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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 05/06/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Peloso Fabio Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Evelina Pasini e domiciliato presso il suo studio in Arco (TN) via Marconi n.27, giusta delega in calce al ricorso
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Bonetti e domiciliata presso il suo studio in Trento via Calepina n.65, giusta delega in calce al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 29.10.2011 in
Nago-Torbole (TN)
- preso atto che all'udienza presidenziale del 12.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - ritenuto che con decreto di data 25.01.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 12.12.2023 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che, quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 Parte_2
trascritto al n. 4 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Nago-Torbole (TN) per l'anno 2011 alle seguenti condizioni:
1) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI E ASSEGNAZIONE CASA
FAMIGLIARE
In relazione all'affidamento della prole, i coniugi convengono quanto segue:
a) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, in Per_1 Per_2
maniera condivisa (con facoltà di esercitare la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione), ferma restando la collocazione prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso la casa famigliare unitamente alla madre;
pag. 2 di 8 b) conseguentemente, la casa famigliare, compresa di arredo, di proprietà esclusiva del sig. resterà assegnata alla sig.ra Parte_1
quale genitore collocatario dei figli minori;
le parti concordano Pt_2
che la signora potrà utilizzare il posto auto esterno alla casa, nella Pt_2
vecchia legnaia, che da sempre utilizza;
quanto al fondo adiacente l'immobile, coltivato ad uliveto, esso, come già convenuto in precedenza, resterà nell'esclusiva proprietà del signor Parte_1
c) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni di lavoro e di quelli scolastici dei figli, previo accordo con congruo preavviso con la madre.
In ogni caso le parti concordano che il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità:
- a week- end alternati, dal venerdì' prima di cena sino alla domenica sera dopo cena, prelevandoli e riconducendoli presso la casa materna;
- un giorno infrasettimanale, preferibilmente a metà settimana, dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, nella settimana in cui cade il week-end di competenza paterna o comunque almeno per una cena senza pernotto;
- uno o due giorni infrasettimanali, preferibilmente a metà settimana, dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, nella settimana in cui non cade il week-end di competenza paterna o comunque almeno per cena senza pernotto;
- detti giorni saranno individuati nel rispetto degli impegni dei figli e dei genitori e tenendo conto, anche in considerazione dell'età, dei loro desiderata.
pag. 3 di 8 Le parti convengono inoltre tra loro che nei rispettivi periodi di competenza si occuperanno delle eventuali singole attività dei figli (scuola, compiti, catechesi, attività sportive), salvo diverso accordo tra loro.
Resta inteso che entrambi i genitori si impegneranno nel collaborare tra loro per il summenzionato calendario di visite, con disponibilità e elasticità reciproca.
Per quanto riguarda le festività e il periodo estivo di vacanze, le parti convengono quanto segue:
FESTIVITÀ NATALIZIE: i figli trascorreranno metà del periodo presso ciascun genitore. Giorni della Vigilia e Natale in via alternata tra i genitori, così come giorno di S. Silvestro e Capodanno;
FESTIVITÀ PASQUALI: i figli trascorreranno metà del periodo presso ciascun genitore. Giorni di Pasqua e Pasquetta in via alternata tra i genitori stessi;
VACANZE ESTIVE: i figli trascorreranno due, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno per consentire l'iscrizione alle colonie estive.
Tenuto conto della tipologia di lavoro del padre che lo costringe a lunghe sessioni lavorative continuative nel corso dei mesi estivi, le parti concordano che le sue due settimane potranno essere suddivise- anche in parte- in tre/quattro periodi distinti di 3/4 giorni ciascuno, previa comunicazione alla madre.
Le parti concordano, anche per i periodi di vacanza estiva, natalizia e pasquale, che i figli potranno essere ricondotti a casa della madre per il pernottamento e ripresi il mattino successivo ovvero che i periodi di vacanza potranno essere suddivisi in maniera diversa tra loro.
pag. 4 di 8 In ogni caso le parti si impegnano espressamente a tenersi costantemente informate circa i minori, il loro stato di salute, l'andamento scolastico e le loro attività/impegni.
Le parti hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti, anche di residenza, allorquando hanno i minori con sé.
Le parti concordano sin d'ora che qualora uno dei genitori volesse portare i figli all'estero in vacanza, sarà tenuto a comunicarlo all'altro genitore con adeguato preavviso, informandolo circa gli spostamenti che verranno effettuati.
Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli verrà presa di comune accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse della prole.
Le parti si impegnano a garantire continuità di rapporti dei figli con i rispettivi parenti e/o famiglie di origine.
Le parti si impegnano espressamente a comunicare proficuamente per la migliore organizzazione del ménage familiare e la migliore gestione degli impegni dei figli, impegnandosi a riscontrare con sollecitudine tutte le comunicazioni (sia trasmesse a mezzo mail che a mezzo sms o WhatsApp) riguardanti i figli medesimi (anche per le spese straordinarie da sostenere e per gli eventi/impegni settimanali, i cambi di orario e le necessità quotidiane), inviate da un genitore all'altro e collaborando per la più agile gestione degli stessi. I genitori si impegnano inoltre a garantire continuità di rapporti di entrambi i figli con ciascun genitore, ad agevolare gli incontri e ciò al fine di preservare e rafforzare il rapporto con ogni genitore.
pag. 5 di 8 2) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
E . Per_1 Per_2
Considerati gli attuali redditi di entrambi i ricorrenti e la collocazione prevalente dei minori presso la madre, il sig. contribuirà al Parte_1
mantenimento dei figli e , corrispondendo alla sig.ra Per_1 Per_2
con gli stessi convivente, un assegno mensile complessivo pari ad Pt_2
€ 800,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno
10 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Pt_2
3) SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI
Le spese straordinarie per i figli minori, individuate e dettagliate nel protocollo del CNF al quale le parti espressamente rimandano e che è da intendersi qui trascritto, saranno a carico di ciascun genitore in ragione del
70% a carico del sig. e 30% a carico della sig.ra e Parte_1 Pt_2
dovranno in ogni caso:
a) essere documentate;
b) essere suddivise tra i genitori in ragione quote sopra indicate;
c) essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla relativa richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente utilizzato per il mantenimento ordinario;
d) quanto alle spese che prevedono il preventivo accordo, il genitore che vorrà sostenere la spesa lo comunicherà all'altro, anche a mezzo Whatsapp
o sms, che avrà 10 giorni (5 in ipotesi di spese urgenti) per fornire il proprio assenso o motivato dissenso all'assunzione della spesa stessa. In assenza di riscontro la spesa sarà da considerarsi approvata.
pag. 6 di 8 e) i coniugi in deroga al Protocollo convengono che la spesa per uno sport annuale per figlio è da intendersi spesa per la quale hanno già prestato il consenso.
- I coniugi concordano che l'assegno unico nazionale (AUU) e quello provinciale (AUP), così come ogni provvidenza e/o sussidio saranno richiesti, corrisposti e trattenuti integralmente dalla sig.ra il Parte_2
sig. si rende sin d'ora disponibile a sottoscrivere tutta Parte_1
la documentazione utile.
- Le parti convengono sin d'ora che la deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli seguirà il criterio di assunzione e ripartizione della spesa;
le parti si impegneranno a fornirsi la relativa documentazione ai fini dichiarativi.
4) ULTERIORI QUESTIONI PATRIMONIALI
La signora si impegna a liberare il signor dalla garanzia Pt_2 Parte_1
dallo stesso prestata sull'immobile di proprietà esclusiva della stessa, comunicandone i termini e gli esiti, fermo restando che la signora è esonerata dall'assumere alcun obbligo per conto di terzi.
