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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio all'esito della udienza del 20/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1273/2022
T R A
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Montale n. 46, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Dante 89 presso lo studio dell'Avv.
Francesco Savanelli, dal quale è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Gennaro Santopalo;
Appellante
E
; Controparte_1
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, l'odierno appellante aveva esposto di aver lavorato alle dipendenze di Controparte_1 dal febbraio 2006 al 7.08.2019, formalmente assunto solo il 16.03.2006 con inquadramento nel 5° livello del CCNL Commercio Terziario e mansione/qualifica di “Aiutante Cuoco”. Aveva lamentato di aver svolto in realtà mansioni inquadrabili nel 3° e/o nel 4° livello del CCNL del settore, di aver sempre lavorato oltre le 40 ore settimanali contrattualmente previste e di aver percepito una retribuzione inferiore a quanto indicato nei prospetti paga. Aveva inoltre dedotto di aver ricevuto, con comunicazioni del 31.07.2019, 1.08.2019, 2.08.2019 e 3.08.2019, contestazioni disciplinari e di essere stato poi licenziato dalla convenuta con comunicazione del 7.08.2019 per giustificato motivo oggettivo.
Ciò premesso, aveva chiesto di accertare il suo diritto a percepire la somma di euro 206.318,36 a titolo di differenze retributive, mansioni superiori, lavoro straordinario, 13ma e 14ma mensilità, indennità ferie e TFR, nonché di dichiarare la illegittimità/nullità del provvedimento di licenziamento del 7.08.2019 e, per l'effetto, ordinare alla resistente l'immediata riassunzione con condanna al risarcimento del danno da quantificarsi in non meno di sei mensilità dell'ultima retribuzione dovuta pari ad euro 1.772,58.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la , eccependo la prescrizione Controparte_1 quinquennale dei crediti azionati e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato, il tutto con vittoria di spese.
Con sentenza n. 1754/2022 pubblicata il 30.3.2022 il Giudice adito ha accolto parzialmente la domanda e dichiarato la illegittimità del licenziamento del 7.8.2019, ordinando alla parte resistente di riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, di risarcirgli il danno versando un'indennità pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali sulle somme dovute, annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Ha inoltre condannato al pagamento, in favore dell'appellante, della Controparte_1 somma di euro 18.132,16 a titolo di TFR, nonché delle spese processuali in misura di metà, con compensazione per il resto.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il lavoratore con ricorso depositato il 27.5.2022, dolendosi della omessa pronuncia, da parte del giudice di prime cure, sulla spettanza delle differenze retributive tra gli importi percepiti e quelli indicati nei prospetti paga, differenze retributive quantificate nell'importo di euro 35.103,30.
Con note di trattazione scritta del 12.2.2025 l'appellante ha prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto in corso di causa ed adempiuto e ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese, rinunciando al ricorso.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
Con l'accordo transattivo in sede sindacale del 9.2.2023 la società e il lavoratore odierno appellante, premesso di aver ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro e previdenza, la sentenza n. 1754/2022 del 30.3.2022 avverso la quale lo stesso ha proposto gravame, hanno dichiarato di Pt_1 conciliare la vertenza tra loro intercorsa definendo ogni rapporto tra loro intercorrente con la volontà del lavoratore di rinunciare all'atto di appello e di rinunciare a continuare a porre in esecuzione la predetta sentenza del Tribunale di Napoli Nord (v. punto 2 della conciliazione). Il lavoratore ha autorizzato i propri legali, in caso di puntuale ed esatto pagamento delle rate indicate nell'accordo, a depositare il verbale di conciliazione innanzi alla Corte di Appello affinché sia dato atto della conciliazione della causa. Le parti hanno inoltre dichiarato di intendere le spese legali integralmente compensate.
Alla stregua dell'accordo raggiunto, le parti in causa hanno definitivamente regolato i loro rapporti in ordine al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, regolando - tramite reciproche concessioni - anche le spese del giudizio.
In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione. Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997)
Osserva la Corte che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: se così fosse, la decisione di natura essenzialmente processuale avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua
(peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronuncia sull'impugnazione stessa che, senza entrare nel merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11.04.2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI, 06.03.2019, n.6444; Cass. civ., sez. I, 07.05.2009, n. 10553).
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09.04.1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II,
27.03.1999, n. 2937). In particolare la Suprema Corte ha ritenuto che la regolazione delle spese processuali ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonché della già intervenuta definizione in siffatto contesto anche del tema delle spese di lite (Cass. 3075/97 cit.).
Nel caso di specie le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese che restano integralmente compensate, per cui alla Corte non resta che prenderne atto.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 3688 del 2016 e n. 23175 del
2015), nel caso di specie non sussistenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Napoli, 20/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio all'esito della udienza del 20/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1273/2022
T R A
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Montale n. 46, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Dante 89 presso lo studio dell'Avv.
