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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 6150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6150 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6514/2021 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2021, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi fina- li, avente ad oggetto risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domi- Parte_1 C.F._1
ciliato in Santa Maria Capua Vetere alla Via Carlo Gallozzi n. 20 presso lo studio dell'avv. Andrea Balletta unitamente e disgiuntamente all'avv. Carlo Rumolo dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in calcio all'atto di citazione
-ATTORE-
E
, domiciliato, stante il suo status di collaboratore di giusti- CP_1
zia, presso il Servizio Centrale di Protezione, presso il Dipartimento della Pubbli- ca Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno in Roma alla Piazza del Viminale, 1
-CONVENUTO CONTUMACE- E
, domiciliato, stante il suo status di collaboratore di giu- Controparte_2
stizia, presso il Servizio Centrale di Protezione, presso il
[...]
Controparte_3
in Roma alla Piazza del Viminale, 1
[...]
-CONVENUTO CONTUMACE-
E
Controparte_4
, domiciliato presso il Ministero dell'Interno
[...]
in Roma alla Piazza del Viminale, 1,
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata il 5/3/21, esponeva che, giusta Parte_1
sentenza penale dell'11/11/15 del Tribunale di Napoli (poi in parte qua confermata prima con sentenza d'appello del 7-6-17 e successivamente con pronuncia di legittimità del 18-1-19), il giudice così decideva :
Occorre osservare che il capo d'imputazione, accolto in prime cure e non più variato nei gradi successivi per la parte che qui interessa, attribuisce la commissione del reato usura aggravata a detti e CP_1 CP
, odierni convenuti, per il periodo compreso tra agosto 2005 e gennaio
[...]
2007 per il primo e tra settembre 2007 ed aprile 2012 per il secondo. Inoltre, la pratica usuraria viene esplicitata con la indicata applicazione di interessi al
7-8% mensile o, per alcune operazioni, con interessi al 10% al mese. La molteplicità e varietà delle operazioni via via intervenute, anche extraconto, rendono estremamente complessa la ricostruzione del subito danno economico cagionato da tale prolungata attività usuraria, al punto che, nell'indicata sentenza emessa l'11/11/15, l'investito giudice penale
Sicchè, in sostanza, siffatta concreta liquidazione del pregiudizio usurario, di determinazione appunto ardua, deve avvenire, ovviamente, nel rispetto degli indicati parametri processuali ormai definitivi, in ordine cioè sia ai periodi delittuosi rispettivamente riferiti ai due germani correi, appena detti, sia al limite quantitativo della rilevata percentuale illecita, anch'essa testè indicata e compresa tra il 7 ed il 10% mensili, tetti che denunciano in sé, anche in prospettiva civilistica, una palese illegittimità usuraria. Come emerge dalla ricordata pronuncia di primo grado, la condotta criminosa si è appunto manifestata attraverso l'emissione di assegni direttamente scontati o, poi, anche mediante assegni emessi a garanzia per il caso di mancato o intempestivo pagamento delle imposte usure. Risultano a riguardo allegati, invero, molteplici estratti/conto (in prevalenza di BA e di
AN , atti notarili, sunto della GdF oltre, infine, ad Controparte_5
asseverata perizia di parte del 27/4/17 -con allegate tabelle B1-B2 cui pure si rinvia. Va ricordato inoltre, in senso più generale, che il qui evidente superamento del cd. tasso/soglia -generatosi in condizioni di approfittamento dei bisogni economici dell'istante- può attenere agli interessi sia corrispettivi che moratori (cfr. Cass. 5716/25) e può inoltre includere, nel computo complessivo, anche commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, scluse imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito (Cass. 39898/21). e , rei confessi in sede penale (come si legge CP_1 Controparte_2
nella premessa sentenza di primo grado), evocati presso il coordinamento centrale dei servizi di protezione, non si sono costituiti in questa sede, cosiccome il parimenti non Controparte_6
costituitosi ed a sua volta qui convenuto con le seguenti indicazioni, sempre riportate, -come i precedenti stralci- nell'atto introduttivo di citazione : Invero, venendo ora a detto calcolo peritale di parte ed alla sua espletanda verifica, deve in primo luogo osservarsi che tale allegata relazione tecnica del
27/4/17 si fonda sul seguente criterio generale:
…
Invero, i tecnici di parte hanno anzitutto analizzato tali operazioni non giustificate che ne vedono via via, quali correi fruitori, e CP_1
per il complessivo periodo di 52 mesi, interamente Controparte_2
ricompreso tra gennaio 2006 e aprile 2010 (arco temporale che non copre l'intera fase commissi delicti oggetto di imputazione penale, cioè da agosto
2005 fino ad aprile 2012, ma che viene così computato, come si legge in citazione, dalla operante GdF). Pervenendosi dunque ad un totale d'interessi illegali -per siffatte operazioni- pari a complessivi euro 169.969,57 quale somma riveniente dalle indicate attività di illecito “rimborso”, non giustificate, computate appunto su complessivi mesi 52 (invero, a conferma, può ad es. considerarsi, come da anticipata sentenza di primo grado poi non smentita sul punto, il cennato debito ultrasoglia al gennaio 2008 di euro
50.530, il cui 7% mensile -tasso minimo praticato dagli usurai come appunto individuato nella pronuncia medesima- produce qui un 84% annuale, pari a sua volta a complessivi interessi usurari per euro 42.445,20 che, diviso per 12, genera un tasso mensile di euro 3.537,10 il quale, infine, è persino superiore a quello di euro 3.268,65 computato -nella relazione di parte- come corrente tasso usurario di rendimento. Ciò che in definitiva profila una sostanziale accettabilità di massima di siffatti conteggi di parte). Pertanto, non ricorrendo nell'universo usurario alcuna non autorizzata sospensione delle rate di rimborso, deriva da ciò la produzione di altri interessi illegali sino a completare -questa volta- tutti gli 81 mesi del rapporto complessivamente in corso, al ripetuto saggio mensile di euro 3.268,65 (dall'agosto 2005 all'aprile
2012). In tal modo, l'insieme dell'importo ultrasoglia, via via maturato e poi pagato con attività ed operazioni progressivamente poste in essere dall'odierno istante, può essere ipoteticamente pari ad euro 264.760,29, valore totale formatosi nell'intero arco temporale di 81 mesi, oggetto di acclarata responsabilità penale.
Questa somma costituisce per conseguenza il risultato illecito delle tre alternative del suindicato “rimborso” contra legem, eseguito cioè per importi via via corrisposti agli usurai.
Giova a riguardo riprodurre stralci della perizia di parte : Questo il sintetico schema sinottico di parte, dal quale emarginano, per tutte le illustrate ragioni, euro 42.492,39+58.835,62 a carico di ed Parte_2
euro 127.477,18+205.924,67 a carico di . Tuttavia, tale dato Controparte_2
economico, ipoteticamente e meramente numerico, deve fare i conti sul piano processuale con la esercitata domanda attorea che, invero, in comparsa conclusionale, è stata infine primariamente (e condivisibilmente) ricondotta a minori euro “259.760,29 [per] il danno complessivo subito dalla parte attrice
Sig. , in conseguenza dell'attività criminosa posta in essere Parte_1 dai convenuti…” (enfasi aggiunta) : questa dimensionata richiesta finale appare invero idonea ed appunto condivisibile, sul piano equitativo, proprio in ragione della estrema difficoltà di quantificare l'effettiva entità della subita ed ormai risalente lesione patrimoniale, come del resto da premessa osservazione del giudice penale che, pur condannando al risarcimento dei danni -liquidabili a parte- i due correi in usura, ha tuttavia respinto la relativa istanza di concessione di provvisionale.
