TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/06/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1951/2021 del R.G. Trib. in data 3/9/2021 promossa d a
- (C.F. ) nella persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Silvestri
a t t o r e contro
- (C.F. e P.I. rappresentato Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. Denis Domenin
c o n v e n u t o
e con la chiamata in causa di
- C.F. e P.IVA in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Rappresentante per l'Italia e per esso del Suo Procuratore Speciale pro tempore, Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Portelli Controparte_3
t e r z a c h i a m a t a
avente per oggetto: responsabilità professionale, trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 24/1/25, sostituita con note scritte, con le quali le parti hanno formulato le seguenti
1 CONCLUSIONI
- per parte attrice:
“IN MERITO: condannare, per le ragioni esposte in narrativa, il convenuto ing.
[...]
al pagamento in favore del della somma di CP Parte_1
Euro 77.365,26 ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danni per i motivi descritti in narrativa oltre interessi e rivalutazione.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre 15% per spese generali con distrazione a favore del procuratore antistatario.”;
- per parte convenuta:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi, comprese le memorie autorizzate di osservazioni alla CTU: nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso proposte e qualora venisse accertata una responsabilità, anche solo parziale, del concludente in ordine ai danni lamentati da parte attrice, condannarsi gli Parte_2 in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei a manlevare e
[...] CP_2 tenere indenne l'Ing. da ogni somma che egli dovesse eventualmente Controparte_1 essere tenuto a pagare in favore dell'attore, ivi comprese le spese legali tutte.
In ogni caso: ridurre ed attualizzare la pretesa attorea.
Spese di lite interamente rifuse.
In istruttoria: si chiede di essere ammessi a provare per testi le circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nel 2012 la ASD pallamano ha commissionato alla la Controparte_4 realizzazione dell'impianto fotovoltaico, oggetto di lite, posizionato sul palazzetto dello sport di;
2) Vero che nell'ambito delle opere di cui al capitolo Parte_1
precedente – da intendersi qui integralmente trascritto – la ASD pallamano VI ha avuto rapporti diretti con la ditta EmPower Engineering srl di Brugnera senza il Tramite dell'ingegner ; 3) Vero che il ruolo di progettista e direttore lavori dell'impianto CP
in esame è stato conferito direttamente dalla alla società Empower Controparte_5
engineering srl, che ha realizzato in proprio il progetto e ha diretto i lavori di realizzazione
2 senza coinvolgere od avvalersi dell'ingegner . 4) Vero che nell'ambito delle CP
opere di cui al capitolo n. 1 che precede – da intendersi qui integralmente trascritto – la
ha incaricato l'Ing. di predisporre unicamente il layout Controparte_4 CP elettrico dell'impianto fotovoltaico e la documentazione finale da inoltrare al GSE. 5) Vero che nell'ambito delle opere di cui al capitolo n. 1 che precede – da intendersi qui integralmente trascritto – l'Ing. ha preparato il dossier finale dell'impianto CP
sulla base della documentazione inviatagli dalla Empower Engineering srl, come si evince dal documento n. 10 che si esibisce al teste. 6) Vero che all'esito delle opere di cui ai capitoli precedenti – da intendersi qui integralmente trascritti – l'ing. ha CP
emesso fattura nei confronti della Empower Engineering srl per le prestazioni professionali rese in favore della stessa, come si evince dal documento n. 2 che si esibisce al teste. Si indicano quali testi i Signori: - di San Vito al Tagliamento (PN). - Testimone_1
di AN X (PN) - di AN (TV) - Controparte_6 Testimone_2 Tes_3
di TT VE (TV). Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate ex adverso per tutte le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c..
Nelle denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova orale formulati ex adverso si chiede di essere ammessi a prova contraria sugli stessi, con i medesimi testi indicati nella memoria n. 2 del 24.06.2022.”
