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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/11/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG 734/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
BA DE BO Presidente
CA CC Consigliere rel. e est.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 734/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 14 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Venta appellante
e
pro tempore del quale Ufficiale dello Stato Civile CP_1 Controparte_2
(c.f. ), P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di CP_2 appellato
e nei confronti di
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_2 P.IVA_1 appellato contumace
avente ad oggetto: riforma della sentenza n. 470/2024 resa dal Tribunale di L'Aquila, pubblicata in data 29 giugno 2024.
L'udienza del 14 ottobre 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
Conclusioni dell'appellante:
“Nell'interesse dell'appellante , si precisano le conclusioni Parte_1 riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di appello che di seguito vengono trascritte:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
A) in via istruttoria:
- in accoglimento del motivo di gravame n. 4 ammettere i mezzi di prova già chiesti in primo grado, per le ragioni esplicate nel quarto motivo del presente atto;
B) nel merito:
1) in accoglimento del motivo di gravame n. 1, riformare la sentenza nel senso di ritenere dimostrato che la fosse stabilmente dimorante in da Parte_1 CP_2
Settembre 2008;
2) in accoglimento del motivo di gravame n. 2, riformare la sentenza e dichiarare il diritto della ad essere iscritta nel registro della popolazione Parte_1 residente nel Comune di dall'1.09.2008; CP_2
3) in accoglimento del motivo di gravame n. 3 condannare il Sindaco del
(quale legale rappresentante dell'Ente e/o qual Ufficiale di Controparte_2
Governo) a modificare le informazioni inserite sul GePi a seguito della iscrizione nel registro della popolazione residente nel Comune di a far data dall'1.9.2008; CP_2
4) in accoglimento del motivo di gravame n. 5 condannare le controparti alla refusione delle spese di lite del primo grado.
In ogni caso con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio”. pag. 2/13 Conclusioni dell'appellato costituito, in sede di comparsa di costituzione:
“Tutto ciò premesso in punto di fatto, il , in Controparte_3 CP_2 qualità di Ufficiale del Governo, si costituisce nel presente giudizio e contesta estensivamente l'avverso appello, chiedendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge, in quanto lo stesso è infondato alla luce delle considerazioni espresse, e rassegnano le seguenti CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare le domande ex adverso proposte in quanto infondate. Vinte le spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 470/24 pubblicata in data 29 giugno 2024 il Tribunale di L'Aquila così provvedeva:
“1) Disapplicati in quanto illegittimi i provvedimenti di cancellazione impugnati nella misura indicata in motivazione, accerta il diritto della ricorrente ad ottenere dal Sindaco pro tempore - nella sua qualità di Ufficiale dell'Anagrafe, delegato del Ministro dell'Interno e responsabile della Tenuta dei Registri
Anagrafici della popolazione residente a [...]l'iscrizione della sig.ra CP_2
C.F. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
12.9.1988, residente a [...], CP_2 int. 12 nel registro della popolazione residente di a decorrere dal CP_2
1/4/2009;
2) Respinge per il resto;
3) Compensa le spese di lite”.
1.1 Il procedimento di primo grado era scaturito dalla domanda formulata dalla diretta a ottenere: il riconoscimento in capo a essa del “requisito anagrafico Parte_1 necessario per percepire il reddito di cittadinanza” richiesto in data 7 marzo 2019 all'Inps; la condanna del , in persona del Sindaco legale CP_2 CP_2 rappresentante, ad operare sul portale GePi le variazioni necessarie affinché la
pag. 3/13 ricorrente possa ottenere dall'Inps l'erogazione del reddito di cittadinanza, a far data dalla presentazione della domanda del 7.3.2019 (e quindi sia gli arretrati dovuti dal momento dell'interruzione dell'erogazione, e cioè da luglio 2020, e sia la restituzione alla ricorrente delle somme rimborsate all'Inps a seguito della revoca del reddito di cittadinanza)”. In via subordinata l'allora ricorrente aveva chiesto al Tribunale di
L'Aquila di dichiarare “la sussistenza in capo alla ricorrente del diritto all'iscrizione nel registro dell'anagrafe dei residenti nel Comune di a far data dall'8.6.2008 CP_2
(giorno successivo all'ingresso in Italia)”, con condanna del Sindaco del Comune di nella sua qualità di Ufficiale del Governo e di Ufficiale dell'anagrafe, ad
CP_2 iscrivere la ricorrente nel registro dell'anagrafe dei residenti nel Comune di a
CP_2 far data dall'8.6.2008, con condanna, altresì, del “Sindaco del Comune di ,
CP_2 nella sua qualità di Ufficiale del Governo e di Ufficiale dell'anagrafe, e/o di legale rappresentante del Comune di , ad operare sul portale GePi le variazioni
CP_2 necessarie affinché la ricorrente possa ottenere dall'Inps l'erogazione del reddito di cittadinanza, a far data dalla presentazione della domanda del 7.3.2019 (e quindi sia gli arretrati dovuti dal momento dell'interruzione dell'erogazione, e cioè da luglio
2020, e sia la restituzione alla ricorrente delle somme rimborsate all'Inps a seguito della revoca del reddito di cittadinanza)” (pagg. 7 e 8 del ricorso introduttivo di primo grado).
1.2 A sostegno delle formulate domande, l'allora ricorrente assumeva di aver percepito il reddito di cittadinanza a partire dal mese di aprile 2019 al giugno 2020, a seguito di istanza presentata in data 7 marzo 2019, e che successivamente, con nota del 2 giugno
2022, l'Inps le aveva comunicato la revoca del beneficio per mancanza del requisito della residenza decennale, posizione segnalata dal Comune di alla competente CP_2
Procura della Repubblica del medesimo comune.
La deduceva di essere stata rinviata a giudizio con l'accusa di aver attestato Parte_1 falsamente di aver avuto la propria residenza in Italia da almeno dieci anni al momento della presentazione della domanda per il reddito di cittadinanza, e che tale procedimento si era concluso con sentenza con la quale il Gup aveva dichiarato “non luogo a procedere” per insussistenza del fatto, avendo accertato la sussistenza del requisito della stabile permanenza in Italia da oltre dieci anni, in quanto era emerso che l'ingresso in pag. 4/13 Italia era avvenuto in data 7 giugno 2008 e che in data 1.04.2009 aveva iniziato il rapporto di lavoro domestico presso datrice di lavoro privata.
La ricorrente rappresentava che dopo la sentenza penale di assoluzione aveva provveduto a inoltrare formale richiesta all'Inps di riattivare il beneficio economico, alla quale aveva dato riscontro l'Ente previdenziale assumendo che solo dopo l'intervento del sulla piattaforma GePi di variazione dell'esito negativo Controparte_2 avrebbe potuto ricominciare a erogare la prestazione;
il al Controparte_2 contrario aveva insistito nel negare la sussistenza del requisito anagrafico.
Sulla base di tali circostanze fattuali, l'allora ricorrente si era rivolta alla competente autorità giudiziaria al fine di vedersi riconosciuto il diritto a percepire il reddito di cittadinanza, e, nel caso di necessità di una iscrizione anagrafica, che questa avvenisse con decorrenza da epoca antecedente a quella risultante dal registro della popolazione residente (6.10.2010), retrocedendola ad almeno dieci anni prima dalla data di presentazione della istanza per il reddito di cittadinanza.
1.3 Si costituiva in giudizio il Sindaco pro tempore del nella sua Controparte_2 duplice qualità di legale rappresentante del Comune e quale Ufficiale dello Stato Civile, insistendo per il rigetto del ricorso.
1.4 Veniva espletata attività istruttoria attraverso l'assunzione della prova testimoniale e la causa veniva decisa.
1.4 Il Tribunale di L'Aquila riteneva parzialmente fondata la domanda di parte ricorrente e per la parte che qui interessa, non essendo state svolte nel presente giudizio di appello questioni circa la legittimazione passiva del Sindaco pro tempore quale
Ufficiale dello Stato Civile, poneva a fondamento della propria decisione le seguenti argomentazioni.
Facendo proprio in punto di diritto l'orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Civ.
n. 3841/2021) in tema di residenza come definita dall'art. 43 c.c., in termini di fatto il
Tribunale riteneva che dall'esame delle prove documentali (foto allegata alle note conclusive) e dalle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale poteva considerarsi attendibile la circostanza che la vivesse a già a partire dal mese di Parte_1 CP_2 settembre 2009, come confermato anche dalla documentazione prodotta – doc. 7 a –
pag. 5/13 dalla quale emergeva che dall'ingresso della allora ricorrente in Italia questa aveva rinnovato il relativo permesso di soggiorno in per lavoro subordinato. CP_2
Il Tribunale riteneva, tuttavia, che dalla disamina complessiva della documentazione prodotta non poteva considerarsi provata la circostanza che dalla data di ingresso della ricorrente in Italia, il 7.06.2008, questa avesse avuto una stabile dimora in CP_2 anche in considerazione del fatto che non si poteva affermare che a tale data “vi fossero le condizioni perché ottenesse l'iscrizione nelle liste della popolazione residente in questa città”.
Il Tribunale riteneva inoltre che:
- non risultava che la richiesta di iscrizione all'anagrafe fosse stata effettuata dalla al momento dell'ingresso in Italia;
Parte_1
- il certificato rilasciato dal Centro per l'Impiego non offriva elementi tali da far presumere, sia in senso positivo sia in senso negativo, la permanenza della ricorrente in
Italia, mentre comprovava che dal 1.04.2009 l'allora ricorrente aveva iniziato il rapporto di lavoro subordinato;
- dall'attestato della Questura di emergeva che il primo permesso di soggiorno CP_2 rilasciato dopo l'ingresso in Italia risaliva al 17.09.2009.
A seguito di tali evidenze, il Tribunale riteneva provata la permanenza della ricorrente nel territorio del Comune di solo a partire dall'1.04.2009. CP_2
Il Giudice di prime cure escludeva, altresì, la valenza probatoria della sentenza penale nel giudizio civile dal momento che, valorizzando il documento della Questura, il giudice penale aveva ritenuto che l'imputata avesse dimostrato di essere stata stabilmente residente cosicché l'accusa avrebbe dovuto fornire elementi di maggiore credibilità al fine di affermare con piena certezza la violazione della legge penale da parte della stessa anche negli altri periodi. Diversamente, in sede civile, l'onere della prova si atteggia in maniera opposta e grava per intero sulla parte ricorrente, tenuta alla dimostrazione piena dei fatti costitutivi del proprio diritto, prova che il Tribunale riteneva non sussistente, salvo che a partire dall'1/4/2009.
Da ultimo il Tribunale riteneva di non accogliere la domanda subordinata in quanto afferente al vaglio di ammissibilità del diritto a percepire il reddito di cittadinanza incardinato in un giudizio avente altre finalità e in assenza di contraddittorio con l'Inps. pag. 6/13 Sulla base di tali argomentazioni, il giudice di primo grado riteneva fondata la domanda relativa all'accertamento del diritto soggettivo della ricorrente a vedersi riconosciuta l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di con CP_2 decorrenza dall'1.04.2009, con conseguente rettifica da parte del Sindaco di CP_2 nella sua qualità di Ufficiale dello Stato Civile.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila propone appello
[...] sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
2.1 “Errata valutazione della prova testimoniale e documentale. Violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c. – Pag. 7 punto 5 della sentenza”.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la circostanza sulla scorta della quale il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la Bambuleac domiciliata presso la casa della madre del teste dal settembre 2009, sulla base di quanto Testimone_1 da questi dichiarato in sede di prova testimoniale.
A parere dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato la pagina dell'agenda allegata alle note conclusionali nella quale il teste , in realtà Tes_1 in corrispondenza della data del 28.09.2008, aveva effettuato annotazioni da lui scritte, testimonianza e documento ritenuti attendibili dal Tribunale.
Parte appellante ritiene, quindi, provata la circostanza che a partire dal 28.09.2008 la fosse stabilmente dimorante in presso l'abitazione della sig.ra Parte_1 CP_2
, madre del teste . Persona_1 Tes_1
2.2 “Errata determinazione al giorno 1.4.2009 della data a partire dalla quale sarebbe stata dimostrata la effettiva permanenza in Italia della ricorrente e conseguentemente dichiarato il diritto della stessa all'iscrizione nel registro della popolazione residente nel Comune di da tale data – Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Pag.
7-8 CP_2 punti 6-7-8-10 della sentenza”.
Con il secondo motivo, in virtù di quanto esposto nel primo motivo di impugnazione,
l'appellante si duole del riconoscimento del diritto della all'iscrizione Parte_1 nell'anagrafe solo a far data dall'1.04.2009, come stabilito in sentenza, avendo invece l'appellante provato la stabile dimora a far data dall'1.09.2008.
2.3 “Erroneo rigetto della domanda subordinata – Pag. 8 punto 9 della sentenza”.
pag. 7/13 L'appellante censura il rigetto da parte del Tribunale della domanda subordinata, motivato dal giudice di prime cure sulla base della circostanza che tale domanda presupponeva il vaglio di ammissibilità del diritto in capo alla ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza, suscettibile di accertamento solo in contraddittorio con l'INPS.
Nel riprodurre testualmente il contenuto delle domande proposte in primo grado, parte appellante, premesso che essendo stato riconosciuto il diritto della a ottenere Parte_1
l'iscrizione all'anagrafe in data anteriore a quella che risultava parrebbe che il Tribunale abbia rigettato la domanda subordinata diretta a ottenere la condanna del CP_2
a operare sulla piattaforma Gepi per le necessarie variazioni allo scopo di
[...] permettere all'Inps l'erogazione del reddito di cittadinanza, tanto premesso ed in considerazione del fatto che era stata accertata la sussistenza del requisito anagrafico, la cui presunta assenza era stata l'unico motivo per cui il Comune di aveva CP_2 revocato sul Gepi l'autorizzazione al percepimento del reddito di cittadinanza, considerato che l'Inps procede alla erogazione del beneficio economico sulla base di quanto risulta dalla piattaforma Gepi, sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto condannare il a effettuare le relative variazioni su detto portale Controparte_2 sulla scorta del riconoscimento del requisito della stabile permanenza in Italia a partire dal settembre 2008.
2.4 “Erroneamente non è stata disposta la nuova audizione del teste Testimone_1
– Violazione dell'art. 115 c.p.c.”.
Con tale motivo, l'appellante insiste per una nuova audizione del teste in quanto Tes_1 in sede di testimonianza nel corso del primo grado di giudizio questi avrebbe indicato la data del 1.09.2008 quale data di decorrenza della permanenza della in Parte_1
circostanza erroneamente non verbalizzata. CP_2
2.5 “Erronea compensazione delle spese di lite – pag. 8 punto 11 sentenza”.
Da ultimo l'appellante lamenta in ordine alle spese di lite la dichiarata compensazione delle stesse in considerazione del fatto che in primo grado era stata data la prova della fondatezza delle domande proposte.
3. Si è costituito il Sindaco pro tempore del nella qualità di Controparte_2
Ufficiale dello Stato Civile, invocando l'infondatezza del proposto gravame con rigetto dello stesso. pag. 8/13 Nessuno si è costituito per il in persona del Sindaco pro tempore. Controparte_2
4) Motivi della decisione.
4.1 Preliminarmente la Corte ritiene di dover dichiarare la contumacia del CP_2
in persona del Sindaco pro tempore, il quale sebbene ritualmente citato non
[...] ha inteso partecipare al presente giudizio di gravame.
4.2 Passando alla disamina del merito della causa, la Corte ritiene di dover dichiarare l'improcedibilità del proposto appello per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., che estrinsecandosi in una condizione dell'azione deve sussistere sino al momento della pronuncia e come tale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
4.3 Pare opportuno premettere una breve ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale in relazione al riconoscimento del requisito anagrafico di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) numero 2, D.L. n. 4/2019, istitutiva del Reddito di cittadinanza, che prevede la permanenza nel territorio italiano per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi, antecedenti la richiesta del beneficio economico da parte dei richiedenti che siano in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 2, comma 1, lett. a) n.1 D.L. n. 4/2019.
4.4 Dato per acquisito il fatto che il riferimento al criterio della residenza debba aver riguardo alla residenza di fatto, come espresso nelle note esplicative del Ministero del
Lavoro in relazione proprio al requisito di permanenza nel territorio italiano, nonché nelle pronunce di merito anche di questa Corte (C.A. L'Aquila n. 188/2024), il dato temporale dei dieci anni è stato oggetto di recente di alcune pronunce sia della Corte
Costituzionale sia della Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, che hanno ravvisato l'illegittimità della previsione temporale decennale discriminatoria (Corte di
Giustizia Europea de 29 luglio 2024) e l'illegittimità costituzionale (Corte Cost. Sent. n.
31/2025) della medesima disposizione.
4.5 In particolare, la Corte delle leggi ha, nel raccordare le pronunce rese in merito alla questione, rilevato che: “In questi termini, si ricompone armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di Giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-
122/22, C.U. e C-223/22, N.D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, pag. 9/13 sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall'ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con
l'ordinamento dell'Unione europea. Si evita così, oltretutto, l'insorgere di una discriminazione alla rovescia altrimenti effettivamente prospettabile, come giustamente rilevato dalla difesa delle parti private, in relazione ai cittadini dell'Unione europea, che rimanevano ancora soggetti al termine decennale. Infatti, come questa Corte ha già rilevato nella sentenza n. 1 del 2025, la << pronuncia di incostituzionalità, nel caducare un requisito che ha valenza generale, consente di porre rimedio alle incongruenze di una disciplina che per tutti, cittadini e stranieri, prescrive il requisito della residenza decennale. Si scongiura così il rischio delle “discriminazioni a rovescio”, che una disapplicazione, circoscritta ai soggiornanti di lungo periodo tutelati dalla direttiva 2003/109/CE, non mancherebbe di generare a danno degli altri beneficiari delle provvidenze>>” (punto 8.4, Corte Cost. Sent. n. 31/2025).
4.6 Sulla base di tale raccordo giurisprudenziale, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a) numero 2, D.L. n. 4/2019 nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia <>, anziché prevedere <>.
4.7 Fatta tale premessa, la Corte rileva che dal tenore degli atti di causa, sia di primo grado sia del presente grado di giudizio, l'oggetto del giudizio è costituito essenzialmente dal riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria del presupposto anagrafico al fine di vedersi riconosciuto il diritto a ottenere il beneficio economico costituito dal reddito di cittadinanza, domanda ritenuta inammissibile dal Giudice di prime cure – sebbene indicata in sentenza come domanda subordinata – in assenza dei contraddittorio con l'Inps, e si aggiunge, di competenza del giudice del lavoro.
4.8 Le ulteriori domande dirette a ottenere l'iscrizione dell'appellante all'anagrafe della popolazione del Comune di , in primo grado a far data dall'ingresso della CP_2 in Italia – 7.06.2008-, come risultante dalla comunicazione della Questura di Parte_1
e nel presente giudizio a far data dal 1° settembre 2008, sono funzionalmente CP_2 collegate al riconoscimento del requisito della residenza dell'appellata al fine di ottenere il reddito di cittadinanza. pag. 10/13 Ciò emerge con evidenza dall'esame del petitum formulato nel giudizio di primo grado, laddove la ricorrente ha domandato:
“1- Dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito anagrafico necessario per percepire il reddito di cittadinanza richiesto con la domanda RDC prot.
Inps-Rdc-2019-193343 del 7.3.2019;
2- condannare il , in persona del Sindaco legale rappresentante, ad Controparte_2 operare sul portale GePi le variazioni necessarie affinchè la ricorrente possa ottenere dall'Inps l'erogazione del reddito di cittadinanza, a far data dalla presentazione della domanda del 7.3.2019 (e quindi sia gli arretrati dovuti dal momento dell'interruzione dell'erogazione, e cioè da luglio 2020, e sia la restituzione alla ricorrente delle somme rimborsate all'Inps a seguito della revoca del reddito di cittadinanza);
In via subordinata;
3- Dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente del diritto all'iscrizione nel registro dell'anagrafe dei residenti nel Comune di a far data dall'8.6.2008 (giorno CP_2 successivo all'ingresso in Italia);
4- condannare il Sindaco del Comune di , nella sua qualità di Ufficiale del CP_2
Governo e di Ufficiale dell'anagrafe, ad iscrivere la ricorrente nel registro dell'anagrafe dei residenti nel Comune di a far data dall'8.6.2008; CP_2
5- condannare il Sindaco del Comune di , nella sua qualità di Ufficiale del CP_2
Governo e di Ufficiale dell'anagrafe, e/o di legale rappresentante del Comune di
, ad operare sul portale GePi le variazioni necessarie affinchè la ricorrente CP_2 possa ottenere dall'Inps l'erogazione del reddito di cittadinanza, a far data dalla presentazione della domanda del 7.3.2019 (e quindi sia gli arretrati dovuti dal momento dell'interruzione dell'erogazione, e cioè da luglio 2020, e sia la restituzione alla ricorrente delle somme rimborsate all'Inps a seguito della revoca del reddito di cittadinanza)”.
4.9 La Corte rileva che alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale, da ultima la n. 31/2025 sopra richiamata, non assume più alcuna rilevanza nel caso di specie, ai fini dell'accertamento del requisito anagrafico, una diversa iscrizione temporale della all'anagrafe della popolazione della città di in quanto: Parte_1 CP_2
pag. 11/13 - in data 6 ottobre 2010, come pacificamente emerso dagli atti di causa, la stessa è stata iscritta alla predetta anagrafe;
- in data 7 marzo 2019 è stata da questa presentata istanza per ottenere il Reddito di cittadinanza;
- la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a) numero 2, D.L. n. 4/2019 nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia <>, anziché prevedere <>.
Conseguentemente, allo stato, non vi è ragione alcuna per procedere all'iscrizione della all'anagrafe in una data antecedente a quella della registrazione anagrafica Parte_1 presso il Comune di risultando sussistente alla data della presentazione CP_2 dell'istanza per ottenere il beneficio economico (2019) il presupposto stabilito dalla
Corte Costituzionale dei cinque anni di permanenza/residenza anteriori alla presentazione della istanza (2010).
4.10 Da tale evoluzione normativa, come statuito dalla Corte Costituzionale, la Corte ritiene sia venuto meno in capo alla l'interesse a ottenere la retrodatazione Parte_1 della propria iscrizione all'anagrafe della popolazione del Comune di ai fini CP_2 dell'ottenimento del diritto al riconoscimento del reddito di cittadinanza.
4.11 In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, la
Corte ritiene di doverle compensare alla luce delle recenti pronunce della Corte
Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea, sopra menzionate, e della novità della questione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 470/2024 resa dal Tribunale di L'Aquila, pubblicata in data 29 giugno 2024, nei confronti del Sindaco pro tempore del quale Ufficiale dello Controparte_2
Sato Civile, e del in persona del Sindaco pro tempore, ogni altra Controparte_2 istanza disattesa, in parziale accoglimento del proposto gravame:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 pag. 12/13 Consigliere est.
