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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 30/05/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_3 C.F._3
domiciliati in Jerzu nella Via Vittorio Emanuele 16, presso lo studio dell'Avv. Francesco Serrau che li rappresenta e difende in virtù di procura resa a margine dell'atto di citazione attori contro
(C.F. ), , , Controparte_1 C.F._4 CP_2 CP_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , Controparte_7 Controparte_8 CP_9 [...]
, , , , CP_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, , Controparte_14 CP_15 CP_16 CP_17
, , FU
[...] Controparte_18 Controparte_19
, FU , CP_18 Controparte_19 CP_18 Controparte_20
FU , CP_18 Controparte_21
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI Nell'interesse di parte attrice: “Disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, previo accertamento dei fatti così come narrati nella superiore espositiva e nell'espositiva dell'atto di citazione, voglia l'intestato Tribunale:
a) accertare e dichiarare che gli attori, come sopra identificati, sono gli unici ed esclusivi proprietari per usucapione dell'immobile per cui è causa, confinante per un lato con vicolo
d'accesso dalla strada pubblica Via Risorgimento e per altro lato con la predetta Via pubblica, per Per_ un lato con la proprietà e/o eredi e aventi causa, e più precisamente:
1) terreno censito all'NCT del Comune di Perdasdefogu al fg. 15 mapp. 284;
2)appartamento al piano primo (piano terra fronte strada Via Risorgimento), censito all'NCEU del
Comune di Perdasdefogu al fg. 15 mapp. 284 sub.
7 -sette vani, categoria A/2, classe 8, rendita catastale 451,90 (ex mapp. 284 sub. 1);
3) posto auto coperto al piano terra/seminterrato, censito all'NCEU del Comune di Perdasdefogu al fg. 15 mapp. 284 sub.
8- categoria C/6 classe 1, rendita 41,57 (ex mapp. 284 sub. 1);
4) magazzino/deposito, al piano terra/seminterrato, censito all'NCEU del Comune di Perdasdefogu al fg. 15 mapp. 284 sub. 9, categoria C/2, classe 5, rendita 13,74, (ex mapp. 284 sub. 1);
5)magazzino, al piano terra, censito all'NCEU del Comune di Perdasdefogu al fg. 15 mapp. 284 sub. 6, categoria C/2 classe 5, rendita catastale 43,18, (ex mapp. 284 sub. 3);
6)mansarda/locale deposito, censito all'NCEU del Comune di Perdasdefogu al fg. 15mapp. 284 sub. 10, categoria C/2 classe 2, rendita catastale 142,54, (ex mapp. 284 sub. 2);
7)parti comuni: scale censite all'NCEU al fg. 15 mapp. 284 sub. 4 e area cortilizia censita all'NCEU al fg. 15 mapp. 284 sub. 5;
b) con il rimborso delle spese processuali in caso d'ingiustificata resistenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 24.3.2021, notificato nelle forme e nei termini di legge ai convenuti indicati in epigrafe e ai loro eventuali eredi per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., giusta autorizzazione del Tribunale di Lanusei concessa con decreto del 15.1.2021, nei confronti di CP_1 CP_1 CP_1 fu , Fu , fu e Controparte_22 Controparte_19 Controparte_18 CP_21
, stante la somma obiettiva difficoltà della notificazione dell'atto introduttivo secondo le
[...] regole ordinarie dovuta all'assenza di dati anagrafici esaustivi validi all'identificazione, mentre per gli altri convenuti ha disposto la notificazione nelle forme ordinarie, gli attori hanno intrapreso il presente giudizio, domandando all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1146, I c.c., e 1158 c.c., l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile sito in Perdasdefogu e composto da:
Pag. 2 di 9 - un appartamento e cantina al piano terra/seminterrato, censito al NCEU del Comune di
Perdasdefogu al foglio 15 mappale 284 sub.1, categoria A/2 e rendita catastale 288,70, consistenza
6,5 vani;
- un appartamento al piano primo (in corso di costruzione) censito al NCEU del Comune di
Perdasdefogu al foglio 15 mappale 284 sub. 2;
- un garage al piano seminterrato censito al NCEU del Comune di Perdasdefogu al foglio 15 mappale 284 sub. 3, categoria C/6 e rendita catastale 69,72, le scale censite al foglio 15 mappale
284 sub. 4 e l'area cortilizia censita al NCEU al foglio 15 mappale 284 sub. 5.