- per parte terza chiamata:
“I. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Rigettarsi ogni domanda formulata nei confronti dell'ing. in quanto infondata in CP fatto ed in diritto e accertarsi l'infondatezza di ogni domanda di manleva e ogni altra domanda nei confronti dell'odierna terza chiamata.
Con la rifusione delle spese.
II. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Ove venissero riconosciute la responsabilità dell'assicurato ing. e l'operatività CP
della polizza, contenersi il risarcimento nei limiti della responsabilità accertata in capo a quest'ultimo e per i danni effettivamente accertati e causalmente riferibili all'assicurato, e tenere comunque indenne gli assicurati dal risarcimento di quanto dovuto in misura eccedente alla propria quota di addebito.
3 Contenersi in ogni caso la manleva nei limiti di operatività contrattuale, di franchigia e di massimale contrattualmente previsti.
Con la rifusione delle spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il di Pt_1 Parte_1
ha convenuto in giudizio , chiedendone la
[...] Controparte_1
condanna al risarcimento del danno. A fondamento della propria domanda, l'attore ha allegato di essere subentrato a una associazione sportiva dilettantistica nella titolarità dell'impianto fotovoltaico che, nell'ambito del rapporto concessorio e previa propria autorizzazione, la stessa associazione, dopo aver incaricato il professionista convenuto della progettazione, della direzione e della documentazione finale dei lavori di installazione, aveva realizzato sul tetto della palestra comunale. Avvenuti dapprima il riconoscimento della tariffa incentivante (con riserva di verifica dei presupposti) e quindi la cessione dell'impianto al a seguito dei successivi controlli era stata comunicata Pt_1
all'ente territoriale nuovo gestore dell'impianto la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante, per insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impianto, con conseguente perdita della quota parte di contributo, per un ammontare di euro 77.365,26.
Su tale premessa, parte attrice ha dedotto l'inadempimento del professionista, per non aver egli verificato che i pannelli installati, pur essendo stati oggetto della sua asseverazione, avessero i requisiti di legge, ciò avendo comportato la perdita dell'incentivo.
Con la comparsa di costituzione, il convenuto, preliminarmente chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria assicurazione, ha integralmente contestato la domanda attorea, negando di aver svolto il ruolo di progettista o direttore dei lavori relativi all'impianto fotovoltaico e rappresentando di aver avuto rapporti contrattuali solo con l'impresa che aveva installato l'impianto (EM POWER ENGINEERING Srl), la quale lo aveva incaricato di predisporre la documentazione “... finalizzata alla connessione dell'impianto alla rete e all'ottenimento degli incentivi da parte del GSE ...”. Avendo ricevuto i documenti dai quali era risultata la conformità dei moduli alla normativa vigente, la localizzazione in Europa del sito produttivo e la regolarità delle attestazioni degli enti certificatori, egli aveva conseguentemente attestato la conformità, non potendosi
4 configurare alcuna sua responsabilità, essendo emersa solo in seguito, nell'ambito di una più ampia truffa a livello continentale, la contraffazione delle certificazioni sulla base delle quali aveva predisposto la documentazione richiestagli dalla società committente. Ancora, il convenuto ha dedotto che la perdita dell'incentivo era semmai conseguita a responsabilità dell'impresa installatrice, di quella produttrice dei moduli fotovoltaici e dello stesso Comune, per non aver quest'ultimo fornito all'ente gestore la documentazione richiesta e per aver sostituito, in un momento successivo alla realizzazione, un modulo fotovoltaico con uno privo delle caratteristiche necessarie. Infine, ha CP
contestato l'entità del risarcimento richiestogli, negando valore probatorio al documento a tal fine prodotto dalla parte attrice (doc.12 allegato alla citazione).
L'Assicurazione terza chiamata si è associata alle deduzioni del convenuto in ordine all'assenza di un rapporto contrattuale tra assicurato e al regolare adempimento Pt_1
delle obbligazioni assunte dal professionista, al difetto di prova dell'entità del danno oggetto della pretesa risarcitoria. Con specifico riferimento al rapporto assicurativo, la compagnia ha dedotto, oltre alla limitazione della copertura per l'applicazione della franchigia, la violazione da parte dell'assicurato del patto di gestione della lite, con conseguente esclusione della eventuale manleva con riguardo alle spese legali sostenute dal professionista e a quelle per la chiamata in causa del terzo.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita con lo svolgimento di C.T.U. e l'assunzione di prove testimoniali, oltre che mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Nell'udienza di data 24/1/25, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per gli scritti conclusivi.
2. Nell'atto introduttivo parte attrice ha dedotto che il professionista si era “... assunto una responsabilità contrattuale ...”, derivando la “... obbligazione risarcitoria ... da una sua inadempienza all'incarico o al mandato professionale ...”. Più precisamente, individuato e qualificato il titolo della propria pretesa nel “... contratto d'opera professionale avente ad oggetto la realizzazione del progetto tecnico ...”, il ha allegato il proprio Pt_1 adempimento e l'inadempimento della controparte, chiedendo il risarcimento del danno
5 costituito dalla “... perdita netta che non verrà riconosciuta all'amministrazione comunale
...”.
A fronte delle eccezioni del convenuto, il quale ha negato di aver avuto rapporti contrattuali con il , nella prima memoria Parte_1 integrativa l'attore ha modificato la domanda, precisando che, sebbene l'incarico all'ingegner “... di progettare, dirigere i lavori e collaudare l'impianto CP fotovoltaico ...” fosse stato conferito dall'associazione sportiva dilettantistica LA
VI, la quale aveva inizialmente avuto in concessione d'uso l'impianto sportivo comunale, l'autorizzazione da parte dell'ente al concessionario alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e il successivo subentro del nella piena titolarità e Pt_1
gestione dello stesso impianto legittimerebbero la proposizione dell'azione risarcitoria.
Essendo circostanza pacifica, dopo la modifica apportata con la prima memoria, che il
Comune di non ha avuto alcun rapporto contrattuale Parte_1
diretto con il professionista, deve essere valutata la tesi attorea, secondo la quale, essendo subentrato all'originario committente, l'ente territoriale potrebbe comunque invocare la responsabilità contrattuale del convenuto.
Così precisato il tema del giudizio, la pretesa azionata è infondata, per molteplici motivi.
2.1. Innanzitutto, a fronte dell'eccezione del convenuto, di aver avuto rapporti contrattuali esclusivamente con l'impresa installatrice dell'impianto, non è stata fornita la prova dell'esistenza di un contratto d'opera tra l'associazione sportiva, cui sarebbe subentrato il e il professionista. Pt_1
Sotto il profilo probatorio, infatti, i documenti prodotti (si veda l'elencazione a pagg. 3 e 4 della relazione di C.T.U.) non sono decisivi, nel senso che, pur dimostrando il coinvolgimento dell'ingegner , quale referente tecnico, nella progettazione, CP nel collaudo e nella certificazione dei lavori di installazione dell'impianto, non chiariscono quali fossero stati i rapporti tra le parti. Anzi, a fronte del difetto di un qualsiasi contratto scritto, i documenti fiscali semmai attestano l'esistenza di rapporti professionali tra il convenuto e la EM POWER ENGENEERING Srl, verso la quale è stata emessa la fattura per le prestazioni rese da (doc. 2 parte convenuta). CP
6 Nell'incertezza documentale, le prove testimoniali hanno espressamente smentito la tesi attorea. L'ex vicesegretario comunale dell'epoca ( ) ha semplicemente riferito Persona_1 di aver notato negli atti sottoposti alla sua attenzione il nome dell'ingegner , CP
circostanza non contestata, ma ha escluso di aver saputo quali rapporti ci fossero tra il professionista e l'associazione sportiva. L'ex consigliere di quest'ultima ( , Persona_2
invece, ha dichiarato che il rapporto contrattuale era intervenuto con la sola impresa realizzatrice dell'impianto, la quale si era a sua volta avvalsa di professionisti di fiducia, tra cui . I due testi introdotti da parte convenuta, l'allora legale rappresentante CP
( e un dipendente ( della EM POWER ENGENEERING Testimone_1 Controparte_6
Srl, nel confermare che la loro società aveva avuto due distinti rapporti contrattuali diretti,
l'uno con l'A.S.D. LA VI e l'altro con , ricevendo dalla prima CP
l'incarico di realizzare l'impianto e conferendo al secondo l'incarico di eseguire alcune attività tecniche complementari, hanno negato che le due controparti (associazione e professionista) avessero avuto un qualche rapporto tra di loro.
