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Decreto 1 aprile 2025
Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3201/2023
Il TRIBUNALE ORDINARIO di LODI SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri: dott. Elena Giuppi Presidente dott. Ada Cappello Giudice Rel. dott. Giulia Isadora Loi Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nella causa di opposizione allo stato passivo iscritta al n. r.g. 3201/2023
Promossa da
(C.F.: ), e per esso, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: , appartenente al “ Parte_2 P.IVA_2 CP_1
(P. IVA: ) rappresentato e difeso dall'Avv. GIAN MICHELE UGGÈ
[...] P.IVA_3
(C.F.: ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in CodiceFiscale_1
Lodi (26900 – LO), Via Colle Eghezzone n. 1;
OPPONENTE
Nei confronti di
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_4 in persona del Curatore Dott. (C.F.: ), con studio in CP_3 CodiceFiscale_2
Lodi (26900 – LO), Piazza della Vittoria n. 29;
OPPOSTO
Premesso che
1. con sentenza n. 7/2023, pubblicata il 6.02.2023, il Tribunale di Lodi dichiarava la liquidazione giudiziale della società nominando Giudice Delegato alla procedura Controparte_2 la Dottoressa Francesca Varesano e Curatore il Dott. CP_3
2. con ricorso ex artt. 206-207 CCII, depositato in data 28.12.2023, e per esso, Parte_1 quale mandataria, (di seguito ), ha proposto Parte_2 Parte_1 opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo della liquidazione giudiziale pagina1 di 6 7/2023 con cui il G.D. in data 22.11.2023 dichiarava l'esclusione Controparte_2 dell'importo richiesto a titolo di finanziamenti chirografari, conto corrente ordinario e conto corrente anticipi non avendo parte ricorrente prodotto i contratti di apertura dei conti correnti ed i due contratti di finanziamento, né gli estratti conto integrali dei rapporti;
a fondamento delle proprie domande, l'opponente ha dedotto le seguenti circostanze:
- nell'ambito della Liquidazione Giudiziale in epigrafe, il Banco BMP S.p.A. ha provveduto a depositare domanda tempestiva di ammissione al passivo (doc. 3) mediante invio telematico al
Curatore dott. con la quale ha chiesto l'insinuazione della somma di Euro CP_3
968.917,54, in via chirografaria, relativa alle esposizioni debitorie derivanti da due contratti di finanziamento garantiti dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, stipulati rispettivamente in data 6.06.2018 e in data 28.10.2020 con la e Controparte_2 da due conti correnti;
- la domanda di ammissione veniva corredata da idonea documentazione comprovante le suindicate ragioni di credito insinuate;
- in particolare, venivano allegati alla suindicata domanda di insinuazione gli estratti conto dei rapporti;
- in data 23.11.2023 veniva inviata a mezzo P.E.C. dal Curatore all'opponente la comunicazione ex art. 205 CCII di esecutività dello stato passivo nella quale, con riferimento alla domanda di ammissione proposta dal , veniva comunicato il seguente provvedimento del Parte_1
Giudice Delegato: “Il Giudice Delegato dispone: esclusione dell'importo richiesto a titolo di finanziamenti chirografari, conto corrente ordinario e conto corrente anticipi non avendo parte ricorrente prodotto i contratti di apertura dei conti correnti ed i due contratti di finanziamento, né gli estratti conto integrali dei rapporti.”; parte opponente ha contestato il provvedimento di esclusione del credito e di rigetto integrale della domanda di ammissione al passivo, adducendo la certezza, l'esigibilità e la liquidità dei crediti, ritenendoli scaduti e già provati dalla documentazione depositata in sede di istanza di insinuazione al passivo, e producendo, ad integrazione: il contratto di mutuo chirografario garantito dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese del 6.06.2018 con relativo piano di ammortamento
(doc. 5), nonché il relativo prospetto conteggio somme dovute in forza di detto contratto alla data del fallimento (doc. 6); il contratto di finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese del 28.10.2020 con relativo piano di ammortamento (doc. 7), nonché il relativo prospetto conteggio somme dovute in forza di detto contratto alla data del fallimento (doc. 8); gli estratti integrali del conto corrente n. 3161 (doc. 9); gli estratti integrali del conto anticipi fatture n. 3261 (doc. 10);
