Sentenza 27 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 27/02/2023, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/02/2023
N. 01253/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2021, proposto da
CE MI, EL MI, RA MI, NI MI, SA MI, VA MI, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanbattista Iazeolla, Giuseppe Ceppaluni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanbattista Iazeolla in Napoli, via Cimarosa,32;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 14896/2008 emessa dal Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, in data 08/05/2008, non impugnata e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il gravame introduttivo del giudizio i ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto la condanna del Ministero della Salute a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 14896/2008.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, allegando documentazione a riprova dell’avvenuto pagamento del dovuto nelle more del giudizio (cfr. produzione del Ministero in data 30.01.2023).
2. Da quanto precede discende l’obbligo per il Collegio di dichiarare cessata la materia del contendere.
Il regolamento delle spese di lite deve operarsi sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Maria Laura Maddalena, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO