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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/06/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1835/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
In persona del G.I. dott.ssa Barbara D'ARRIGO ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G. n. 1835/2023 tra:
C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
5/12/1954 e residente in [...]/4, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente − in forza di mandato in atti – dagli avv.ti
Roberta Bellucci e Riccardo Cruciani, presso lo studio dei quali in Roma, via
Lattanzio n. 27 è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO
P.VA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.VA_1
pro-tempore, con sede in Genova, via Odoardo Ganduccio n. 3/B/R
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE: (come da precisazione delle conclusioni in atto di citazione, che qui si ritrascrivono)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
− in via principale e nel merito:
1 a) accogliere integralmente la domanda di parte attrice e, quindi, accertare e dichiarare che il sinistro di cui è causa ebbe a verificarsi per fatto e colpa esclusiva della parte convenuta come sopra dedotto;
b) condannare, per l'effetto, la parte convenuta al risarcimento in favore della parte attrice di tutti i danni subiti quali fisici, biologici, morali, patrimoniali e non patrimoniali, alla vita di relazione, alla veste estetica, esistenziali, alla vita privata, al rapporto familiare oltre che al risarcimento delle spese mediche sostenute e da sostenersi in futuro, in breve nessun danno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato, danni che si quantificano come sopra indicato pari ad Euro 18.461,11 o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta secondo giustizia;
in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare le parti convenute tutte, o tra loro chi di ragione, al risarcimento in favore degli istanti dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento all'effettivo soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo essendo l'istante una abituale risparmiatrice che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della fase stragiudiziale − nella misura indicata in premessa − che del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15% (ex art. 2 D.M. 55/14, come previsto dalla Legge Forense n. 247 del 31.12.2012), I.V.A. e
C.P.A., secondo la nota spese che verrà prodotta in giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio, nanti l'intestato Tribunale, quale gestore del Controparte_1
2 SUPERMERCATO SIGMA, sito in Genova, via Oberdan n. 158R, per ivi sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni – patrimoniali e non patrimoniali – patiti in conseguenza dei fatti di causa.
A fondamento della proposta domanda, l'attore, in particolare, riferiva che, in data 8 aprile 2022 verso le ore 17.40 allorché si trovava all'interno del
SUPERMERCATO SIGMA di via Oberdan n. 158R, in Genova per acquistare alcuni generi alimentari e dopo essersi diretto verso il corridoio opposto all'ingresso per scegliere un prodotto in busta dallo scaffale dei cibi “frutta e verdura” confezionati, nel procedere lungo tale corridoio, giunto presso il reparto con l'espositore murale/banco frigo di latticini e formaggi, era scivolato a terra.
Precisava, quindi, che la caduta era stata determinata dalla presenza sul pavimento − reso scivoloso e viscido – di acqua depositatasi in corrispondenza del banco frigo e non asciugata da parte del personale che neppure aveva provveduto a segnale l'insidia che era invisibile lungo il percorso.
Aggiungeva, inoltre, di aver riportato “sospetta lesione muscolare bicipite femorale sx” con prognosi di 7 giorni, successivamente prorogata dalle strutture ambulatoriali dalle quali era seguito nel prosieguo.
Concludeva, infine, sottolineando come, essendo risultati vani i tentativi avviati in via stragiudiziale al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati, avesse dovuto instaurare il presente procedimento per tutelare i propri diritti.
Nel giudizio così instaurato sebbene ritualmente citato, Controparte_1 non si costituiva e veniva, pertanto, dichiarato contumace.
La causa, istruita mediante deposito di memorie istruttorie, produzione di documenti, ammissione ed assunzione di prove orali, nonché licenziamento di
C.T.U. sia medico legale sulla persona dell'attore − affidata al dott.
[...]
– veniva, da ultimo, rinviata per la precisazione delle conclusioni Per_1 all'udienza, tenutasi in modalità cartolare, del 31 ottobre 2024, all'esito della quale venivano concessi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
3 La fattispecie per cui è causa deve essere normativamente ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 cod. civ. la cui formulazione ‒ “ciascuno
è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” ‒ postula:
‒ la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa;
‒ una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa
(cfr., ex plurimis, Cass., 29 luglio 2016, n. 15761).
Ad integrare la suddetta responsabilità è, poi, necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 cod. civ. (ex multis,
Cass., 24 febbraio 2011, n. 4476.