3. in occasione dell'udienza del 22.03.2024, il difensore di parte opponente ha insistito, come in atti, per l'accoglimento del ricorso e delle relative istanze istruttorie, ove ritenute necessarie;
il Curatore, non costituito mediante difensore, ha preso atto dell'integrazione documentale depositata, ritenendola comunque non sufficiente;
il difensore dell'opponente ha precisato che, seppur non depositati i contratti di apertura del conto anticipi fatture e del conto corrente, la sussistenza dei rapporti contrattuali si desume dagli estratti conto prodotti, e di aver all'uopo formulato le istanze istruttorie. Il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio;
pagina2 di 6 4. con ordinanza depositata il 22.11.2024, il Tribunale, rilevando d'ufficio l'assenza di data certa sul contratto di finanziamento n. 045000004840387 stipulato in data 28.10.2020, ha rimesso la causa in istruttoria al fine di consentire alla ricorrente costituita di prendere posizione sul punto;
il
Tribunale ha altresì fissato l'udienza cartolare del 13.12.2024 per la prosecuzione del giudizio, concedendo a parte opponente termine per depositare relativa memoria difensiva;
5. in occasione della successiva udienza cartolare del 13.12.2024, parte ricorrente ha dato atto di aver depositato entro il termine concesso copia del contratto di finanziamento del 28.10.2020, munito di sottoscrizione digitale, insistendo per l'accoglimento delle domande dedotte e delle relative istanze istruttorie;
Rilevato che
1. nel merito, occorre premettere che le pretese creditizie dell'opponente trovano fondamento in quattro differenti operazioni bancarie, rispetto alle quali – alla luce delle ragioni di esclusione in sede di verifica – deve essere offerta prova della data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., norma che delinea il regime dell'opponibilità della scrittura privata nei confronti dei terzi;
infatti, in virtù di consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 16.11.2022 n. 33728, ma anche Cass. civ. 27.07.2017 n. 18682, Cass. civ., Sez. Un. 20.02.2013 n. 4213), la posizione della curatela fallimentare nell'ambito del procedimento di verifica dei crediti nonché di opposizione è di terzietà rispetto alla pretesa creditoria azionata sia nei confronti del fallito, sia nei confronti dei creditori;
il Curatore, pertanto, non può essere considerato una parte del contratto, dal momento che in sede di accertamento del passivo ha la funzione di rappresentante della massa dei creditori. Ne consegue l'applicabilità dei limiti probatori previsti dall'art. 2704 c.c., incombendo, pertanto, sulla banca l'onere della prova;
invero, la giurisprudenza ha rilevato che “l'inopponibilità di cui all'art. 2704 c.c., che non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e che non attiene all'efficacia dell'atto, ma alla prova di esso che si intende dare a mezzo del documento, implica che il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimenti possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso;
tuttavia, ove il contratto sia soggetto alla forma scritta 'ad substantiam', l'assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto non può essere sostituita da altra prova e il creditore non può, conseguentemente, far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito che si fondi sul detto titolo negoziale” (Cass. civ., Sez. I, 14.12.2022 n. 36602);
conseguentemente, in ipotesi di contratti bancari, in virtù dei quali l'art. 117 TUB richiede la forma scritta, la prova della data certa del contratto richiede, necessariamente, uno scritto munito di data certa che sia anteriore all'apertura della procedura concorsuale, non potendo essere fornita tale prova con mezzi differenti in ragione dei requisiti formali previsti;
2. nel caso in esame, l'opponente – al fine di provare la data certa ed anteriore dei crediti alla pagina3 di 6 dichiarazione di fallimento – ha prodotto:
