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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA già (C.F.: ) rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
difesa dall'avv. GAETANO FRANCHINA come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...]; CP_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentati e Parte_3 CodiceFiscale_3 difesi dall'avv. Luigi Lombardo come da procura in atti;
P. IVA , Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATI
All'udienza del 21.3.2025, in assenza delle parti, la Corte poneva la causa in decisione, senza l'assegnazione dei termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato in data 13.2.2023, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.67/2023, depositata il 5.1.2023 con la quale condannava al pagamento in favore di e della Parte_2 Controparte_1 CP_2
1 somma di euro 142.000,00 e di di euro 40.000,00 oltre accessori rigettando la CP_4
domanda di manleva proposta nei riguardi di con la condanna a pagare le Controparte_3
spese di lite.
Si costituivano , e per eccepire l'infondatezza Controparte_1 CP_2 CP_4 dell'appello proposto chiedendone il rigetto, mentre restava contumace Controparte_3
Posta la causa in decisione all'udienza del 18.10.2024 ed assegnati i termini ex art. 190
c.p.c., le pari congiuntamente chiedevano la rimessione della causa dal ruolo avendo raggiunto un accordo transattivo.
Fissata l'udienza del 14.3.2025 nessuna delle parti compariva e il collegio rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Nonostante la regolare comunicazione della predetta ordinanza, nessuna delle parti compariva alla successiva udienza del 21.3.2025.
Ne consegue che, in applicazione della disciplina dettata dal codice di procedura civile nel caso di inattività delle parti nel corso del giudizio, contenuta negli artt. 309 e 181 c.p.c., disciplina applicabile anche al giudizio di appello per il richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado, se non incompatibili, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata la estinzione del processo.
Infatti trattasi di giudizio incardinato in primo grado dopo il 25 giugno 2008, data a partire dalla quale trova applicazione la novella introdotta dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 133 del 2008.
Va infine precisato che la pronuncia in materia di estinzione dell'appello nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello spetta al collegio ed ha natura formale di sentenza (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 17/05/2007, n. 11434 che richiama Cass. n. 5610 del 2001; n. 12537 del
2003; n. 11594 del 2005; Cass. n. 12636 del 2004 e n. 2851 del 2004).
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, così statuisce nel procedimento R.G. n. 242 /2023: dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21/3/2025
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
2 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA già (C.F.: ) rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
difesa dall'avv. GAETANO FRANCHINA come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...]; CP_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentati e Parte_3 CodiceFiscale_3 difesi dall'avv. Luigi Lombardo come da procura in atti;
P. IVA , Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATI
All'udienza del 21.3.2025, in assenza delle parti, la Corte poneva la causa in decisione, senza l'assegnazione dei termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato in data 13.2.2023, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.67/2023, depositata il 5.1.2023 con la quale condannava al pagamento in favore di e della Parte_2 Controparte_1 CP_2
1 somma di euro 142.000,00 e di di euro 40.000,00 oltre accessori rigettando la CP_4
domanda di manleva proposta nei riguardi di con la condanna a pagare le Controparte_3
spese di lite.
Si costituivano , e per eccepire l'infondatezza Controparte_1 CP_2 CP_4 dell'appello proposto chiedendone il rigetto, mentre restava contumace Controparte_3
Posta la causa in decisione all'udienza del 18.10.2024 ed assegnati i termini ex art. 190
c.p.c., le pari congiuntamente chiedevano la rimessione della causa dal ruolo avendo raggiunto un accordo transattivo.
Fissata l'udienza del 14.3.2025 nessuna delle parti compariva e il collegio rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Nonostante la regolare comunicazione della predetta ordinanza, nessuna delle parti compariva alla successiva udienza del 21.3.2025.
Ne consegue che, in applicazione della disciplina dettata dal codice di procedura civile nel caso di inattività delle parti nel corso del giudizio, contenuta negli artt. 309 e 181 c.p.c., disciplina applicabile anche al giudizio di appello per il richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado, se non incompatibili, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata la estinzione del processo.
Infatti trattasi di giudizio incardinato in primo grado dopo il 25 giugno 2008, data a partire dalla quale trova applicazione la novella introdotta dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 133 del 2008.
Va infine precisato che la pronuncia in materia di estinzione dell'appello nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello spetta al collegio ed ha natura formale di sentenza (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 17/05/2007, n. 11434 che richiama Cass. n. 5610 del 2001; n. 12537 del
2003; n. 11594 del 2005; Cass. n. 12636 del 2004 e n. 2851 del 2004).
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, così statuisce nel procedimento R.G. n. 242 /2023: dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21/3/2025
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
2 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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