CA CC
Presidente
BA DE BO
pag. 13/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
BA DE BO Presidente
CA CC Consigliere rel. e est.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 734/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 14 ottobre 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Venta appellante
e
pro tempore del quale Ufficiale dello Stato Civile CP_1 Controparte_2
(c.f. ), P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di CP_2 appellato
e nei confronti di
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_2 P.IVA_1 appellato contumace
avente ad oggetto: riforma della sentenza n. 470/2024 resa dal Tribunale di L'Aquila, pubblicata in data 29 giugno 2024.
L'udienza del 14 ottobre 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
Conclusioni dell'appellante:
“Nell'interesse dell'appellante , si precisano le conclusioni Parte_1 riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di appello che di seguito vengono trascritte:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
A) in via istruttoria:
- in accoglimento del motivo di gravame n. 4 ammettere i mezzi di prova già chiesti in primo grado, per le ragioni esplicate nel quarto motivo del presente atto;
B) nel merito:
1) in accoglimento del motivo di gravame n. 1, riformare la sentenza nel senso di ritenere dimostrato che la fosse stabilmente dimorante in da Parte_1 CP_2
Settembre 2008;
2) in accoglimento del motivo di gravame n. 2, riformare la sentenza e dichiarare il diritto della ad essere iscritta nel registro della popolazione Parte_1 residente nel Comune di dall'1.09.2008; CP_2
3) in accoglimento del motivo di gravame n. 3 condannare il Sindaco del
(quale legale rappresentante dell'Ente e/o qual Ufficiale di Controparte_2
Governo) a modificare le informazioni inserite sul GePi a seguito della iscrizione nel registro della popolazione residente nel Comune di a far data dall'1.9.2008; CP_2
4) in accoglimento del motivo di gravame n. 5 condannare le controparti alla refusione delle spese di lite del primo grado.
In ogni caso con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio”. pag. 2/13 Conclusioni dell'appellato costituito, in sede di comparsa di costituzione:
“Tutto ciò premesso in punto di fatto, il , in Controparte_3 CP_2 qualità di Ufficiale del Governo, si costituisce nel presente giudizio e contesta estensivamente l'avverso appello, chiedendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge, in quanto lo stesso è infondato alla luce delle considerazioni espresse, e rassegnano le seguenti CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare le domande ex adverso proposte in quanto infondate. Vinte le spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 470/24 pubblicata in data 29 giugno 2024 il Tribunale di L'Aquila così provvedeva:
“1) Disapplicati in quanto illegittimi i provvedimenti di cancellazione impugnati nella misura indicata in motivazione, accerta il diritto della ricorrente ad ottenere dal Sindaco pro tempore - nella sua qualità di Ufficiale dell'Anagrafe, delegato del Ministro dell'Interno e responsabile della Tenuta dei Registri
Anagrafici della popolazione residente a [...]l'iscrizione della sig.ra CP_2
C.F. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
12.9.1988, residente a [...], CP_2 int. 12 nel registro della popolazione residente di a decorrere dal CP_2
1/4/2009;
2) Respinge per il resto;
3) Compensa le spese di lite”.
1.1 Il procedimento di primo grado era scaturito dalla domanda formulata dalla diretta a ottenere: il riconoscimento in capo a essa del “requisito anagrafico Parte_1 necessario per percepire il reddito di cittadinanza” richiesto in data 7 marzo 2019 all'Inps; la condanna del , in persona del Sindaco legale CP_2 CP_2 rappresentante, ad operare sul portale GePi le variazioni necessarie affinché la
pag. 3/13 ricorrente possa ottenere dall'Inps l'erogazione del reddito di cittadinanza, a far data dalla presentazione della domanda del 7.3.2019 (e quindi sia gli arretrati dovuti dal momento dell'interruzione dell'erogazione, e cioè da luglio 2020, e sia la restituzione alla ricorrente delle somme rimborsate all'Inps a seguito della revoca del reddito di cittadinanza)”. In via subordinata l'allora ricorrente aveva chiesto al Tribunale di
L'Aquila di dichiarare “la sussistenza in capo alla ricorrente del diritto all'iscrizione nel registro dell'anagrafe dei residenti nel Comune di a far data dall'8.6.2008 CP_2
(giorno successivo all'ingresso in Italia)”, con condanna del Sindaco del Comune di nella sua qualità di Ufficiale del Governo e di Ufficiale dell'anagrafe, ad
CP_2 iscrivere la ricorrente nel registro dell'anagrafe dei residenti nel Comune di a
CP_2 far data dall'8.6.2008, con condanna, altresì, del “Sindaco del Comune di ,
CP_2 nella sua qualità di Ufficiale del Governo e di Ufficiale dell'anagrafe, e/o di legale rappresentante del Comune di , ad operare sul portale GePi le variazioni
CP_2 necessarie affinché la ricorrente possa ottenere dall'Inps l'erogazione del reddito di cittadinanza, a far data dalla presentazione della domanda del 7.3.2019 (e quindi sia gli arretrati dovuti dal momento dell'interruzione dell'erogazione, e cioè da luglio
2020, e sia la restituzione alla ricorrente delle somme rimborsate all'Inps a seguito della revoca del reddito di cittadinanza)” (pagg. 7 e 8 del ricorso introduttivo di primo grado).
1.2 A sostegno delle formulate domande, l'allora ricorrente assumeva di aver percepito il reddito di cittadinanza a partire dal mese di aprile 2019 al giugno 2020, a seguito di istanza presentata in data 7 marzo 2019, e che successivamente, con nota del 2 giugno
2022, l'Inps le aveva comunicato la revoca del beneficio per mancanza del requisito della residenza decennale, posizione segnalata dal Comune di alla competente CP_2
Procura della Repubblica del medesimo comune.
La deduceva di essere stata rinviata a giudizio con l'accusa di aver attestato Parte_1 falsamente di aver avuto la propria residenza in Italia da almeno dieci anni al momento della presentazione della domanda per il reddito di cittadinanza, e che tale procedimento si era concluso con sentenza con la quale il Gup aveva dichiarato “non luogo a procedere” per insussistenza del fatto, avendo accertato la sussistenza del requisito della stabile permanenza in Italia da oltre dieci anni, in quanto era emerso che l'ingresso in pag. 4/13 Italia era avvenuto in data 7 giugno 2008 e che in data 1.04.2009 aveva iniziato il rapporto di lavoro domestico presso datrice di lavoro privata.
La ricorrente rappresentava che dopo la sentenza penale di assoluzione aveva provveduto a inoltrare formale richiesta all'Inps di riattivare il beneficio economico, alla quale aveva dato riscontro l'Ente previdenziale assumendo che solo dopo l'intervento del sulla piattaforma GePi di variazione dell'esito negativo Controparte_2 avrebbe potuto ricominciare a erogare la prestazione;
il al Controparte_2 contrario aveva insistito nel negare la sussistenza del requisito anagrafico.
Sulla base di tali circostanze fattuali, l'allora ricorrente si era rivolta alla competente autorità giudiziaria al fine di vedersi riconosciuto il diritto a percepire il reddito di cittadinanza, e, nel caso di necessità di una iscrizione anagrafica, che questa avvenisse con decorrenza da epoca antecedente a quella risultante dal registro della popolazione residente (6.10.2010), retrocedendola ad almeno dieci anni prima dalla data di presentazione della istanza per il reddito di cittadinanza.
1.3 Si costituiva in giudizio il Sindaco pro tempore del nella sua Controparte_2 duplice qualità di legale rappresentante del Comune e quale Ufficiale dello Stato Civile, insistendo per il rigetto del ricorso.
1.4 Veniva espletata attività istruttoria attraverso l'assunzione della prova testimoniale e la causa veniva decisa.
1.4 Il Tribunale di L'Aquila riteneva parzialmente fondata la domanda di parte ricorrente e per la parte che qui interessa, non essendo state svolte nel presente giudizio di appello questioni circa la legittimazione passiva del Sindaco pro tempore quale
Ufficiale dello Stato Civile, poneva a fondamento della propria decisione le seguenti argomentazioni.
Facendo proprio in punto di diritto l'orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Civ.
n. 3841/2021) in tema di residenza come definita dall'art. 43 c.c., in termini di fatto il
Tribunale riteneva che dall'esame delle prove documentali (foto allegata alle note conclusive) e dalle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale poteva considerarsi attendibile la circostanza che la vivesse a già a partire dal mese di Parte_1 CP_2 settembre 2009, come confermato anche dalla documentazione prodotta – doc. 7 a –
pag. 5/13 dalla quale emergeva che dall'ingresso della allora ricorrente in Italia questa aveva rinnovato il relativo permesso di soggiorno in per lavoro subordinato. CP_2
Il Tribunale riteneva, tuttavia, che dalla disamina complessiva della documentazione prodotta non poteva considerarsi provata la circostanza che dalla data di ingresso della ricorrente in Italia, il 7.06.2008, questa avesse avuto una stabile dimora in CP_2 anche in considerazione del fatto che non si poteva affermare che a tale data “vi fossero le condizioni perché ottenesse l'iscrizione nelle liste della popolazione residente in questa città”.
Il Tribunale riteneva inoltre che:
- non risultava che la richiesta di iscrizione all'anagrafe fosse stata effettuata dalla al momento dell'ingresso in Italia;
Parte_1
- il certificato rilasciato dal Centro per l'Impiego non offriva elementi tali da far presumere, sia in senso positivo sia in senso negativo, la permanenza della ricorrente in
Italia, mentre comprovava che dal 1.04.2009 l'allora ricorrente aveva iniziato il rapporto di lavoro subordinato;
- dall'attestato della Questura di emergeva che il primo permesso di soggiorno CP_2 rilasciato dopo l'ingresso in Italia risaliva al 17.09.2009.
A seguito di tali evidenze, il Tribunale riteneva provata la permanenza della ricorrente nel territorio del Comune di solo a partire dall'1.04.2009. CP_2
Il Giudice di prime cure escludeva, altresì, la valenza probatoria della sentenza penale nel giudizio civile dal momento che, valorizzando il documento della Questura, il giudice penale aveva ritenuto che l'imputata avesse dimostrato di essere stata stabilmente residente cosicché l'accusa avrebbe dovuto fornire elementi di maggiore credibilità al fine di affermare con piena certezza la violazione della legge penale da parte della stessa anche negli altri periodi. Diversamente, in sede civile, l'onere della prova si atteggia in maniera opposta e grava per intero sulla parte ricorrente, tenuta alla dimostrazione piena dei fatti costitutivi del proprio diritto, prova che il Tribunale riteneva non sussistente, salvo che a partire dall'1/4/2009.
Da ultimo il Tribunale riteneva di non accogliere la domanda subordinata in quanto afferente al vaglio di ammissibilità del diritto a percepire il reddito di cittadinanza incardinato in un giudizio avente altre finalità e in assenza di contraddittorio con l'Inps. pag. 6/13 Sulla base di tali argomentazioni, il giudice di primo grado riteneva fondata la domanda relativa all'accertamento del diritto soggettivo della ricorrente a vedersi riconosciuta l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di con CP_2 decorrenza dall'1.04.2009, con conseguente rettifica da parte del Sindaco di CP_2 nella sua qualità di Ufficiale dello Stato Civile.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila propone appello
[...] sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
2.1 “Errata valutazione della prova testimoniale e documentale. Violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c. – Pag. 7 punto 5 della sentenza”.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la circostanza sulla scorta della quale il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la Bambuleac domiciliata presso la casa della madre del teste dal settembre 2009, sulla base di quanto Testimone_1 da questi dichiarato in sede di prova testimoniale.