Da quanto sopra evidenziato discende, pertanto, che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa (non rilevando, ai fini dell'affermazione della responsabilità di cui all'art. 2051 cod civ., la colpa o l'assenza della stessa in capo al custode), ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (si veda Cass., 16 maggio 2017, n. 12027) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
4 Per quanto riguarda la valutazione del nesso causale la giurisprudenza consolidata ritiene che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 cod. civ., non rileva che la cosa di cui trattasi sia o non sia potenzialmente dannosa. Detta norma (a differenza dell'art. 2050 c.c., che parla di attività “pericolosa”) non richiede che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura (cioè per suo intrinseco potere) e tanto meno che sia pericolosa. Da ciò consegue che tutte le cose possono costituire causa di danno ai sensi della norma in esame, quale che sia la loro struttura e qualità, siano esse inerti o in movimento, pericolose o meno. Nel caso di cose inerti, è necessario dimostrare che l'evento dannoso sia stato causato non già “con la cosa” (caso questo ricorrente nelle ipotesi in cui la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno), ma
“dalla cosa”, nel senso che il pregiudizio deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla “res” oppure dall'insorgere nella stessa di un agente dannoso.
La prova del nesso di causalità si considera assolta nel momento in cui l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass., 21 marzo 2013, n. 7125). Al contempo, nella ricostruzione del nesso di causalità, deve considerarsi che gli utenti sono “indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità” (Corte Cost., 29 aprile-10 maggio 1999, n. 156), onere espressione del dovere di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., che impone un generale dovere di cautela, al fine di evitare che un atteggiamento di anti- doverosa negligenza e imprudenza da parte del danneggiato finisca per gravare sul custode della cosa, che sarebbe così tenuto al risarcimento di danni che lo stesso danneggiato ben avrebbe potuto evitare attraverso l'adozione dell'ordinaria cautela
(cfr. Cass., 3 aprile 2019, n. 9315 e Cass., 1° febbraio 2018, n. 2480). In particolare, esaminando la più recente giurisprudenza, si osserva che deve essere escluso il nesso di causalità quando difetta la intrinseca pericolosità della cosa perché sono percepibili le sue esatte condizioni ed il pericolo sia, comunque,
5 superabile mediante l'adozione di un comportamento “ordinariamente cauto” da parte del danneggiato (vedi Cass., 1° febbraio 2018, n. 2481).
Per quanto riguarda, invece, la valutazione del caso fortuito, lo stesso ‒ rappresentato da tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero che costituisce un'eccezione alla normale sequenza causale ‒ può essere integrato anche dalla condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente.
In sostanza, quanto meno la res inerte costituisce una fonte di pericolo, in quanto questa può essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno (Cass., 29 gennaio 2019, n. 2345).
Facendo, quindi, applicazione dei principi sopra richiamati al caso di specie la domanda proposta da appare fondata e, come tale, Parte_1 meritevole di accoglimento.
Ed invero, la teste ha testualmente riferito: “il sinistro Testimone_1 per cui è causa si è verificato all'interno del supermercato SIGMA di Nervi, al cui interno mi trovavo a fare la spesa. Doveva essere aprile del 2022, di pomeriggio.
Io mi trovavo nel corridoio dove c'è il reparto frutta e verdura, subito dopo
l'ingresso, mentre l'attore era davanti a me nella zona dove sono collocati dei frigoriferi. Ad un certo momento l'ho visto fare un volo e finire a terra, subito sono arrivate in soccorso due persone, una era certamente una dipendente del supermercato l'altro non so. Non mi sono avvicinata all'attore che ho visto essere dolorante e sono andata via. La caduta è stata determinata dal pavimento bagnato, a terra c'era acqua. A.D.R. giudice: si vedeva che il pavimento era bagnato se una persona guardava a terra. Dopo essere uscita dal supermercato
6 sono rimasta fuori dal locale e quando ho visto l'attore uscire mi sono avvicinata per chiedere come stesse e mi sono offerta di testimoniare nel caso avesse necessita atteso che avevo visto che la caduta era stata determinata dal pavimento bagnato dove non c'era segnali. A.D.R. giudice: non è arrivata l'ambulanza, ho visto che l'attore ha recuperato il proprio scooter che aveva parcheggiato fuori dal supermercato ed è andato via. A.D.R. giudice: il punto in cui è avvenuta la caduta è un corridoio stretto tipico di un piccolo supermercato, lì era presente acqua vicino ai frigoriferi. A.D.R. giudice: non ero presente quando il personale ha asciugato il pavimento. A.D.R. giudice: tra il punto in cui mi trovavo quando si è verificato il fatto e il punto ove è caduto l'attore ci saranno stati circa 2 o 3 metri e dalla mia posizione si vedeva l'acqua in terra” (v. verbale d'udienza del
13 dicembre 2023).
