Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/05/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1147/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Daniela LOCOCO Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 03.06.2024 al n. 1147 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 1/2024 del 30/01/2024 promossa da elettivamente domiciliata in Livorno, via Ricasoli 49 presso lo Parte_1
Studio dell'avv. Stefano Pritelli che la rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso
- appellante - contro elettivamente domiciliata in Livorno, Corso Amedeo n. Controparte_1
58, presso e nello studio dell'Avv. Michela Trotta che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- appellata - in contraddittorio con in persona del Controparte_2
Presidente in carica, elettivamente domiciliata in Firenze, viale Belfiore n. 28/a presso la sede Provinciale rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano CP_2
Minicucci e Silvano Imbriaci come da mandato in atti
- litisconsorte -
e
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: attribuzione del trattamento di reversibilità.
: “…voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza Pt_2
del Tribunale di Livorno in data 29/01/2024, depositata il 30/01/2024 e non notificata, pronunciata nella causa iscritta al R.G. n. 1958/2022 V.G. tra
[...]
, ed - in via istruttoria, Controparte_1 Parte_1 CP_2
disporsi investigazione di polizia tributaria volta all'accertamento delle effettive condizioni economiche e reddituali della sig.ra ; - nel Controparte_1
merito, determinare la quota della pensione di reversibilità eventualmente spettante alla ricorrente, sig.r , ponderando il criterio legale della Controparte_1
durata dei matrimoni, con quelli correttivi della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile percepito dalla ricorrente all'epoca del decesso del sig. , Persona_1
contenendola nella misura del 10% o comunque nel limite mensile di € 200,00; spese secondo giustizia…”; per l'appellata : “…Voglia l'Ill.ma Corte adita, in CP_3
via preliminare dichiarare inammissibile l'appello formulato dalla Sig.ra Parte_1
avverso la sentenza n. 1 del 2024 emessa dal Tribunale di Livorno (Rg
[...]
1958/2022) in via subordinata, nel merito rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Vittoria di spese di causa e con distrazione a favore del procuratore costituito…”; per - litisconsorte: “…Rigettato o accolto il ricorso, esonerare CP_2
dal pagamento delle spese di causa, non avendo avuto alcun concorso nella CP_2
introduzione della lite…”; per il Pubblico Ministero interveniente: “Visto per intervento”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Il fatto e la sentenza di primo grado. Con il decreto in epigrafe indicato, il
Tribunale di Livorno così decideva sul ricorso proposto da Controparte_1
(nata a [...], il [...]) nei confronti di (nata in [...] il Parte_1
27/01/1967), in contraddittorio con al fine di vedersi corrispondere una quota CP_2
di rateo pensionistico di reversibilità a carico di quest'ultima, vedova di
[...]
in vita onerato del versamento di assegno divorzile in favore della ex _1
2 coniuge : “…1. Dispone che il trattamento di reversibilità relativo a CP_1
spettante al coniuge sia attribuito nella misura del 20% in favore Persona_1
di e per la restante parte in favore di;
2. Controparte_1 Parte_1
Dispone, per l'effetto, che provveda alla corresponsione in favore della CP_2
ricorrente degli arretrati a questa spettanti dal mese successivo alla data di decesso del 3. Compensa le spese di lite tra e _1 Parte_1 CP_1
;
4. Nulla per le spese nei confronti di ”. In particolare, osservava il
[...] CP_4
Tribunale quanto segue: “…nel caso in esame, deve darsi atto che la ricorrente e il signor sono stati sposati dal marzo del 1996 al 2007, per undici anni. _1
Risulta dalla lettura dei documenti allegati (nulla è sul punto allegato in ricorso) che sono nati dal matrimonio due figli;
con la documentazione anagrafica prodotta in corso di causa la ricorrente ha poi attestato la convivenza dei signori e CP_1
sin dal 1990; dallo stesso documento risulta la nascita della figlia maggiore, _1
nel 1989; i coniugi sono poi comparsi innanzi al Presidente del Tribunale Per_2
per la separazione personale nel febbraio del 2002 (vedi sentenza di divorzio, doc.
n.1 allegato al ricorso) e in sede di divorzio l'assegno di mantenimento in favore della moglie era stato disposto dapprima nella misura di euro 300,00, con previsione di incremento ad euro 500,00 a partire dal 2009. Inoltre, la signora ha CP_1
documentato l'accordo stipulato tra gli ex coniugi il 15.01.2018 per la riduzione ad euro 200,00 dell'assegno stesso, avendo l'odierna ricorrente reperito attività lavorativa che le assicurava un'autonomia sul piano economico. Quanto alla posizione della signor vi è da osservare che la stessa e il signo Pt_1 _1
contraevano matrimonio in data 28.10.2014 e che la prova costituenda svolta in causa ha attestato una stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, pur in mancanza di certificazione anagrafica aggiornata, sin dal
2007. In termini del tutto analoghi hanno infatti sul punto dichiarato sia la signora
, figlia della resistente, in Italia dal 2007 e sin da subito convivente Persona_3
con la madre e con il signor sia le signore e _1 P_ [...]
, conoscenti della famiglia da lungo tempo, avendo la signor Per_4 P_
3 anche attestato di essersi presa cura della madre del signo sino a quando _1
nel 2007 non subentrò l'odierna resistente. Tutte le dichiarazioni testimoniali risultano concordi nel considerare la nuova famiglia sostanzialmente costituita a partire dall'anno 2007. Sul piano dei redditi delle parti, va ulteriormente sottolineato che l'assegno di mantenimento fu concordemente ridotto a decorrere dall'agosto
2017 nella misura di € 200,00 (vedi scrittura del 15.1.2018 cit.) a fronte di un trattamento di quiescenza all'epoca percepito dal signor nella misura _1
mensile di circa € 2.400,00 e ciò avendo espressamente valutato gli ex coniugi la capacità economica della signora a distanza di numerosi anni dal CP_1
divorzio. Quanto alla signor la resistente risulta essere stata a carico del Pt_1
signor (vedi dichiarazioni redditi depositate in atti) e ha da ultimo _1
depositato dichiarazione dei redditi dalla quale risulta la percezione della sola pensione di reversibilità. Se dunque l'attuale situazione economica delle parti risulta essere sostanzialmente equivalente (avendo entrambe allegato quale unico introito mensile quanto percepito/ovvero quanto veniva percepito (nel caso della signor
[...]
) dal signor va tuttavia dato significativo rilievo all'accordo CP_1 _1
stipulato dalla ricorrente nel 2018, dal quale emerge il riconoscimento della suddetta capacità reddituale che, pur non avendo determinato il venir meno dell'assegno divorzile, ha tuttavia drasticamente ridotto la contribuzione al mantenimento della ex moglie. Va poi considerato che la signora ha allegato la sussistenza di Pt_1
gravi patologie che incidono sulla sua capacità reddituale (vedi doc. n. 9 allegato alla comparsa). In ragione di tali circostanze e dell'entità dell'assegno divorzile già previsto in favore della signora , tenuto altresì conto di tutte le altre CP_1
circostanze riscontrate (anche con riferimento alla sostanzialmente analoga durata della vita comune del signor con entrambe le successive coniugi), va _1
disposto che il 20% della pensione di reversibilità del signor spetti alla _1
ricorrente e la restante parte alla resistente, con decorrenza dal mese successivo a quello del decesso del signo ”. Persona_5
4 II. Il giudizio di appello. Appellava la sentenza la quale Parte_1
lamentava erroneità della sentenza laddove aveva valutato analoga la durata dei rapporti (che erano invece di 12 anni con la e 14 anni con lei), paritaria CP_1
la condizione economica delle Parti (laddove, invece, la svolgeva attività CP_1
lavorativa non denunciata di assistenza ad anziani) e altresì laddove non aveva considerato la stabile relazione sentimentale intrattenuta dalla con terza CP_1
persona. Infine, lamentava che per effetto della sentenza del Tribunale di Livorno la aveva irragionevolmente ottenuto il doppio del contributo economico CP_1
dovuto in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale rispetto a quello prestato in vita all'ex coniuge. Concludeva pertanto come in epigrafe. Si costituiva l'appellata
. In via pregiudiziale eccepiva l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
dal momento che la controparte in promo grado si era rimessa alla valutazione del giudice ed in appello ne contestava la valutazione svolta. Nel merito confutava ambedue i presunti errori della sentenza sia con riferimento alla durata dei rapporti
(avendo avuto il proprio con il de cuius durata di complessivi diciotto anni, dal 1989 al 2007) sia in riferimento alle condizioni economiche (attualmente percepisce il
20% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge e l'assegno di inclusione da parte dell' inoltre la condizione di salute è precaria essendo sottoposta a cure CP_2
radioterapiche). Inoltre, aggiungeva che: ella era tenuta a pagare il canone di locazione della casa in cui abitava e che si trovava in stato di salute precariao;
controparte non soltanto godeva della pensione di reversibilità di circa 2.100,00 il mese, ma in aggiunta il coniuge, in data 21.05.2021 (tre mesi prima della morte) le aveva intestato la sua quota di proprietà della casa pari al 50%, immobile che è stato venduto dalla stessa in data 16.01.2023 ricavandone la somma di € 85.000,00.
Deduceva, infine, che la percentuale dell'assegno divorzile (nel caso circa il 10%)
non poteva ritenersi limite invalicabile per la definizione della quota di assegno di reversibilità (nel caso circa il 20%). Concludeva come in epigrafe. Si costituiva, infine il quale, come in primo grado, ribadiva che era indifferente in merito CP_2
alla ripartizione del trattamento pensionistico, fermo restando che il recupero
5 dell'eventuale indebito che sarà ricalcolato in base alla decisione della Corte oggi adita. Concludeva come in epigrafe. Era svolto l'intervento del Procuratore Generale
e quindi la causa, senza ulteriore istruttoria, era riservata in decisione.
