Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 29/04/2025 N. 5260/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to FURFARI GIOVANNI ed elett.te Parte_1
dom.to presso lo studio in Milano (MI), alla via Morosini n. 16
RICORRENTE
contro rappresentato e difeso dall'Avv.to FARINA NICOLO' e dall'Avv.to TRADATI CP_1
PAOLA ed elett.te dom.to presso lo studio in PIAZZA BORROMEO, 8 20121 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 24/04/2024 il ricorrente ha convenuto in Parte_1
giudizio la società resistente chiedendo al Giudice: CP_1
1/16 Dott. Riccardo Atanasio
(dieci) dal lavoro e dalla retribuzione irrogata con lettera del 19 maggio 2023 e delle precedenti elencate nella lettera di contestazione del 16 settembre 2023; accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento comminato dalla al ricorrente, con r.r. del 10 ottobre 2023 per i motivi tutti esposti nel Controparte_1
presente atto;
e per l'effetto, condannare C.F./P.IVA ), in persona del Presidente CP_1 P.IVA_1
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Sig.
[...]
con sede legale a Milano Via Olgettina, 25 pec. Parte_2 Email_1
In via principale:
- alla immediata reintegrazione, ex art. 2 D.Lgs 23/2015, del Sig. nel posto di Parte_1
lavoro ricoperto prima del licenziamento, oltre al risarcimento del danno, stabilendo il pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, al tallone mensile pesante di €
2.192,72, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
In subordine:
- alla reintegrazione del Sig. , ex art. 3 comma 2 D.Lgs 23/2015, nello stesso Parte_1
posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno in misura pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto che avrebbe percepito dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegra al tallone mensile lordo pesante di euro 2.192,72, fino ad un massimo di 12 mensilità. Sempre con condanna al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
In ulteriore subordine:
- alla corresponsione, in favore del Sig. ex art. 3 comma 1 D.Lgs 23/2015, a Parte_1 titolo di risarcimento del danno, di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto di euro 2.192,72, o pari alla diversa, maggiore o minore somma, che verrà accertata in corso di causa.
In ogni caso:
- con sentenza esecutiva per legge;
2/16 Dott. Riccardo Atanasio - con pagamento delle spese legali ex DM 55/2014, oltre IVA, CPA e 15% per spese forfetarie.”
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Dopo l'esame dei testi, all'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
Il ricorrente è stato assunto da in data 01/04/2019 con contratto a tempo CP_1 determinato – poi trasformato a tempo indeterminato – con orario di lavoro a tempo pieno, con ultimo inquadramento al livello 3B CCNL Servizio ambientale e con mansione di operatore addetto alla raccolta rifiuti, igiene del suolo, guida mezzo per spazzare (con patente
B), uso soffiatore, uso lancia.
Parte ricorrente ha altresì riferito di essere stato riconosciuto dal medico competente – in data
30/07/2020 e con successive conferme – come idoneo al lavoro con limitazioni, in particolare
“no MM sup 1 della scala Niosh;
no lavoro sopra livello spalla, evitare flesso estensioni continue e ripetute del rachide lombare, evitare uso soffione”.
Il durante il rapporto lavorativo con è stato destinatario di plurime Parte_1 CP_1 contestazioni disciplinari da parte della società convenuta, l'ultima delle quali è poi culminata con il suo licenziamento.
Con lettera del 15/09/2023, infatti, ha contestato al ricorrente “in data 16 agosto 2023 CP_1
(giorno in cui Lei era in servizio con turno previsto dalle ore alle ore 05.:30 alle ore 13:06), alle ore 05:30, circa, Lei si presentava presso lo sportello della distribuzione del servizio del predetto dipartimento, ed in tale occasione il Suo responsabile Sig. – che Persona_1 si trovava all'interno dell'ufficio e quindi dall'altra parte dello sportello – Le comunicava che quel giorno era stato assegnato all'attività di spazzamento in qualità di operatore. A quel punto Lei, alla presenza altresì dei Suoi responsabili Sig.ri e CP_2 CP_3
, si alterava visibilmente rifiutandosi di eseguire il servizio assegnatole. I citati
[...]
responsabili le ribadivano quindi le disposizioni operative di cui sopra ed a qual punto Lei iniziava ad inveire contro gli stessi con frasi quali “io non esco per colpa vostra in questa azienda di merda”, “non me ne frega un cazzo!” e “non capite un cazzo”. A fronte di tale Sua
Condotta, il citato Sig. La invitava a calmarsi e ad entrare all'interno dell'ufficio al Per_1 fine di chiarire la situazione ma Lei, di tutta risposta, allungava la mano all'interno dello sportello ed afferrava il braccio del Sig. , stringendolo e strattonandolo, urlando al Per_1 contempo ad alta voce “io non esco!”. A fronte di tale Sua aggressione verbale e fisica,
3/16 Dott. Riccardo Atanasio quindi, il Sig. Le ordinava di sedersi fuori dall'ufficio e di attendere nuove Per_1
disposizioni. Sennonché, poco dopo, Lei, senza alcuna autorizzazione e/o ragione di servizio, decideva in totale autonomia di salire sul mezzo aziendale n. 6070, e, alla guida dello stesso, di girovagare all'interno del dipartimento. Sennonché, alle ore 7:00 circa, il predetto Sig.
, vedendola alla guida del predetto mezzo Le chiedeva se qualcuno La avesse CP_2 autorizzata Lei replicava: “nessuno”.
Ma non solo. In data 7 settembre 2023, giorno in cui lei stava usufruendo di un giorno di ferie, alle ore 11 circa, Lei si recava presso lo sportello HR del predetto dipartimento CP_4
(separato dal resto dell'ufficio HR da un vetrata scorrevole e non collegato con gli altri uffici dell'edificio), chiedendo ai Sig.ri e – addetti alla gestione Parte_3 Parte_4 del personale ed ivi presenti – di poter parlare con un responsabile in relazione ad una Sua richiesta amministrativa di anticipo del TFR. A fronte della risposta dei citati Sig.ri e Pt_3
i quali Le facevano presente che la Sua richiesta di parlare con un responsabile era Pt_4 già stata presa in carico ma che al momento non c'era altro che potessero fare per le Sue richieste amministrative – Lei iniziava ad alterarsi e ad urlare inveendo e puntando il dito contro gli stessi con frasi quali “tu mi stai prendendo per il culo”. A quel punto, Lei usciva dal predetto ufficio tirando con forza la porta dietro di sé e facendola quindi sbattere violentemente. L'impatto da Lei causato risultava di violenza tale da aver danneggiato il meccanismo di chiusura della porta stessa. Sennonché, dopo pochi minuti, il Sig. Pt_3
usciva dal predetto ufficio HR al fine di valutare i danni causati alla porta e Lei, approfittando dell'apertura della porta usata dal Sig. (chiusa dall'interno) che dà accesso dalla zona Pt_3
esterna alla zona interna degli uffici, si dirigeva verso il piano superiore ove sono collocati gli uffici dei responsabili, nonostante la mancata autorizzazione ricevuta poco prima. A quel punto, quindi, i Sig.ri e si vedevano costretti ad andare a chiamare il Pt_3 Pt_4
responsabile HR di dipartimento Dott. nonché il responsabile operativo Persona_2
Sig. , affinché intervenissero. Solamente alle ore 11.40, dopo aver parlato Testimone_1
con i Sig.ri e , Lei usciva dal dipartimento, peraltro omettendo di timbrare il Per_2 Tes_1 badge presso l'apposito tornello, ma aprendo il cancello dell'uscita di sicurezza ed azionando, di conseguenza l'allarme. Le contestiamo, inoltre, le recidive disciplinari in virtù dei procedimenti disciplinari a Suo carico, avviati con …”.
Successivamente, con lettera del 10/10/2023 la società convenuta – ritenendo non sufficienti le giustificazioni rese dal – ha licenziato il ricorrente per giusta causa. Parte_1
4/16 Dott. Riccardo Atanasio Il ricorrente ha impugnato il licenziamento con lettera del 27/10/2023, inviata alla società convenuta in data 30/10/2023, ritenendolo illegittimo.
Parte ricorrente, con riferimento all'episodio del 16/08/2023, ha dichiarato di aver reagito a fronte di un atteggiamento prevaricatorio del – che si occupava di assegnare le Per_1 mansioni per la giornata – e di non averlo insultato né strattonato.
Con riferimento all'episodio del 07/09/2023, invece, il ha riferito di non aver Parte_1
danneggiato la porta, di non essere salito ai piani superiori senza autorizzazione e di non aver omesso volontariamente la timbratura.
Infine, il lavoratore ha affermato che le precedenti contestazioni disciplinari sono state strumentalmente utilizzate dalla società al fine di realizzare un “progetto di espulsione da tempo covato dall'azienda”.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di illegittimità, nullità o inefficacia del licenziamento comminato con lettera del 10/10/2023, con condanna di alla CP_1
reintegrazione nel posto di lavoro.