A quanto precede si aggiunga che, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, nell'ipotesi di caduta all'interno di un esercizio commerciale a causa del pavimento bagnato anche laddove dovesse ritenere sussistere la mera disattenzione della vittima – situazione, peraltro, non ricorrente nel caso di specie – queste non integrerebbe il caso fortuito in quanto “il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa divenuta pericolosa” (cfr. Cass.,
27 giugno 2016, n. 13222).
Nel passare al quantum debeatur per ciò che riguarda le lesioni riportate dall'attore, il C.T.U. all'uopo incaricato, dott. , nella propria Persona_1 relazione ‒ adeguata argomentata, persuasiva, priva di vizi logici ‒ ha affermato che il trauma subito in conseguenza della caduta de qua “ha comportato lesione con distacco del tendine dei muscoli ischio crurali della spina ischiatica sinistra”, determinando “uno stato di inabilità temporanea parziale al 75% di 10 giorni, seguito da un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 30 e di
20 giorni al 25% … danno biologico in misura pari al 5 %”, oltre a spese mediche riconosciute congrue e pertinenti per complessivi Euro 1.409,60 (v. pag. 18 e ss. della C.T.U.).
7 Facendo, quindi, applicazione al caso di specie delle Tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2024 e considerato, altresì, il contenuto della consulenza d'ufficio, a dovrà essere liquidata la somma Parte_1 risultante dai conteggi di seguito riportati:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 67 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 435,40
Punto danno non patrimoniale € 2.177,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 5.834,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 7.293,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 3.162,50
Spese mediche € 1.409,60
Totale generale: € 11.865,10
Nella determinazione dell'entità del danno non patrimoniale come sopra liquidato si è ritenuto di:
‒ riconoscere la diaria giornaliera nell'importo minimo di Euro 115,00 atteso che il signor on è stato sottoposto ad interventi chirurgici Pt_1
e non ha portato apparecchi gessati;
8 ‒ non riconoscere alcuna personalizzazione in considerazione di:
o modesta entità dell'invalidità permanente residuata;
o il C.T.U. ha affermato che l'invalidità permanente riconosciuta non incide sulle attività non lavorative e sulla vita di relazione dell'attore;
o la maggiorazione a titolo di personalizzazione può essere legittimamente effettuata solo in considerazione di compromissione o soppressione di attività non comuni rispetto all'id quod plerumque accidit svolte dal danneggiato che ha patito quel dato tipo di lesioni;
in sintesi, la c.d. personalizzazione presuppone che:
• la vittima abbia allegato e provato l'esistenza di circostanze specifiche che aggravino il suo danno rispetto a tutti quelli consimili;
• le suddette circostanze siano conseguenze speciali dell'illecito: siano, cioè, inconsuete ed inusuali, e non consistano in conseguenze inevitabili ed usuali di quel particolare tipo di pregiudizio.
Sulla cifra così liquidata non sarà dovuta la rivalutazione monetaria trattandosi di valori già comprensivi della stessa (tabelle del 2024), mentre spetteranno gli interessi nella misura legale alla data della domanda al saldo.
Alla luce di quanto precede parte convenuta dovrà, pertanto, essere condanna a risarcire a a somma di Euro 11.865,10 per il danno Parte_1 non patrimoniale riportato.
Le spese di lite ‒ liquidate come in dispositivo (determinate considerando lo scaglione compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00 e i valori medi) ‒ e quelle di C.T.U. ‒ liquidate in corso di causa con separato decreto ‒ seguono la soccombenza.
P.Q.M.
9 il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
– IN ACCOGLIMENTO della domanda proposta dall'attore, CONDANNA in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di Euro 11.865,10 Parte_1 per il danno non patrimoniale, oltre interessi dalla domanda al saldo;
– CONDANNA, inoltre, la predetta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a rimborsare a parte attrice le spese di lite che – ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147 – liquida in Euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge (15% spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A.) ed Euro 270,00 per esborsi documenti;
– PONE definitivamente le spese della C.T.U. medico legale ‒ già liquidata in corso di causa con separato decreto ‒ a carico di parte convenuta;
– DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Genova, 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara D'Arrigo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
In persona del G.I. dott.ssa Barbara D'ARRIGO ha pronunciato la seguente sentenza nella causa R.G. n. 1835/2023 tra:
C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
5/12/1954 e residente in [...]/4, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente − in forza di mandato in atti – dagli avv.ti
Roberta Bellucci e Riccardo Cruciani, presso lo studio dei quali in Roma, via
Lattanzio n. 27 è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO
P.VA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.VA_1
pro-tempore, con sede in Genova, via Odoardo Ganduccio n. 3/B/R
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE: (come da precisazione delle conclusioni in atto di citazione, che qui si ritrascrivono)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
− in via principale e nel merito:
1 a) accogliere integralmente la domanda di parte attrice e, quindi, accertare e dichiarare che il sinistro di cui è causa ebbe a verificarsi per fatto e colpa esclusiva della parte convenuta come sopra dedotto;
b) condannare, per l'effetto, la parte convenuta al risarcimento in favore della parte attrice di tutti i danni subiti quali fisici, biologici, morali, patrimoniali e non patrimoniali, alla vita di relazione, alla veste estetica, esistenziali, alla vita privata, al rapporto familiare oltre che al risarcimento delle spese mediche sostenute e da sostenersi in futuro, in breve nessun danno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato, danni che si quantificano come sopra indicato pari ad Euro 18.461,11 o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta secondo giustizia;
in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare le parti convenute tutte, o tra loro chi di ragione, al risarcimento in favore degli istanti dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento all'effettivo soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo essendo l'istante una abituale risparmiatrice che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della fase stragiudiziale − nella misura indicata in premessa − che del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15% (ex art. 2 D.M. 55/14, come previsto dalla Legge Forense n. 247 del 31.12.2012), I.V.A. e
C.P.A., secondo la nota spese che verrà prodotta in giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio, nanti l'intestato Tribunale, quale gestore del Controparte_1
2 SUPERMERCATO SIGMA, sito in Genova, via Oberdan n. 158R, per ivi sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni – patrimoniali e non patrimoniali – patiti in conseguenza dei fatti di causa.
A fondamento della proposta domanda, l'attore, in particolare, riferiva che, in data 8 aprile 2022 verso le ore 17.40 allorché si trovava all'interno del
SUPERMERCATO SIGMA di via Oberdan n. 158R, in Genova per acquistare alcuni generi alimentari e dopo essersi diretto verso il corridoio opposto all'ingresso per scegliere un prodotto in busta dallo scaffale dei cibi “frutta e verdura” confezionati, nel procedere lungo tale corridoio, giunto presso il reparto con l'espositore murale/banco frigo di latticini e formaggi, era scivolato a terra.
Precisava, quindi, che la caduta era stata determinata dalla presenza sul pavimento − reso scivoloso e viscido – di acqua depositatasi in corrispondenza del banco frigo e non asciugata da parte del personale che neppure aveva provveduto a segnale l'insidia che era invisibile lungo il percorso.
Aggiungeva, inoltre, di aver riportato “sospetta lesione muscolare bicipite femorale sx” con prognosi di 7 giorni, successivamente prorogata dalle strutture ambulatoriali dalle quali era seguito nel prosieguo.
Concludeva, infine, sottolineando come, essendo risultati vani i tentativi avviati in via stragiudiziale al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati, avesse dovuto instaurare il presente procedimento per tutelare i propri diritti.
Nel giudizio così instaurato sebbene ritualmente citato, Controparte_1 non si costituiva e veniva, pertanto, dichiarato contumace.
La causa, istruita mediante deposito di memorie istruttorie, produzione di documenti, ammissione ed assunzione di prove orali, nonché licenziamento di
C.T.U. sia medico legale sulla persona dell'attore − affidata al dott.
[...]
– veniva, da ultimo, rinviata per la precisazione delle conclusioni Per_1 all'udienza, tenutasi in modalità cartolare, del 31 ottobre 2024, all'esito della quale venivano concessi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
3 La fattispecie per cui è causa deve essere normativamente ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 cod. civ. la cui formulazione ‒ “ciascuno
è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” ‒ postula:
‒ la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa;
‒ una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa
(cfr., ex plurimis, Cass., 29 luglio 2016, n. 15761).
Ad integrare la suddetta responsabilità è, poi, necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 cod. civ. (ex multis,
Cass., 24 febbraio 2011, n. 4476.