a) relativamente al mutuo chirografario n. 045000006097003, copia del contratto, il quale, secondo la prospettazione della stessa, sarebbe munito di data certa in ragione dell'apposizione delle sottoscrizioni analogiche delle parti, del timbro, della data e della ricevuta di datacertazione, che ne attesta la data certa tramite marca temporale;
b) quanto al finanziamento chirografario n. 045000004840387, il contratto, integrato dalla ricorrente - a seguito di rimessione in istruttoria - dalla firma digitale della Banca mutuataria, che, secondo la prospettazione della stessa, sarebbe munita di data certa;
c) in relazione al conto corrente n. 001202900003161, l'estratto conto asseritamente integrale;
d) con riguardo al conto anticipi n. 001202900003261, l'estratto conto asseritamente integrale;
3. relativamente al mutuo chirografario n. 045000006097003, l'opposizione appare meritevole di accoglimento, avendo l'opponente assolto all'onere probatorio della sottoscrizione del contratto con data certa, mediante allegazione di copia del contratto sottoscritto dalle parti, datato, timbrato e munito di certificato di datacertazione, emesso a seguito di apposizione di marca temporale al documento (doc. 5 parte opponente);
4. di contro, relativamente al finanziamento n. 045000004840387, l'opponente ha ritenuto di potergli attribuire data certa in ragione dell'apposizione della stringa della firma digitale a lato di ogni pagina del documento, mediante la quale, a suo dire, sarebbe possibile dedurre sia l'integrità del documento che la data e l'ora del certificato;
invero, quello riferito rappresenta un sistema rientrante nella cd. “marcatura temporale” - consistente nell'apposizione di una firma digitale sul documento - introdotto con l'art. 48 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (cd. Codice dell'Amministrazione Digitale), poi sostituito dall'art. 33 D. lgs. 30 dicembre 2010 n. 235; la cd. marcatura temporale viene generata da una Certification Authority e contiene le informazioni relative a data ed ora certe;
più precisamente, “è il processo con cui un certificatore accreditato crea ed appone su un documento informatico, digitale o elettronico una “firma digitale del documento” alla quale sono associate informazioni relative alla data e all'ora di creazione che, ove siano state seguite le regole tecniche sulla validazione temporale di cui al DPCM del 22 febbraio 2013, sono così opponibili a terzi” (Cass. civ., Sez. I, 13.02.2019 n. 4251); ebbene, ferma restando l'opponibilità di un documento su cui è stata apposta una marcatura temporale ai sensi dell'art. 20, comma II, CAD (“Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile”), deve rilevarsi come la documentazione versata in atti dall'opponente non presenti i requisiti previsti dalle norme precedentemente indicate;
infatti – con riferimento al finanziamento chirografario n. 045000004840387 – la copia depositata pagina4 di 6 ad integrazione in data 5.12.2024, munita della stringa della firma digitale della Banca, presenta l'apposizione della predetta firma, che senza l'apposizione della marca temporale, o il certificato di datacertazione che ne attestano la data e l'ora, non è idonea da sola a conferire data certa opponibile al documento;
pertanto, nel contratto in esame, effettivamente non appare assolto l'onere probatorio relativamente alla data certa della firma apposta dalla Banca, ben potendo essere anche stata effettuata ex post;
5. procedendo alla disamina degli ulteriori rapporti di credito (conto corrente e conto corrente anticipi) fatti valere dall'opponente, ha presentato – al fine di fornire la prova ex art. Parte_1
2704 c.c. degli stessi – estratti conto asseritamente integrali, relativi ai singoli rapporti, chiedendo la prova testimoniale della sussistenza dei contratti, stante l'impossibilità di provarli documentalmente;
sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di opposizione allo stato passivo, ai fini della decisione in ordine all'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il giudice di merito, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 cod. civ., ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a conferire certezza alla data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità (cfr.
Cass. Sez. VI, 16 febbraio 2012, n. 2299; Cass., Sez. I, 1° aprile 2009, n. 7964; 26 maggio 1997, n.
4646); ritiene il Collegio che, nel contesto concorsuale, la funzione della norma richiamata sia quella di evitare che possa essere ammesso al passivo un credito portato da documenti formati dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento;
pertanto, se la data certa non è ricavabile dai fatti tipici elencati nell'art. 2704 c.c., i fatti equipollenti cui la norma consente di fare ricorso debbono garantire lo stesso grado di certezza conferito alla data della scrittura dagli eventi tipici elencati;
ne deriva, in definitiva che, ai fini dell'accertamento dell'anteriorità della data dei contratti di conto corrente posti a fondamento della pretesa creditoria, il creditore non può avvalersi, nei confronti del curatore fallimentare, degli estratti del conto stesso (cfr., ex multis, Cass. 33724/2022 – 36602/2022
– 17080/2016). se, dunque, il contratto è soggetto alla forma scritta ad substantiam, lo stesso deve essere documentato da uno scritto munito di data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale
(per tutte: Cass. 1° marzo 1973, n. 564 e Cass. 26 aprile 1968, n. 1268). Non è possibile, invece, fornire riscontro del contratto, quale fatto costitutivo del credito che si intende insinuare al passivo del fallimento, con altri mezzi di prova, come, in ipotesi, la prova testimoniale o la prova per presunzioni, giacché il regime formale dell'atto ― che osta, del resto, all'ammissione delle prove suddette, giusta gli artt. 2725 e 2729, comma 2, c.c. ― impedisce che il negozio privo della forma prescritta possa essere fatto valere come fonte di diritti, e possa esserlo, in particolare, nei confronti della procedura concorsuale;
risulta coerente con tale ordine di considerazioni l'affermazione della Suprema Corte, per cui l'insinuazione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria di un credito fondato su pagina5 di 6 di un contratto di conto corrente bancario, per la validità del quale è prevista la forma scritta ad substantiam, postula l'accertamento dell'anteriorità della data di quest'ultimo, ex art. 2704, comma
1, c.c., rispetto alla sentenza dichiarativa dell'insolvenza, in ragione della terzietà dell'organo gestore della procedura verso i creditori concorsuali ed il debitore, senza che la banca possa avvalersi, a fini probatori del credito invocato, degli estratti del conto stesso (così Cass. 12 agosto
2016, n. 17080);
alla luce delle considerazioni che precedono, non possono dirsi esaustivi, sotto il profilo probatorio gli estratti conto relativi al contratto di conto corrente n. 001202900003161, e di conto anticipi fatture n. 001202900003261 (doc. 9-10), dai quali non è possibile evincere rigorosamente l'esatto svolgimento del rapporto contrattuale dedotto.
6. in definitiva, l'opposizione proposta da deve essere rigettata con riferimento al Parte_1 contratto di conto corrente n. 001202900003161, al conto anticipi su fattura n. 001202900003261, nonché al contratto di finanziamento chirografario n. 045000004840387, in difetto di prova di data certa di cui all'art. 2704 c.c., risultando tali contratti inopponibili alla Curatela.
l'opposizione può pertanto essere accolta, limitatamente al finanziamento chirografario n.