In definitiva, non essendo stata raggiunta la prova dell'esistenza di un qualsiasi rapporto contrattuale diretto tra A.S.D. LA VI, cui è subentrato il Comune, e professionista, fa difetto il presupposto di fatto della legittimazione passiva dell'odierno convenuto. Se l'associazione ha avuto rapporti contrattuali esclusivamente con la EM
POWER ENGENEERING Srl, rispetto ai quali è estraneo, l'azione CP
risarcitoria a titolo contrattuale avrebbe potuto essere esercitata nei soli confronti dell'impresa esecutrice.
2.2. La carenza del presupposto della domanda nei confronti del professionista convenuto, cioè l'esistenza di un titolo contrattuale in forza del quale l'originario gestore dell'impianto, cui poi sarebbe subentrato il avrebbe potuto chiedere il Pt_1
risarcimento per inadempimento professionale, già di per sé comporta il rigetto della pretesa attorea.
Ma se anche, per denegata ipotesi, l'A.S.D. LA VI avesse avuto un titolo per chiedere il risarcimento al professionista, comunque la domanda dell'odierna parte attrice sarebbe infondata, per una duplice serie di ragioni.
7 Innanzitutto, ne sarebbe carente un ulteriore presupposto di fatto, perché, se anche ci fosse stato un ipotetico rapporto contrattuale tra l'associazione e il professionista, il che, come si
è detto, non è stato provato, il subentro del non sarebbe avvenuto nel contratto Pt_1
d'opera, ma nella gestione dell'impianto, cioè in un diverso rapporto, cui il professionista sarebbe comunque stato estraneo.
Infine, sempre nella denegata ipotesi vi fosse stato un rapporto contrattuale (contratto d'opera) tra gestore dell'impianto e professionista, sarebbe stata astrattamente preclusa una successione a titolo particolare dal lato del committente, non risultando essere prevista la trasmissibilità del contratto, né essendo stato provato il consenso del professionista alla cessione del contratto.
3. Non essendo configurabile la responsabilità contrattuale e non essendo stata invocata la responsabilità extracontrattuale, la domanda deve essere rigettata, restando assorbite e quindi non dovendo essere approfondite le ulteriori questioni poste dal convenuto, in ordine al regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte e alla entità del danno reclamato dall'attore.
L'integrale soccombenza della parte attrice ne comporta la condanna alla rifusione delle spese, anche nei confronti del terzo chiamato in causa e sebbene non sia stata proposta alcuna domanda nei confronti di quest'ultimo (Cass. 2492/2016). La quantificazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, secondo valori medi per tutte le fasi
P. Q. M.
Il giudice monocratico dott. Giorgio Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1951/21
R.G., così decide:
1) rigetta la domanda proposta da parte attrice Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
2) condanna parte attrice a rifondere alla Parte_1
parte convenuta e alla parte terza chiamata Controparte_1 [...]
[...] [..
[...] le spese di lite, che liquida per ciascuna di esse Controparte_7
nell'importo di euro 14.103,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli ulteriori accessori di legge, se e in quanto dovuti.
