Art. 21. (Trasferimenti di beni) 1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio della CELI ed assegnati agli enti ecclesiastici di cui all'articolo 17 o viceversa, nonche' gli altri atti ed adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.
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22 dicembre 1995
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