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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/07/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 994/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 994/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
Controparte_4 INTERVENUTO
Oggi 30 giugno 2025 ill dott. Pietro Merletti, constata che :
Per l'avv. LUPI EDOARDO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. SCARPANTONI CARLO e l'avv. , oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Per contumace Controparte_5
Per l'avv. e l' avv. oggi sostituito dall'avv. Per 'avv. LUPI EDOARDO. Controparte_4 Hanno partecipato con memorie conclusionali e memorie di partecipazione all'udienza
. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 994/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPI EDOARDO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE G.MAZZINI N. 2 64100 TERAMOpresso il difensore avv. LUPI EDOARDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPANTONI Controparte_1 CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Torre Bruciata,17 64100 TERAMOpresso il difensore avv. SCARPANTONI CARLO
(C.F. ), contumace Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTO/I
C.F. ) rappresentato Controparte_4 P.IVA_2 e difeso dall'avv. LUPI EDOARDO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI 2 64100 TERAMOpresso il difensore avv. LUPI EDOARDO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da rispettivi atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di accertare e Parte_1 dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di mutuo ipotecario per notar Persona_1 del 21 febbraio 1990 repertorio 3371 e raccolta 369 ripassato tra il mediocredito abruzzese e l'oleificio ed il contratto di compravendita per notar del 7 CP_5 Persona_2 settembre 1989 numero di repertorio 40411e di raccolta 4550 registrato in Teramo il 3 ottobre 1989 al numero 2252 e del successivo atto di modifica e rettifica per notar del 4 maggio Persona_1
1990 numero repertorio 3616e di raccolta 415 intercorsi tra l' ed il comune Controparte_5 di;
preso atto della nullità dei contratti di compravendita per notar Controparte_1 [...] del 7 settembre 1989 numero di repertorio 40411e di raccolta 4550 registrato in Teramo il Per_2 pagina 2 di 5 3 ottobre 1989 al numero 2252 e del successivo atto di modifica e rettifica per notar Per_1 del 4 maggio 1990 numero repertorio 3616e di raccolta 415 intercorsi tra l'
[...] CP_5 ed il comune di accertare e dichiarare la nullità o la risoluzione del
[...] Controparte_1 contratto di mutuo e della relativa iscrizione ipotecaria per notar del 21 febbraio Persona_1
1990 repertorio 3371 e raccolta 369 ripassato tra il mediocredito abruzzese e l' Controparte_5
condannare il alla restituzione in favore della mandante
[...] Controparte_1 [...]
del prezzo del bene compravenduto pari ad euro 25. 936,47oltre interessi legali Parte_2 nonché al risarcimento del danno subito ai sensi dell'articolo 1337 e 1338 codice civile pari ad euro 5655089,41oltre interessi legali;
in subordine pagamento di indennizzo pari al valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera sostenuti per la realizzazione dell'opificio, o i materiali, prezzo pieno o indennitario. La vicenda risale all'acquisto del terreno da parte dell'oleificio dal comune;
al prezzo di 50 mila euro;
e del mutuo ottenuto dall'oleificio per acquistare il terreno e costruirvi un opificio per lavorare gli oli vegetali. Con privilegio speciale industriale su tutti gli impianti e macchinari facenti parte del complesso industriale. Accadde che il sindaco ed i consiglieri che avevano votato favorevolmente alla delibera di vendita del terreno vennero condannati per abuso d'ufficio.
Successivamente il contratto di compravendita venne dichiarato nullo, il terreno tornò al comune e l'oleificio fallì. La pronuncia di nullità è passata in giudicato dal 2008. Individuata la natura di scopo del contratto di mutuo, il finanziatore è legittimato a richiedere la somma mutuata al venditore tornato in possesso del terreno. Il deve rispondere del proprio comportamento in fase di CP_1 trattative contrattuali contrario a buona fede, individuato nelle sentenze penali di condanna di sindaco e consiglieri comunali.oppure la banca va indennizzata per l'opificio realizzato sul terreno ora del comune. Il Comune chiede che le domande siano dichiarate inammissibili,infondate o prescritte;
l'area è ancora nel possesso della Curatela fallimentare dell'oleificio e pende domanda di rivendica;
nega l'esistenza di collegamento negoziale tra mutuo e compravendita del terreno;
il comune ignorava la necessità dell'oleificio di costruirsi un opificio;
il debito è a carico del solo fallimento, la banca doveva sapere che la vendita del terreno era contraria a norme imperative ed invoca la prescrizione quinquennale dalla pronuncia di nullità. Nessuna responsabilità precontrattuale si riconosce il Per il comune l'opificio è del tutto privo di valore CP_1 economico. La banca non è né autore dell'opera né proprietaria dei materiali.