A fondamento della domanda di usucapione, gli attori hanno esposto che il loro dante causa,
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 7.11.2012, aveva realizzato il CP_21 fabbricato e l'area cortilizia come sopra individuati, confinanti per un lato con la via Risorgimento, un altro lato con vicolo d'accesso dalla strada pubblica via Risorgimento, e per un altro lato con la Per_ proprietà e/o aventi causa, nel quale vi aveva abitato stabilmente per oltre vent'anni fino alla morte (avvenuta il 7.11.2012).
Gli attori hanno allegato che, dopo il decesso di il possesso è proseguito, ai sensi CP_21 dell'art. 1146 c.c., in capo ai medesimi che hanno provveduto al pagamento delle utenze, alla concessione in uso a terzi e alla manutenzione ordinaria, quale la tinteggiatura interna, e che è loro interesse ottenere l'accertamento giudiziale dell'acquisto della proprietà di detto immobile in forza di usucapione, unendo il loro possesso a quello della loro dante causa ai sensi dell'art. 1146, I comma, c.c., al fine di poter disporre di un titolo valido a tutti gli effetti.
Nelle memorie n. 1 ex art. 183 comma IV c.p.c., parte attrice ha precisato che a seguito della stipula del preliminare di vendita del 26.08.2018 ha autorizzato parte promittente ad apportare modifiche all'immobile, conseguentemente i dati catastali degli immobili oggetto di domanda sono stati soppressi e variati ed hanno originato nuovi subalterni, così come specificati nelle conclusioni sopra riportate. Hanno ulteriormente precisato che la dante causa, ha esercitato altresì il CP_21 possesso ultraventennale del terreno sul quale è stato realizzato l'immobile, e censito all'NCT al foglio 15 mappale 284, provvedendo alla recinzione dello stesso, alla pulizia, alla realizzazione del predetto fabbricato e alla cura della corte;
possesso che è proseguito negli odierni attori. Gli atti di possesso idonei ad integrare l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione, si sono estrinsecati per oltre un ventennio antecedente alla morte della stessa attraverso lo scavo del terreno e la realizzazione del piano seminterrato, e piano primo (terra fronte strada); nonché con la manutenzione interna ed esterna, con la tinteggiatura interna ed esterna, la installazione degli infissi,
e nella sopraelevazione della mansarda, e installazione degli infissi.
Pag. 3 di 9 Gli attori hanno, infine, precisato che la signora ha abitato stabilmente, per oltre CP_21 vent'anni, sino al decesso, nell'immobile de quo. In forza del testamento e denuncia di successione a favore degli odierni attori (doc. 1 fascicolo atto di citazione), il predetto possesso è proseguito ai sensi dell'art. 1146 c.c., comma I, in capo agli stessi, i quali hanno provveduto al pagamento delle utenze, alla concessione in uso a terzi, quali e al promittente Persona_2 Parte_4
acquirente, indicato in premessa, alla manutenzione ordinaria del fabbricato, con la CP_23 tinteggiatura interna, all'autorizzazione dei lavori di ristrutturazione con la sottoscrizione delle pratiche SUAPE/edilizie e catastali, in qualità di proprietari in ragione di 1/3 cadauno, e al pagamento delle imposte.
Con comparsa di costituzione datata 10.2.2023, depositata in pari data nel fascicolo telematico, si costituiva in giudizio per gli attori quale nuovo difensore l'Avv. Francesco Serrau, il quale confermava integralmente le domande, deduzioni e conclusioni in fatto e in diritto come prospettate nell'atto di citazione e negli atti successivi.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali del terreno sul quale è stato edificato l'immobile de quo, dalle verifiche effettuate nei registri dell'anagrafe del CP_1 CP_1 Comune di Perdasdefogu per fu , fu e Controparte_19 Controparte_19 CP_18
CP_1
fu non è stato possibile reperire alcun certificato, a causa dell'assenza dei dati
[...] anagrafici che potessero rendere certa l'identità; per non è stato possibile, a causa di CP_21
un incendio, reperire il certificato storico di famiglia e pertanto, la notificazione è stata ritualmente eseguita ai sensi dell'art. 150 c.p.c.
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio e prodotte per gli immobili che hanno originato quelli oggetto di domanda sono emerse le seguenti formalità:
- NCT Foglio 15 particella 60, da cui è derivata la particella 284 trascrizione del 23.11.1993, registro particolare 8366, registro generale 10662, relativa al verbale di pignoramento immobili a favore di Banca Commerciale Italiana, oltre il ventennio, trascrizione del 25.03.2002, registro particolare 3366, registro generale 3983, denuncia di successione a favore di Persona_3 [...]
, e contro e trascrizione del CP_1 CP_2 CP_3 Parte_5 CP_24
4.10.2012, registro particolare7321, registro generale 8944, denuncia di successione aggiuntiva a favore di , e , Persona_3 Controparte_1 CP_2 CP_3 Parte_5
contro
; CP_24
- NCEU Foglio 15 particella 284 sub. 1,2 e 3 trascrizione del 16.05.2014, registro particolare 3554, registro generale 4262, denuncia di successione a favore degli attori, contro per CP_21
lascito testamentario repertorio n. 42680 del 23.11.2012.
Pag. 4 di 9 Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, i quali, non essendosi costituiti in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, devono in questa sede essere dichiarati contumaci.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., istruita con produzioni documentali e con l'escussione dei testi citati da parte attrice la causa, in data
23.10.2025, all'esito dell'udienza tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta a decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
- usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria della stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015
n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
A tal proposito, non è inutile ricordare in diritto che l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico, incontestato e continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso
Pag. 5 di 9 corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (Cass. Civ.
20508/2019).
Ciò posto, si osserva che ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa. Pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto, ma con riferimento alla specifica destinazione economica ed alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare (cfr., Cass., 25922/05; Cass.,
4807/92).
Invero, nel caso di specie, ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge per l'intervenuto acquisto di proprietà ad usucapionem del bene immobile de quo in favore di parte attrice, ovvero
l'animus rem sibi habendi, inteso come l'esercizio del possesso -continuo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità- dell'usucapiente con l'animo che la cosa sia propria e il decorso del tempo di almeno anni venti.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole della successione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146, comma 1, c.c., posto il fatto che il possesso continua nell'erede a far data dall'apertura della successione
Tanto premesso in diritto, si rileva che l'affermazione - resa da parte attrice - circa l'esercizio sugli immobili in questione di un possesso continuativo, ininterrotto, pacifico e pubblico, debba essere ritenuta fondata e provata alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso della espletata istruttoria.
I testi escussi, e compaesani e vicini di casa, Testimone_1 Testimone_2 [...]
e , amici degli attori che hanno abitato nel fabbricato oggetto di causa, Tes_3 Parte_6
attendibili e particolarmente qualificati, avuto riguardo alla loro conoscenza e frequentazione ultraventennale dei luoghi di causa, hanno confermato pienamente gli assunti attorei ed in particolare il possesso ultraventennale degli immobili in oggetto da parte di CP_21
quantomeno dal 1967, quando è stato realizzato il piano seminterrato (dichiarazione teste
[...] resa all'udienza del 30.11.2023). Testimone_2
I testi hanno saputo riferire sulla consistenza del fabbricato che si articola su tre livelli: un piano seminterrato, utilizzato come legnaia e deposito per gli attrezzi da giardino, un piano terra dove si
Pag. 6 di 9 trova l'appartamento composto da cucina, salone, due camere da letto, due bagni e la mansarda, precisando che si trova ancora allo stato grezzo.
I testi hanno specificato che nell'area cortilizia, posta sul retro dell'abitazione, dove c'era una pianta di limone, coltivava un piccolo orto. CP_21
È emerso dalla prova testimoniale che nell'arco temporale di riferimento, ha CP_21
provveduto alla manutenzione della casa, alla tinteggiatura esterna e interna, alla sostituzione degli avvolgibili e delle prese.
Dopo il decesso di l'immobile è stato utilizzato dagli odierni attori, i quali lo hanno CP_21
concesso in comodato gratuito prima a - dal 2014 a giugno 2016 -, poi a Testimone_3
- da novembre 2016 a novembre/dicembre 2018 - e da ultimo a che Parte_6 CP_25
ancora vi abita.