Così deciso in Pordenone, il 13 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Giorgio Cozzarini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1951/2021 del R.G. Trib. in data 3/9/2021 promossa d a
- (C.F. ) nella persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Silvestri
a t t o r e contro
- (C.F. e P.I. rappresentato Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. Denis Domenin
c o n v e n u t o
e con la chiamata in causa di
- C.F. e P.IVA in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Rappresentante per l'Italia e per esso del Suo Procuratore Speciale pro tempore, Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Portelli Controparte_3
t e r z a c h i a m a t a
avente per oggetto: responsabilità professionale, trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 24/1/25, sostituita con note scritte, con le quali le parti hanno formulato le seguenti
1 CONCLUSIONI
- per parte attrice:
“IN MERITO: condannare, per le ragioni esposte in narrativa, il convenuto ing.
[...]
al pagamento in favore del della somma di CP Parte_1
Euro 77.365,26 ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danni per i motivi descritti in narrativa oltre interessi e rivalutazione.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre 15% per spese generali con distrazione a favore del procuratore antistatario.”;
- per parte convenuta:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi, comprese le memorie autorizzate di osservazioni alla CTU: nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso proposte e qualora venisse accertata una responsabilità, anche solo parziale, del concludente in ordine ai danni lamentati da parte attrice, condannarsi gli Parte_2 in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei a manlevare e
[...] CP_2 tenere indenne l'Ing. da ogni somma che egli dovesse eventualmente Controparte_1 essere tenuto a pagare in favore dell'attore, ivi comprese le spese legali tutte.
In ogni caso: ridurre ed attualizzare la pretesa attorea.
Spese di lite interamente rifuse.
In istruttoria: si chiede di essere ammessi a provare per testi le circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nel 2012 la ASD pallamano ha commissionato alla la Controparte_4 realizzazione dell'impianto fotovoltaico, oggetto di lite, posizionato sul palazzetto dello sport di;
2) Vero che nell'ambito delle opere di cui al capitolo Parte_1
precedente – da intendersi qui integralmente trascritto – la ASD pallamano VI ha avuto rapporti diretti con la ditta EmPower Engineering srl di Brugnera senza il Tramite dell'ingegner ; 3) Vero che il ruolo di progettista e direttore lavori dell'impianto CP
in esame è stato conferito direttamente dalla alla società Empower Controparte_5
engineering srl, che ha realizzato in proprio il progetto e ha diretto i lavori di realizzazione
2 senza coinvolgere od avvalersi dell'ingegner . 4) Vero che nell'ambito delle CP
opere di cui al capitolo n. 1 che precede – da intendersi qui integralmente trascritto – la
ha incaricato l'Ing. di predisporre unicamente il layout Controparte_4 CP elettrico dell'impianto fotovoltaico e la documentazione finale da inoltrare al GSE. 5) Vero che nell'ambito delle opere di cui al capitolo n. 1 che precede – da intendersi qui integralmente trascritto – l'Ing. ha preparato il dossier finale dell'impianto CP
sulla base della documentazione inviatagli dalla Empower Engineering srl, come si evince dal documento n. 10 che si esibisce al teste. 6) Vero che all'esito delle opere di cui ai capitoli precedenti – da intendersi qui integralmente trascritti – l'ing. ha CP
emesso fattura nei confronti della Empower Engineering srl per le prestazioni professionali rese in favore della stessa, come si evince dal documento n. 2 che si esibisce al teste. Si indicano quali testi i Signori: - di San Vito al Tagliamento (PN). - Testimone_1
di AN X (PN) - di AN (TV) - Controparte_6 Testimone_2 Tes_3
di TT VE (TV). Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate ex adverso per tutte le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c..
Nelle denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova orale formulati ex adverso si chiede di essere ammessi a prova contraria sugli stessi, con i medesimi testi indicati nella memoria n. 2 del 24.06.2022.”
