Versione
30 settembre 2008
30 settembre 2008
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Versione
8 gennaio 2011
8 gennaio 2011
Art. 2343-ter
Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima
Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non e' richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e' pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o piu' mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.
((Fuori dai casi in cui e' applicabile il primo comma, non e' altresi' richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:
a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale e' effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero;
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla societa' e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla societa' medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalita'.))
Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione e' allegata all'atto costitutivo.
L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla societa', ai soci e ai terzi.
((Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.))
Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima
Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non e' richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e' pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o piu' mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.
((Fuori dai casi in cui e' applicabile il primo comma, non e' altresi' richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:
a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale e' effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero;
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla societa' e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla societa' medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalita'.))
Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione e' allegata all'atto costitutivo.
L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla societa', ai soci e ai terzi.
((Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.))
Commentari • 93
- 1. il potere degli amministratori e la tutela dei sociGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 324.89297
[…] Una prima ipotesi di determinazione del valore di conferimenti in natura tramite una procedura diversa da quella della perizia giurata di stima, a prescindere da quale sia l'organo che ha deliberato l'aumento del capitale sociale, è dettata dal 1° comma dell'art. 2343-ter c.c. che esenta i soci dall'obbligo di richiedere la relazione di stima di cui all'art. 2343 c.c. allorché oggetto di conferimento siano valori mobiliari – per tali intendendosi quelli di cui all'art. 1, 1°-bis comma, […] che l'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti può essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui agli artt. 2343-ter e 2343-quater c.c. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 75
- 1. Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 8131Provvedimento: […] La società opponente sostiene che la società opposta aveva l'obbligo di redigere la relazione ex art. 2343 ter c.c ., […] così da rendere inutile tale ultima relazione in assenza di quella ex art. 2343 ter c.p.c .. […] Il contratto del novembre 2021 laddove si legge “Tuttavia posto che siffatte imputazione del disavanzo da concambio a differenza di quello da annullamento comporta la formazione ex novo di capitale sociale non coperto da valori già risultanti nelle scritture contabili e nei bilanci delle società partecipate alle fusione e in tal caso necessario che venga redatta anche le relazioni di pagina 6 di 8 stima del patrimonio della società incorporata a norma dell'articolo 2343 ter del codice civile ” […]Leggi di più...
- responsabilità contrattuale·
- art. 1460 c.c.·
- provvisoria esecutorietà·
- principio della soccombenza·
- relazione ex art. 2343 ter c.c.·
- relazione ex art. 2501 sexies c.c.·
- art. 96 c.p.c.·
- responsabilità extracontrattuale·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- inadempimento contrattuale