Il ha altresì domandato la dichiarazione di nullità o illegittimità delle sanzioni Parte_1
disciplinari comminate durante il rapporto con e richiamate nella lettera di CP_1
licenziamento.
La società convenuta, in via preliminare, ha eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziale, poiché il ricorrente ha agito dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge.
Nel merito, ha ribadito la legittimità del licenziamento per giusta causa poiché il CP_1
“si è reso protagonista di numerosi litigi caratterizzati da violenza verbale e fisica, Parte_1
che hanno fatto seguito a numerosi ulteriori episodi in cui lo stesso si è espressamente rifiutato di adempiere alle mansioni assegnate”.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei seguenti termini.
In via preliminare, si deve osservare che l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziale sollevata dalla società convenuta è infondata.
Non può essere accolta, infatti, la tesi prospettata da secondo la quale il termine di CP_1 decadenza previsto dall'art. 8 d.l. 132/2014 è pari a 30 giorni, ossia pari a quello previsto dall'art. 4 del medesimo d.l.
L'art. 8 d.l. 132/2014 prevede che “Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la
5/16 Dott. Riccardo Atanasio domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione del termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati”.
La questione attiene alla corretta interpretazione della locuzione “medesimo termine di decadenza”, la quale fa riferimento – secondo questo Giudice – al termine di decadenza ordinario di 180 giorni previsto dall'art. 6 legge 604/1966.
L'interpretazione delle norme in materia di decadenza, infatti, deve essere particolarmente restrittiva poiché “è opportuno ricordare che le norme in materia di decadenza sono a carattere eccezionale (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 14/09/2023, n. 26532) e che le norme decadenziali in materia di impugnazione dei licenziamenti sono a loro volta, a carattere speciale.
Dunque, se non vi sono dubbi sulla possibilità di richiedere una convenzione di negoziazione assistita in materia lavoristica (cfr., art. 2ter del D.L. 132/2014, introdotto dalla novella del
2022), è altrettanto vero che detta normativa generale non può far ritenere superata la disciplina speciale prevista, non per il rito lavoro, ma nello specifico per l'impugnazione dei licenziamenti, in difetto di una modifica espressa dell'art. 6 della L. 604/1966.” (sentenza del
Tribunale di Bologna n. 147/2025).
In relazione al termine di decadenza in esame, “L'interpretazione non solo letterale ma anche sistematica di tale disposizione porta a ritenere che, scaduto il termine per l'accettazione della procedura di negoziazione assistita (30 giorni), e verificatasi, dunque, la situazione di mancata accettazione della controparte, l'impugnazione giudiziale del licenziamento doveva essere proposta nei 180 giorni decorrenti dal perfezionamento della mancata accettazione della negoziazione assistita (ovverosia l'ordinario termine di decadenza a cui è soggetta l'impugnazione giudiziale del licenziamento ex art. 6, secondo periodo, L. 604/1966).
Sul piano letterale, invero, il secondo periodo dell'art. 8 si apre con il riferimento alla decadenza a cui è sottoposta l'azione giudiziale per prevenire la quale (almeno) una parte ha optato per la negoziazione assistita (“Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza”).
Sicché, la seconda parte della medesima frase, laddove si afferma che “se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1” la domanda giudiziale “deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza”, non può che riferirsi, già sul piano grammaticale e logico, alla (“medesima”) decadenza menzionata nella prima parte della medesima frase, ovverosia la decadenza impedita dalla proposizione dell'invito a stipulare
6/16 Dott. Riccardo Atanasio una convenzione di negoziazione assistita. La disposizione si preoccupa di puntualizzare che quella “medesima” decadenza (ovverosia l'intero termine decadenziale) decorre “dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati”.
Sul piano sistematico e di ragionevolezza interna dell'istituto di negoziazione assistita, posto che tale istituto contiene una disciplina compiuta degli effetti dell'“opzione” per la negoziazione assistita, tale disciplina deve essere applicata nella sua integralità.” (Corte
d'Appello di Venezia n. 667/2024).
Nel caso di specie, il ricorrente ha invitato alla stipulazione di una convenzione di CP_1
negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del DL 132/2014 con PEC del 22 gennaio 2024.
