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6 marzo 1975
6 marzo 1975
Art. 1. Articolo unico
Il primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 , e' sostituito dal seguente:
"L'orario normale di lavoro settimanale e' quello cui e' tenuto il personale di ruolo degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze".
Il primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 , e' sostituito dal seguente:
"L'orario normale di lavoro settimanale e' quello cui e' tenuto il personale di ruolo degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 01/02/1982, n. 7Provvedimento: N. 7 SENTENZA 14 GENNAIO 1982 Deposito in cancelleria: 1 febbraio 1982. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 40 del 10 febbraio 1982. Pres. e Rel. EL LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. LE EL, Presidente - Prof. OA LT - Dott. IC OS - Prof. MO RS - Avv. ZO AL - Dott. NE LL CI - Avv. RT LA - Dott. AL CA - Prof. TO LA GO - Prof. VI RI - Prof. EP FERRARI, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 16 e 18 della legge della Regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36 (Norme per l'esercizio dell'attività estrattiva in ordine a cave e torbiere) e degli artt. 2, 3 e 22 della legge della Regione …Leggi di più...
- cave e torbiere·
- regime generalizzato di autorizzazione·
- eventuale inosservanza nel diritto vivente·
- regime di autorizzazione·
- esclusione di illegittimita' costituzionale·
- sent. n. 7/82 a. regioni·
- sent. n. 7/82 c. regioni·
- limiti·
- possibili successivi rimedi.·
- preteso contrasto con l'art. 42 cost.·
- principio del giusto procedimento·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.·
- esercizio di poteri discrezionali·
- sent. n. 7/82 b. regioni·
- pretesto contrasto con l'art. 117 cost.