A parere dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato la pagina dell'agenda allegata alle note conclusionali nella quale il teste , in realtà Tes_1 in corrispondenza della data del 28.09.2008, aveva effettuato annotazioni da lui scritte, testimonianza e documento ritenuti attendibili dal Tribunale.
Parte appellante ritiene, quindi, provata la circostanza che a partire dal 28.09.2008 la fosse stabilmente dimorante in presso l'abitazione della sig.ra Parte_1 CP_2
, madre del teste . Persona_1 Tes_1
2.2 “Errata determinazione al giorno 1.4.2009 della data a partire dalla quale sarebbe stata dimostrata la effettiva permanenza in Italia della ricorrente e conseguentemente dichiarato il diritto della stessa all'iscrizione nel registro della popolazione residente nel Comune di da tale data – Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Pag.
7-8 CP_2 punti 6-7-8-10 della sentenza”.
Con il secondo motivo, in virtù di quanto esposto nel primo motivo di impugnazione,
l'appellante si duole del riconoscimento del diritto della all'iscrizione Parte_1 nell'anagrafe solo a far data dall'1.04.2009, come stabilito in sentenza, avendo invece l'appellante provato la stabile dimora a far data dall'1.09.2008.
2.3 “Erroneo rigetto della domanda subordinata – Pag. 8 punto 9 della sentenza”.
pag. 7/13 L'appellante censura il rigetto da parte del Tribunale della domanda subordinata, motivato dal giudice di prime cure sulla base della circostanza che tale domanda presupponeva il vaglio di ammissibilità del diritto in capo alla ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza, suscettibile di accertamento solo in contraddittorio con l'INPS.
Nel riprodurre testualmente il contenuto delle domande proposte in primo grado, parte appellante, premesso che essendo stato riconosciuto il diritto della a ottenere Parte_1
l'iscrizione all'anagrafe in data anteriore a quella che risultava parrebbe che il Tribunale abbia rigettato la domanda subordinata diretta a ottenere la condanna del CP_2
a operare sulla piattaforma Gepi per le necessarie variazioni allo scopo di
[...] permettere all'Inps l'erogazione del reddito di cittadinanza, tanto premesso ed in considerazione del fatto che era stata accertata la sussistenza del requisito anagrafico, la cui presunta assenza era stata l'unico motivo per cui il Comune di aveva CP_2 revocato sul Gepi l'autorizzazione al percepimento del reddito di cittadinanza, considerato che l'Inps procede alla erogazione del beneficio economico sulla base di quanto risulta dalla piattaforma Gepi, sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto condannare il a effettuare le relative variazioni su detto portale Controparte_2 sulla scorta del riconoscimento del requisito della stabile permanenza in Italia a partire dal settembre 2008.
2.4 “Erroneamente non è stata disposta la nuova audizione del teste Testimone_1
– Violazione dell'art. 115 c.p.c.”.
Con tale motivo, l'appellante insiste per una nuova audizione del teste in quanto Tes_1 in sede di testimonianza nel corso del primo grado di giudizio questi avrebbe indicato la data del 1.09.2008 quale data di decorrenza della permanenza della in Parte_1
circostanza erroneamente non verbalizzata. CP_2
2.5 “Erronea compensazione delle spese di lite – pag. 8 punto 11 sentenza”.
Da ultimo l'appellante lamenta in ordine alle spese di lite la dichiarata compensazione delle stesse in considerazione del fatto che in primo grado era stata data la prova della fondatezza delle domande proposte.
3. Si è costituito il Sindaco pro tempore del nella qualità di Controparte_2
Ufficiale dello Stato Civile, invocando l'infondatezza del proposto gravame con rigetto dello stesso. pag. 8/13 Nessuno si è costituito per il in persona del Sindaco pro tempore. Controparte_2
4) Motivi della decisione.
4.1 Preliminarmente la Corte ritiene di dover dichiarare la contumacia del CP_2
in persona del Sindaco pro tempore, il quale sebbene ritualmente citato non
[...] ha inteso partecipare al presente giudizio di gravame.
4.2 Passando alla disamina del merito della causa, la Corte ritiene di dover dichiarare l'improcedibilità del proposto appello per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., che estrinsecandosi in una condizione dell'azione deve sussistere sino al momento della pronuncia e come tale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
4.3 Pare opportuno premettere una breve ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale in relazione al riconoscimento del requisito anagrafico di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) numero 2, D.L. n. 4/2019, istitutiva del Reddito di cittadinanza, che prevede la permanenza nel territorio italiano per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi, antecedenti la richiesta del beneficio economico da parte dei richiedenti che siano in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 2, comma 1, lett. a) n.1 D.L. n. 4/2019.
4.4 Dato per acquisito il fatto che il riferimento al criterio della residenza debba aver riguardo alla residenza di fatto, come espresso nelle note esplicative del Ministero del
Lavoro in relazione proprio al requisito di permanenza nel territorio italiano, nonché nelle pronunce di merito anche di questa Corte (C.A. L'Aquila n. 188/2024), il dato temporale dei dieci anni è stato oggetto di recente di alcune pronunce sia della Corte
Costituzionale sia della Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, che hanno ravvisato l'illegittimità della previsione temporale decennale discriminatoria (Corte di
Giustizia Europea de 29 luglio 2024) e l'illegittimità costituzionale (Corte Cost. Sent. n.
31/2025) della medesima disposizione.
4.5 In particolare, la Corte delle leggi ha, nel raccordare le pronunce rese in merito alla questione, rilevato che: “In questi termini, si ricompone armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di Giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-
122/22, C.U. e C-223/22, N.D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, pag. 9/13 sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall'ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con
l'ordinamento dell'Unione europea. Si evita così, oltretutto, l'insorgere di una discriminazione alla rovescia altrimenti effettivamente prospettabile, come giustamente rilevato dalla difesa delle parti private, in relazione ai cittadini dell'Unione europea, che rimanevano ancora soggetti al termine decennale. Infatti, come questa Corte ha già rilevato nella sentenza n. 1 del 2025, la << pronuncia di incostituzionalità, nel caducare un requisito che ha valenza generale, consente di porre rimedio alle incongruenze di una disciplina che per tutti, cittadini e stranieri, prescrive il requisito della residenza decennale. Si scongiura così il rischio delle “discriminazioni a rovescio”, che una disapplicazione, circoscritta ai soggiornanti di lungo periodo tutelati dalla direttiva 2003/109/CE, non mancherebbe di generare a danno degli altri beneficiari delle provvidenze>>” (punto 8.4, Corte Cost. Sent. n. 31/2025).
4.6 Sulla base di tale raccordo giurisprudenziale, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a) numero 2, D.L. n. 4/2019 nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia <>, anziché prevedere <>.
4.7 Fatta tale premessa, la Corte rileva che dal tenore degli atti di causa, sia di primo grado sia del presente grado di giudizio, l'oggetto del giudizio è costituito essenzialmente dal riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria del presupposto anagrafico al fine di vedersi riconosciuto il diritto a ottenere il beneficio economico costituito dal reddito di cittadinanza, domanda ritenuta inammissibile dal Giudice di prime cure – sebbene indicata in sentenza come domanda subordinata – in assenza dei contraddittorio con l'Inps, e si aggiunge, di competenza del giudice del lavoro.
4.8 Le ulteriori domande dirette a ottenere l'iscrizione dell'appellante all'anagrafe della popolazione del Comune di , in primo grado a far data dall'ingresso della CP_2 in Italia – 7.06.2008-, come risultante dalla comunicazione della Questura di Parte_1
e nel presente giudizio a far data dal 1° settembre 2008, sono funzionalmente CP_2 collegate al riconoscimento del requisito della residenza dell'appellata al fine di ottenere il reddito di cittadinanza. pag. 10/13 Ciò emerge con evidenza dall'esame del petitum formulato nel giudizio di primo grado, laddove la ricorrente ha domandato:
“1- Dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito anagrafico necessario per percepire il reddito di cittadinanza richiesto con la domanda RDC prot.
Inps-Rdc-2019-193343 del 7.3.2019;
2- condannare il , in persona del Sindaco legale rappresentante, ad Controparte_2 operare sul portale GePi le variazioni necessarie affinchè la ricorrente possa ottenere dall'Inps l'erogazione del reddito di cittadinanza, a far data dalla presentazione della domanda del 7.3.2019 (e quindi sia gli arretrati dovuti dal momento dell'interruzione dell'erogazione, e cioè da luglio 2020, e sia la restituzione alla ricorrente delle somme rimborsate all'Inps a seguito della revoca del reddito di cittadinanza);
In via subordinata;
3- Dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente del diritto all'iscrizione nel registro dell'anagrafe dei residenti nel Comune di a far data dall'8.6.2008 (giorno CP_2 successivo all'ingresso in Italia);
4- condannare il Sindaco del Comune di , nella sua qualità di Ufficiale del CP_2
Governo e di Ufficiale dell'anagrafe, ad iscrivere la ricorrente nel registro dell'anagrafe dei residenti nel Comune di a far data dall'8.6.2008; CP_2
5- condannare il Sindaco del Comune di , nella sua qualità di Ufficiale del CP_2
Governo e di Ufficiale dell'anagrafe, e/o di legale rappresentante del Comune di
, ad operare sul portale GePi le variazioni necessarie affinchè la ricorrente CP_2 possa ottenere dall'Inps l'erogazione del reddito di cittadinanza, a far data dalla presentazione della domanda del 7.3.2019 (e quindi sia gli arretrati dovuti dal momento dell'interruzione dell'erogazione, e cioè da luglio 2020, e sia la restituzione alla ricorrente delle somme rimborsate all'Inps a seguito della revoca del reddito di cittadinanza)”.
4.9 La Corte rileva che alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale, da ultima la n. 31/2025 sopra richiamata, non assume più alcuna rilevanza nel caso di specie, ai fini dell'accertamento del requisito anagrafico, una diversa iscrizione temporale della all'anagrafe della popolazione della città di in quanto: Parte_1 CP_2
pag. 11/13 - in data 6 ottobre 2010, come pacificamente emerso dagli atti di causa, la stessa è stata iscritta alla predetta anagrafe;
- in data 7 marzo 2019 è stata da questa presentata istanza per ottenere il Reddito di cittadinanza;
- la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a) numero 2, D.L. n. 4/2019 nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia <>, anziché prevedere <>.
Conseguentemente, allo stato, non vi è ragione alcuna per procedere all'iscrizione della all'anagrafe in una data antecedente a quella della registrazione anagrafica Parte_1 presso il Comune di risultando sussistente alla data della presentazione CP_2 dell'istanza per ottenere il beneficio economico (2019) il presupposto stabilito dalla
Corte Costituzionale dei cinque anni di permanenza/residenza anteriori alla presentazione della istanza (2010).
4.10 Da tale evoluzione normativa, come statuito dalla Corte Costituzionale, la Corte ritiene sia venuto meno in capo alla l'interesse a ottenere la retrodatazione Parte_1 della propria iscrizione all'anagrafe della popolazione del Comune di ai fini CP_2 dell'ottenimento del diritto al riconoscimento del reddito di cittadinanza.
4.11 In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, la
Corte ritiene di doverle compensare alla luce delle recenti pronunce della Corte
Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea, sopra menzionate, e della novità della questione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 470/2024 resa dal Tribunale di L'Aquila, pubblicata in data 29 giugno 2024, nei confronti del Sindaco pro tempore del quale Ufficiale dello Controparte_2
Sato Civile, e del in persona del Sindaco pro tempore, ogni altra Controparte_2 istanza disattesa, in parziale accoglimento del proposto gravame:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 pag. 12/13 Consigliere est.
CA CC
Presidente
BA DE BO
pag. 13/13