Anche i documenti offerti in comunicazione dagli attori ed in particolare la trascrizione della denuncia di successione del 16.05.2014 da cui emerge il rapporto di parentela con e CP_21
la formalità eseguita per testamento (rep. 42680 del 23.11.2012) a favore dei tre nipoti in linea collaterale, ne confortano gli assunti.
Al possesso attuale degli attori deve essere, in applicazione dell'art. 1146, comma 1, cod. civ., unito il possesso già esercitato da loro dante causa a titolo universale;
pertanto, stante la CP_21 successione nel possesso di quest'ultimo, in capo agli attori si è consolidato un possesso ininterrotto di oltre quarant'anni.
A tal proposito, occorre premettere che l'articolo 1146 c.c. disciplina la successione nel possesso e l'accessione del possesso consentendo all'erede ed al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, per goderne gli effetti ai fini dell'usucapione e della tutela possessoria. In base alla detta norma il possesso continua nell'erede con effetto automatico dall'apertura della successione o, nel caso di successione a titolo particolare, dal momento dell'immissione nel possesso della cosa trasferita.
Le dichiarazioni dei testi e i documenti prodotti in giudizio da parte attrice dimostrano, inoltre, che almeno a far data dal 1980 al 2012 fu ad occuparsi sotto ogni profilo dell'immobile: CP_21 ottenne dal Comune di Perdasdefogu la concessione di edificare N. 36 del 24.10.1980 sull'area identificata nel catasto terreni al F. 15 part. 16, presentò la denuncia di inizio lavori, ottenendo il
9.3.1981 il visto di inizio lavori (28-31 fascicolo attoreo atto di citazione).
Dal 2012 in poi è risultato dalla prova testimoniale e dalla documentazione versata in atti che sono stati gli odierni attori ad occuparsi dell'immobile presentando la pratica SUAPE rilasciando le deleghe per le modifiche interne, concedendo l'immobile in comodato gratuito a Parte_6
(doc. 35 fascicolo attoreo atto di citazione e 52-53-54 memoria n. 2).
Pag. 7 di 9 I testi hanno riferito con precisione l'ubicazione, la consistenza e i confini dell'immobile in esame, che hanno riconosciuto anche sulla base delle fotografie in atti esibite loro nel corso della prova.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
Va inoltre apprezzata - quale ulteriore elemento conferente e idoneo a supportare la domanda attorea - la condotta processuale dei convenuti che, in qualità di controinteressati all'accertamento richiesto dagli attori, sono rimasti contumaci e nulla hanno opposto ed eccepito a fronte delle deduzioni dei medesimi.
Conclusivamente, gli attori hanno quindi dato la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi– desumibile in via presuntiva dalla specifica attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà – della signoria di fatto esercitata uti dominus, in via esclusiva, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, per oltre vent'anni, sull'immobile oggetto del presente giudizio.
Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve ritenersi perfezionata a beneficio degli attori la fattispecie acquisitiva a titolo originario dell'unità immobiliare, come identificata nell'atto introduttivo, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1146, I comma, e 1158 c.c.
L'accoglimento integrale della domanda attorea, consente dichiararsi non ripetibili le spese nei confronti dei convenuti che hanno scelto di non costituirsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I.accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ultraventennale, dichiara
[...]
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] (C.F. ), , nato a Parte_2 C.F._2 Parte_3
Cagliari il 15.10.1972 (C.F. ), proprietari dell'immobile identificato al C.F._3
catasto terreni del Comune di Perdasdefogu al Foglio 15 particella 284 e al catasto fabbricati del
Comune di Perdasdefogu come di seguito elencati:
- appartamento al piano primo distinto al Foglio 15 particella 284 sub. 7;
- posto auto coperto al piano terra/seminterrato distinto Foglio 15 particella 284 sub. 8;
- magazzino/deposito, al piano terra/seminterrato distinto al Foglio 15 particella 284 sub. 9;
- magazzino, al piano terra distinto al Foglio 15 particella 284 sub. 6;
Pag. 8 di 9 - mansarda/locale deposito distinto al Foglio 15 particella 284 sub. 10 e le parti comuni quali le scale distinte al Foglio 15 particella 284 sub. 4 e l'area cortilizia distinta al Foglio 15 particella 284 sub. 5;
II. dichiara non ripetibili le spese nei confronti dei convenuti non costituitisi.
Cagliari-Lanusei, 30 maggio 2025
Il Giudice
Iride Mura
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