La società convenuta non ha accettato la proposta del ricorrente e tale mancata accettazione si è perfezionata dopo 30 giorni dal ricevimento della proposta stessa, ossia in data 21 febbraio 2024.
Da quel momento ha iniziato a decorrere il termine ordinario per l'instaurazione del giudizio, che è avvenuta con ricorso del 24 aprile 2024, nel pieno rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 8 d.l. 132/2014.
Nel merito, si rileva l'illegittimità della sanzione disciplinare di 10 giorni dal lavoro e dalla retribuzione irrogata al con lettera del 19 maggio 2023. Parte_1
Tale misura disciplinare è stata adottata sulla base dei fatti contestati da con lettera del CP_1
6 aprile 2023, nella quale si legge: “Ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della legge n.300/1970, nonché degli articoli 66 e 68 del CCNL Utilitalia e del codice disciplinare vigente, Le contestiamo quanto segue: Lei è nostro dipendente presso il dipartimento Primaticcio in qualità di Servizi Igiene Ambientale – Tec. Operatore e, come tale, è tenuto al rispetto delle norme, delle disposizioni e delle procedure aziendali.
In particolare, […] dalle informazioni in nostro possesso risulta che Lei, nell'arco della predetta giornata del 25 marzo 2023, si sia ripetutamente impossessato di beni portati presso la ricicleria stessa da diversi utenti – impedendone il regolare conferimento – e che poi in parte ha ceduto a Sua volta a terzi ed in parte se ne è appropriato portandoli via con sé al termine del proprio turno di lavoro. Nel dettaglio, durante la giornata sopraindicata Lei:
I. Ha prelevato, direttamente dal bagagliaio dell'autovettura di un utente un oggetto, ed in particolare un veliero in miniatura, che riponeva di fronte ad un container;
successivamente.
Lei cedeva tale oggetto ad un soggetto terzo nel frattempo giunto presso la ricicleria;
7/16 Dott. Riccardo Atanasio II. ha prelevato direttamente dalle mani di un cittadino del materiale portato da quest'ultimo per lo smaltimento e che Lei poi riponeva di fronte al citato container;
III. ha prelevato direttamente dalle mani di una cittadina del materiale portato da quest'ultima per lo smaltimento, ed in particolare un sacchetto, ove ha poi riposto altresì il resto del materiale precedentemente prelavato di cui al punto II).
Dopodiché, al termine del Suo turno di lavoro, Lei si allontanava a bordo del mezzo aziendale n.5173 condotto da un Suo collega portando via con sé il citato sacchetto di cui al punto III) contenente materiale vario prelevato nell'arco della giornata.
Se possibile, le circostanze sopra riportate risultano ancor più gravi considerato il fatto che il
Coordinatore in turno, Sig. , oltre che la Guardia Particolare giurata, ivi Testimone_2 presenti, Le hanno più volte nell'arco della giornata ribadito l'assoluto divieto di asportare materiale portato presso la ricicleria dagli utenti. Il suo comportamento come sopra accertato, costituisce un grave inadempimento dei primari obblighi di diligenza, correttezza e buona fede cui Lei è tenuto in esecuzione del rapporto di lavoro, nonché delle disposizioni legali, contrattuali ed aziendali vigenti ed a Lei ben note, anche considerato la Sua potenziale idoneità a configurare ipotesi di reato oltre che ad esporre la società a possibili sanzioni amministrative e/o penali e danni d'immagine. Le contestiamo, inoltre, la recidiva disciplinare in virtù del procedimento disciplinare a Suo carico”.
In base al criterio di ripartizione dell'onere della prova, spetta alla società dimostrare la fondatezza delle contestazioni poste a carico del ricorrente.
Tuttavia, i testimoni escussi sul punto non hanno saputo riferire nulla in merito a tali avvenimenti né la società ha portato ulteriori testimoni che fossero presenti al momento delle condotte contestate.
In particolare, Il teste ha dichiarato: “Non sono mai stato addetto alla Testimone_3 ricicleria” ed identica risposta è stata data dal teste , il quale ha Testimone_4 riferito: “Non ho mai lavorato in ricicleria.”