III. Il merito. L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
III.
1. Va premesso, come ripetutamente indicato dalla Suprema Corte, che in caso di decesso dell'ex coniuge, la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite deve essere effettuata ai sensi dell'art. 9/2,
l. n. 898 del 1970, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni,
anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi, tenendo inoltre conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la stabilità e l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il de cuius
(cfr., fra le altre, Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza n. 21247 del 23/07/2021).
Osserva, ancora, la Corte di legittimità che l'entità dell'assegno divorzile non può
costituire limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso e tenuto conto dell'attività
solidaristica dell'istituto (id., Sezione 6-1, Ordinanza n. 5268 del 26/02/2020).
III.
2. Nel caso di specie, vale innanzitutto ricapitolare i dati salienti che ci occorrono. La durata del rapporto utile ai fini che ci concernono, tra
[...]
e è pari al periodo 1990-2007, considerando che, _1 Parte_3
pacificamente, i due ebbero la prima figlia nel 1989, iniziarono la convivenza nel
1990, si sposarono nel 1996 e la sentenza di divorzio fu pronunciata nel 2007.
Viceversa, la durata del rapporto tra il medesimo e la coniuge _1 Parte_1
risulta pari al periodo 2007-2021, vale a dire dall'inizio della convivenza
[...]
(cui seguì il matrimonio nel 2014) fino al decesso del marito, della cui pensione si verte. Sotto l'aspetto economico, il trattamento di quiescenza disposto in favore del era di circa € 2.400,00= su cui gravava un assegno divorzile in favore della _1
ex coniuge divorziata pari a € 500,00= a partire dal 2009 (lo era stato pari a € 300,00=
6 nel precedente biennio 2007-2009) e fino al 2018 ove, in sede di negoziazione assistita le Parti concordarono la riduzione ad € 200,00= mensili per la sopraggiunta attività lavorativa della ex coniuge. Viceversa, dal decesso dell'avente diritto, il trattamento di reversibilità disposto da in favore della , coniuge al CP_2 Pt_1
momento del decesso, ammonta a circa € 1.700,00= mensili, come da prospetto indicato dall'Istituto. Quanto ai redditi soggettivi, ambedue le Parti hanno documentato l'assenza di redditi personali: l'appellante gode della sola Pt_1
pensione di reversibilità mentre l'appellata , che documentalmente ha CP_1
provato la sussistenza di una patologia in atto che la costringe a cicli radioterapici, gode di un reddito di inclusione la cui entità, tiene conto della rendita reversibile e potrà verosimilmente ammontare ad alcune centinaia di euro. Ancora, ritiene la
Corte che da un lato non risulta provato che la goda di una stabile CP_1
convivenza more uxorio con altra persona caratterizzata da comunione di vita anche materiale, non risultando idonee a tanto le foto in atti;
né, tantomeno, risulta provato che ella svolga – all'attualità – attività di assistenza anziani non dichiarata in considerazione anche dell'età (65 anni) e delle condizioni di salute (certificato ASL in atti di cui già sopra). Quanto sopra rende superfluo l'approfondimento istruttorio sui redditi della richiesto dall'appellante. CP_1
III.
3. Conclusivamente, sulla base di quanto sopra, tenuto soprattutto conto delle componenti e dei correttivi individuati dalla legge e dalla giurisprudenza come sopra delineata per la determinazione della quota di assegno, nonché fra esse della natura solidaristica che presiede alla riversibilità dell'assegno divorzile e dunque anche dell'assegno di reversibilità, ritiene questa Corte che la percentuale individuata dal primo giudice, seppure di entità maggiore dell'assegno divorzile stabilito in sede di negoziazione (circa € 340,00 a fronte della somma negoziata di €
200,00), debba ritenersi equo e rispondente ai criteri di riferimento esaminati.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n.
55, secondo lo scaglione di valore corrispondente (due annualità ex art. 13 c.p.c.),
7 con parametro prossimo al minimo attesa la scarsa complessità e al netto dell'attività
istruttoria in questa sede non ulteriormente svolta. Possono invece essere compensate le spese sostenute da mero litisconsorte processuale, che ha CP_2
ritenuto di costituirsi seppure – come in primo grado – rimettendosi alle determinazioni del giudicante stante l'indifferenza dell'ente all'esito della lite.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 1/2024 del Controparte_1
30/01/2024, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa in Parte_1
favore dell'appellata che sono liquidati, in suo favore, in Controparte_1
complessivi € 1.800,00=, oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva, spese da distrarsi in favore del procuratore dell'appellata, Avv. Michela Trotta, dichiaratasi antistataria.
3) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia.
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 30.04.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Daniela Lococo
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