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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. AN MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa RA MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3734 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Apolloni, presso il cui studio a
Palermo, via Vincenzo Spinelli n. 26, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 29/07/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a MO (PA) il
14/09/2002 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/10/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3849/2024 emessa da questo
Tribunale in data 01-03/07/2024, passata in giudicato (cf. attestazione del 24/07/2025);
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 29/07/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“A) i coniugi vivranno separatamente nel mutuo reciproco rispetto;
B) il figlio della coppia ancora oggi minorenne, continuerà ad essere affidato Per_1 condivisamente ad entrambi i genitori con domicilio prevalente quello materno;
C) a titolo di mantenimento del ragazzo, il corrisponderà mensilmente la Parte_1 somma di € 150,00 che verserà in suo favore sulle coordinate bancarie della madre;
D) nessun contributo al mantenimento sarà previsto per , essendo la stessa Per_2 economicamente autosufficiente;
E) i genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il soddisfacimento dei bisogni di almeno fino a quando egli non sarà Per_1 economicamente indipendente, nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni del
Protocollo in uso presso il Tribunale Civile di Palermo;
F) l'assegno Unico erogato dall' continuerà ad essere percepito dalla sig.ra CP_1
, la quale è economicamente indipendente, quindi rinuncia a qualsiasi Parte_2 emolumento in suo favore;
G) il regime di visita e permanenza di con il padre sarà il più ampio possibile Per_1 tenuto conto che il ragazzo ha quasi raggiunto la maggiore età, sicché concorderà direttamente con il ricorrente giorni e orari”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
MO (PA) il 14/09/2002 da , nato a [...] il Parte_1
18/10/1977 e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
26/10/1980 ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
29/07/2025 e riportate in parte motiva.
2 2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 198, parte II, serie A dell'anno 2002).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA NO AN IC
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. AN MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa RA MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3734 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Apolloni, presso il cui studio a
Palermo, via Vincenzo Spinelli n. 26, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 29/07/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a MO (PA) il
14/09/2002 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/10/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3849/2024 emessa da questo
Tribunale in data 01-03/07/2024, passata in giudicato (cf. attestazione del 24/07/2025);
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 29/07/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“A) i coniugi vivranno separatamente nel mutuo reciproco rispetto;
B) il figlio della coppia ancora oggi minorenne, continuerà ad essere affidato Per_1 condivisamente ad entrambi i genitori con domicilio prevalente quello materno;
C) a titolo di mantenimento del ragazzo, il corrisponderà mensilmente la Parte_1 somma di € 150,00 che verserà in suo favore sulle coordinate bancarie della madre;
D) nessun contributo al mantenimento sarà previsto per , essendo la stessa Per_2 economicamente autosufficiente;
E) i genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il soddisfacimento dei bisogni di almeno fino a quando egli non sarà Per_1 economicamente indipendente, nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni del
Protocollo in uso presso il Tribunale Civile di Palermo;
F) l'assegno Unico erogato dall' continuerà ad essere percepito dalla sig.ra CP_1
, la quale è economicamente indipendente, quindi rinuncia a qualsiasi Parte_2 emolumento in suo favore;
G) il regime di visita e permanenza di con il padre sarà il più ampio possibile Per_1 tenuto conto che il ragazzo ha quasi raggiunto la maggiore età, sicché concorderà direttamente con il ricorrente giorni e orari”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
MO (PA) il 14/09/2002 da , nato a [...] il Parte_1
18/10/1977 e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
26/10/1980 ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
29/07/2025 e riportate in parte motiva.
2 2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 198, parte II, serie A dell'anno 2002).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA NO AN IC
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