa procedere alla cancellazione dell'ipoteca nonché dal disposto degli artt. 2883 e 2884 c.c.. (Cfr. Corte appello
Genova sez. I, 15.10.2020, n.959).
Nel caso di specie, dunque, per effetto della cessione del credito, da intendersi estesa alla garanzia ipotecaria, all'epoca della proposizione della domanda la titolarità dell'ipoteca oggetto della pretesa cancellazione faceva capo non già alla , bensì alla Controparte_1 [...]
Controparte_7
Ne consegue che il presente giudizio è stato erroneamente incardinato dagli odierni attori nei confronti della Banca cedente, rispetto alla quale sussiste un difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso.
Né tale difetto può reputarsi sanato in forza dell'intervento volontario della Controparte_5
Come rilevato con ordinanza del 7.6.2024, infatti, la cessionaria del credito non
[...]
costituisce litisconsorte necessario nel presente giudizio, controvertendosi piuttosto sulla individuazione del soggetto legittimato passivo (rectius, titolare dal lato passivo del diritto controverso) rispetto alla domanda proposta, che gli attori hanno erroneamente inteso incardinare nei confronti della , senza peraltro formulare istanza per la chiamata in Controparte_1
causa del “vero legittimato passivo” a seguito dell'eccezione sollevata dalla Controparte_1
, contestando anzi la sussistenza della prova della cessione del credito.
[...]
Tale circostanza, quindi, appare di per sé dirimente ed impone il rigetto della domanda attorea, proposta nei confronti della Banca cedente, non più titolare dell'ipoteca di cui si pretende la cancellazione, e non tempestivamente estesa nei confronti della cessionaria del credito, unico soggetto legittimato a contraddire sul punto. Nella fattispecie in oggetto, peraltro, nemmeno può
pagina 12 di 14 trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 111 c.p.c. in materia di successione a titolo particolare nel diritto controverso, la quale presuppone che la cessione avvenga in corso di causa, mentre nel caso in esame il diritto di garanzia risulta essere stato ceduto alla Controparte_7
in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio. In definitiva, quindi, gli attori avrebbero dovuto incardinare la domanda esclusivamente e direttamente nei confronti della cessionaria, titolare della garanzia ipotecaria oggetto di causa, sicché si impone il rigetto della domanda dagli stessi spiegata nei soli confronti della banca cedente.
Ferme restando tali assorbenti considerazioni, la domanda proposta dai si appalesa Parte_1
infondata anche nel merito, per le ragioni di seguito esposte.
Gli attori, infatti, assumono la sussistenza dei presupposti per la cancellazione, ex art. 949 c.c., dell'ipoteca dagli stessi rilasciata a garanzia del contratto di apertura di credito concesso dalla in data 12 agosto 2014, tenuto conto che il Tribunale di Latina con la Controparte_1
sentenza n. 1297/2022, resa all'esito del giudizio n. 4864/2019, dichiarava nullo il contratto di apertura di credito fondiario.
Come noto, la sentenza che statuisce la nullità del contratto è una sentenza dichiarativa (o di mero accertamento) e, come tale, può produrre i suoi effetti solo dopo il passaggio in giudicato. Ed infatti, la regola di cui all'art. 282 c.p.c., là dove stabilisce che “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”, non si applica indistintamente a tutte le “sentenze di primo grado”, ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio: “Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 cod. proc. civ., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile” (Cass. Civ., Sez. 2, 26.03.2009, n. 7369). Ebbene, nel caso di specie è pacifico che la sentenza n. 1297/2022, da cui gli attori pretendono di trarre il loro diritto alla cancellazione dell'ipoteca, non sia ancora passata in giudicato, essendo la stessa oggetto di gravame, tutt'oggi pendente, innanzi alla Corte di Appello di Roma, con conseguente impossibilità, allo stato, per questo Giudice di accertare e dichiarare la nullità della ipoteca.
pagina 13 di 14 Peraltro, anche a prescindere dal suesposto rilievo, ritiene il Giudicante che la statuizione contenuta nella sentenza n. 1297/2022 non implichi affatto, quale conseguenza della nullità del contratto di conto corrente, la declaratoria di nullità della garanzia ipotecaria.