Pertanto, la sanzione disciplinare di 10 giorni dal lavoro e dalla retribuzione irrogata al con lettera del 19 maggio 2023 deve essere dichiarata illegittima. Parte_1
Sempre nel merito, è parimenti illegittimo il licenziamento senza preavviso comminato dalla società con lettera del 10 ottobre 2023. ha posto a fondamento del licenziamento una pluralità di fatti contestati al ricorrente, in CP_1
particolare:
8/16 Dott. Riccardo Atanasio che in data 16/8/2023 si è rifiutato di svolgere le mansioni di spazzamento assegnategli, altresì strattonando e insultando il proprio responsabile, dopo che gli aveva comunicato la mansione, e si è messo alla guida di un mezzo nel piazzale della società senza autorizzazione;
che successivamente, in data 7/9/2023, ha inveito contro i dipendenti presenti allo sportello
HR, ha danneggiato il meccanismo di chiusura di una porta dell'ufficio sbattendola violentemente, si è recato ai piani superiori degli uffici (interdetti ai dipendenti) senza autorizzazione, ha discusso con i responsabili e si è allontanato senza timbrare.
I fatti avvenuti in data 16/8/2023 sono risultati ridimensionati nella loro gravità a seguito dell'attività istruttoria espletata.
Il teste ha dichiarato: Testimone_3
“Sono dipendente dal 2018 e guido i mezzi. CP_1
È capitato che abbia lavorato anche con il ricorrente qualche volta.
Non sono mai stato addetto alla ricicleria.
Io ricordo che il giorno 16.08.2023 alle ore 5.30 mi ero recato sul posto di lavoro in via Boldini, presenti tutti i colleghi ai quali dovevano essere assegnate le zone di competenza per lo svolgimento delle nostre attività.
Erano presenti anche i responsabili , ai quali compete di Per_1 Persona_3 CP_2
assegnare le zone.
Non mi ricordo a quale attività fosse stato destinato Parte_1
Negli ultimi tempi il ricorrente faceva tante cose, tra cui è capitato che facesse l'attività di spazzamento con me. Qualche volta ha fatto anche l'autista, non so se fosse la sua attività preminente.
Non so nulla di accertamenti di sue eventuali invalidità.
Ricordo che c'è stata una discussione tra e , ma non sono in grado di Parte_1 Per_1
riferire esattamente quale fosse l'oggetto del contendere.
Non ho assistito ad alcun contatto fisico tra il ricorrente e il suo responsabile.
Non ho nemmeno visto salire su un mezzo aziendale girovagando sul piazzale. Parte_1
Quando vengono assegnate le zone, noi ci presentiamo tutti sul piazzale, su questo si affaccia l'ufficio dei responsabili. I responsabili ci assegnano le zone direttamente dall'interno dell'ufficio aprendo uno sportello che gli consente di comunicare con noi.
Non ricordo chi ha ricevuto per primo la zona tra me e ” Parte_1
Il teste ha riferito: Testimone_4
9/16 Dott. Riccardo Atanasio “Io sono dipendente dal 2007 e sono un autista. Ho sempre fatto questo lavoro da CP_1
quando sono qua.
Ho lavorato con il ricorrente.
Non ho mai lavorato in ricicleria.
I responsabili che quella mattina erano in ufficio erano , e Per_1 Per_4 CP_2
Non mi ricordo che servizio fosse stato assegnato a però c'è stato uno scambio di Parte_1
parole.
La discussione era sul fatto che il ricorrente non avrebbe dovuto fare l'autista quel giorno nonostante egli avesse un livello superiore rispetto al collega al quale era stato invece assegnato il compito di autista.
Solitamente viene assegnato il ruolo di autista a chi ha un livello superiore.
Io ero vicino al perché lì in ufficio ci sono due finestre e ho visto che alla fine della Parte_1
discussione poggiava la mano sul braccio del responsabile ma escludo che ci sia Parte_1
stato uno strattonamento. I toni comunque erano toni propri di una discussione, ma non erano alti. aveva concluso dicendo andrò da chi di dovere per rappresentare la mia idea. Parte_1
Io, ricevuta la mia zona, sono andato a lavorare, quindi non ho visto altro.
Chi è conducente fa solo questo lavoro, come me. Chi è invece operatore fa l'uno e l'altro in base al servizio cui è assegnato.
Io, infatti, ho patente C invece per l'operatore basta la patente B.”
Il teste ha dichiarato: Persona_1
“Sono dipendente di dal 2003. CP_1
Io sono un aiuto capo turno e mi occupo di gestire il personale.
Noi di solito ogni giorno, al mattino, all'arrivo degli operatori sul piazzale, assegniamo ad ognuno di loro la mansione da svolgere. Noi responsabili siamo all'interno dell'ufficio e vi è una specie di finestra che comunica con il piazzale.