Da quanto sopra evidenziato discende, pertanto, che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa (non rilevando, ai fini dell'affermazione della responsabilità di cui all'art. 2051 cod civ., la colpa o l'assenza della stessa in capo al custode), ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (si veda Cass., 16 maggio 2017, n. 12027) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
4 Per quanto riguarda la valutazione del nesso causale la giurisprudenza consolidata ritiene che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 cod. civ., non rileva che la cosa di cui trattasi sia o non sia potenzialmente dannosa. Detta norma (a differenza dell'art. 2050 c.c., che parla di attività “pericolosa”) non richiede che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura (cioè per suo intrinseco potere) e tanto meno che sia pericolosa. Da ciò consegue che tutte le cose possono costituire causa di danno ai sensi della norma in esame, quale che sia la loro struttura e qualità, siano esse inerti o in movimento, pericolose o meno. Nel caso di cose inerti, è necessario dimostrare che l'evento dannoso sia stato causato non già “con la cosa” (caso questo ricorrente nelle ipotesi in cui la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno), ma
“dalla cosa”, nel senso che il pregiudizio deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla “res” oppure dall'insorgere nella stessa di un agente dannoso.
La prova del nesso di causalità si considera assolta nel momento in cui l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass., 21 marzo 2013, n. 7125). Al contempo, nella ricostruzione del nesso di causalità, deve considerarsi che gli utenti sono “indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità” (Corte Cost., 29 aprile-10 maggio 1999, n. 156), onere espressione del dovere di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., che impone un generale dovere di cautela, al fine di evitare che un atteggiamento di anti- doverosa negligenza e imprudenza da parte del danneggiato finisca per gravare sul custode della cosa, che sarebbe così tenuto al risarcimento di danni che lo stesso danneggiato ben avrebbe potuto evitare attraverso l'adozione dell'ordinaria cautela
(cfr. Cass., 3 aprile 2019, n. 9315 e Cass., 1° febbraio 2018, n. 2480). In particolare, esaminando la più recente giurisprudenza, si osserva che deve essere escluso il nesso di causalità quando difetta la intrinseca pericolosità della cosa perché sono percepibili le sue esatte condizioni ed il pericolo sia, comunque,
5 superabile mediante l'adozione di un comportamento “ordinariamente cauto” da parte del danneggiato (vedi Cass., 1° febbraio 2018, n. 2481).
Per quanto riguarda, invece, la valutazione del caso fortuito, lo stesso ‒ rappresentato da tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero che costituisce un'eccezione alla normale sequenza causale ‒ può essere integrato anche dalla condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente.
In sostanza, quanto meno la res inerte costituisce una fonte di pericolo, in quanto questa può essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno (Cass., 29 gennaio 2019, n. 2345).
Facendo, quindi, applicazione dei principi sopra richiamati al caso di specie la domanda proposta da appare fondata e, come tale, Parte_1 meritevole di accoglimento.
Ed invero, la teste ha testualmente riferito: “il sinistro Testimone_1 per cui è causa si è verificato all'interno del supermercato SIGMA di Nervi, al cui interno mi trovavo a fare la spesa. Doveva essere aprile del 2022, di pomeriggio.
Io mi trovavo nel corridoio dove c'è il reparto frutta e verdura, subito dopo
l'ingresso, mentre l'attore era davanti a me nella zona dove sono collocati dei frigoriferi. Ad un certo momento l'ho visto fare un volo e finire a terra, subito sono arrivate in soccorso due persone, una era certamente una dipendente del supermercato l'altro non so. Non mi sono avvicinata all'attore che ho visto essere dolorante e sono andata via. La caduta è stata determinata dal pavimento bagnato, a terra c'era acqua. A.D.R. giudice: si vedeva che il pavimento era bagnato se una persona guardava a terra. Dopo essere uscita dal supermercato
6 sono rimasta fuori dal locale e quando ho visto l'attore uscire mi sono avvicinata per chiedere come stesse e mi sono offerta di testimoniare nel caso avesse necessita atteso che avevo visto che la caduta era stata determinata dal pavimento bagnato dove non c'era segnali. A.D.R. giudice: non è arrivata l'ambulanza, ho visto che l'attore ha recuperato il proprio scooter che aveva parcheggiato fuori dal supermercato ed è andato via. A.D.R. giudice: il punto in cui è avvenuta la caduta è un corridoio stretto tipico di un piccolo supermercato, lì era presente acqua vicino ai frigoriferi. A.D.R. giudice: non ero presente quando il personale ha asciugato il pavimento. A.D.R. giudice: tra il punto in cui mi trovavo quando si è verificato il fatto e il punto ove è caduto l'attore ci saranno stati circa 2 o 3 metri e dalla mia posizione si vedeva l'acqua in terra” (v. verbale d'udienza del
13 dicembre 2023).