Ritenuto che
la causa può essere decisa allo stato degli atti e delle produzioni, sono state fatte precisare le conclusioni, e la causa è stata discussa e decisa come da sentenza di cui è stata data lettura. Nel frattempo la Corte
d'Appello dell'Aquila ha riconosciuto indennizzo a favore della del , e contro il CP_3 CP_3
per l'opificio per cui è causa, pari ad euro 1.005.365,99 dalla domanda al soddisfo. Il CP_1 contratto di finanziamento per cui ritiene di avere diritti per contratto di vendita e per Parte_1 indennizzo, è del 21 febbraio 1990, finanziamento per 11 miliardi di lire, da utilizzare per la ditta oleificio per sopperire al proprio fabbisogno finanziario destinato ad un programma di investimenti per la realizzazione dell'impianto industriale, per cui infine è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi dell'art. 936 Codice Civile. Garantito da ipoteca. Subordinato alla conformità del progetto dell'immobile oggetto di garanzia e di finanziamento. È principio di diritto affermato che "Il leasing finanziario non dà luogo ad un unico contratto trilaterale o plurilaterale ma realizza un'ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura, dalla società di leasing concluso allo scopo -noto al fornitore- di soddisfare l'interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, il cui godimento rappresenta l'interesse che pagina 3 di 5 l'operazione negoziale è volta a realizzare, costituendone la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella -parziale- dei singoli contratti, dei quali connota la reciproca interdipendenza, sicché le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso e con il negozio misto" (Cass. 17145/2006). Nel caso di specie, eventualmente le ragioni del , ora possono essere fatte valere Parte_1 CP_4 CP_1 nei confronti di , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e che hanno approvato a suo tempo la
[...] CP_11 Controparte_12 Persona_3 cessione del terreno, come si evince dalla sentenza della Corte d'Appello de l'Aquila 250/07 in atti;
non si vede quindi come possa essere posto a carico del vittima dell'azione dolosa dei CP_1 propri rappresentanti, le conseguenze relative della nullità del contratto, dovuto a fatto e colpa degli amministratori. Per quanto riguarda eventuali responsabilità della Curatela, queste non possono essere qui prounciate, ma deve insinuarsi al passivo;
e quindi per questa parte Parte_1 deve considerarsi improcedibile l'azione. Ne consegue pertanto che , come affermato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, con decisione 979/19, che fa riferimento a normativa i cui principi sono stati trasfusi successivamente nella normativa in vigore, L'ex art. 23, commi 3 e 4, D.L. 66 del 89, rende estraneo l'Ente pubblico all'attività posta in essere dal suo funzionario o amministratore senza le modalità procedimentali previste. In base a tale norma, il divieto per gli Enti di effettuare spese in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione trova applicazione anche qualora la spesa dell'ente territoriale sia interamente finanziata da altro ente, dovendo anche in tal caso avere luogo la verifica della copertura della spesa nel bilancio dell'Ente che assume l'impegno di spesa. La previsione della clausola c.d. di copertura finanziaria non consente di rinviare all'ottenimento del finanziamento l'osservanza delle modalità procedimentali, inderogabilmente dettate dalla norma citata, con la conseguenza che, in difetto, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'Ente locale, intercorrendo, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno. Se ne ricava che il funzionario pubblico non può attivare un impegno di spesa per l'Ente locale senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, ossia al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme cosiddette di evidenza pubblica. Tanto è vero che uno dei motivi di appello è proprio consistito nella possibilità di rifarsi, per il , CP_1 delle perdite nei confronti degli amministratori infedeli;
giustamente respinta dalla Corte di
Appello de l' che ben ha posto in essere la aleatorietà dei recuperi nei confronti dei Pt_3 funzionari infedeli che medio tempore avrebbero potuto essersi resi insolventi. Invoca parte attrice la teoria degli obblighi di protezione - la cui violazione dà luogo ad une responsabilità di tipo contrattuale ha un preciso fondamento dogmatico nelle norme che costruiscono il rapporto obbligatorio come un "rapporto complesso", le cui finalità di tutela non si riducono al solo interesse alla prestazione, definito dall'art. 1174 c.c., ma che ricomprendono anche l'interesse di protezione, preso in considerazione dalla norma successiva di cui all'art. 1175 c.c.. Nella teoria del rapporto obbligatorio - come rielaborata dalla dottrina italiana prevalente -
viene messo in luce, dunque, come il proprium della responsabilità contrattuale non sia più costituito dalla violazione di una pretesa di adempimento, bensì dalla lesione arrecata ad una pagina 4 di 5 relazione qualificata tra soggetti, in quanto tale sottoposta dall'ordinamento alla più pregnante ed efficace forma di responsabilità, rispetto a quella aquiliana, rappresentata dalla responsabilità di tipo contrattuale (prescrizione decennale, inversione dell'onere della prova a favore del danneggiato, maggiore estensione del danno risarcibile, stante l'applicabilità solo a quest'ultima del disposto di cui all'art. 1225 c.c.).
