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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/04/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Sezione civile
Proc.n. 2228/2022 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
, nato a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1
titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Santa Croce Camerina, in via Giardino n. 72 (P.IVA ), rappresentato e difeso per mandato P.IVA_1 in calce alla citazione dall'Avv. Roberto Moscato, con studio in Vittoria, in via
Guglielmo Marconi n. 7, e dall'Avv. Davide Iacono, con studio in Gela, in via
Europa n. 9, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Davide
Iacono
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante sig. Controparte_1 [...]
, nato a [...] il [...], con sede in Vittoria, Via Dell'Euro n. CP_2
53 (P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio P.IVA_2
Giampiccolo, per mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 3
612/2022, del Tribunale di Ragusa, ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in Ragusa, Via Dante n° 120/a
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il D.I. Parte_1
n. 612/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 06.05.2022 (R.G.n.
1103/2022), su istanza della società in cui gli era stato Controparte_1 intimato il pagamento della somma di euro 19.239,35, oltre ad interessi e spese della procedura monitoria, in virtù di alcune fatture per delle forniture di merce da parte della società opposta. Chiedeva l'opponente revocarsi, annullarsi, o dichiararsi nullo o inefficace il D.I. opposto, non essendo dovute alcune delle somme richieste dalla , in quanto già verosimilmente CP_1 consegnate ad essa, e quindi in ragione di un erroneo conteggio da parte dell'opposta.
Si costituiva la società la quale chiedeva “nel merito Controparte_1 rigettare le domande di parte opponente siccome del tutto infondate in fatto e in diritto, per le causali indicate in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
condannare comunque l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di
€ 19.239,35 oltre ad interessi di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002, oltre spese e compensi della fase monitoria;
condannare, inoltre, parte opponente al pagamento della somma che sarà ritenuta equa dall'Ill.mo Tribunale adito per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.-. Col favore delle spese e dei compensi difensivi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto 4
procuratore che dichiara di averle interamente anticipate e di non avere percepito acconto alcuno”.
Ciò premesso, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, del tutto generiche e inconsistenti appaiono le argomentazioni addotte dal il quale non contesta l'avvenuta effettuazione delle Pt_1 forniture delle merci di cui alle fatture, sottese al decreto ingiuntivo impugnato, da parte della in proprio favore, e neppure la Controparte_1 debenza di una somma di denaro per merce rimasta impagata, ma si limita ad una contestazione assolutamente vaga e generica sotto il profilo del probabile erroneo calcolo del quantum residuo dovuto dal medesimo nei confronti della società opposta, formulando una mera ipotesi che l'eventuale importo residuale richiesto non corrisponda a quello realmente ancora dovuto, riservandosi di provare tale circostanza, non meglio specificata, in sede istruttoria.
Nella specie, tuttavia, sebbene siano stati richiesti e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., nessuna istanza istruttoria è stata formulata dalla parte opponente sul punto.
Ne consegue che l'asserzione assolutamente generica addotta dall'opponente, il quale non ha neppure precisato e specificato quali somme sarebbero state realmente corrisposte, a decurtazione dell'importo come richiesto dalla controparte, è rimasta priva di riscontri probatori in atti.
L'opposizione in esame deve essere pertanto rigettata, e il decreto ingiuntivo opposto andrà confermato nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
Il RA va altresì condannato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, avuto riguardo al tenore delle difese svolte, che rivelano l'assoluta pretestuosità e l'intento dilatorio della proposta opposizione.
Tenuto conto del valore della presente causa, si reputa congruo determinare l'importo dovuto a tale titolo in euro 400,00. 5
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa rigetta l'opposizione, presentata da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 612/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data
06.05.2022 (R.G.n. 1103/2022), e per l'effetto conferma il decreto citato.
Condanna l'opponente a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte, da liquidarsi in euro 1.600,00 a titolo di Controparte_1 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte opposta.
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 400,00, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso, in Ragusa il 04 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo