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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 493/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IC OB, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
CORRERA MARIA ROSARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4457/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 257/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento R.G.R. n. 4457/2025 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Milano riguarda il ricorso presentato da Ricorrente_1 S.R.L. contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, per il rimborso della maggiore IRAP versata nel 2022, dovuta alla mancata deduzione del contributo straordinario contro il caro bollette (art. 37 del d.l. n. 21/2022).
In seguito alla sentenza n. 180/2025 della Corte Costituzionale, che ha confermato la legittimità della norma che esclude la deducibilità del contributo, la Società ha dichiarato di non avere più interesse a proseguire il giudizio, rinunciando formalmente al ricorso.
Le parti, in applicazione dell'art. 44 del d.lgs. n. 546/1992, hanno concordato la compensazione delle spese di lite, estinguendo così il procedimento senza ulteriori oneri. Il provvedimento è stato sottoscritto dai rappresentanti della società, dai difensori e dall'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei principi di economia processuale e leale collaborazione tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevata la rinuncia al ricorso e la richiesta di estinzione del procedimento con compensazione delle spese a questa Corte non rimane altra da fare che dichiarare l'estinzione del processo. SPese compensate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Il Relatore Il Presidente
TR AR SC BE HI
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IC OB, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
CORRERA MARIA ROSARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4457/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 257/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento R.G.R. n. 4457/2025 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Milano riguarda il ricorso presentato da Ricorrente_1 S.R.L. contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano, per il rimborso della maggiore IRAP versata nel 2022, dovuta alla mancata deduzione del contributo straordinario contro il caro bollette (art. 37 del d.l. n. 21/2022).
In seguito alla sentenza n. 180/2025 della Corte Costituzionale, che ha confermato la legittimità della norma che esclude la deducibilità del contributo, la Società ha dichiarato di non avere più interesse a proseguire il giudizio, rinunciando formalmente al ricorso.
Le parti, in applicazione dell'art. 44 del d.lgs. n. 546/1992, hanno concordato la compensazione delle spese di lite, estinguendo così il procedimento senza ulteriori oneri. Il provvedimento è stato sottoscritto dai rappresentanti della società, dai difensori e dall'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei principi di economia processuale e leale collaborazione tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevata la rinuncia al ricorso e la richiesta di estinzione del procedimento con compensazione delle spese a questa Corte non rimane altra da fare che dichiarare l'estinzione del processo. SPese compensate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Il Relatore Il Presidente
TR AR SC BE HI