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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/06/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 18.6.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6094/2022 R.G
TRA
, (C.F. ) elett.te dom.ta in Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli al Corso A. Lucci n. 137, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Riccardi (Cod. Fisc. ) e dell' Avv. Francesco Riccardi (Cod. CodiceFiscale_2
Fisc. ), che la rapp.tano e difendono CodiceFiscale_3
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dai prpri
CP_1 ri come in atti, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 29.11.2022, l'istante ha dedotto che in data 28.01.2020
presentava all' domanda per ottenere l'attribuzione delle provvidenze CP_1
economiche previste dalla vigente normativa, previo riconoscimento del requisito sanitario, relativo alla concessione dell'assegno di invalidità; che,
essendo decorsi infruttuosamente i termini di legge e ritenendo l'iter amministrativo definitivamente esaurito, l'istante presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis c.p.c. innanzi a questo
Tribunale con RG 1524/2021; che il suddetto ricorso per accertamento tecnico preventivo veniva definito con sentenza nella quale si dichiarava la cessazione della materia del contendere, in quanto, nelle more dello stesso, veniva effettuata visita sanitaria da parte della commissione in data 16.03.2021 CP_1 che riconosceva alla ricorrente una percentuale invalidante del 75%, con decorrenza sin dalla data della domanda e pertanto meritevole dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 01.02.2020; che, in virtù di tale riconoscimento, la ricorrente richiedeva all' il pagamento dei ratei della CP_1 prestazione riconosciuta procedendo all'inoltro del modello AP70; che l CP_1 con comunicazione del 29.07.2021 rigettava la domanda di liquidazione della prestazione con la seguente motivazione: “superamento dei limiti di reddito”, ciò
1 in quanto nel detto modulo risultava la percezione di € 5.400,00 a titolo di assegno di mantenimento.
Ha dunque dedotto che il Patronato aveva commesso un errore nell'inoltrare il modelloAp70, in quanto il coniuge non le aveva mai corrisposto l'assegno, sebbene vi fosse tenuto.
Ha dunque così concluso: « 1) fissare udienza di comparizione delle parti;
2) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare il diritto in favore del ricorrente a vedersi riconosciuta la richiesta prestazione (assegno di invalidità ex art. 13 legge 118/71); 3) condannare l al pagamento in favore di CP_1 esso istante, ai sensi della Legge 118/71, dell'assegno di invalidità, dal
01.02.2020 in poi, oltre gli interessi legali, come per legge;
4) condannare
l al pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio con CP_1 attribuzione ad essi Avv. Vincenzo Riccardi e Avv. Francesco Riccardi anticipatari». CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato.
Una volta riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini CP_ dell'assegno di invalidità civile (v. verbale all. 6 fasc. ric.), l ha negato il pagamento dei ratei in ragione del possesso di redditi superiori alla soglia legale. Ciò, in quanto dal modello Ap70 risulta la percezione nell'anno 2020 di €
5.400,00 a titolo di mantenimento da parte del coniuge separato.
Ebbene, in questa sede la parte ha dedotto che trattasi di errore commesso dal e che, a fronte dell'obbligo legale, il coniuge non aveva provveduto al CP_2 pagamento dell'assegno di mantenimento.
Posto che la dichiarazione contenuta nel modulo Ap70 non ha carattere vincolante, l'istante ha documentato, mediante certificazione dell'Agenzia delle Entrato, l'omessa percezione di redditi per l'anno 2020 e quelli successivi.
Sicché si deve ritenere che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno di invalidità a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito (in tal senso si è espressa la Suprema Corte in riferimento all'assegno sociale;
principio che, tuttavia, può essere traslato nel caso in esame;
cfr. Cass.
15 settembre 2021, n. 24955, in motivazione;
cfr. anche Cass. 9 luglio 2020, n.
14513). CP_ L' va dunque condannato al pagamento dei ratei di assegno di invalidità civile in favore della ricorrente, a fare data dalla domanda amministrativa.
2 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/14 e ssmmii, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, ed espunta la fase CP_ istruttoria;
la circostanza che l'operato dell' sia stato indotto dall'erronea indicazione contenuta nel modAp70 giustifica la compensazione nella misura della metà.
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno di invalidità civile dalla domanda amministrativa e, CP_ per l'effetto, condanna l al pagamento dei ratei spettanti, oltre accessori come per legge;
CP_
- Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 932,50, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione ai difensori anticipatari.
Nola, 18.6.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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