9. Ebbene, deve ritenersi che l'impostazione dogmatica suesposta abbia costituito una sorta di vero e proprio percorso euristico che la giurisprudenza di legittimità ha seguito, nella quasi totalità delle decisioni in materia, dandosi in tal modo luogo - come dianzi detto - ad una vera e propria evoluzione giurisprudenziale, connotata dalla piena condivisione delle elaborazioni dottrinali in tema di responsabilità contrattuale da "contatto sociale qualificato", ormai pressochè assestata e stabile nella giurisprudenza di questa Corte… ed anche la sentenza 14539/2004, invoca la responsabilità dell'errore in cui il avrebbe indotto l'istituto di credito, acquisendo un CP_1 immobile per rivenderlo, contrariamente a norme imperative, ad un prezzo di un terzo inferiore a quello di acquisizione. Ciò è vero, ma va fatto ricondurre all'operato degli amministratori infedeli;
non dell'ente rappresentato, vittima della macchinazione, che infatti giustamente ha ottenuto la nullità del contratto per violazione di norme imperative, senza che il fosse nelle sentenze CP_1 mai dichiarato responsabile per l'operato infedele dei propri amministratori.
Pertanto non esiste alcun rapporto diretto che il concedente possa far valere nei confronti del la cui immedesimazione organica dei funzionari che hanno agito a suo nome è CP_1 evidentemente interrotta dai reati di cui i predetti funzionari si sono resi responsabili. Ne deriva quindi che la domanda contro il va respinta, contro la Curatela dichiarata improcedibile;
CP_1 con spese nei confronti della parte costituita.
P.Q.M.
Dichiara improcedibili le domande proposte contro la Controparte_5 respinge tutte le domande nei confronti del;
condanna l'attore, e per Controparte_1 esso l'intervenuto alle spese in favore del , che Controparte_4 Controparte_1 liquida in euro 64.138 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%.
Teramo, 30 Giugno 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 994/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
Controparte_4 INTERVENUTO
Oggi 30 giugno 2025 ill dott. Pietro Merletti, constata che :
Per l'avv. LUPI EDOARDO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. SCARPANTONI CARLO e l'avv. , oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Per contumace Controparte_5
Per l'avv. e l' avv. oggi sostituito dall'avv. Per 'avv. LUPI EDOARDO. Controparte_4 Hanno partecipato con memorie conclusionali e memorie di partecipazione all'udienza
. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 994/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPI EDOARDO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE G.MAZZINI N. 2 64100 TERAMOpresso il difensore avv. LUPI EDOARDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPANTONI Controparte_1 CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Torre Bruciata,17 64100 TERAMOpresso il difensore avv. SCARPANTONI CARLO
(C.F. ), contumace Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTO/I
C.F. ) rappresentato Controparte_4 P.IVA_2 e difeso dall'avv. LUPI EDOARDO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI 2 64100 TERAMOpresso il difensore avv. LUPI EDOARDO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da rispettivi atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di accertare e Parte_1 dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di mutuo ipotecario per notar Persona_1 del 21 febbraio 1990 repertorio 3371 e raccolta 369 ripassato tra il mediocredito abruzzese e l'oleificio ed il contratto di compravendita per notar del 7 CP_5 Persona_2 settembre 1989 numero di repertorio 40411e di raccolta 4550 registrato in Teramo il 3 ottobre 1989 al numero 2252 e del successivo atto di modifica e rettifica per notar del 4 maggio Persona_1
1990 numero repertorio 3616e di raccolta 415 intercorsi tra l' ed il comune Controparte_5 di;
preso atto della nullità dei contratti di compravendita per notar Controparte_1 [...] del 7 settembre 1989 numero di repertorio 40411e di raccolta 4550 registrato in Teramo il Per_2 pagina 2 di 5 3 ottobre 1989 al numero 2252 e del successivo atto di modifica e rettifica per notar Per_1 del 4 maggio 1990 numero repertorio 3616e di raccolta 415 intercorsi tra l'
[...] CP_5 ed il comune di accertare e dichiarare la nullità o la risoluzione del
[...] Controparte_1 contratto di mutuo e della relativa iscrizione ipotecaria per notar del 21 febbraio Persona_1
1990 repertorio 3371 e raccolta 369 ripassato tra il mediocredito abruzzese e l' Controparte_5
condannare il alla restituzione in favore della mandante
[...] Controparte_1 [...]