A quanto precede si aggiunga che, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, nell'ipotesi di caduta all'interno di un esercizio commerciale a causa del pavimento bagnato anche laddove dovesse ritenere sussistere la mera disattenzione della vittima – situazione, peraltro, non ricorrente nel caso di specie – queste non integrerebbe il caso fortuito in quanto “il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa divenuta pericolosa” (cfr. Cass.,
27 giugno 2016, n. 13222).
Nel passare al quantum debeatur per ciò che riguarda le lesioni riportate dall'attore, il C.T.U. all'uopo incaricato, dott. , nella propria Persona_1 relazione ‒ adeguata argomentata, persuasiva, priva di vizi logici ‒ ha affermato che il trauma subito in conseguenza della caduta de qua “ha comportato lesione con distacco del tendine dei muscoli ischio crurali della spina ischiatica sinistra”, determinando “uno stato di inabilità temporanea parziale al 75% di 10 giorni, seguito da un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 30 e di
20 giorni al 25% … danno biologico in misura pari al 5 %”, oltre a spese mediche riconosciute congrue e pertinenti per complessivi Euro 1.409,60 (v. pag. 18 e ss. della C.T.U.).
7 Facendo, quindi, applicazione al caso di specie delle Tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2024 e considerato, altresì, il contenuto della consulenza d'ufficio, a dovrà essere liquidata la somma Parte_1 risultante dai conteggi di seguito riportati:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 67 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 435,40
Punto danno non patrimoniale € 2.177,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 5.834,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 7.293,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 3.162,50
Spese mediche € 1.409,60
Totale generale: € 11.865,10
Nella determinazione dell'entità del danno non patrimoniale come sopra liquidato si è ritenuto di:
‒ riconoscere la diaria giornaliera nell'importo minimo di Euro 115,00 atteso che il signor on è stato sottoposto ad interventi chirurgici Pt_1
e non ha portato apparecchi gessati;
8 ‒ non riconoscere alcuna personalizzazione in considerazione di:
o modesta entità dell'invalidità permanente residuata;
o il C.T.U. ha affermato che l'invalidità permanente riconosciuta non incide sulle attività non lavorative e sulla vita di relazione dell'attore;
o la maggiorazione a titolo di personalizzazione può essere legittimamente effettuata solo in considerazione di compromissione o soppressione di attività non comuni rispetto all'id quod plerumque accidit svolte dal danneggiato che ha patito quel dato tipo di lesioni;
in sintesi, la c.d. personalizzazione presuppone che:
• la vittima abbia allegato e provato l'esistenza di circostanze specifiche che aggravino il suo danno rispetto a tutti quelli consimili;
• le suddette circostanze siano conseguenze speciali dell'illecito: siano, cioè, inconsuete ed inusuali, e non consistano in conseguenze inevitabili ed usuali di quel particolare tipo di pregiudizio.
Sulla cifra così liquidata non sarà dovuta la rivalutazione monetaria trattandosi di valori già comprensivi della stessa (tabelle del 2024), mentre spetteranno gli interessi nella misura legale alla data della domanda al saldo.
Alla luce di quanto precede parte convenuta dovrà, pertanto, essere condanna a risarcire a a somma di Euro 11.865,10 per il danno Parte_1 non patrimoniale riportato.
Le spese di lite ‒ liquidate come in dispositivo (determinate considerando lo scaglione compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00 e i valori medi) ‒ e quelle di C.T.U. ‒ liquidate in corso di causa con separato decreto ‒ seguono la soccombenza.
P.Q.M.
9 il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
– IN ACCOGLIMENTO della domanda proposta dall'attore, CONDANNA in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di Euro 11.865,10 Parte_1 per il danno non patrimoniale, oltre interessi dalla domanda al saldo;
– CONDANNA, inoltre, la predetta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a rimborsare a parte attrice le spese di lite che – ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147 – liquida in Euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge (15% spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A.) ed Euro 270,00 per esborsi documenti;
– PONE definitivamente le spese della C.T.U. medico legale ‒ già liquidata in corso di causa con separato decreto ‒ a carico di parte convenuta;
– DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Genova, 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara D'Arrigo
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