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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 02/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13209/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002179341118042272 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18706/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1 avverso l'avviso di intimazione di cui in epigrafe rilevando l'intervenuta prescrizione per omessa notifica nei termini di alcun atto presupposto.
Si è costituita Municipia SpA chiedendo il rigetto del ricorso e rilevando, nel merito che il decorso del termine triennale di prescrizione nei confronti dell'odierno ricorrente ha avuto interruzione con la notifica del verbale di accertamento n. 534096045495 notificato il 24.11.2018, dell'ingiunzione n. 534096045495 del 15.03.2021 notificata in data 25.03.2021, del preavviso di fermo n.
20220002089760893504444 del 18.11.2022 e della comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n. 20230002113650970965070 del 16.03.2023
Inoltre, occorre tener conto della sospensione della prescrizione per emergenza covid 19 – dal
08.03.2020 al 31.08.2021 - di tutti i crediti oggetto di riscossione (anche per tassa di possesso come quello in esame) prevista dall'art. 68 co. I del D.L. n. 18/2020 che ha richiamato l'applicabilità dell'art. 12 del Dlgs. n. 159/2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato essendo stata acquisita in atti la prova documentale della notifica nel termine triennale di prescrizione degli atti interruttivi della stessa e, segnatamente, del verbale di accertamento n.
534096045495 notificato il 24.11.2018, dell'ingiunzione n. 534096045495 del 15.03.2021 notificata in data
25.03.2021, del preavviso di fermo n. 20220002089760893504444 del 18.11.2022 e della comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n.20230002113650970965070 del 16.03.2023 nonchè della sospensione della prescrizione per emergenza covid 19 – dall'8.03.2020 al 31.08.2021.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
200,00 per ciascuna parte resistente.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13209/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002179341118042272 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18706/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1 avverso l'avviso di intimazione di cui in epigrafe rilevando l'intervenuta prescrizione per omessa notifica nei termini di alcun atto presupposto.
Si è costituita Municipia SpA chiedendo il rigetto del ricorso e rilevando, nel merito che il decorso del termine triennale di prescrizione nei confronti dell'odierno ricorrente ha avuto interruzione con la notifica del verbale di accertamento n. 534096045495 notificato il 24.11.2018, dell'ingiunzione n. 534096045495 del 15.03.2021 notificata in data 25.03.2021, del preavviso di fermo n.
20220002089760893504444 del 18.11.2022 e della comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n. 20230002113650970965070 del 16.03.2023
Inoltre, occorre tener conto della sospensione della prescrizione per emergenza covid 19 – dal
08.03.2020 al 31.08.2021 - di tutti i crediti oggetto di riscossione (anche per tassa di possesso come quello in esame) prevista dall'art. 68 co. I del D.L. n. 18/2020 che ha richiamato l'applicabilità dell'art. 12 del Dlgs. n. 159/2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato essendo stata acquisita in atti la prova documentale della notifica nel termine triennale di prescrizione degli atti interruttivi della stessa e, segnatamente, del verbale di accertamento n.
534096045495 notificato il 24.11.2018, dell'ingiunzione n. 534096045495 del 15.03.2021 notificata in data
25.03.2021, del preavviso di fermo n. 20220002089760893504444 del 18.11.2022 e della comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n.20230002113650970965070 del 16.03.2023 nonchè della sospensione della prescrizione per emergenza covid 19 – dall'8.03.2020 al 31.08.2021.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
200,00 per ciascuna parte resistente.