045000006097003, all'importo come determinato nella domanda di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione, pari ad Euro 205.651,36, da ammettere al rango chirografario;
7. per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto che parte della documentazione rilevante è stata prodotta solo in questa fase di opposizione, che il credito azionato
è stato accolto solo parzialmente e che la procedura di liquidazione giudiziale non si è costituita, sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali tra le parti;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 3201/2023, in parziale riforma dello stato passivo impugnato:
1) In parziale accoglimento delle domande dell'opponente, ammette il , e Parte_1 per esso, in qualità di mandataria, la al passivo Parte_2 della per la somma di Controparte_2
Euro 205.651,36 al chirografo;
2) rigetta il ricorso per le restanti domande;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Ada Cappello Dott.ssa Elena Giuppi
pagina6 di 6
Il TRIBUNALE ORDINARIO di LODI SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri: dott. Elena Giuppi Presidente dott. Ada Cappello Giudice Rel. dott. Giulia Isadora Loi Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nella causa di opposizione allo stato passivo iscritta al n. r.g. 3201/2023
Promossa da
(C.F.: ), e per esso, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: , appartenente al “ Parte_2 P.IVA_2 CP_1
(P. IVA: ) rappresentato e difeso dall'Avv. GIAN MICHELE UGGÈ
[...] P.IVA_3
(C.F.: ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in CodiceFiscale_1
Lodi (26900 – LO), Via Colle Eghezzone n. 1;
OPPONENTE
Nei confronti di
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_4 in persona del Curatore Dott. (C.F.: ), con studio in CP_3 CodiceFiscale_2
Lodi (26900 – LO), Piazza della Vittoria n. 29;
OPPOSTO
Premesso che
1. con sentenza n. 7/2023, pubblicata il 6.02.2023, il Tribunale di Lodi dichiarava la liquidazione giudiziale della società nominando Giudice Delegato alla procedura Controparte_2 la Dottoressa Francesca Varesano e Curatore il Dott. CP_3
2. con ricorso ex artt. 206-207 CCII, depositato in data 28.12.2023, e per esso, Parte_1 quale mandataria, (di seguito ), ha proposto Parte_2 Parte_1 opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo della liquidazione giudiziale pagina1 di 6 7/2023 con cui il G.D. in data 22.11.2023 dichiarava l'esclusione Controparte_2 dell'importo richiesto a titolo di finanziamenti chirografari, conto corrente ordinario e conto corrente anticipi non avendo parte ricorrente prodotto i contratti di apertura dei conti correnti ed i due contratti di finanziamento, né gli estratti conto integrali dei rapporti;
a fondamento delle proprie domande, l'opponente ha dedotto le seguenti circostanze:
- nell'ambito della Liquidazione Giudiziale in epigrafe, il Banco BMP S.p.A. ha provveduto a depositare domanda tempestiva di ammissione al passivo (doc. 3) mediante invio telematico al
Curatore dott. con la quale ha chiesto l'insinuazione della somma di Euro CP_3
968.917,54, in via chirografaria, relativa alle esposizioni debitorie derivanti da due contratti di finanziamento garantiti dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, stipulati rispettivamente in data 6.06.2018 e in data 28.10.2020 con la e Controparte_2 da due conti correnti;
- la domanda di ammissione veniva corredata da idonea documentazione comprovante le suindicate ragioni di credito insinuate;
- in particolare, venivano allegati alla suindicata domanda di insinuazione gli estratti conto dei rapporti;
- in data 23.11.2023 veniva inviata a mezzo P.E.C. dal Curatore all'opponente la comunicazione ex art. 205 CCII di esecutività dello stato passivo nella quale, con riferimento alla domanda di ammissione proposta dal , veniva comunicato il seguente provvedimento del Parte_1
Giudice Delegato: “Il Giudice Delegato dispone: esclusione dell'importo richiesto a titolo di finanziamenti chirografari, conto corrente ordinario e conto corrente anticipi non avendo parte ricorrente prodotto i contratti di apertura dei conti correnti ed i due contratti di finanziamento, né gli estratti conto integrali dei rapporti.”; parte opponente ha contestato il provvedimento di esclusione del credito e di rigetto integrale della domanda di ammissione al passivo, adducendo la certezza, l'esigibilità e la liquidità dei crediti, ritenendoli scaduti e già provati dalla documentazione depositata in sede di istanza di insinuazione al passivo, e producendo, ad integrazione: il contratto di mutuo chirografario garantito dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese del 6.06.2018 con relativo piano di ammortamento