Tale equa conclusione assorbe quindi anche la questione dei 55.000 euro che sarebbero stati erogati a , con l'ottenimento di mutuo bancario CP_7
concesso per la vendita fittizia di immobile della famiglia attorea (vicenda che qui sinteticamente si richiama per sola completezza espositiva, ricordando peraltro che, in relazione a questo dedotto mutuo, non viene però concretamente prodotto, o nemmeno solo indicato con numero di registro generale, alcun atto o documento della esecuzione immobiliare che sarebbe poi stata intrapresa per l'inadempimento del mutuo medesimo).
In definitiva, appare equo riconoscere a parte attrice la chiesta somma di euro
259.760,29, dovendo tuttavia la stessa porsi a carico dei due correi non in forma solidale ma -solo- per le due distinte quote di acclarata responsabilità penale, rispettivamente afferenti ai periodi di agosto2005/gennaio 2007 (per
) e di febbraio2007/aprile2012 (per ), in Parte_3 CP_7
relazione alle corrispondenti attività usurarie. Sul punto, può essere utile considerare, equitativamente ed a soli fini proporzionali pro-quota, i premessi e rispettivi importi di euro 42.492,39+58.835,62 a carico di e Parte_2
di euro 127.477,18+205.924,67 a carico di . Trattasi Controparte_2
all'incirca, nell'ordine, di euro 100.000 e di euro 330.000, con un rapporto di circa 10/33, pari quindi al 30,30%, con l'effetto sostanziale che sul primo obbligato ricada appunto il 30,30% e sul secondo obbligato, invece, il 69.70% di euro 259.760,29.
Sicchè, in definitiva, va condannato a pagare euro 78.707,36 e Parte_4
a pagare euro 181.052,93, oltre interessi legali dalla domanda, Parte_5
trattandosi di obbligazione giudiziale da reato e, in ogni caso, apparendo tale integrazione un equo aggiornamento accessorio.
Vi è poi altra questione, in realtà preliminare.
Il giudice penale condanna detti soggetti (rispettivamente) responsabili a corrispondere in favore delle costituite parti civili e Controparte_8
coniugi, il risarcimento in parola, da liquidare in separata Controparte_9
sede. Può invero ritenersi che il fatto, complessivamente unitario, e le conseguenze, egualmente personali e monofamiliari, nonchè un'unica pronuncia giudiziale anche in sede civile, delineino nell'insieme una comune condizione di solidarietà attiva o di unitarietà soggettiva, quindi esercitabili per l'intero anche da parte di uno solo dei consorti aventi titolo, salva poi restituzione della metà all'altro sodale contitolare, e ciò anche considerando, nella specie, che mentre il giudice penale si è peritato di distinguere la posizione dei due correi-danneggianti, anche per temporalità diverse, altrettando non ha invece fatto per le due danneggiate parti civili, ad affasciare così la intera posizione dei due coniugi sottoposti a usura, ritenendo presumibilmente gli stessi che fosse sufficiente che agisse appunto uno solo tra essi, per evidente comunanza d'interesse (sia pure per questioni in parte diverse e di ampia complessità tecnica, cfr. tuttavia per il principio generale
Cass. 29506/19 secondo cui, “posto che è immanente nel sistema il principio che legittima il singolo contitolare ad agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza, l'azione risarcitoria esperita dal comproprietario di un bene pro indiviso…, dovendosi presumere che egli abbia agito nell'interesse degli altri comunisti rimasti inerti, dà diritto ad ottenere la liquidazione del danno nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità dalla compromissione…” del bene medesimo) (enfasi aggiunte).
Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
PQM
il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con citazione notificata il 5-3-21, così Controparte_8
provvede:
a)condanna a pagare euro 78.707,36 in favore di Parte_4
e condanna a pagare euro 181.052,93 in Controparte_8 Parte_5
favore di , oltre per entrambe interessi legali dalla domanda; Controparte_8
b)condanna altresì detti a pagare le spese di giudizio che liquida in CP
complessivi euro 500 per esborsi ed euro 5.500 per compensi, oltre forfettarie-
CPA-IVA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 18/6/25.