Quel giorno, il 16 agosto 2023, io ero al vetro che stavo dando le disposizioni insieme al capo squadra . Avevamo assegnato al l'attività di spazzamento Controparte_3 Parte_1 manuale. C'è stata una discussione perché io gli avevo assegnato l'attività di operatore e non di autista, che già c'era.
In azienda ci sono vari livelli;
sia il primo livello sia il terzo livello possono fare gli autisti. Il poteva fare sia l'autista sia l'operatore. Parte_1
Credo che l'operatore che era stato assegnato alla funzione di autista fosse di livello superiore, ma non mi ricordo chi fosse.
10/16 Dott. Riccardo Atanasio Il pretendeva che io mettessi per iscritto questa mia disposizione, anche se io non Parte_1
vi sono tenuto.
C'è stata una discussione;
io gli ho detto allora di sedersi e farsi da parte perché non avevo più niente da dirgli e lui allora mi ha messo la mano sul braccio e l'ha un po' strattonato.
Il ricorrente ha effettivamente alzato la voce durante la discussione, ma non ricordo che avesse proferito parole offensive.
Nella scelta di chi faccia l'autista non si guarda al livello perché sia quello di terzo sia quello di primo possono fare lo spazzamento o l'autista indifferentemente.
All'epoca il capo turno era ed era lui a stabilire il giorno prima la mansione di ogni Pt_5
operatore, io pertanto non avrei potuto modificare la scelta del mio capoturno.
In teoria, lo spazzamento viene affidato a chi ha il livello inferiore.
Non so se dopo la discussione sia salito su un mezzo del piazzale. Quella mattina Parte_1 non ha poi eseguito la mansione di spazzamento, che avrebbe dovuto svolgere.”
Il teste a riferito: CP_2
“Sono dipendente dal 2007. Sono aiuto capo turno. CP_1
Il 16 agosto io ero nell'ufficio dietro alla scrivania.
Io ho sentito che c'è stata una discussione tra il ricorrente e riguardo la Per_1
mansione che gli era stata assegnata. Ricordo che ad un certo punto gli ha detto Per_1 di sedersi ed aspettare. Poi l'altro collega, mi ha detto che avrebbe visto o sentito CP_3
che il ricorrente gli avrebbe preso un braccio. Mi era stato chiesto di fare una relazione dell'accaduto, ma io mi sono rifiutato perché non ero riuscito ad ascoltare cosa fosse accaduto.
Io so che il a volte guidava. In teoria, c'è una regola per cui il livello superiore fa la Parte_1 guida e l'altro lo spazzamento, ma poi bisogna vedere in concreto sulla base delle esigenze del momento e dei turni. Può capitare anche che un autista che solitamente guida sia secondo livello e invece che un operatore, che ha proprio come mansione quella dell'operatore, sia di terzo. Pertanto, si guarda anche alla mansione di naturale assegnazione.
Il ricorrente non è poi andato a fare lo spazzamento. Mi ricordo che ad un certo punto mi chiamarono perché era salito su un mezzo e si era messo alla guida, io allora sono Parte_1
uscito chiedendogli conto di ciò visto che nessuno lo aveva assegnato a guidare il mezzo e lui allora ha parcheggiato il mezzo ed è sceso.
11/16 Dott. Riccardo Atanasio Preciso che ad un certo punto ho fatto una relazione sull'accaduto che mi è stata dettata da e , perché io non avevo assistito. era molto agitato e Per_1 CP_3 Per_1 non riusciva a scrivere la relazione.”
Dalle dichiarazioni testimoniali riportate si evince che la mattina del 16/8/2023 il ricorrente ha discusso con il – che si occupava di comunicare le mansioni della giornata – Per_1 poiché gli era stata assegnata la mansione di spazzamento, mentre al collega – Tes_3 di livello inferiore al suo (come risulta dalla busta paga depositata da doc. 19) – era CP_1
stata assegnata la mansione di autista.
I testimoni e anche hanno confermato l'esistenza CP_2 Tes_4 Per_1 della prassi aziendale di assegnare la mansione di autista all'operatore con il livello di inquadramento superiore.