(doc. 5), nonché il relativo prospetto conteggio somme dovute in forza di detto contratto alla data del fallimento (doc. 6); il contratto di finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese del 28.10.2020 con relativo piano di ammortamento (doc. 7), nonché il relativo prospetto conteggio somme dovute in forza di detto contratto alla data del fallimento (doc. 8); gli estratti integrali del conto corrente n. 3161 (doc. 9); gli estratti integrali del conto anticipi fatture n. 3261 (doc. 10);
3. in occasione dell'udienza del 22.03.2024, il difensore di parte opponente ha insistito, come in atti, per l'accoglimento del ricorso e delle relative istanze istruttorie, ove ritenute necessarie;
il Curatore, non costituito mediante difensore, ha preso atto dell'integrazione documentale depositata, ritenendola comunque non sufficiente;
il difensore dell'opponente ha precisato che, seppur non depositati i contratti di apertura del conto anticipi fatture e del conto corrente, la sussistenza dei rapporti contrattuali si desume dagli estratti conto prodotti, e di aver all'uopo formulato le istanze istruttorie. Il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio;
pagina2 di 6 4. con ordinanza depositata il 22.11.2024, il Tribunale, rilevando d'ufficio l'assenza di data certa sul contratto di finanziamento n. 045000004840387 stipulato in data 28.10.2020, ha rimesso la causa in istruttoria al fine di consentire alla ricorrente costituita di prendere posizione sul punto;
il
Tribunale ha altresì fissato l'udienza cartolare del 13.12.2024 per la prosecuzione del giudizio, concedendo a parte opponente termine per depositare relativa memoria difensiva;
5. in occasione della successiva udienza cartolare del 13.12.2024, parte ricorrente ha dato atto di aver depositato entro il termine concesso copia del contratto di finanziamento del 28.10.2020, munito di sottoscrizione digitale, insistendo per l'accoglimento delle domande dedotte e delle relative istanze istruttorie;
Rilevato che
1. nel merito, occorre premettere che le pretese creditizie dell'opponente trovano fondamento in quattro differenti operazioni bancarie, rispetto alle quali – alla luce delle ragioni di esclusione in sede di verifica – deve essere offerta prova della data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., norma che delinea il regime dell'opponibilità della scrittura privata nei confronti dei terzi;
infatti, in virtù di consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 16.11.2022 n. 33728, ma anche Cass. civ. 27.07.2017 n. 18682, Cass. civ., Sez. Un. 20.02.2013 n. 4213), la posizione della curatela fallimentare nell'ambito del procedimento di verifica dei crediti nonché di opposizione è di terzietà rispetto alla pretesa creditoria azionata sia nei confronti del fallito, sia nei confronti dei creditori;
il Curatore, pertanto, non può essere considerato una parte del contratto, dal momento che in sede di accertamento del passivo ha la funzione di rappresentante della massa dei creditori. Ne consegue l'applicabilità dei limiti probatori previsti dall'art. 2704 c.c., incombendo, pertanto, sulla banca l'onere della prova;
invero, la giurisprudenza ha rilevato che “l'inopponibilità di cui all'art. 2704 c.c., che non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e che non attiene all'efficacia dell'atto, ma alla prova di esso che si intende dare a mezzo del documento, implica che il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimenti possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso;
tuttavia, ove il contratto sia soggetto alla forma scritta 'ad substantiam', l'assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto non può essere sostituita da altra prova e il creditore non può, conseguentemente, far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito che si fondi sul detto titolo negoziale” (Cass. civ., Sez. I, 14.12.2022 n. 36602);
conseguentemente, in ipotesi di contratti bancari, in virtù dei quali l'art. 117 TUB richiede la forma scritta, la prova della data certa del contratto richiede, necessariamente, uno scritto munito di data certa che sia anteriore all'apertura della procedura concorsuale, non potendo essere fornita tale prova con mezzi differenti in ragione dei requisiti formali previsti;