Il giudice unico Antonio Attanasio
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6514/2021 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2021, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi fina- li, avente ad oggetto risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domi- Parte_1 C.F._1
ciliato in Santa Maria Capua Vetere alla Via Carlo Gallozzi n. 20 presso lo studio dell'avv. Andrea Balletta unitamente e disgiuntamente all'avv. Carlo Rumolo dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in calcio all'atto di citazione
-ATTORE-
E
, domiciliato, stante il suo status di collaboratore di giusti- CP_1
zia, presso il Servizio Centrale di Protezione, presso il Dipartimento della Pubbli- ca Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno in Roma alla Piazza del Viminale, 1
-CONVENUTO CONTUMACE- E
, domiciliato, stante il suo status di collaboratore di giu- Controparte_2
stizia, presso il Servizio Centrale di Protezione, presso il
[...]
Controparte_3
in Roma alla Piazza del Viminale, 1
[...]
-CONVENUTO CONTUMACE-
E
Controparte_4
, domiciliato presso il Ministero dell'Interno
[...]
in Roma alla Piazza del Viminale, 1,
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
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- Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata il 5/3/21, esponeva che, giusta Parte_1
sentenza penale dell'11/11/15 del Tribunale di Napoli (poi in parte qua confermata prima con sentenza d'appello del 7-6-17 e successivamente con pronuncia di legittimità del 18-1-19), il giudice così decideva :
Occorre osservare che il capo d'imputazione, accolto in prime cure e non più variato nei gradi successivi per la parte che qui interessa, attribuisce la commissione del reato usura aggravata a detti e CP_1 CP
, odierni convenuti, per il periodo compreso tra agosto 2005 e gennaio
[...]
2007 per il primo e tra settembre 2007 ed aprile 2012 per il secondo. Inoltre, la pratica usuraria viene esplicitata con la indicata applicazione di interessi al
7-8% mensile o, per alcune operazioni, con interessi al 10% al mese. La molteplicità e varietà delle operazioni via via intervenute, anche extraconto, rendono estremamente complessa la ricostruzione del subito danno economico cagionato da tale prolungata attività usuraria, al punto che, nell'indicata sentenza emessa l'11/11/15, l'investito giudice penale
Sicchè, in sostanza, siffatta concreta liquidazione del pregiudizio usurario, di determinazione appunto ardua, deve avvenire, ovviamente, nel rispetto degli indicati parametri processuali ormai definitivi, in ordine cioè sia ai periodi delittuosi rispettivamente riferiti ai due germani correi, appena detti, sia al limite quantitativo della rilevata percentuale illecita, anch'essa testè indicata e compresa tra il 7 ed il 10% mensili, tetti che denunciano in sé, anche in prospettiva civilistica, una palese illegittimità usuraria. Come emerge dalla ricordata pronuncia di primo grado, la condotta criminosa si è appunto manifestata attraverso l'emissione di assegni direttamente scontati o, poi, anche mediante assegni emessi a garanzia per il caso di mancato o intempestivo pagamento delle imposte usure. Risultano a riguardo allegati, invero, molteplici estratti/conto (in prevalenza di BA e di
AN , atti notarili, sunto della GdF oltre, infine, ad Controparte_5
asseverata perizia di parte del 27/4/17 -con allegate tabelle B1-B2 cui pure si rinvia. Va ricordato inoltre, in senso più generale, che il qui evidente superamento del cd. tasso/soglia -generatosi in condizioni di approfittamento dei bisogni economici dell'istante- può attenere agli interessi sia corrispettivi che moratori (cfr. Cass. 5716/25) e può inoltre includere, nel computo complessivo, anche commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, scluse imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito (Cass. 39898/21). e , rei confessi in sede penale (come si legge CP_1 Controparte_2
