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Articolo 3 della Legge 30 giugno 1954, n. 494
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Legge 30 giugno 1954, n. 494
Articolo 3 della Legge 30 giugno 1954, n. 494
Versione
8 agosto 1954
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 8 agosto 1954
Vedi fonte istituzionale
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