2. nel caso in esame, l'opponente – al fine di provare la data certa ed anteriore dei crediti alla pagina3 di 6 dichiarazione di fallimento – ha prodotto:
a) relativamente al mutuo chirografario n. 045000006097003, copia del contratto, il quale, secondo la prospettazione della stessa, sarebbe munito di data certa in ragione dell'apposizione delle sottoscrizioni analogiche delle parti, del timbro, della data e della ricevuta di datacertazione, che ne attesta la data certa tramite marca temporale;
b) quanto al finanziamento chirografario n. 045000004840387, il contratto, integrato dalla ricorrente - a seguito di rimessione in istruttoria - dalla firma digitale della Banca mutuataria, che, secondo la prospettazione della stessa, sarebbe munita di data certa;
c) in relazione al conto corrente n. 001202900003161, l'estratto conto asseritamente integrale;
d) con riguardo al conto anticipi n. 001202900003261, l'estratto conto asseritamente integrale;
3. relativamente al mutuo chirografario n. 045000006097003, l'opposizione appare meritevole di accoglimento, avendo l'opponente assolto all'onere probatorio della sottoscrizione del contratto con data certa, mediante allegazione di copia del contratto sottoscritto dalle parti, datato, timbrato e munito di certificato di datacertazione, emesso a seguito di apposizione di marca temporale al documento (doc. 5 parte opponente);
4. di contro, relativamente al finanziamento n. 045000004840387, l'opponente ha ritenuto di potergli attribuire data certa in ragione dell'apposizione della stringa della firma digitale a lato di ogni pagina del documento, mediante la quale, a suo dire, sarebbe possibile dedurre sia l'integrità del documento che la data e l'ora del certificato;
invero, quello riferito rappresenta un sistema rientrante nella cd. “marcatura temporale” - consistente nell'apposizione di una firma digitale sul documento - introdotto con l'art. 48 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (cd. Codice dell'Amministrazione Digitale), poi sostituito dall'art. 33 D. lgs. 30 dicembre 2010 n. 235; la cd. marcatura temporale viene generata da una Certification Authority e contiene le informazioni relative a data ed ora certe;
più precisamente, “è il processo con cui un certificatore accreditato crea ed appone su un documento informatico, digitale o elettronico una “firma digitale del documento” alla quale sono associate informazioni relative alla data e all'ora di creazione che, ove siano state seguite le regole tecniche sulla validazione temporale di cui al DPCM del 22 febbraio 2013, sono così opponibili a terzi” (Cass. civ., Sez. I, 13.02.2019 n. 4251); ebbene, ferma restando l'opponibilità di un documento su cui è stata apposta una marcatura temporale ai sensi dell'art. 20, comma II, CAD (“Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile”), deve rilevarsi come la documentazione versata in atti dall'opponente non presenti i requisiti previsti dalle norme precedentemente indicate;
infatti – con riferimento al finanziamento chirografario n. 045000004840387 – la copia depositata pagina4 di 6 ad integrazione in data 5.12.2024, munita della stringa della firma digitale della Banca, presenta l'apposizione della predetta firma, che senza l'apposizione della marca temporale, o il certificato di datacertazione che ne attestano la data e l'ora, non è idonea da sola a conferire data certa opponibile al documento;
pertanto, nel contratto in esame, effettivamente non appare assolto l'onere probatorio relativamente alla data certa della firma apposta dalla Banca, ben potendo essere anche stata effettuata ex post;
5. procedendo alla disamina degli ulteriori rapporti di credito (conto corrente e conto corrente anticipi) fatti valere dall'opponente, ha presentato – al fine di fornire la prova ex art. Parte_1
2704 c.c. degli stessi – estratti conto asseritamente integrali, relativi ai singoli rapporti, chiedendo la prova testimoniale della sussistenza dei contratti, stante l'impossibilità di provarli documentalmente;
sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di opposizione allo stato passivo, ai fini della decisione in ordine all'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il giudice di merito, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art. 2704 cod. civ., ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a conferire certezza alla data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità (cfr.
Cass. Sez. VI, 16 febbraio 2012, n. 2299; Cass., Sez. I, 1° aprile 2009, n. 7964; 26 maggio 1997, n.