del prezzo del bene compravenduto pari ad euro 25. 936,47oltre interessi legali Parte_2 nonché al risarcimento del danno subito ai sensi dell'articolo 1337 e 1338 codice civile pari ad euro 5655089,41oltre interessi legali;
in subordine pagamento di indennizzo pari al valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera sostenuti per la realizzazione dell'opificio, o i materiali, prezzo pieno o indennitario. La vicenda risale all'acquisto del terreno da parte dell'oleificio dal comune;
al prezzo di 50 mila euro;
e del mutuo ottenuto dall'oleificio per acquistare il terreno e costruirvi un opificio per lavorare gli oli vegetali. Con privilegio speciale industriale su tutti gli impianti e macchinari facenti parte del complesso industriale. Accadde che il sindaco ed i consiglieri che avevano votato favorevolmente alla delibera di vendita del terreno vennero condannati per abuso d'ufficio.
Successivamente il contratto di compravendita venne dichiarato nullo, il terreno tornò al comune e l'oleificio fallì. La pronuncia di nullità è passata in giudicato dal 2008. Individuata la natura di scopo del contratto di mutuo, il finanziatore è legittimato a richiedere la somma mutuata al venditore tornato in possesso del terreno. Il deve rispondere del proprio comportamento in fase di CP_1 trattative contrattuali contrario a buona fede, individuato nelle sentenze penali di condanna di sindaco e consiglieri comunali.oppure la banca va indennizzata per l'opificio realizzato sul terreno ora del comune. Il Comune chiede che le domande siano dichiarate inammissibili,infondate o prescritte;
l'area è ancora nel possesso della Curatela fallimentare dell'oleificio e pende domanda di rivendica;
nega l'esistenza di collegamento negoziale tra mutuo e compravendita del terreno;
il comune ignorava la necessità dell'oleificio di costruirsi un opificio;
il debito è a carico del solo fallimento, la banca doveva sapere che la vendita del terreno era contraria a norme imperative ed invoca la prescrizione quinquennale dalla pronuncia di nullità. Nessuna responsabilità precontrattuale si riconosce il Per il comune l'opificio è del tutto privo di valore CP_1 economico. La banca non è né autore dell'opera né proprietaria dei materiali.
