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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROMANO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1466/2024 depositato il 26/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920220028033829 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1618/2025 depositato il
02/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso la cartella di pagamento n. 05920220028033829 dell'importo complessivo di € 925,76 a titolo di IRPEF, addizionale regionale e imposta sostitutiva dovute con riferimento all'anno di imposta 2018, cartella che le era stata notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 1.3.2024-.
La ricorrente sostiene che detta cartella sarebbe illegittima per i seguenti motivi:
- mancata notifica dell'atto prodromico (compliance);
- intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa erariale IRPEF;
- intervenuta decadenza, ex art. 25 dpr 602/1973;
- errata procedura di notificazione dell'avviso di compliance.
La ricorrente ha così concluso:
“1) accertare e dichiarare la mancata notifica dell'atto di compliance né di ogni altro atto idoneo a interrompere la prescrizione;
2) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della cartella per mancata notifica dell'avviso di compliance;
3) accertare e dichiarare la prescrizione della pretesa creditoria;
In subordine:
4) accertare e dichiarare la riduzione delle sanzioni pari al 30%.”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione, posto che la ricorrente aveva sollevato questioni che, attenendo al merito, riguardavano esclusivamente l'ente impositore.
L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso che non rispettava le specifiche tecniche prescritte per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, in quanto non era stato sottoscritto in forma digitale ma solo firmato sulla carta, scansionato e inviato senza firma digitale, quale semplice allegato, a una Pec;
nel merito, ha opposto che la cartella era stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità n. 0052788119001, inviata mediante flusso telematico all'intermediario che aveva spedito la dichiarazione, Nominativo_1, fermo restando che non vi era alcun obbligo per l'Ufficio di comunicare gli esiti della liquidazione, posto che «L'Ufficio non era di fronte ad un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione e, pertanto, s'è limitato a iscrivere a ruolo le somme che lo stesso contribuente aveva dichiarato ma non versato» (Cass. 14 gennaio 2011, n. 795); che parimenti infondate erano le eccezioni di prescrizione e decadenza. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, rilevato che non si appalesa fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'Agenzia delle Entrate in ragione del fatto che la ricorrente ha proposto ricorso senza osservare le specifiche tecniche prescritte per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario e, in particolare, per avere omesso di sottoscrivere il ricorso con firma digitale.
In effetti, secondo quanto disposto con Decreto del 04/08/2015 - Min. Nominativo_2 e Finanze, il ricorso deve essere un file nativo digitale e deve essere depositato in formato PDF/A, nonché sottoscritto con firma digitale;
tuttavia, la giurisprudenza, ancorché non senza contrasti, ha chiarito che “quanto … alle modalità
(cd. cartacea o telematica) di proposizione del ricorso, e di costituzione in giudizio, la Corte ha statuito che l'inammissibilità degli atti per violazione della uniformità delle modalità di deposito (in forma cartacea e telematica) nei diversi gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.M. n. 163 del 2013, si applica soltanto nel caso di giudizio introdotto sin dall'inizio in forma telematica, ma non riguarda l'ipotesi dell'utilizzo iniziale della modalità cartacea, che ben può essere limitata al primo grado di giudizio, tenuto conto (anche) dei principi desumibili dalla giurisprudenza della CEDU con riferimento al raggiungimento dello scopo dell'atto depositato in secondo grado (così Cass., 5 maggio 2025, n. 11729; v., altresì, Cass., 21 novembre 2022, n.
34224)” (così, Cass. sez. trib., 19/12/2025, n. 33224; v. anche Comm. trib. reg. Milano Lombardia sez. I,
15/12/2021, n. 4441, secondo cui “… occorre sempre bilanciare l'esigenza di certezza del diritto con il diritto del singolo ad un giusto processo, così come disposto dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in base ad un ragionevole rapporto di proporzionalità tra mezzi utilizzati e scopo perseguito;
poiché detto principio è accolto anche nell'art. 111 della Costituzione, non è inammissibile il ricorso tributario notificato e depositato in modalità analogica in vigenza della normativa che obbliga all'utilizzo degli strumenti telematici”.
Passando al merito, il ricorso è infondato.
Quanto all'omessa notifica della compliance, va premesso che l'Agenzia delle Entrate ha dedotto (ma non provato, avendo omesso di produrre la necessaria documentazione) di avere inviato alla Ricorrente_1 la comunicazione di irregolarità n. 0052788119001, trasmessa mediante flusso telematico all'intermediario che aveva spedito la dichiarazione, Nominativo_1.
Ad ogni modo, è dirimente il rilievo che, nella fattispecie, non vi era obbligo, a pena di nullità, di inviare detta comunicazione.
Al riguardo, la S.C. ha chiarito che " l'art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa –come nella fattispecie- in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462 del 1997 "
(cfr. Cass. n. 18405 del 30/06/2021 ; Cass. n. 33344 del 2019 ; Cass. n. 17479 del 2019 ; Cass. n. 19861 del 5 ottobre 2016; Cass. 24/04/2024, n. 11107). Parimenti priva di fondamento è l'eccezione di prescrizione, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i tributi erariali –quale indubbiamente è l'IRPEF- soggiacciono alla prescrizione ordinaria, che, nella fattispecie, non può evidentemente essere maturata, nemmeno quanto alle sanzioni, trattandosi di credito scaturente dalla dichiarazione modello Unico, anno di imposta 2018, presentata nel 2019, e la cartella di pagamento è stata notificata il 1°/3/2024.
Stessa sorte merita, infine, l'eccezione di decadenza, peraltro, articolata dalla ricorrente in termini meramente apodittici.
A tal riguardo, ai fini che qui interessano, è sufficiente rilevare che gli ordinari termini di decadenza della notifica della cartella, scaturente dal controllo formale, ai sensi dell'articolo 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973, sono stati prorogati dalle norme introdotte a seguito dell'emergenza Covid-19. In particolare, l'articolo 68 comma 4-bis lett. b) del d.l. n. 18 del 2020 prevede che «Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui sopra e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
- di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate».
Il termine decadenziale, alla data di notifica della cartella, non era, dunque, certamente decorso.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Data la natura delle questioni dibattute, su alcune delle quali si annoverano opinioni contrastanti anche nella giurisprudenza, può disporsi la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROMANO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1466/2024 depositato il 26/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920220028033829 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1618/2025 depositato il
02/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso la cartella di pagamento n. 05920220028033829 dell'importo complessivo di € 925,76 a titolo di IRPEF, addizionale regionale e imposta sostitutiva dovute con riferimento all'anno di imposta 2018, cartella che le era stata notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 1.3.2024-.
La ricorrente sostiene che detta cartella sarebbe illegittima per i seguenti motivi:
- mancata notifica dell'atto prodromico (compliance);
- intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa erariale IRPEF;
- intervenuta decadenza, ex art. 25 dpr 602/1973;
- errata procedura di notificazione dell'avviso di compliance.
La ricorrente ha così concluso:
“1) accertare e dichiarare la mancata notifica dell'atto di compliance né di ogni altro atto idoneo a interrompere la prescrizione;
2) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della cartella per mancata notifica dell'avviso di compliance;
3) accertare e dichiarare la prescrizione della pretesa creditoria;
In subordine:
4) accertare e dichiarare la riduzione delle sanzioni pari al 30%.”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitasi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione, posto che la ricorrente aveva sollevato questioni che, attenendo al merito, riguardavano esclusivamente l'ente impositore.
L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso che non rispettava le specifiche tecniche prescritte per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, in quanto non era stato sottoscritto in forma digitale ma solo firmato sulla carta, scansionato e inviato senza firma digitale, quale semplice allegato, a una Pec;
nel merito, ha opposto che la cartella era stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità n. 0052788119001, inviata mediante flusso telematico all'intermediario che aveva spedito la dichiarazione, Nominativo_1, fermo restando che non vi era alcun obbligo per l'Ufficio di comunicare gli esiti della liquidazione, posto che «L'Ufficio non era di fronte ad un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione e, pertanto, s'è limitato a iscrivere a ruolo le somme che lo stesso contribuente aveva dichiarato ma non versato» (Cass. 14 gennaio 2011, n. 795); che parimenti infondate erano le eccezioni di prescrizione e decadenza. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo, rilevato che non si appalesa fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'Agenzia delle Entrate in ragione del fatto che la ricorrente ha proposto ricorso senza osservare le specifiche tecniche prescritte per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario e, in particolare, per avere omesso di sottoscrivere il ricorso con firma digitale.