4646); ritiene il Collegio che, nel contesto concorsuale, la funzione della norma richiamata sia quella di evitare che possa essere ammesso al passivo un credito portato da documenti formati dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento;
pertanto, se la data certa non è ricavabile dai fatti tipici elencati nell'art. 2704 c.c., i fatti equipollenti cui la norma consente di fare ricorso debbono garantire lo stesso grado di certezza conferito alla data della scrittura dagli eventi tipici elencati;
ne deriva, in definitiva che, ai fini dell'accertamento dell'anteriorità della data dei contratti di conto corrente posti a fondamento della pretesa creditoria, il creditore non può avvalersi, nei confronti del curatore fallimentare, degli estratti del conto stesso (cfr., ex multis, Cass. 33724/2022 – 36602/2022
– 17080/2016). se, dunque, il contratto è soggetto alla forma scritta ad substantiam, lo stesso deve essere documentato da uno scritto munito di data certa anteriore all'apertura della procedura concorsuale
(per tutte: Cass. 1° marzo 1973, n. 564 e Cass. 26 aprile 1968, n. 1268). Non è possibile, invece, fornire riscontro del contratto, quale fatto costitutivo del credito che si intende insinuare al passivo del fallimento, con altri mezzi di prova, come, in ipotesi, la prova testimoniale o la prova per presunzioni, giacché il regime formale dell'atto ― che osta, del resto, all'ammissione delle prove suddette, giusta gli artt. 2725 e 2729, comma 2, c.c. ― impedisce che il negozio privo della forma prescritta possa essere fatto valere come fonte di diritti, e possa esserlo, in particolare, nei confronti della procedura concorsuale;
risulta coerente con tale ordine di considerazioni l'affermazione della Suprema Corte, per cui l'insinuazione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria di un credito fondato su pagina5 di 6 di un contratto di conto corrente bancario, per la validità del quale è prevista la forma scritta ad substantiam, postula l'accertamento dell'anteriorità della data di quest'ultimo, ex art. 2704, comma
1, c.c., rispetto alla sentenza dichiarativa dell'insolvenza, in ragione della terzietà dell'organo gestore della procedura verso i creditori concorsuali ed il debitore, senza che la banca possa avvalersi, a fini probatori del credito invocato, degli estratti del conto stesso (così Cass. 12 agosto
2016, n. 17080);
alla luce delle considerazioni che precedono, non possono dirsi esaustivi, sotto il profilo probatorio gli estratti conto relativi al contratto di conto corrente n. 001202900003161, e di conto anticipi fatture n. 001202900003261 (doc. 9-10), dai quali non è possibile evincere rigorosamente l'esatto svolgimento del rapporto contrattuale dedotto.
6. in definitiva, l'opposizione proposta da deve essere rigettata con riferimento al Parte_1 contratto di conto corrente n. 001202900003161, al conto anticipi su fattura n. 001202900003261, nonché al contratto di finanziamento chirografario n. 045000004840387, in difetto di prova di data certa di cui all'art. 2704 c.c., risultando tali contratti inopponibili alla Curatela.
l'opposizione può pertanto essere accolta, limitatamente al finanziamento chirografario n.
045000006097003, all'importo come determinato nella domanda di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione, pari ad Euro 205.651,36, da ammettere al rango chirografario;
7. per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto che parte della documentazione rilevante è stata prodotta solo in questa fase di opposizione, che il credito azionato
è stato accolto solo parzialmente e che la procedura di liquidazione giudiziale non si è costituita, sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali tra le parti;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 3201/2023, in parziale riforma dello stato passivo impugnato:
1) In parziale accoglimento delle domande dell'opponente, ammette il , e Parte_1 per esso, in qualità di mandataria, la al passivo Parte_2 della per la somma di Controparte_2
Euro 205.651,36 al chirografo;
2) rigetta il ricorso per le restanti domande;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Ada Cappello Dott.ssa Elena Giuppi
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