- per parte terza chiamata:
“I. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Rigettarsi ogni domanda formulata nei confronti dell'ing. in quanto infondata in CP fatto ed in diritto e accertarsi l'infondatezza di ogni domanda di manleva e ogni altra domanda nei confronti dell'odierna terza chiamata.
Con la rifusione delle spese.
II. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Ove venissero riconosciute la responsabilità dell'assicurato ing. e l'operatività CP
della polizza, contenersi il risarcimento nei limiti della responsabilità accertata in capo a quest'ultimo e per i danni effettivamente accertati e causalmente riferibili all'assicurato, e tenere comunque indenne gli assicurati dal risarcimento di quanto dovuto in misura eccedente alla propria quota di addebito.
3 Contenersi in ogni caso la manleva nei limiti di operatività contrattuale, di franchigia e di massimale contrattualmente previsti.
Con la rifusione delle spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il di Pt_1 Parte_1
ha convenuto in giudizio , chiedendone la
[...] Controparte_1
condanna al risarcimento del danno. A fondamento della propria domanda, l'attore ha allegato di essere subentrato a una associazione sportiva dilettantistica nella titolarità dell'impianto fotovoltaico che, nell'ambito del rapporto concessorio e previa propria autorizzazione, la stessa associazione, dopo aver incaricato il professionista convenuto della progettazione, della direzione e della documentazione finale dei lavori di installazione, aveva realizzato sul tetto della palestra comunale. Avvenuti dapprima il riconoscimento della tariffa incentivante (con riserva di verifica dei presupposti) e quindi la cessione dell'impianto al a seguito dei successivi controlli era stata comunicata Pt_1
all'ente territoriale nuovo gestore dell'impianto la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante, per insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impianto, con conseguente perdita della quota parte di contributo, per un ammontare di euro 77.365,26.
Su tale premessa, parte attrice ha dedotto l'inadempimento del professionista, per non aver egli verificato che i pannelli installati, pur essendo stati oggetto della sua asseverazione, avessero i requisiti di legge, ciò avendo comportato la perdita dell'incentivo.
Con la comparsa di costituzione, il convenuto, preliminarmente chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria assicurazione, ha integralmente contestato la domanda attorea, negando di aver svolto il ruolo di progettista o direttore dei lavori relativi all'impianto fotovoltaico e rappresentando di aver avuto rapporti contrattuali solo con l'impresa che aveva installato l'impianto (EM POWER ENGINEERING Srl), la quale lo aveva incaricato di predisporre la documentazione “... finalizzata alla connessione dell'impianto alla rete e all'ottenimento degli incentivi da parte del GSE ...”. Avendo ricevuto i documenti dai quali era risultata la conformità dei moduli alla normativa vigente, la localizzazione in Europa del sito produttivo e la regolarità delle attestazioni degli enti certificatori, egli aveva conseguentemente attestato la conformità, non potendosi
4 configurare alcuna sua responsabilità, essendo emersa solo in seguito, nell'ambito di una più ampia truffa a livello continentale, la contraffazione delle certificazioni sulla base delle quali aveva predisposto la documentazione richiestagli dalla società committente. Ancora, il convenuto ha dedotto che la perdita dell'incentivo era semmai conseguita a responsabilità dell'impresa installatrice, di quella produttrice dei moduli fotovoltaici e dello stesso Comune, per non aver quest'ultimo fornito all'ente gestore la documentazione richiesta e per aver sostituito, in un momento successivo alla realizzazione, un modulo fotovoltaico con uno privo delle caratteristiche necessarie. Infine, ha CP
contestato l'entità del risarcimento richiestogli, negando valore probatorio al documento a tal fine prodotto dalla parte attrice (doc.12 allegato alla citazione).
L'Assicurazione terza chiamata si è associata alle deduzioni del convenuto in ordine all'assenza di un rapporto contrattuale tra assicurato e al regolare adempimento Pt_1
delle obbligazioni assunte dal professionista, al difetto di prova dell'entità del danno oggetto della pretesa risarcitoria. Con specifico riferimento al rapporto assicurativo, la compagnia ha dedotto, oltre alla limitazione della copertura per l'applicazione della franchigia, la violazione da parte dell'assicurato del patto di gestione della lite, con conseguente esclusione della eventuale manleva con riguardo alle spese legali sostenute dal professionista e a quelle per la chiamata in causa del terzo.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita con lo svolgimento di C.T.U. e l'assunzione di prove testimoniali, oltre che mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Nell'udienza di data 24/1/25, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per gli scritti conclusivi.
2. Nell'atto introduttivo parte attrice ha dedotto che il professionista si era “... assunto una responsabilità contrattuale ...”, derivando la “... obbligazione risarcitoria ... da una sua inadempienza all'incarico o al mandato professionale ...”. Più precisamente, individuato e qualificato il titolo della propria pretesa nel “... contratto d'opera professionale avente ad oggetto la realizzazione del progetto tecnico ...”, il ha allegato il proprio Pt_1 adempimento e l'inadempimento della controparte, chiedendo il risarcimento del danno
5 costituito dalla “... perdita netta che non verrà riconosciuta all'amministrazione comunale
...”.
A fronte delle eccezioni del convenuto, il quale ha negato di aver avuto rapporti contrattuali con il , nella prima memoria Parte_1 integrativa l'attore ha modificato la domanda, precisando che, sebbene l'incarico all'ingegner “... di progettare, dirigere i lavori e collaudare l'impianto CP fotovoltaico ...” fosse stato conferito dall'associazione sportiva dilettantistica LA
VI, la quale aveva inizialmente avuto in concessione d'uso l'impianto sportivo comunale, l'autorizzazione da parte dell'ente al concessionario alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e il successivo subentro del nella piena titolarità e Pt_1
gestione dello stesso impianto legittimerebbero la proposizione dell'azione risarcitoria.
Essendo circostanza pacifica, dopo la modifica apportata con la prima memoria, che il
Comune di non ha avuto alcun rapporto contrattuale Parte_1
diretto con il professionista, deve essere valutata la tesi attorea, secondo la quale, essendo subentrato all'originario committente, l'ente territoriale potrebbe comunque invocare la responsabilità contrattuale del convenuto.
Così precisato il tema del giudizio, la pretesa azionata è infondata, per molteplici motivi.
2.1. Innanzitutto, a fronte dell'eccezione del convenuto, di aver avuto rapporti contrattuali esclusivamente con l'impresa installatrice dell'impianto, non è stata fornita la prova dell'esistenza di un contratto d'opera tra l'associazione sportiva, cui sarebbe subentrato il e il professionista. Pt_1
Sotto il profilo probatorio, infatti, i documenti prodotti (si veda l'elencazione a pagg. 3 e 4 della relazione di C.T.U.) non sono decisivi, nel senso che, pur dimostrando il coinvolgimento dell'ingegner , quale referente tecnico, nella progettazione, CP nel collaudo e nella certificazione dei lavori di installazione dell'impianto, non chiariscono quali fossero stati i rapporti tra le parti. Anzi, a fronte del difetto di un qualsiasi contratto scritto, i documenti fiscali semmai attestano l'esistenza di rapporti professionali tra il convenuto e la EM POWER ENGENEERING Srl, verso la quale è stata emessa la fattura per le prestazioni rese da (doc. 2 parte convenuta). CP
6 Nell'incertezza documentale, le prove testimoniali hanno espressamente smentito la tesi attorea. L'ex vicesegretario comunale dell'epoca ( ) ha semplicemente riferito Persona_1 di aver notato negli atti sottoposti alla sua attenzione il nome dell'ingegner , CP
circostanza non contestata, ma ha escluso di aver saputo quali rapporti ci fossero tra il professionista e l'associazione sportiva. L'ex consigliere di quest'ultima ( , Persona_2
invece, ha dichiarato che il rapporto contrattuale era intervenuto con la sola impresa realizzatrice dell'impianto, la quale si era a sua volta avvalsa di professionisti di fiducia, tra cui . I due testi introdotti da parte convenuta, l'allora legale rappresentante CP
( e un dipendente ( della EM POWER ENGENEERING Testimone_1 Controparte_6
Srl, nel confermare che la loro società aveva avuto due distinti rapporti contrattuali diretti,
l'uno con l'A.S.D. LA VI e l'altro con , ricevendo dalla prima CP
l'incarico di realizzare l'impianto e conferendo al secondo l'incarico di eseguire alcune attività tecniche complementari, hanno negato che le due controparti (associazione e professionista) avessero avuto un qualche rapporto tra di loro.
