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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
- Presidente- 1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE
- CE RI
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 451 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 2081/2022(RG 1514/2021) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di malattia professionale, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. F. DEL VECCHIO
- Appellante -
contro
Controparte_1 ,in persona del
Direttore pro tempore, rappr. e difeso dall'avv. E. COLETTA
-Appellata-
OGGETTO: "Malattia professionale"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1Con ricorso in appello depositato in data 27/12/2022 ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della malattia professionale(ipoacusia e spondiloartrosi), ritenendola non collegata alle mansioni svolte.
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza basata su valutazioni errate del ctu in ordine alla esposizione nel corso della vita lavorativa a rumore, giacchè a suo dire dalla prova testimoniale svolta era emerso che nella zona della nave in cui egli prestava servizio come cuoco vi fosse molto rumore ed egli fosse esposto a notevoli carichi per spostare il cibo e le vettovaglie. Ha domandato quindi la riforma della sentenza impugnata e il pieno accoglimento della domanda proposta in primo grado. L CP_2 costituendosi si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma.
L'appello è infondato.
Risulta in merito al lavoro svolto durante la vita lavorativa che egli lavori dal 2004 come cuoco di bordo, mentre in precedenza aveva svolto lavori di cameriere e panettiere. Egli attribuisce le malattie però soltanto alla vita come cuoco di bordo. In merito alla possibile esposizione sulle navi sono stati ascoltati solo due testi. Il teste Tes_1 ricordava di avere lavorato con il ricorrente per circa 4 anni, confermando che il ricorrente cucinasse per l'equipaggio, curando anche di apparecchiare e sparecchiare la tavola. A dire del teste la cucina si trovava sopra la sala macchine e si avvertivano i rumori provenienti dalla stessa. Quanto ai carichi ricordava che il ricorrente si occupasse anche di caricare il cibo, tipo la carne che veniva scaricata dalla gru all'imbarco, riponendola nei frigoriferi con l'aiuto di un mozzo. Il teste Tes_2 poi, che aveva lavorato insieme al ricorrente per circa 15 anni, ricordava di avere partecipato a diversi imbarchi insieme al ricorrente e in tali imbarchi “anche”il ricorrente, insieme a tutto il personale dell'equipaggio, si occupava di trasportare i pacchi"quando arrivava il carico di viveri", aggiungendo che "vi partecipavamo tutti noi del personale e preciso che eravamo un personale ridotto di 12/13 membri”.
Confermava poi che il ricorrente fosse stato esposto a rumori “quando la sua cabina si trovava tra l'entrata della sala macchine e le pompe di ormeggio/aggancio”. In altri imbarchi sia la cucina sia la cabina ove dormiva erano collocate sopra i depositi della nafta pesante che provocava calore ma non rumore". Confermava altresì che il Parte_1 in quanto cuoco, sistemava anche la cambusa e spostava le vettovaglie.
Ebbene come è evidente già dall'esame delle deposizioni, negli anni egli ha effettuato tanti imbarchi diversi durati alcune settimane all'anno, in cui si è sempre occupato di cucinare all'equipaggio, con i compiti annessi di ripulire la cambusa e maneggiare vettovaglie.
La sua cabina a volte si trovava vicino alla sala macchine, a volte no;
ciò allo stesso modo per la cucina, senza poter stabilire quante volte e con quale durata egli sia stato esposto ai rumori né ovviamente con quale intensità, essendo risultate del tutto generiche le deposizioni sul punto. Lo stesso teste Tes_2 diceva che egli veniva esposto ai rumori quando la sua cabina capitava vicino alla sala macchine, ma non è dato sapere quante volte ciò sia capitato. In ordine ai carichi, poi, è evidente che egli non li sostenesse con abitualità, capitando solo quando si caricava la nave all'imbarco o quando arrivavano i carichi di rifornimento. In questi casi però tutto l'equipaggio collaborava per portare sulla nave i rifornimenti di viveri e non solo il ricorrente. Anche in questo caso dunque non è dato sapere con quale frequenza egli sollevasse carichi in un anno e che tipo di carichi sollevasse. Dunque non può parlarsi di mansioni che lo esponevano quotidianamente e abitualmente al sollevamento di carichi pesanti né al rumore. In effetti il consulente incaricato in primo grado, dopo un attento esame delle mansioni, ha constatato che l'ipoacusia è minima e comunque al di sotto della soglia indennizzabile. La spondiloartrosi è legata sicuramente al decadimento fisiologico dell'individuo, che progredisce con l'età. Data la equivocità della prova testimoniale e l'esposizione occasionale a sforzi fisici, non ha potuto riconoscere nemmeno un nesso di concausalità tra le mansioni e la patologia. La ctu svolta in primo grado ha concluso ritenendo l'insussistenza di una esposizione continuativa sia al rumore che ai carichi pesanti, escludendo altresì che il caso di specie potesse rientrare in una delle ipotesi che per legge fondavano una presunzione di causalità della malattia rispetto alle mansioni volte.
Insomma la genericità della prova testimoniale e l'occasionalità dell'esposizione a rumore e degli sforzi fisici non lasciano desumere alcun nesso di causalità tra le mansioni svolte e le patologie denunciate, nemmeno al livello di concausa.
Le valutazioni del ctu, allora, in quanto approfonditamente motivate, vanno confermate.
