TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/07/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2420 /2024 ,
promossa da:
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) con l'Avv. FIASCHI GIANNA
[...] C.F._2
RICORRENTI contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente assumeva quanto segue.
a) la SI.ra si rivolgeva all'Agenzia Walk- Studio Immobiliare BRB s.a.s Controparte_1 di ON SS & C per mettere in vendita l'immobile destinato a residenza civile, sito in
Cascina, Via Macerata n. 49 e identificato catastalmente al Fg. 13, part.lla 898, sub. 11 e
5;
b) l'immobile di cui sopra veniva visionato tramite detta Agenzia Immobiliare dai SIg.ri e i quali, trovandolo conforme Parte_1 Parte_2
e adeguato alle proprie eSIenze familiari avanzavano, in data 11 marzo 2023, una proposta irrevocabile di acquisto;
c) in tale proposta, veniva:
* identificato catastalmente il bene;
* indicato il prezzo di acquisto in € 115.000,00, * stabilita la data di stipula dell'atto notarile entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
d) la SI.ra in data 16 marzo 2023 accettava la proposta; e sempre nella stessa CP_1 data le parti stipulavano un addendum, inserendo la condizione risolutiva del rilascio di documentazione ufficiale da parte dall'istituto di credito in favore degli odierni ricorrenti, attestante il buon esito dell'approvazione del mutuo). In calce all'addendum veniva dato altresì atto che i promissari acquirenti avevano ritirato la proposta di acquisto così come accettata in data 18 marzo 2023;
e) stante la sopradetta accettazione, la corretta identificazione del bene, del prezzo di vendita, e fissazione del termine per la formalizzazione della vendita, la proposta così come accettata è da intendersi a tutti gli effetti di legge e vincolatività come preliminare di vendita;
f) in osservanza a quanto previsto nella proposta di acquisto, contestualmente alla sottoscrizione della stessa, i SIg.ri e emettevano assegno bancario, n. Pt_1 Pt_2
0205145172-11 dell'importo di € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria in favore della SI.ra in data 20.05.2023 ; CP_1
g) in data 17 maggio 2023 il SI. avendo ricevuto comunicazione dall'Istituto di Pt_2
Credito prescelto che la pratica di mutuo aveva avuto esito positivo, prontamente lo comunicava alla SI.ra e in data 19 maggio 2023 quest'ultima e gli odierni CP_1 ricorrenti sottoscrivevano, una scrittura privata con la quale davano atto che la pratica di mutuo aveva avuto buon esito e che pertanto ben potevano procedere al rogito;
h) in data 23 maggio 2023 la SI.ra portava all'incasso l'assegno e così CP_1 introitava la caparra confirmatoria;
i) a partire dal mese di giugno 2023, i SIg.ri e a seguito di alcune Parte_1 Pt_2 telefonate intercorse con la SI.ra e per il tenore delle stesse, temendo che CP_1 parte alienante si fosse determinata a non dar più seguito alla compravendita, in data 6 giugno 2023 le inviavano Racc. 1 con la quale le chiedevano chiarimenti in ordine alla effettiva volontà di addivenire al rogito;
l) con e-mail del 12 giugno 2023, la SI.ra comunicava al SI. di CP_1 Pt_2 rispondere “personalmente per il rimborso di € 10.000/00 per quanto riguarda l'assegno.
In più le € 5.000 per le spese di Agenzia” ;
m) il giorno successivo, 13 giugno 2023, la SI.ra ribadiva la volontà di non CP_1 voler addivenire al rogito inviando un'e-mail al SI. del seguente tenore: “rinuncio Pt_2 di non vendere più l'immobile via Macerata 49 cascina PI. E che il contratto che abbiamo firmato in data 11 marzo 2023 rimane nullo” ;
n) a fronte della sopradetta comunicazione, gli odierni Ricorrenti per il tramite del proprio
Legale Avv. Fiaschi Gianna, inviavano in data 23 giugno 2023 apposita missiva con la quale, prendevano atto della volontà della promittente venditrice di non voler adempiere agli obblighi assunti e discendenti dall'accettazione della proposta di acquisto, ed avvisavano al contempo delle conseguenze discendenti dal disposto di cui dell'art. 1385 co. 2, vale a dire la restituzione del doppio della caparra confirmatoria;
o) a tale missiva ne seguiva altra da parte dei Ricorrenti rivolta alla SI.ra in CP_1 data 2 ottobre 2023 ) con la quale richiamando il suo inadempimento, per quanto sopra esposto, dichiaravano di recedere dal contratto stipulato;
p) in data 3 gennaio 2024 la SI.ra in parziale adempimento del proprio debito, CP_1
e quindi in riconoscimento della propria debenza, bonificava sul conto corrente del SI.
