Articolo 216 bis del Codice delle assicurazioni private
Articolo 216Articolo 216 ter
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30 giugno 2015
Art. 216-bis. (( (Poteri dell'IVASS sulle operazioni infragruppo) )) (( 1. Se risulta che un'operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quinquies, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l'IVASS puo', secondo le disposizioni stabilite con regolamento:
a) vietare all'impresa il compimento dell'operazione o imporre condizioni per il suo compimento;
b) ordinare all'impresa di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo. ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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