Quella mattina, tale prassi è stata disattesa e il – dopo che la sua richiesta di Parte_1 essere assegnato alla mansione di autista non è stata accolta – ha reagito alzando i toni, avviando una discussione, durante la quale ha anche messo la mano sul braccio del
, e rifiutando di svolgere la mansione di spazzamento, senza tuttavia proferire Per_1
parole offensive e senza strattonare con forza il responsabile, come confermato dalle dichiarazioni di e dello stesso . Tes_4 Per_1
Inoltre, il medico competente – già nella visita del 30/07/2020 e con ultima conferma nella visita del 19/07/2023 – ha ritenuto il idoneo alle mansioni ma con limitazioni, in Parte_1 particolare “no lavoro sopra livello spalle. Evitare flesso estensioni continue e ripetute del rachide lombare. Evitare uso soffiatore”.
La mansione di spazzamento risulta in contrasto con le prescrizioni del medico competente in quanto richiede anche di piegarsi per raccogliere i sacchi della spazzatura, con un evidente sforzo della zona lombare.
Infine, il teste ha riferito di aver visto il ricorrente alla guida di un mezzo sul CP_3
piazzale della società senza autorizzazione, ma ha altresì dichiarato che, quando gli è stato chiesto di scendere, il ha parcheggiato il mezzo ed è sceso subito. Parte_1
Il complessivo comportamento del ricorrente, quindi, per quanto di evidente rilevanza disciplinare, è consistito in una reazione a fronte di una richiesta del datore di lavoro percepita come illegittima e, in effetti, non consona alla prassi né alle prescrizioni mediche.
Con riferimento ai fatti del 7 settembre 2023, invece, la teste – unica Parte_4 escussa sul punto – ha ricordato:
12/16 Dott. Riccardo Atanasio “Sono dipendente da novembre 2021 e sono attualmente responsabile del personale CP_1
del dipartimento di Silla da circa un anno, da ottobre 2023, mentre prima ero in . CP_4
Confermo che il giorno 7.09.2023, al mattino, si è presentato al nostro sportello del personale di il signor il quale chiedeva di parlare con il responsabile, che è il CP_4 Parte_1
signor , oppure con il capo dipartimento, il signor . Per_2 Tes_1
Gli abbiamo detto quindi che per parlare con i responsabili, che si trovano al piano superiore,
è necessario prendere un appuntamento.
Lui ha alzato un po' i toni dicendo che aveva bisogno di soldi perché era in difficoltà economiche e che aveva pertanto bisogno dell'anticipo di TFR per il quale aveva già presentato un'istanza.
All'inizio mi sembra che il ricorrente parlasse con il mio collega, successivamente poi sono intervenuta io.
Gli ho quindi risposto che la richiesta era già stata effettivamente sottoposta a chi di dovere e che gli sarebbe stato comunicato l'esito della procedura.
A quel punto lui ha ulteriormente alzato i toni della voce, non ricordo esattamente cosa abbia detto, però è uscito sbattendo la porta che è rimasta danneggiata nel suo meccanismo di chiusura, proprio per la violenza con cui è stata sbattuta.
Dopo qualche minuto, il ricorrente è ritornato e, approfittando del fatto che la porta accanto al nostro ufficio era aperta per l'uscita di un collega, l'ha attraversata per recarsi al piano superiore dove si trovano i nostri responsabili. Il mio collega, ha cercato di fermarlo Pt_3
fisicamente ma inutilmente tenuto conto della corporatura del Mentre lui si avviava Parte_1
a salire abbiamo avvisato i responsabili che sono scesi per parlare direttamente con lui. Io a quel punto però sono tornata nel mio ufficio;
quindi, non so che cosa si siano detti.
Non mi ricordo che successivamente sia scattato l'allarme degli uffici.
Confermo che il ricorrente i giorni precedenti era già venuto per sollecitare la liquidazione di un anticipo del TFR, anche in quel caso avevamo risposto che la domanda era stata presa in carico e non era stata ancora evasa.
Mi sembra di ricordare che la porta avesse un cartello che diceva che la porta doveva rimanere chiusa e non si potesse forzare.”
Anche in questo caso, è risultato che il ha alzato i toni e discusso con i dipendenti Parte_1
del reparto HR a fronte di risposte relative alla richiesta di anticipazione del TFR ritenute non sufficienti o non veritiere da parte dello stesso.
13/16 Dott. Riccardo Atanasio È stato altresì confermato dalla teste che il ricorrente ha danneggiato il meccanismo di chiusura della porta – in modo però del tutto involontario, risultante dall'aver sbattuto la porta in conseguenza dello stato di alterazione emotiva in cui si trovava – e ha tentato di recarsi ai piani superiori approfittando del fatto che una porta era rimasta aperta, mentre solitamente era chiusa.