Le parti dichiarano di avere regolato tra loro ogni questione patrimoniale e non patrimoniale relativa all'intercorso rapporto di coniugio e di null'altro avere a pretendere reciprocamente ad alcun titolo o ragione, fatto salvo per l'adempimento che precede e per gli oneri ricorrenti rispetto ai figli.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
pag. 7 di 8 Dott. Adilardi Giulio
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Peloso Fabio Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Evelina Pasini e domiciliato presso il suo studio in Arco (TN) via Marconi n.27, giusta delega in calce al ricorso
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Bonetti e domiciliata presso il suo studio in Trento via Calepina n.65, giusta delega in calce al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 29.10.2011 in
Nago-Torbole (TN)
- preso atto che all'udienza presidenziale del 12.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - ritenuto che con decreto di data 25.01.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 12.12.2023 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che, quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 Parte_2
trascritto al n. 4 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Nago-Torbole (TN) per l'anno 2011 alle seguenti condizioni:
1) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI E ASSEGNAZIONE CASA
FAMIGLIARE
In relazione all'affidamento della prole, i coniugi convengono quanto segue:
a) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, in Per_1 Per_2
maniera condivisa (con facoltà di esercitare la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione), ferma restando la collocazione prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso la casa famigliare unitamente alla madre;
pag. 2 di 8 b) conseguentemente, la casa famigliare, compresa di arredo, di proprietà esclusiva del sig. resterà assegnata alla sig.ra Parte_1
quale genitore collocatario dei figli minori;
le parti concordano Pt_2
che la signora potrà utilizzare il posto auto esterno alla casa, nella Pt_2
vecchia legnaia, che da sempre utilizza;
quanto al fondo adiacente l'immobile, coltivato ad uliveto, esso, come già convenuto in precedenza, resterà nell'esclusiva proprietà del signor Parte_1
c) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni di lavoro e di quelli scolastici dei figli, previo accordo con congruo preavviso con la madre.
In ogni caso le parti concordano che il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità:
- a week- end alternati, dal venerdì' prima di cena sino alla domenica sera dopo cena, prelevandoli e riconducendoli presso la casa materna;
- un giorno infrasettimanale, preferibilmente a metà settimana, dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, nella settimana in cui cade il week-end di competenza paterna o comunque almeno per una cena senza pernotto;
- uno o due giorni infrasettimanali, preferibilmente a metà settimana, dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, nella settimana in cui non cade il week-end di competenza paterna o comunque almeno per cena senza pernotto;
- detti giorni saranno individuati nel rispetto degli impegni dei figli e dei genitori e tenendo conto, anche in considerazione dell'età, dei loro desiderata.
pag. 3 di 8 Le parti convengono inoltre tra loro che nei rispettivi periodi di competenza si occuperanno delle eventuali singole attività dei figli (scuola, compiti, catechesi, attività sportive), salvo diverso accordo tra loro.
Resta inteso che entrambi i genitori si impegneranno nel collaborare tra loro per il summenzionato calendario di visite, con disponibilità e elasticità reciproca.
Per quanto riguarda le festività e il periodo estivo di vacanze, le parti convengono quanto segue:
FESTIVITÀ NATALIZIE: i figli trascorreranno metà del periodo presso ciascun genitore. Giorni della Vigilia e Natale in via alternata tra i genitori, così come giorno di S. Silvestro e Capodanno;
FESTIVITÀ PASQUALI: i figli trascorreranno metà del periodo presso ciascun genitore. Giorni di Pasqua e Pasquetta in via alternata tra i genitori stessi;
VACANZE ESTIVE: i figli trascorreranno due, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno per consentire l'iscrizione alle colonie estive.
Tenuto conto della tipologia di lavoro del padre che lo costringe a lunghe sessioni lavorative continuative nel corso dei mesi estivi, le parti concordano che le sue due settimane potranno essere suddivise- anche in parte- in tre/quattro periodi distinti di 3/4 giorni ciascuno, previa comunicazione alla madre.
Le parti concordano, anche per i periodi di vacanza estiva, natalizia e pasquale, che i figli potranno essere ricondotti a casa della madre per il pernottamento e ripresi il mattino successivo ovvero che i periodi di vacanza potranno essere suddivisi in maniera diversa tra loro.
pag. 4 di 8 In ogni caso le parti si impegnano espressamente a tenersi costantemente informate circa i minori, il loro stato di salute, l'andamento scolastico e le loro attività/impegni.
