Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2883.
(Capacita' per consentire la cancellazione).
Chi non ha la capacita' richiesta per liberare il debitore non puo' consentire la cancellazione dell'iscrizione, se non e' assistito dalle persone il cui intervento e' necessario per la liberazione.
Il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto.
(Capacita' per consentire la cancellazione).
Chi non ha la capacita' richiesta per liberare il debitore non puo' consentire la cancellazione dell'iscrizione, se non e' assistito dalle persone il cui intervento e' necessario per la liberazione.
Il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto.
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- 1. Ipoteca, poteri del conservatore, cancellazione, limiti, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 marzo 2009 · 26.751106
Giurisprudenza • 29
- 1. Trib. Salerno, sentenza 15/06/2023, n. 2671Provvedimento: […] La domanda attorea è infondata, poiché parte da una premessa errata, ossia che il creditore non poteva procedere alla cancellazione dell'ipoteca mancando il requisito del soddisfacimento del credito garantito ex art 2882 e 2883 c.c. […] Il procedimento descritto dagli artt 2882 e 2883 c.c., richiamati da parte attrice, si riferisce esclusivamente all'ipotesi di cancellazione dell'ipoteca estinta a seguito del pagamento del debito garantito. […]Leggi di più...
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