Francesco Savanelli, dal quale è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Gennaro Santopalo;
Appellante
E
; Controparte_1
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, l'odierno appellante aveva esposto di aver lavorato alle dipendenze di Controparte_1 dal febbraio 2006 al 7.08.2019, formalmente assunto solo il 16.03.2006 con inquadramento nel 5° livello del CCNL Commercio Terziario e mansione/qualifica di “Aiutante Cuoco”. Aveva lamentato di aver svolto in realtà mansioni inquadrabili nel 3° e/o nel 4° livello del CCNL del settore, di aver sempre lavorato oltre le 40 ore settimanali contrattualmente previste e di aver percepito una retribuzione inferiore a quanto indicato nei prospetti paga. Aveva inoltre dedotto di aver ricevuto, con comunicazioni del 31.07.2019, 1.08.2019, 2.08.2019 e 3.08.2019, contestazioni disciplinari e di essere stato poi licenziato dalla convenuta con comunicazione del 7.08.2019 per giustificato motivo oggettivo.
Ciò premesso, aveva chiesto di accertare il suo diritto a percepire la somma di euro 206.318,36 a titolo di differenze retributive, mansioni superiori, lavoro straordinario, 13ma e 14ma mensilità, indennità ferie e TFR, nonché di dichiarare la illegittimità/nullità del provvedimento di licenziamento del 7.08.2019 e, per l'effetto, ordinare alla resistente l'immediata riassunzione con condanna al risarcimento del danno da quantificarsi in non meno di sei mensilità dell'ultima retribuzione dovuta pari ad euro 1.772,58.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la , eccependo la prescrizione Controparte_1 quinquennale dei crediti azionati e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato, il tutto con vittoria di spese.
Con sentenza n. 1754/2022 pubblicata il 30.3.2022 il Giudice adito ha accolto parzialmente la domanda e dichiarato la illegittimità del licenziamento del 7.8.2019, ordinando alla parte resistente di riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, di risarcirgli il danno versando un'indennità pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali sulle somme dovute, annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Ha inoltre condannato al pagamento, in favore dell'appellante, della Controparte_1 somma di euro 18.132,16 a titolo di TFR, nonché delle spese processuali in misura di metà, con compensazione per il resto.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il lavoratore con ricorso depositato il 27.5.2022, dolendosi della omessa pronuncia, da parte del giudice di prime cure, sulla spettanza delle differenze retributive tra gli importi percepiti e quelli indicati nei prospetti paga, differenze retributive quantificate nell'importo di euro 35.103,30.
Con note di trattazione scritta del 12.2.2025 l'appellante ha prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto in corso di causa ed adempiuto e ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese, rinunciando al ricorso.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
Con l'accordo transattivo in sede sindacale del 9.2.2023 la società e il lavoratore odierno appellante, premesso di aver ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro e previdenza, la sentenza n. 1754/2022 del 30.3.2022 avverso la quale lo stesso ha proposto gravame, hanno dichiarato di Pt_1 conciliare la vertenza tra loro intercorsa definendo ogni rapporto tra loro intercorrente con la volontà del lavoratore di rinunciare all'atto di appello e di rinunciare a continuare a porre in esecuzione la predetta sentenza del Tribunale di Napoli Nord (v. punto 2 della conciliazione). Il lavoratore ha autorizzato i propri legali, in caso di puntuale ed esatto pagamento delle rate indicate nell'accordo, a depositare il verbale di conciliazione innanzi alla Corte di Appello affinché sia dato atto della conciliazione della causa. Le parti hanno inoltre dichiarato di intendere le spese legali integralmente compensate.
Alla stregua dell'accordo raggiunto, le parti in causa hanno definitivamente regolato i loro rapporti in ordine al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, regolando - tramite reciproche concessioni - anche le spese del giudizio.
In tal modo si è verificato il venir meno della materia del contendere, poiché alla situazione controversa che ha dato origine al giudizio si sostituisce la disciplina negoziale voluta dalle parti, che ha eliminato ogni interesse alla decisione. Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. S.U. n. 6226/1997)
Osserva la Corte che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: se così fosse, la decisione di natura essenzialmente processuale avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua
(peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronuncia sull'impugnazione stessa che, senza entrare nel merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. civ., sez. un., 11.04.2018, n. 8980; Cass. civ. sez. VI, 06.03.2019, n.6444; Cass. civ., sez. I, 07.05.2009, n. 10553).
Tale declaratoria non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. I, 09.04.1997, n. 3075), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (Cass. civ., sez. II,
27.03.1999, n. 2937). In particolare la Suprema Corte ha ritenuto che la regolazione delle spese processuali ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonché della già intervenuta definizione in siffatto contesto anche del tema delle spese di lite (Cass. 3075/97 cit.).
Nel caso di specie le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese che restano integralmente compensate, per cui alla Corte non resta che prenderne atto.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 3688 del 2016 e n. 23175 del
2015), nel caso di specie non sussistenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Napoli, 20/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano