Articolo 21 della Legge 29 novembre 1995, n. 520
Articolo 20Articolo 22
Versione
22 dicembre 1995
Art. 21. (Trasferimenti di beni) 1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio della CELI ed assegnati agli enti ecclesiastici di cui all'articolo 17 o viceversa, nonche' gli altri atti ed adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1995