In effetti, secondo quanto disposto con Decreto del 04/08/2015 - Min. Nominativo_2 e Finanze, il ricorso deve essere un file nativo digitale e deve essere depositato in formato PDF/A, nonché sottoscritto con firma digitale;
tuttavia, la giurisprudenza, ancorché non senza contrasti, ha chiarito che “quanto … alle modalità
(cd. cartacea o telematica) di proposizione del ricorso, e di costituzione in giudizio, la Corte ha statuito che l'inammissibilità degli atti per violazione della uniformità delle modalità di deposito (in forma cartacea e telematica) nei diversi gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.M. n. 163 del 2013, si applica soltanto nel caso di giudizio introdotto sin dall'inizio in forma telematica, ma non riguarda l'ipotesi dell'utilizzo iniziale della modalità cartacea, che ben può essere limitata al primo grado di giudizio, tenuto conto (anche) dei principi desumibili dalla giurisprudenza della CEDU con riferimento al raggiungimento dello scopo dell'atto depositato in secondo grado (così Cass., 5 maggio 2025, n. 11729; v., altresì, Cass., 21 novembre 2022, n.
34224)” (così, Cass. sez. trib., 19/12/2025, n. 33224; v. anche Comm. trib. reg. Milano Lombardia sez. I,
15/12/2021, n. 4441, secondo cui “… occorre sempre bilanciare l'esigenza di certezza del diritto con il diritto del singolo ad un giusto processo, così come disposto dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in base ad un ragionevole rapporto di proporzionalità tra mezzi utilizzati e scopo perseguito;
poiché detto principio è accolto anche nell'art. 111 della Costituzione, non è inammissibile il ricorso tributario notificato e depositato in modalità analogica in vigenza della normativa che obbliga all'utilizzo degli strumenti telematici”.
Passando al merito, il ricorso è infondato.
Quanto all'omessa notifica della compliance, va premesso che l'Agenzia delle Entrate ha dedotto (ma non provato, avendo omesso di produrre la necessaria documentazione) di avere inviato alla Ricorrente_1 la comunicazione di irregolarità n. 0052788119001, trasmessa mediante flusso telematico all'intermediario che aveva spedito la dichiarazione, Nominativo_1.
Ad ogni modo, è dirimente il rilievo che, nella fattispecie, non vi era obbligo, a pena di nullità, di inviare detta comunicazione.
Al riguardo, la S.C. ha chiarito che " l'art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa –come nella fattispecie- in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462 del 1997 "
(cfr. Cass. n. 18405 del 30/06/2021 ; Cass. n. 33344 del 2019 ; Cass. n. 17479 del 2019 ; Cass. n. 19861 del 5 ottobre 2016; Cass. 24/04/2024, n. 11107). Parimenti priva di fondamento è l'eccezione di prescrizione, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i tributi erariali –quale indubbiamente è l'IRPEF- soggiacciono alla prescrizione ordinaria, che, nella fattispecie, non può evidentemente essere maturata, nemmeno quanto alle sanzioni, trattandosi di credito scaturente dalla dichiarazione modello Unico, anno di imposta 2018, presentata nel 2019, e la cartella di pagamento è stata notificata il 1°/3/2024.
Stessa sorte merita, infine, l'eccezione di decadenza, peraltro, articolata dalla ricorrente in termini meramente apodittici.
A tal riguardo, ai fini che qui interessano, è sufficiente rilevare che gli ordinari termini di decadenza della notifica della cartella, scaturente dal controllo formale, ai sensi dell'articolo 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973, sono stati prorogati dalle norme introdotte a seguito dell'emergenza Covid-19. In particolare, l'articolo 68 comma 4-bis lett. b) del d.l. n. 18 del 2020 prevede che «Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui sopra e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
- di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate».
Il termine decadenziale, alla data di notifica della cartella, non era, dunque, certamente decorso.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Data la natura delle questioni dibattute, su alcune delle quali si annoverano opinioni contrastanti anche nella giurisprudenza, può disporsi la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese compensate.