L'appello deve allora essere rigettato. La diversa qualità delle parti e la natura della causa giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Taranto, 26/11/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R.Di Todaro dott.ssa A. Lastella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
- Presidente- 1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE
- CE RI
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 451 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 2081/2022(RG 1514/2021) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di malattia professionale, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. F. DEL VECCHIO
- Appellante -
contro
Controparte_1 ,in persona del
Direttore pro tempore, rappr. e difeso dall'avv. E. COLETTA
-Appellata-
OGGETTO: "Malattia professionale"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1Con ricorso in appello depositato in data 27/12/2022 ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della malattia professionale(ipoacusia e spondiloartrosi), ritenendola non collegata alle mansioni svolte.
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza basata su valutazioni errate del ctu in ordine alla esposizione nel corso della vita lavorativa a rumore, giacchè a suo dire dalla prova testimoniale svolta era emerso che nella zona della nave in cui egli prestava servizio come cuoco vi fosse molto rumore ed egli fosse esposto a notevoli carichi per spostare il cibo e le vettovaglie. Ha domandato quindi la riforma della sentenza impugnata e il pieno accoglimento della domanda proposta in primo grado. L CP_2 costituendosi si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma.
L'appello è infondato.
Risulta in merito al lavoro svolto durante la vita lavorativa che egli lavori dal 2004 come cuoco di bordo, mentre in precedenza aveva svolto lavori di cameriere e panettiere. Egli attribuisce le malattie però soltanto alla vita come cuoco di bordo. In merito alla possibile esposizione sulle navi sono stati ascoltati solo due testi. Il teste Tes_1 ricordava di avere lavorato con il ricorrente per circa 4 anni, confermando che il ricorrente cucinasse per l'equipaggio, curando anche di apparecchiare e sparecchiare la tavola. A dire del teste la cucina si trovava sopra la sala macchine e si avvertivano i rumori provenienti dalla stessa. Quanto ai carichi ricordava che il ricorrente si occupasse anche di caricare il cibo, tipo la carne che veniva scaricata dalla gru all'imbarco, riponendola nei frigoriferi con l'aiuto di un mozzo. Il teste Tes_2 poi, che aveva lavorato insieme al ricorrente per circa 15 anni, ricordava di avere partecipato a diversi imbarchi insieme al ricorrente e in tali imbarchi “anche”il ricorrente, insieme a tutto il personale dell'equipaggio, si occupava di trasportare i pacchi"quando arrivava il carico di viveri", aggiungendo che "vi partecipavamo tutti noi del personale e preciso che eravamo un personale ridotto di 12/13 membri”.
Confermava poi che il ricorrente fosse stato esposto a rumori “quando la sua cabina si trovava tra l'entrata della sala macchine e le pompe di ormeggio/aggancio”. In altri imbarchi sia la cucina sia la cabina ove dormiva erano collocate sopra i depositi della nafta pesante che provocava calore ma non rumore". Confermava altresì che il Parte_1 in quanto cuoco, sistemava anche la cambusa e spostava le vettovaglie.
Ebbene come è evidente già dall'esame delle deposizioni, negli anni egli ha effettuato tanti imbarchi diversi durati alcune settimane all'anno, in cui si è sempre occupato di cucinare all'equipaggio, con i compiti annessi di ripulire la cambusa e maneggiare vettovaglie.
La sua cabina a volte si trovava vicino alla sala macchine, a volte no;
ciò allo stesso modo per la cucina, senza poter stabilire quante volte e con quale durata egli sia stato esposto ai rumori né ovviamente con quale intensità, essendo risultate del tutto generiche le deposizioni sul punto. Lo stesso teste Tes_2 diceva che egli veniva esposto ai rumori quando la sua cabina capitava vicino alla sala macchine, ma non è dato sapere quante volte ciò sia capitato. In ordine ai carichi, poi, è evidente che egli non li sostenesse con abitualità, capitando solo quando si caricava la nave all'imbarco o quando arrivavano i carichi di rifornimento. In questi casi però tutto l'equipaggio collaborava per portare sulla nave i rifornimenti di viveri e non solo il ricorrente. Anche in questo caso dunque non è dato sapere con quale frequenza egli sollevasse carichi in un anno e che tipo di carichi sollevasse. Dunque non può parlarsi di mansioni che lo esponevano quotidianamente e abitualmente al sollevamento di carichi pesanti né al rumore. In effetti il consulente incaricato in primo grado, dopo un attento esame delle mansioni, ha constatato che l'ipoacusia è minima e comunque al di sotto della soglia indennizzabile. La spondiloartrosi è legata sicuramente al decadimento fisiologico dell'individuo, che progredisce con l'età. Data la equivocità della prova testimoniale e l'esposizione occasionale a sforzi fisici, non ha potuto riconoscere nemmeno un nesso di concausalità tra le mansioni e la patologia. La ctu svolta in primo grado ha concluso ritenendo l'insussistenza di una esposizione continuativa sia al rumore che ai carichi pesanti, escludendo altresì che il caso di specie potesse rientrare in una delle ipotesi che per legge fondavano una presunzione di causalità della malattia rispetto alle mansioni volte.
Insomma la genericità della prova testimoniale e l'occasionalità dell'esposizione a rumore e degli sforzi fisici non lasciano desumere alcun nesso di causalità tra le mansioni svolte e le patologie denunciate, nemmeno al livello di concausa.
Le valutazioni del ctu, allora, in quanto approfonditamente motivate, vanno confermate.
L'appello deve allora essere rigettato. La diversa qualità delle parti e la natura della causa giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Taranto, 26/11/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R.Di Todaro dott.ssa A. Lastella