nella premessa sentenza di primo grado), evocati presso il coordinamento centrale dei servizi di protezione, non si sono costituiti in questa sede, cosiccome il parimenti non Controparte_6
costituitosi ed a sua volta qui convenuto con le seguenti indicazioni, sempre riportate, -come i precedenti stralci- nell'atto introduttivo di citazione : Invero, venendo ora a detto calcolo peritale di parte ed alla sua espletanda verifica, deve in primo luogo osservarsi che tale allegata relazione tecnica del
27/4/17 si fonda sul seguente criterio generale:
…
Invero, i tecnici di parte hanno anzitutto analizzato tali operazioni non giustificate che ne vedono via via, quali correi fruitori, e CP_1
per il complessivo periodo di 52 mesi, interamente Controparte_2
ricompreso tra gennaio 2006 e aprile 2010 (arco temporale che non copre l'intera fase commissi delicti oggetto di imputazione penale, cioè da agosto
2005 fino ad aprile 2012, ma che viene così computato, come si legge in citazione, dalla operante GdF). Pervenendosi dunque ad un totale d'interessi illegali -per siffatte operazioni- pari a complessivi euro 169.969,57 quale somma riveniente dalle indicate attività di illecito “rimborso”, non giustificate, computate appunto su complessivi mesi 52 (invero, a conferma, può ad es. considerarsi, come da anticipata sentenza di primo grado poi non smentita sul punto, il cennato debito ultrasoglia al gennaio 2008 di euro
50.530, il cui 7% mensile -tasso minimo praticato dagli usurai come appunto individuato nella pronuncia medesima- produce qui un 84% annuale, pari a sua volta a complessivi interessi usurari per euro 42.445,20 che, diviso per 12, genera un tasso mensile di euro 3.537,10 il quale, infine, è persino superiore a quello di euro 3.268,65 computato -nella relazione di parte- come corrente tasso usurario di rendimento. Ciò che in definitiva profila una sostanziale accettabilità di massima di siffatti conteggi di parte). Pertanto, non ricorrendo nell'universo usurario alcuna non autorizzata sospensione delle rate di rimborso, deriva da ciò la produzione di altri interessi illegali sino a completare -questa volta- tutti gli 81 mesi del rapporto complessivamente in corso, al ripetuto saggio mensile di euro 3.268,65 (dall'agosto 2005 all'aprile
2012). In tal modo, l'insieme dell'importo ultrasoglia, via via maturato e poi pagato con attività ed operazioni progressivamente poste in essere dall'odierno istante, può essere ipoteticamente pari ad euro 264.760,29, valore totale formatosi nell'intero arco temporale di 81 mesi, oggetto di acclarata responsabilità penale.
Questa somma costituisce per conseguenza il risultato illecito delle tre alternative del suindicato “rimborso” contra legem, eseguito cioè per importi via via corrisposti agli usurai.
Giova a riguardo riprodurre stralci della perizia di parte : Questo il sintetico schema sinottico di parte, dal quale emarginano, per tutte le illustrate ragioni, euro 42.492,39+58.835,62 a carico di ed Parte_2
euro 127.477,18+205.924,67 a carico di . Tuttavia, tale dato Controparte_2
economico, ipoteticamente e meramente numerico, deve fare i conti sul piano processuale con la esercitata domanda attorea che, invero, in comparsa conclusionale, è stata infine primariamente (e condivisibilmente) ricondotta a minori euro “259.760,29 [per] il danno complessivo subito dalla parte attrice
Sig. , in conseguenza dell'attività criminosa posta in essere Parte_1 dai convenuti…” (enfasi aggiunta) : questa dimensionata richiesta finale appare invero idonea ed appunto condivisibile, sul piano equitativo, proprio in ragione della estrema difficoltà di quantificare l'effettiva entità della subita ed ormai risalente lesione patrimoniale, come del resto da premessa osservazione del giudice penale che, pur condannando al risarcimento dei danni -liquidabili a parte- i due correi in usura, ha tuttavia respinto la relativa istanza di concessione di provvisionale.
Tale equa conclusione assorbe quindi anche la questione dei 55.000 euro che sarebbero stati erogati a , con l'ottenimento di mutuo bancario CP_7
concesso per la vendita fittizia di immobile della famiglia attorea (vicenda che qui sinteticamente si richiama per sola completezza espositiva, ricordando peraltro che, in relazione a questo dedotto mutuo, non viene però concretamente prodotto, o nemmeno solo indicato con numero di registro generale, alcun atto o documento della esecuzione immobiliare che sarebbe poi stata intrapresa per l'inadempimento del mutuo medesimo).
In definitiva, appare equo riconoscere a parte attrice la chiesta somma di euro
259.760,29, dovendo tuttavia la stessa porsi a carico dei due correi non in forma solidale ma -solo- per le due distinte quote di acclarata responsabilità penale, rispettivamente afferenti ai periodi di agosto2005/gennaio 2007 (per
) e di febbraio2007/aprile2012 (per ), in Parte_3 CP_7
relazione alle corrispondenti attività usurarie. Sul punto, può essere utile considerare, equitativamente ed a soli fini proporzionali pro-quota, i premessi e rispettivi importi di euro 42.492,39+58.835,62 a carico di e Parte_2
di euro 127.477,18+205.924,67 a carico di . Trattasi Controparte_2
all'incirca, nell'ordine, di euro 100.000 e di euro 330.000, con un rapporto di circa 10/33, pari quindi al 30,30%, con l'effetto sostanziale che sul primo obbligato ricada appunto il 30,30% e sul secondo obbligato, invece, il 69.70% di euro 259.760,29.
Sicchè, in definitiva, va condannato a pagare euro 78.707,36 e Parte_4
a pagare euro 181.052,93, oltre interessi legali dalla domanda, Parte_5
trattandosi di obbligazione giudiziale da reato e, in ogni caso, apparendo tale integrazione un equo aggiornamento accessorio.
Vi è poi altra questione, in realtà preliminare.
Il giudice penale condanna detti soggetti (rispettivamente) responsabili a corrispondere in favore delle costituite parti civili e Controparte_8
coniugi, il risarcimento in parola, da liquidare in separata Controparte_9
sede. Può invero ritenersi che il fatto, complessivamente unitario, e le conseguenze, egualmente personali e monofamiliari, nonchè un'unica pronuncia giudiziale anche in sede civile, delineino nell'insieme una comune condizione di solidarietà attiva o di unitarietà soggettiva, quindi esercitabili per l'intero anche da parte di uno solo dei consorti aventi titolo, salva poi restituzione della metà all'altro sodale contitolare, e ciò anche considerando, nella specie, che mentre il giudice penale si è peritato di distinguere la posizione dei due correi-danneggianti, anche per temporalità diverse, altrettando non ha invece fatto per le due danneggiate parti civili, ad affasciare così la intera posizione dei due coniugi sottoposti a usura, ritenendo presumibilmente gli stessi che fosse sufficiente che agisse appunto uno solo tra essi, per evidente comunanza d'interesse (sia pure per questioni in parte diverse e di ampia complessità tecnica, cfr. tuttavia per il principio generale
Cass. 29506/19 secondo cui, “posto che è immanente nel sistema il principio che legittima il singolo contitolare ad agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza, l'azione risarcitoria esperita dal comproprietario di un bene pro indiviso…, dovendosi presumere che egli abbia agito nell'interesse degli altri comunisti rimasti inerti, dà diritto ad ottenere la liquidazione del danno nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità dalla compromissione…” del bene medesimo) (enfasi aggiunte).
Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
PQM
il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con citazione notificata il 5-3-21, così Controparte_8
provvede:
a)condanna a pagare euro 78.707,36 in favore di Parte_4
e condanna a pagare euro 181.052,93 in Controparte_8 Parte_5
favore di , oltre per entrambe interessi legali dalla domanda; Controparte_8
b)condanna altresì detti a pagare le spese di giudizio che liquida in CP
complessivi euro 500 per esborsi ed euro 5.500 per compensi, oltre forfettarie-
CPA-IVA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 18/6/25.
Il giudice unico Antonio Attanasio