All'esito della complessiva istruttoria svolta, quindi, è stato accertato che i comportamenti effettivamente posti in essere dal ricorrente sono consistiti in: una veemente protesta nella mattina del 16/8/2023 a fronte del tipo di mansione assegnatagli e l'essersi messo alla guida di un mezzo senza autorizzazione;
una seconda veemente protesta in data 7/9/2023, in occasione della visita al dipartimento HR, con un involontario danneggiamento della porta di ingresso e il tentativo di recarsi ai piani superiori senza autorizzazione.
I fatti contestati da al sono risultati solo parzialmente sussistenti nei termini CP_1 Parte_1
sopra esposti, e comunque in una misura decisamente ridotta rispetto a quelli contestati. Ciò appare sufficiente a non consentire l'accoglimento della domanda di reintegrazione avanzata dal ricorrente.
Alla fattispecie in esame, infatti, si applica la disciplina introdotta con l'art. 3 d.lgs. 23/2015.
Tuttavia, la gravità di tali comportamenti è di rilevanza modesta rispetto al provvedimento espulsivo assunto, che risulta quindi sproporzionato.
L'art. 68 CCNL di categoria elenca tra le mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso che potrebbero rilevare in questa sede (espressamente richiamate nella memoria difensiva di : CP_1
“c. «violazione deliberata di leggi, di regolamenti o dei doveri che possano arrecare o abbiano arrecato pregiudizio all'impresa o a terzi”; (…)
e. vie di fatto contro i propri superiori, i colleghi, i collaboratori ovvero risse fra colleghi nel luogo di lavoro»; (…)
q. danneggiamento volontario o sabotaggio di beni aziendali o di terzi.»”
La reazione del nella giornata del 16/8/2023 – per come è stata accertata durante Parte_1
l'istruttoria – non è stata immotivata, ma è stata una reazione ad un comportamento ingiusto del datore di lavoro, e non può, pertanto, essere qualificata quale grave ed ingiustificata insubordinazione né, tantomeno, quale comportamento violento nei confronti dei propri superiori integranti motivi di licenziamento senza preavviso ex art. 68 CCNL di settore lettere c) ed e).
14/16 Dott. Riccardo Atanasio Inoltre, il danneggiamento della porta, avvenuto nella giornata del 7/9/2023, è stato del tutto involontario, quindi inidoneo ad integrare il motivo di licenziamento descritto dalla lettera q) art. 68 CCNL.
I comportamenti del ricorrente non sembrano nemmeno sussumibili nelle altre ipotesi previste, o ad esse assimilate, che giustificano il licenziamento senza preavviso o con preavviso, parendo più opportuno collocarle all'interno delle condotte che giustificano la sanzione conservativa della sospensione.
Pertanto, seppure deve rimarcarsi la parziale sussistenza dei fatti contestati i quali come tali impediscono di riconoscere il diritto del alla reintegrazione, tuttavia fanno Parte_1
concludere nel senso che il licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 10/10/2023 è illegittimo.
Il rapporto deve dichiararsi risolto – in conseguenza delle considerazioni sopra esposte circa la parziale sussistenza dei fatti contestati – ed al ricorrente deve essere riconosciuta un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad euro
2.192,72 lordi mensili oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Tale quantificazione tiene conto dell'anzianità di servizio del ricorrente – quattro anni, dal
2019 al 2023 – delle notevoli dimensioni di sia da un punto di vista economico – CP_1
finanziario sia da un punto di vista dei lavoratori occupati (oltre 3.000 dipendenti) e anche delle condotte della società stessa che hanno avuto incidenza rispetto ai comportamenti assunti dal quale reazione certo eccessiva ad un comportamento incongruo della Parte_1
società.
In quanto soccombente, deve essere condannata a rimborsare al ricorrente le CP_1 spese di lite che sono liquidate in € 7.500 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
PQM
Dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare di 10 giorni dal lavoro e dalla retribuzione irrogata con lettera del 19 maggio 2023; dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera in data 10.10.23; dichiara risolto il rapporto alla data del licenziamento;
condanna al risarcimento del danno, col pagamento di un'indennità non assoggettata CP_1
a contribuzione previdenziale di importo pari 18 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento
15/16 Dott. Riccardo Atanasio per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad euro 2.192,72 lordi mensili oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condanna altresì a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in € 7.500 CP_1
oltre accessori ed oltre 15% per spese generali sentenza esecutiva
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Milano, 29/04/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
16/16 Dott. Riccardo Atanasio