Ed infatti, nella stessa sentenza n. 1297/2022 il Tribunale di Latina ha disposto la conversione del contratto, reputato nullo, in un “contratto di apertura di conto corrente garantito da iscrizione ipotecaria di primo grado”. Quindi, la banca, alla luce di quanto disposto nello stesso provvedimento invocato da parte attrice a fondamento delle proprie pretese, risulta aver conservato la garanzia ipotecaria, la quale non può reputarsi venuta meno per effetto del predetto meccanismo di conversione.
Per tutte le ragioni esposte e considerate, si impone l'integrale rigetto delle pretese attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, applicando i parametri minimi per la fase istruttoria/trattazione atteso il mancato espletamento di attività istruttoria.
Nel rapporto con la invece, intervenuta volontariamente in giudizio Controparte_5
senza che gli attori avessero spiegato alcuna domanda in suo confronto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti della Controparte_1
[...]
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio a favore della e della Controparte_1 CP_4 che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti della Controparte_5
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 8 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4977/2023
All'udienza del 8 maggio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per , e , l'avv. Pennacchia Parte_1 Parte_2 Parte_3
Cristiano ha concluso come da note sostitutive di udienza depositate in data 07.05.2025;
- Per l'avv. Giovannoni Antonio ha Controparte_1
concluso come da note sostitutive di udienza depositate in data 07.05.2025;
- Per quale mandataria della l'avv. Piselli CP_2 Controparte_3
Francesco ha concluso come da note sostitutive di udienza depositate in data 07.05.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4977/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Cristiano Pennacchia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Latina, Via Diaz n. 14, giusta procura in atti;
ATTORI
E
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in qualità di successore nel diritto controverso, CP_4 P.IVA_2
rappresentate e difese dall'Avv. Antonio Giovannoni, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Velletri (RM), Via Virginia Vezzi n. 11, giuste procure in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ) e per essa quale mandataria Controparte_5 P.IVA_3
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Piselli, ed CP_2 P.IVA_4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Dei Parioli n. 74, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
Oggetto: proprietà.
CONCLUSIONI
pagina 2 di 14 All'udienza dell'08.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, convenivano in giudizio la esponendo
[...] Controparte_1
che: 1) l'istituto di credito predetto, con atto del 12.08.2014 a rogito per Notaio Rep. Per_1
70.039, Racc. 36.326, concedeva un'apertura di credito in conto corrente fondiario, per l'importo di Euro 330.000,00 garantita da ipoteca volontaria, sino alla concorrenza di Euro 660.000,00, sui seguenti beni immobili, così descritti: “beni di cui il signor è proprietario per Parte_3
la quota di 4/6 (quattro sesti) indivisi dell'intero ed i signori e Parte_2 Parte_1
sono proprietari per la quota di 1/6 (un sesto) indiviso dell'intero ciascuno. Complesso
[...]
edilizio sito nel Comune di Latina (LT) Borgo Isonzo, Via Silvestrelli, n. 238, costituito da: - due fabbricati, costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, posti al piano terra;
- abitazione di tipo civile, comporta di sette vani e mezzo catastali ai piani terra e primo;
Il tutto riportato nel
Catasto Fabbricati del Comune di Latina al foglio 204 mappali: - 402 sub 6, piano 1-s, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 34, rendita Euro 54,43; - 402 sub 7, piano 1-s, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 34, rendita Euro 54,43; - 402 sub 10, piano T, cat. D/8, classe 2, rendita Euro
2.628,00; - 402 sub 11, piano T, cat. D/8, classe 2, rendita Euro 724,00; - 402 sub 12, piano T-1, cat. A/2, classe 3, vani 7,5, rendita Euro 600,38; All'immobile urbano sopra descritto spettano i proporzionali diritti sulla corte comune, riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Latina, foglio 204, mappale: - 402 sub 1 - bene comune non censibile, diritti che saranno indicati nel quadro D della nota di iscrizione dell'ipoteca da iscriversi in forza del presente atto;
- terreno esteso are 47.58 (are quarantasette e centiare cinquantotto) riportato in catasto Terreni del
Comune di Latina al Foglio 204 mappale 400; - terreno esteso are 2.60 (are due e centiare sessanta) riportato in Catasto Terreni nel Comune di Latina al Foglio 204 mappale 120; - terreno are 17.10 8are diciassette e centiare dieci) riportato nel Catasto Terreni nel Comune di
Latina al Foglio 204 mappale 121; - il tutto confinante con canale consorziale a due lati, terreno riportati in Catasto Terreni dai Mappali 21 e 381, salvo altri;
- terreno esteso are 35.50 (are trentacinque e centiare cinquanta) riportato nel Catasto Terreni del Comune di Latina al Foglio
pagina 3 di 14 204 mappale 119; - confinante con canale consorziale a due lati, terreno riportati in Catasto
Terreni dai Mappale 145, salvo altri”; 2) il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1297/2022, resa all'esito del giudizio n. 4864/2019, avente ad oggetto opposizione al Decreto Ingiuntivo n.