Le parti hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti, anche di residenza, allorquando hanno i minori con sé.
Le parti concordano sin d'ora che qualora uno dei genitori volesse portare i figli all'estero in vacanza, sarà tenuto a comunicarlo all'altro genitore con adeguato preavviso, informandolo circa gli spostamenti che verranno effettuati.
Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli verrà presa di comune accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse della prole.
Le parti si impegnano a garantire continuità di rapporti dei figli con i rispettivi parenti e/o famiglie di origine.
Le parti si impegnano espressamente a comunicare proficuamente per la migliore organizzazione del ménage familiare e la migliore gestione degli impegni dei figli, impegnandosi a riscontrare con sollecitudine tutte le comunicazioni (sia trasmesse a mezzo mail che a mezzo sms o WhatsApp) riguardanti i figli medesimi (anche per le spese straordinarie da sostenere e per gli eventi/impegni settimanali, i cambi di orario e le necessità quotidiane), inviate da un genitore all'altro e collaborando per la più agile gestione degli stessi. I genitori si impegnano inoltre a garantire continuità di rapporti di entrambi i figli con ciascun genitore, ad agevolare gli incontri e ciò al fine di preservare e rafforzare il rapporto con ogni genitore.
pag. 5 di 8 2) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
E . Per_1 Per_2
Considerati gli attuali redditi di entrambi i ricorrenti e la collocazione prevalente dei minori presso la madre, il sig. contribuirà al Parte_1
mantenimento dei figli e , corrispondendo alla sig.ra Per_1 Per_2
con gli stessi convivente, un assegno mensile complessivo pari ad Pt_2
€ 800,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno
10 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Pt_2
3) SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI
Le spese straordinarie per i figli minori, individuate e dettagliate nel protocollo del CNF al quale le parti espressamente rimandano e che è da intendersi qui trascritto, saranno a carico di ciascun genitore in ragione del
70% a carico del sig. e 30% a carico della sig.ra e Parte_1 Pt_2
dovranno in ogni caso:
a) essere documentate;
b) essere suddivise tra i genitori in ragione quote sopra indicate;
c) essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla relativa richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente utilizzato per il mantenimento ordinario;
d) quanto alle spese che prevedono il preventivo accordo, il genitore che vorrà sostenere la spesa lo comunicherà all'altro, anche a mezzo Whatsapp
o sms, che avrà 10 giorni (5 in ipotesi di spese urgenti) per fornire il proprio assenso o motivato dissenso all'assunzione della spesa stessa. In assenza di riscontro la spesa sarà da considerarsi approvata.
pag. 6 di 8 e) i coniugi in deroga al Protocollo convengono che la spesa per uno sport annuale per figlio è da intendersi spesa per la quale hanno già prestato il consenso.
- I coniugi concordano che l'assegno unico nazionale (AUU) e quello provinciale (AUP), così come ogni provvidenza e/o sussidio saranno richiesti, corrisposti e trattenuti integralmente dalla sig.ra il Parte_2
sig. si rende sin d'ora disponibile a sottoscrivere tutta Parte_1
la documentazione utile.
- Le parti convengono sin d'ora che la deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli seguirà il criterio di assunzione e ripartizione della spesa;
le parti si impegneranno a fornirsi la relativa documentazione ai fini dichiarativi.
4) ULTERIORI QUESTIONI PATRIMONIALI
La signora si impegna a liberare il signor dalla garanzia Pt_2 Parte_1
dallo stesso prestata sull'immobile di proprietà esclusiva della stessa, comunicandone i termini e gli esiti, fermo restando che la signora è esonerata dall'assumere alcun obbligo per conto di terzi.
Le parti dichiarano di avere regolato tra loro ogni questione patrimoniale e non patrimoniale relativa all'intercorso rapporto di coniugio e di null'altro avere a pretendere reciprocamente ad alcun titolo o ragione, fatto salvo per l'adempimento che precede e per gli oneri ricorrenti rispetto ai figli.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
pag. 7 di 8 Dott. Adilardi Giulio
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