l'importo di € 3.000,00 espressamente qualificandolo “acconto” ma a questo non Pt_2 faceva seguito né il versamento di ulteriori tranches né la sottoscrizione di alcun accordo transattivo;
q) i SIg.ri e , hanno dunque Parte_1 Parte_2 inoltrato al Tribunale di PI, Ricorso per Decreto Ingiuntivo datato 4 Aprile 2024, con annessa procura alle liti datata 25 Marzo 2024, al fine di recuperare nei confronti della SI.ra la complessiva somma di € 17.000,00 pari al doppio della caparra così CP_1 come resa all'atto della formalizzazione della su menzionata proposta irrevocabile di acquisto, e per accettazione, con efficacia e validità di preliminare di vendita, al netto di €
3.000,00 già corrisposte, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, oltre spese e competenze del relativo giudizio ed ivi quantificate;
Parte ricorrente pertanto rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e ritenuta la sussistenza dei presupposti nella fattispecie per cui è causa nonché dei presupposti relativi al procedimento semplificato di cognizione: accertare e dichiarare che la SI.r (nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
e residente in [...], mediante uno o più C.F._3 degli atti indicati nel corpo del presente ricorso, ha accettato tacitamente o comunque sono stati integrati dalla stessa i presupposti per una sua accettazione dell'eredità della defunta madre SI.r (c.f ), nata il [...] in Per_1 C.F._4 Cascina e deceduta il 4 Ottobre 2019, comprendente l'immobile destinato a residenza civile, sito in Cascina, Via Macerata n. 49 e identificato catastalmente al Fg. 13, part.lla
898, sub. 11 e 5; ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere ai sensi dell'art. 2648 c.c. alla trascrizione della sentenza che verrà resa all'esito del presente giudizio a favore dei SIg.r e contro la Parte_1 Parte_2 SI.r , con riferimento al predetto immobile caduto in successione Controparte_1 destinato a residenza civile, sito in Cascina, Via Macerata n. 49 e identificato catastalmente al Fg. 13, part.lla 898, sub. 11 nelle more del giudizio la presente causa veniva assegnata a questo GOP e, pertanto la causa perveniva alla discussione mediante deposito di note scritte.
Il ricorso è fondato
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 476cod.civ., si ha accettazione tacita dell'eredità quando il chiamato compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Si ritiene, dunque, che l'accettazione tacita possa desumersi dall'esplicazione di un'attività del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persone normale, sicché essa è implicita in tutte quelle azioni che non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod civ. e, pertanto, travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione (Cfr. Cass n.14499/18).
La condotta processuale assunta da parte resistente nel procedimento, comportando l'esplicazione di poteri che solo chi si trova nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere, integra senz'altro l'accettazione tacita dell'eredità (Cfr. sul punto Cass. Civ. n.1183/17, “L'assunzione in giudizio della qualità di erede, di un originario debitore, costituisce accettazione tacita dell'eredità quando i chiamati si costituiscono senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo gli stessi un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, ed è dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla”).
Dalla documentazione in atti cioè che la SI.ra sia erede della SI.ra è Controparte_1 Per_1 vieppiù confermata dal disposto di cui all'art. 476 c.c. in virtù del quale vi è accettazione, seppur tacita dell'eredità “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”. Secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione affinché si integri la fattispecie di cui all'art. 476
c.c. debbono ricorrere due condizioni: il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare;
che l'atto provenga pertanto da colui che abbia la qualità di erede (anzi di chiamato all'eredità) (Cass.
Civ., sentenza n. 5569/2021).
E nella fattispecie per cui è causa la SI.ra chiamata all'eredità della madre de cuius, CP_1 dando incarico all'Agenzia Immobiliare WALK IMMOBILIARE, per la vendita dell'immobile di cui al compendio ereditario, aderendo alla proposta irrevocabile di acquisto in data 16 Marzo 2023, introitando la caparra confirmatoria così come ivi prevista e concordata, ha manifestamente posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità, e SInificativi, invece, della volontà di accettare la stessa.
E' evidente che i SIg.ri e hanno tutto Parte_1 Parte_2
l'interesse a far accertare nei confronti della SI.ra l'intervenuta accettazione Controparte_1 dell'eredità della di lei madre SI.ra , data dall'unità immobiliare di che trattasi, al fine di Per_1 garantire il proprio credito derivante dal summenzionato decreto ingiuntivo iscrivendo ipoteca giudiziale sull'immobile, ed eventualmente, sottoporlo a pignoramento.
Va precisato inoltre che la volontà può anche essere desunta dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e SInificativi della volontà di accettare (quali ad esempio, atti fiscali e civili, e non meramente fiscali, come la denuncia di successione) (cfr Cass.10796/2009; 22317/2014;
11478/2021).
E nella fattispecie per cui è causa la SI.ra chiamata all'eredità della madre de cuius, CP_1
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico della parte convenuta e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta, alla luce dei parametri di cui al DMG 55/2014.
PQM
Il Tribunale di PI , nella contumacia di , sulle conclusioni formulate da parte Controparte_1 ricorrente, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore domanda: accerta e dichiara che la SI.ra (nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
e residente in [...], ha accettato tacitamente C.F._3
o comunque sono stati integrati dalla stessa i presupposti per una sua accettazione dell'eredità della defunta madre SI.ra (c.f. ), nata il [...] in [...] Per_1 C.F._4
e deceduta il 4 Ottobre 2019, comprendente l'immobile destinato a residenza civile, sito in Cascina,
Via Macerata n. 49 e identificato catastalmente al Fg. 13, part.lla 898, sub. 11 e 5; ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere ai sensi dell'art. 2648 c.c. alla trascrizione della sentenza che verrà resa all'esito del presente giudizio a favore dei SIg.ri
[...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) e contro la SI.ra , con riferimento al predetto C.F._2 Controparte_1 immobile caduto in successione destinato a residenza civile, sito in Cascina, Via Macerata n. 49 e identificato catastalmente al Fg. 13, part.lla 898, sub. 11 e 5;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi 3.300, oltre accessori come per legge oltre al CU.
PI lì 9 luglio 2025
Il Giudice Onorario Dr.ssa Rossana Ciccone