908/2019, chiesto ed ottenuto dalla banca nei loro confronti, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, dichiarando la nullità del contratto di apertura di credito fondiaria sopra menzionato e la sua conversione in contratto di conto corrente. In tali premesse, deducevano che la nullità del contratto implicava l'incapacità dello stesso di produrre il proprio effetto, ivi compresa la costituzione di valida ipoteca, dichiarandosi interessati ad ottenere una sentenza accertativa e dichiarativa del loro diritto di proprietà pieno, assoluto, esclusivo e soprattutto libero dalla ipoteca suindicata ex art. 949 c.c.
Gli attori rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: “b) accertare e dichiarare la nullità della ipoteca iscritta il 13.8.2014 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Latina
Territorio ai nn. 19086 RG e 2158 RP di formalità a garanzia del contratto di apertura credito fondiaria di cui all'atto del 12.08.2014 a rogito per Notaio Rep. 70.039, Racc. 36.326, Per_1
dichiarato nullo dal Tribunale di Latina;
c) accertare e dichiarare per l'effetto, il diritto di proprietà degli attori sull'immobile offerto in garanzia del contratto nullo, libero dalla predetta ipoteca ai sensi e per gli effetti dell'art. 949 c.c. disciplinante l'azione negatoria a difesa della proprietà che formalmente si propone con il presente atto anche ai sensi e per gli effetti dell'art.
2653 n. 1 c.c., ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza presso la competente Agenzia del Territorio con esonero da responsabilità del competente Direttore sui seguenti beni immobili di proprietà degli attori: “beni di cui il signor è proprietario per la quota di Parte_3
4/6 (quattro sesti) indivisi dell'intero ed i signori e sono Parte_2 Parte_1
proprietari per la quota di 1/6 (un sesto) indiviso dell'intero ciascuno. Complesso edilizio sito nel Comune di Latina (LT) Borgo Isonzo, Via Silvestrelli, n. 238, costituito da: - due fabbricati, costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, posti al piano terra;
- abitazione di tipo civile, comporta di sette vani e mezzo catastali ai piani terra e primo;
Il tutto riportato nel
Catasto Fabbricati del Comune di Latina al foglio 204 mappali: - 402 sub 6, piano 1-s, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 34, rendita Euro 54,43; - 402 sub 7, piano 1-s, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 34, rendita Euro 54,43; - 402 sub 10, piano T, cat. D/8, classe 2, rendita Euro
2.628,00; - 402 sub 11, piano T, cat. D/8, classe 2, rendita Euro 724,00; - 402 sub 12, piano T-1,
pagina 4 di 14 cat. A/2, classe 3, vani 7,5, rendita Euro 600,38; All'immobile urbano sopra descritto spettano i proporzionali diritti sulla corte comune, riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Latina, foglio 204, mappale: - 402 sub 1 - bene comune non censibile, diritti che saranno indicati nel quadro D della nota di iscrizione dell'ipoteca da iscriversi in forza del presente atto;
- terreno esteso are 47.58 (are quarantasette e centiare cinquantotto) riportato in catasto Terreni del
Comune di Latina al Foglio 204 mappale 400; - terreno esteso are 2.60 (are due e centiare sessanta) riportato in Catasto Terreni nel Comune di Latina al Foglio 204 mappale 120; - terreno are 17.10 8are diciassette e centiare dieci) riportato nel Catasto Terreni nel Comune di
Latina al Foglio 204 mappale 121; - il tutto confinante con canale consorziale a due lati, terreno riportati in Catasto Terreni dai Mappali 21 e 381, salvo altri;
- terreno esteso are 35.50 (are trentacinque e centiare cinquanta) riportato nel Catasto Terreni del Comune di Latina al Foglio
204 mappale 119; - confinante con canale consorziale a due lati, terreno riportati in Catasto
Terreni dai Mappale 145, salvo altri”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto in via antistataria”.
Si costituiva in giudizio la convenuta per azioni, nonché la Controparte_1
quale successore nel diritto controverso, precisando in fatto che, in data 12 Controparte_4
agosto 2014, la per azioni concedeva agli attori, in via Controparte_1
solidale tra loro, un'apertura di credito fondiario ex art. 38 T.U.B. sul conto corrente n. 522339 fondiario, stipulata con atto pubblico, a rogito del Notaio di Latina, rep. 70.039, racc. Per_1
36.326, per il complessivo importo di euro 330.000,00, con obbligo di restituzione entro 24 mesi e, quindi, con scadenza al 12 agosto 2016 e che, a garanzia di quanto sopra, i Sig.ri Parte_3
, e concedevano alla ipoteca convenzionale
[...] Parte_1 Parte_2 CP_1
per il complessivo importo di euro 660.000,00 sugli immobili descritti all'art. 11 del medesimo contratto. L'apertura di credito veniva integralmente utilizzata dai correntisti, i quali però non provvedevano alla restituzione dell'importo nei termini pattuiti, per cui la convenuta richiedeva e otteneva dal Tribunale di Latina l'ingiunzione di pagamento n. 908/2019 nei confronti dei debitori per l'importo di euro 324.079,03, oltre interessi e spese, quale saldo debitore del conto corrente n. 522339 alla data del 15 marzo 2019. Quindi, con atto di citazione, notificato il 18 agosto 2019, gli attori si opponevano al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 908/19, deducendo la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente per mancanza di meritevolezza degli interessi ex art. 1322 c.c. e per illiceità della causa ex art. 1343 c.c., e con pagina 5 di 14 sentenza n. 1297 del 21 giugno 2022 il Tribunale di Latina accoglieva l'opposizione dichiarando la nullità del contratto di apertura di credito fondiario e la sua conversione in contratto di apertura di credito in conto corrente, revocando il decreto ingiuntivo e condannando gli opponenti
, e in solido a pagare in favore Parte_3 Parte_2 Parte_1
dell'opposta la somma di euro 324.079,00 oltre Controparte_1
interessi dal dovuto fino al soddisfo, con compensazione delle spese di lite;
infine, avverso tale statuizione la e, per essa, quale mandataria, la Controparte_5 CP_2
proponeva appello recante R.G. 503/2023, a tutt'oggi pendente e con udienza per precisazione delle conclusioni fissata al 15.02.2027.
In diritto, la eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in Controparte_1
quanto il credito controverso era stato ceduto in favore della infatti, Controparte_6
la Banca Popolare del Lazio s.c.p.a., con atto stipulato in data 17.12.2020 in autentica di firme del
Notaio iscritto presso il distretto notarile di Viterbo rep. 38458 e Persona_2
racc. 23212, conferiva alla con efficacia 1° Gennaio 2021, il Ramo di Azienda Controparte_4
bancaria rappresentato dal complesso di beni, contratti e servizi, costituto da 51 filiali di banca, elencate nell'allegato alla Relazione di Stima ex art. 2343 ter, comma 2 lettera b) c.c., tra cui era ricompreso anche il rapporto oggetto del presente procedimento;
ciò veniva reso noto, ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del CP_4
20.05.2021. Successivamente, in data 13 dicembre 2021, con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1,
4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, la cedeva un portafogli di crediti pecuniari alla Controparte_4 Controparte_6
(derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari), comprensivo del credito
[...]
vantato dalla Banca nei confronti dei . Della predetta cartolarizzazione veniva dato Parte_1
avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 151 del
21/12/2021, contrassegnato dal codice redazionale Precisava, quindi, che con il C.F._4
predetto contratto di cessione del credito la diveniva effettiva Controparte_5
titolare del credito controverso, succedendo a titolo particolare alla Banca cessionaria e che proprio in virtù di tale sopravvenienza, la - legittimata ad causam - Controparte_5
interveniva nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, R.G. 4864/2019 Tribunale di
Latina, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. Unitamente ai suddetti crediti, venivano inoltre pagina 6 di 14 trasferiti alla cessionaria, ai sensi dell'art. 1263 c.c., i diritti accessori ai crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai crediti) e tutte le garanzie, tra cui la garanzia ipotecaria rilasciata dai Sig.ri sui beni immobili descritti, senza bisogno di nessuna altra ulteriore Parte_1
formalità o annotazione. Concludeva, pertanto, sostenendo che l'unica legittimata passiva fosse la cessionaria . Controparte_5
La convenuta formulava, altresì, istanza di sospensione del processo ex art. 337 comma 2 c.p.c., ritenendo pregiudizievole il gravame pendente tra le parti innanzi alla Corte di Appello di Roma, avente ad oggetto, tra le altre, il capo della sentenza di prime cure che aveva statuito la nullità del contratto. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, rilevando che il contratto di apertura di credito in conto corrente del 12 agosto 2014 a rogito del notaio era Per_1
assistito da garanzia ipotecaria, tanto che la Banca aveva correttamente iscritto ipoteca di primo grado, come concessa dai Sig.ri sui propri beni, e che seppure il Tribunale di Latina, Parte_1
con sentenza n. 1297/2022 resa all'esito del giudizio n. 4864/2019, aveva dichiarato nullo il contratto di apertura di credito fondiario e lo aveva convertito in contratto di apertura di credito in conto corrente, ciò non poteva aver invalidato l'ipoteca rilasciata dagli attori;
infatti, la riqualificazione del contratto in contratto di apertura di credito in conto corrente non poteva avere l'effetto prospettato dagli attori di annullare la garanzia reale dagli stessi prestata. Era, inoltre, la stessa sentenza n. 1297/2022 resa dal Tribunale di Latina e richiamata dagli attori a confermare la validità dell'ipoteca laddove precisava che: “…Nel caso in esame gli elementi evidenziati da parte opponente, distonici rispetto alla disciplina di cui agli artt. 38 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993 (D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), fanno ritenere nullo il contratto stipulato tra le parti nella parte in cui si richiama l'art. 38 TUB e la relativa disciplina del finanziamento “fondiario” per ritenere che le parti, inconsapevoli della nullità, abbiano inteso concludere un ordinario contratto di apertura di conto corrente garantito da iscrizione ipotecaria di primo grado con affidamento nei limiti concordati…”. Dunque,
l'ipoteca rilasciata dagli odierni attori, a garanzia del contratto di apertura di credito doveva considerarsi, in ogni caso, pienamente valida ed efficace.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “I. in via preliminare in rito: disporre la sospensione del presente processo in attesa dell'esito dell'impugnazione ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.; II. in via preliminare nel merito: accertare e dichiarare la carenza di
pagina 7 di 14 legittimazione passiva della Banca Popolare del Lazio s.c.p.a. e della per Controparte_4
intervenuta cessione del credito ex artt. 58 T.U.B. e 4 e ss. L. 130/1999 e per l'effetto, respingere ogni domanda nei loro confronti;
III. nel merito, respingere integralmente tutte le domande attrici, in quanto destituite di qualsiasi fondamento, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi addotti;
Con vittoria di spese ed onorari, comprensivi di spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e successive occorrende”.
Effettuate le verifiche preliminari ex art. 171 bis comma 1 c.p.c., l'udienza di comparizione delle parti veniva rinviata alla data del 06.06.2024 con termine per il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. Nelle more, interveniva in giudizio la e per Controparte_5
essa, quale mandataria, la che eccepiva l'omessa integrazione del contraddittorio CP_2
nei suoi confronti, quale cessionaria del credito per cui è causa e dunque litisconsorte necessaria, con conseguente nullità di tutte le attività poste in essere prima della sua costituzione, in quanto realizzate in assenza di valido e legittimo contraddittorio e per tale motivo da ritenersi tamquam non esset, con conseguente rimessione in termini dell'esponente per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. Eccepiva, poi, il difetto di titolarità e legittimazione lato passivo della
[...]
sostenendo che la cessione del credito determinava la successione del Controparte_5
cessionario nel solo lato attivo del rapporto obbligatorio, mentre, per le questioni attinenti alla dinamica contrattuale del rapporto dal lato passivo, e dunque per eventuali vizi contrattuali, permaneva unicamente la legittimazione del cedente. Nel merito, riteneva la domanda attorea infondata, evidenziando che il Tribunale di Latina non aveva riconosciuto solamente la natura fondiaria del contratto posto alla base del decreto, ma che tale circostanza non escludeva la legittimità dell'iscrizione ipotecaria. Oltretutto, evidenziava che la sentenza dichiarativa della nullità del contratto non era ancora passata in giudicato, rendendo la domanda proposta dagli attori inammissibile e temeraria. Ciò posto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni altra istanza rigettata e disattesa: - in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità di tutti gli atti compiuti nel processo per l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della e, per l'effetto, concedere la Controparte_5
remissione in termini in favore di quest'ultima per il deposito delle memorie ex art. 171 ter
c.p.c.; - in via preliminare, accertare la carenza di legittimazione / titolarità passiva della in ordine ad eccezioni aventi natura passiva, come sopra precisato;
Controparte_5
- in via principale, rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto per le
pagina 8 di 14 ragioni di cui in narrativa;
- con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi in base al Regolamento recante la determinazione dei parametri ex D.M. n. 37/18”.
La causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza dell'8.5.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, va in primo luogo disattesa l'istanza di sospensione del presente procedimento, ex art. 337 comma 2 c.p.c. sollevata dalla per Controparte_1
e dalla La norma invocata, infatti, disciplina un'ipotesi di sospensione CP_1 Controparte_4
facoltativa del processo, sicché, “In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. U.,
29.07.2021, n. 21763). Nel caso di specie, ritiene questo Giudice di non dover procedere alla sospensione invocata, essendo possibile decidere la presente controversia senza attendere l'esito del giudizio di appello.
Ed invero, in primo luogo ritiene il Tribunale di dover condividere le contestazioni svolte dalla in punto di legittimazione passiva. Controparte_1
Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che il credito oggetto di causa formava oggetto di cessione in favore della Controparte_7
Quanto alle doglianze sollevate dalle parti attrici circa la mancata prova della cessione, va rammentato che la Corte di Cassazione, anche in recentissimi arresti (Cass. n. 3405/2024), ha ribadito il principio per cui l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. In altri termini, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata la riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti pagina 9 di 14 ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata qualora il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche (Cass.
Civ., sez. III, 22/06/2023, n. 17944). Ed ancora, “In caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. Civ., sez.
III, 03/11/2023, n.30567). Ciò implica che, al fine di verificare la regolarità dell'operazione di cessione dei crediti in blocco, non è affatto necessaria la produzione in giudizio del contratto posto alla sua base, tenuto conto che la riconducibilità o meno di un credito può e deve essere verificata per il tramite dell'analisi della rispondenza di quel preciso credito alle caratteristiche contenute nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ciò posto, nel caso di specie la ha assolto al proprio onere Controparte_1
probatorio, mediante le allegazioni documentali. L'istituto di credito ha depositato in giudizio l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di ramo d'azienda effettuata dalla in favore della in data 17.12.2020 (cfr. doc. 14 della Controparte_1 Controparte_4
comparsa di costituzione), nonché l'avviso di cessione dei crediti alla Controparte_5
pubblicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. 15 della comparsa di costituzione e risposta) dal
[...]
quale emerge chiaramente che i crediti oggetto di cessione erano quelli “derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari, sorti nel periodo tra il 1° gennaio 1970 e il 1° gennaio
2018. In particolare, è stata oggetto di cessione la posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla 00:01 del 1° gennaio 2021.”. Non si può quindi dubitare che il credito per cui è giudizio rientrasse tra quelli ceduti, tenuto conto che - a prescindere dalla precisa indicazione del numero del rapporto oggetto di cessione o della produzione in giudizio del contratto di cessione - come risulta dalle succitate allegazioni,
l'apertura di credito in conto corrente era stata stipulata nel 2014 e, dunque, nel periodo compreso tra il 1971 ed il 2018, e risultava in sofferenza, come dimostrato dai numerosi solleciti trasmessi, dal decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto di credito e dalle successive vicende giudiziarie che pagina 10 di 14 comunque hanno riconosciuto l'esistenza del credito (cfr. doc. da 3 a 13 della comparsa di costituzione). Inoltre, sono stati versati in atti il contratto di cessione del credito intercorso tra la e la (cfr. doc A alla memoria ex art. 171 ter c.p.c. Controparte_4 Controparte_5
n. 2 delle convenute) ed il documento di identificazione dei crediti allo stesso allegato (cfr. doc.B alla memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 delle convenute), alla cui pagina 7 è riportato il credito vantato nei confronti dei . Parte_1
La documentazione prodotta risulta, quindi, idonea a fornire la prova dell'intervenuta cessione del credito a favore della Controparte_5
Ciò chiarito, tale cessione si estende anche alle garanzie reali, tra cui l'ipoteca. L'art. 58 comma 3 del Testo Unico Bancario prevede infatti espressamente che “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”. La ratio di tale disposizione di favore, che sancisce la trasmissione del privilegio ipotecario dal cedente al cessionario senza necessità di alcuna formalità di annotazione è stata individuata con la finalità di “evitare, atteso l'enorme numero di posizioni movimentate, oneri formali sostituendoli con la pubblicità sulla Gazzetta
Ufficiale”. Quindi una volta che dell'avvenuta cessione dei rapporti sia data notizia sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, il cessionario nei rapporti bancari potrà avvalersi del privilegio ipotecario concesso a suo tempo al cedente senza essere tenuto ad annotare l'avvenuta cessione per ogni singolo caso. Il cessionario del credito bancario subentra quindi nella posizione del cedente in forza della semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale anche per quanto concerne le garanzie del credito. Ciò, del resto, nel caso di specie, è confermato dalla lettura dell'avviso di cessione dalla alla pubblicato in Controparte_4 Controparte_5
Gazzetta Ufficiale del 21.12.2021 (cfr. doc. 15 della comparsa di costituzione) nel quale è espressamente si legge che: “Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna
pagina 11 di 14 ulteriore formalità o annotazione, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione”.
Ciò detto, le ragioni di nullità di un'ipoteca e la conseguente richiesta giudiziale di cancellazione dell'ipoteca medesima devono essere fatte valere nei confronti del creditore ipotecario, vale a dire del soggetto titolare del credito garantito dall'iscrizione ipotecaria. In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che rispetto ad una domanda di cancellazione per nullità dell'ipoteca o per altra causa, sia legittimato passivo il soggetto che l'ordinamento individua come “capace” di rendere il consenso alla sua cancellazione, ovvero il creditore beneficiario dell'iscrizione medesima, come desumibile dal disposto dell'art. 2882 c.c. che stabilisce la necessità della
“presentazione” del consenso del creditore perché il Conservatore dei RR.II. possa procedere alla cancellazione dell'ipoteca nonché dal disposto degli artt. 2883 e 2884 c.c.. (Cfr. Corte appello
Genova sez. I, 15.10.2020, n.959).
Nel caso di specie, dunque, per effetto della cessione del credito, da intendersi estesa alla garanzia ipotecaria, all'epoca della proposizione della domanda la titolarità dell'ipoteca oggetto della pretesa cancellazione faceva capo non già alla , bensì alla Controparte_1 [...]
Controparte_7
Ne consegue che il presente giudizio è stato erroneamente incardinato dagli odierni attori nei confronti della Banca cedente, rispetto alla quale sussiste un difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso.
Né tale difetto può reputarsi sanato in forza dell'intervento volontario della Controparte_5
Come rilevato con ordinanza del 7.6.2024, infatti, la cessionaria del credito non
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costituisce litisconsorte necessario nel presente giudizio, controvertendosi piuttosto sulla individuazione del soggetto legittimato passivo (rectius, titolare dal lato passivo del diritto controverso) rispetto alla domanda proposta, che gli attori hanno erroneamente inteso incardinare nei confronti della , senza peraltro formulare istanza per la chiamata in Controparte_1
causa del “vero legittimato passivo” a seguito dell'eccezione sollevata dalla Controparte_1
, contestando anzi la sussistenza della prova della cessione del credito.
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Tale circostanza, quindi, appare di per sé dirimente ed impone il rigetto della domanda attorea, proposta nei confronti della Banca cedente, non più titolare dell'ipoteca di cui si pretende la cancellazione, e non tempestivamente estesa nei confronti della cessionaria del credito, unico soggetto legittimato a contraddire sul punto. Nella fattispecie in oggetto, peraltro, nemmeno può
pagina 12 di 14 trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 111 c.p.c. in materia di successione a titolo particolare nel diritto controverso, la quale presuppone che la cessione avvenga in corso di causa, mentre nel caso in esame il diritto di garanzia risulta essere stato ceduto alla Controparte_7
in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio. In definitiva, quindi, gli attori avrebbero dovuto incardinare la domanda esclusivamente e direttamente nei confronti della cessionaria, titolare della garanzia ipotecaria oggetto di causa, sicché si impone il rigetto della domanda dagli stessi spiegata nei soli confronti della banca cedente.
Ferme restando tali assorbenti considerazioni, la domanda proposta dai si appalesa Parte_1
infondata anche nel merito, per le ragioni di seguito esposte.
Gli attori, infatti, assumono la sussistenza dei presupposti per la cancellazione, ex art. 949 c.c., dell'ipoteca dagli stessi rilasciata a garanzia del contratto di apertura di credito concesso dalla in data 12 agosto 2014, tenuto conto che il Tribunale di Latina con la Controparte_1
sentenza n. 1297/2022, resa all'esito del giudizio n. 4864/2019, dichiarava nullo il contratto di apertura di credito fondiario.
Come noto, la sentenza che statuisce la nullità del contratto è una sentenza dichiarativa (o di mero accertamento) e, come tale, può produrre i suoi effetti solo dopo il passaggio in giudicato. Ed infatti, la regola di cui all'art. 282 c.p.c., là dove stabilisce che “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”, non si applica indistintamente a tutte le “sentenze di primo grado”, ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio: “Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 cod. proc. civ., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile” (Cass. Civ., Sez. 2, 26.03.2009, n. 7369). Ebbene, nel caso di specie è pacifico che la sentenza n. 1297/2022, da cui gli attori pretendono di trarre il loro diritto alla cancellazione dell'ipoteca, non sia ancora passata in giudicato, essendo la stessa oggetto di gravame, tutt'oggi pendente, innanzi alla Corte di Appello di Roma, con conseguente impossibilità, allo stato, per questo Giudice di accertare e dichiarare la nullità della ipoteca.
pagina 13 di 14 Peraltro, anche a prescindere dal suesposto rilievo, ritiene il Giudicante che la statuizione contenuta nella sentenza n. 1297/2022 non implichi affatto, quale conseguenza della nullità del contratto di conto corrente, la declaratoria di nullità della garanzia ipotecaria.
Ed infatti, nella stessa sentenza n. 1297/2022 il Tribunale di Latina ha disposto la conversione del contratto, reputato nullo, in un “contratto di apertura di conto corrente garantito da iscrizione ipotecaria di primo grado”. Quindi, la banca, alla luce di quanto disposto nello stesso provvedimento invocato da parte attrice a fondamento delle proprie pretese, risulta aver conservato la garanzia ipotecaria, la quale non può reputarsi venuta meno per effetto del predetto meccanismo di conversione.
Per tutte le ragioni esposte e considerate, si impone l'integrale rigetto delle pretese attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, applicando i parametri minimi per la fase istruttoria/trattazione atteso il mancato espletamento di attività istruttoria.
Nel rapporto con la invece, intervenuta volontariamente in giudizio Controparte_5
senza che gli attori avessero spiegato alcuna domanda in suo confronto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti della Controparte_1
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- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio a favore della e della Controparte_1 CP_4 che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
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- compensa integralmente le spese di lite nei confronti della Controparte_5
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 8 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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