In definitiva, non essendo stata raggiunta la prova dell'esistenza di un qualsiasi rapporto contrattuale diretto tra A.S.D. LA VI, cui è subentrato il Comune, e professionista, fa difetto il presupposto di fatto della legittimazione passiva dell'odierno convenuto. Se l'associazione ha avuto rapporti contrattuali esclusivamente con la EM
POWER ENGENEERING Srl, rispetto ai quali è estraneo, l'azione CP
risarcitoria a titolo contrattuale avrebbe potuto essere esercitata nei soli confronti dell'impresa esecutrice.
2.2. La carenza del presupposto della domanda nei confronti del professionista convenuto, cioè l'esistenza di un titolo contrattuale in forza del quale l'originario gestore dell'impianto, cui poi sarebbe subentrato il avrebbe potuto chiedere il Pt_1
risarcimento per inadempimento professionale, già di per sé comporta il rigetto della pretesa attorea.
Ma se anche, per denegata ipotesi, l'A.S.D. LA VI avesse avuto un titolo per chiedere il risarcimento al professionista, comunque la domanda dell'odierna parte attrice sarebbe infondata, per una duplice serie di ragioni.
7 Innanzitutto, ne sarebbe carente un ulteriore presupposto di fatto, perché, se anche ci fosse stato un ipotetico rapporto contrattuale tra l'associazione e il professionista, il che, come si
è detto, non è stato provato, il subentro del non sarebbe avvenuto nel contratto Pt_1
d'opera, ma nella gestione dell'impianto, cioè in un diverso rapporto, cui il professionista sarebbe comunque stato estraneo.
Infine, sempre nella denegata ipotesi vi fosse stato un rapporto contrattuale (contratto d'opera) tra gestore dell'impianto e professionista, sarebbe stata astrattamente preclusa una successione a titolo particolare dal lato del committente, non risultando essere prevista la trasmissibilità del contratto, né essendo stato provato il consenso del professionista alla cessione del contratto.
3. Non essendo configurabile la responsabilità contrattuale e non essendo stata invocata la responsabilità extracontrattuale, la domanda deve essere rigettata, restando assorbite e quindi non dovendo essere approfondite le ulteriori questioni poste dal convenuto, in ordine al regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte e alla entità del danno reclamato dall'attore.
L'integrale soccombenza della parte attrice ne comporta la condanna alla rifusione delle spese, anche nei confronti del terzo chiamato in causa e sebbene non sia stata proposta alcuna domanda nei confronti di quest'ultimo (Cass. 2492/2016). La quantificazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, secondo valori medi per tutte le fasi
P. Q. M.
Il giudice monocratico dott. Giorgio Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1951/21
R.G., così decide:
1) rigetta la domanda proposta da parte attrice Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
2) condanna parte attrice a rifondere alla Parte_1
parte convenuta e alla parte terza chiamata Controparte_1 [...]
[...] [..
[...] le spese di lite, che liquida per ciascuna di esse Controparte_7
nell'importo di euro 14.103,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli ulteriori accessori di legge, se e in quanto dovuti.
Così deciso in Pordenone, il 13 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Giorgio Cozzarini
9