Ritenuto che
la causa può essere decisa allo stato degli atti e delle produzioni, sono state fatte precisare le conclusioni, e la causa è stata discussa e decisa come da sentenza di cui è stata data lettura. Nel frattempo la Corte
d'Appello dell'Aquila ha riconosciuto indennizzo a favore della del , e contro il CP_3 CP_3
per l'opificio per cui è causa, pari ad euro 1.005.365,99 dalla domanda al soddisfo. Il CP_1 contratto di finanziamento per cui ritiene di avere diritti per contratto di vendita e per Parte_1 indennizzo, è del 21 febbraio 1990, finanziamento per 11 miliardi di lire, da utilizzare per la ditta oleificio per sopperire al proprio fabbisogno finanziario destinato ad un programma di investimenti per la realizzazione dell'impianto industriale, per cui infine è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi dell'art. 936 Codice Civile. Garantito da ipoteca. Subordinato alla conformità del progetto dell'immobile oggetto di garanzia e di finanziamento. È principio di diritto affermato che "Il leasing finanziario non dà luogo ad un unico contratto trilaterale o plurilaterale ma realizza un'ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura, dalla società di leasing concluso allo scopo -noto al fornitore- di soddisfare l'interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, il cui godimento rappresenta l'interesse che pagina 3 di 5 l'operazione negoziale è volta a realizzare, costituendone la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella -parziale- dei singoli contratti, dei quali connota la reciproca interdipendenza, sicché le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso e con il negozio misto" (Cass. 17145/2006). Nel caso di specie, eventualmente le ragioni del , ora possono essere fatte valere Parte_1 CP_4 CP_1 nei confronti di , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e che hanno approvato a suo tempo la
[...] CP_11 Controparte_12 Persona_3 cessione del terreno, come si evince dalla sentenza della Corte d'Appello de l'Aquila 250/07 in atti;
non si vede quindi come possa essere posto a carico del vittima dell'azione dolosa dei CP_1 propri rappresentanti, le conseguenze relative della nullità del contratto, dovuto a fatto e colpa degli amministratori. Per quanto riguarda eventuali responsabilità della Curatela, queste non possono essere qui prounciate, ma deve insinuarsi al passivo;
e quindi per questa parte Parte_1 deve considerarsi improcedibile l'azione. Ne consegue pertanto che , come affermato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, con decisione 979/19, che fa riferimento a normativa i cui principi sono stati trasfusi successivamente nella normativa in vigore, L'ex art. 23, commi 3 e 4, D.L. 66 del 89, rende estraneo l'Ente pubblico all'attività posta in essere dal suo funzionario o amministratore senza le modalità procedimentali previste. In base a tale norma, il divieto per gli Enti di effettuare spese in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione trova applicazione anche qualora la spesa dell'ente territoriale sia interamente finanziata da altro ente, dovendo anche in tal caso avere luogo la verifica della copertura della spesa nel bilancio dell'Ente che assume l'impegno di spesa. La previsione della clausola c.d. di copertura finanziaria non consente di rinviare all'ottenimento del finanziamento l'osservanza delle modalità procedimentali, inderogabilmente dettate dalla norma citata, con la conseguenza che, in difetto, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'Ente locale, intercorrendo, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno. Se ne ricava che il funzionario pubblico non può attivare un impegno di spesa per l'Ente locale senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, ossia al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme cosiddette di evidenza pubblica. Tanto è vero che uno dei motivi di appello è proprio consistito nella possibilità di rifarsi, per il , CP_1 delle perdite nei confronti degli amministratori infedeli;
giustamente respinta dalla Corte di
Appello de l' che ben ha posto in essere la aleatorietà dei recuperi nei confronti dei Pt_3 funzionari infedeli che medio tempore avrebbero potuto essersi resi insolventi. Invoca parte attrice la teoria degli obblighi di protezione - la cui violazione dà luogo ad une responsabilità di tipo contrattuale ha un preciso fondamento dogmatico nelle norme che costruiscono il rapporto obbligatorio come un "rapporto complesso", le cui finalità di tutela non si riducono al solo interesse alla prestazione, definito dall'art. 1174 c.c., ma che ricomprendono anche l'interesse di protezione, preso in considerazione dalla norma successiva di cui all'art. 1175 c.c.. Nella teoria del rapporto obbligatorio - come rielaborata dalla dottrina italiana prevalente -
viene messo in luce, dunque, come il proprium della responsabilità contrattuale non sia più costituito dalla violazione di una pretesa di adempimento, bensì dalla lesione arrecata ad una pagina 4 di 5 relazione qualificata tra soggetti, in quanto tale sottoposta dall'ordinamento alla più pregnante ed efficace forma di responsabilità, rispetto a quella aquiliana, rappresentata dalla responsabilità di tipo contrattuale (prescrizione decennale, inversione dell'onere della prova a favore del danneggiato, maggiore estensione del danno risarcibile, stante l'applicabilità solo a quest'ultima del disposto di cui all'art. 1225 c.c.).
9. Ebbene, deve ritenersi che l'impostazione dogmatica suesposta abbia costituito una sorta di vero e proprio percorso euristico che la giurisprudenza di legittimità ha seguito, nella quasi totalità delle decisioni in materia, dandosi in tal modo luogo - come dianzi detto - ad una vera e propria evoluzione giurisprudenziale, connotata dalla piena condivisione delle elaborazioni dottrinali in tema di responsabilità contrattuale da "contatto sociale qualificato", ormai pressochè assestata e stabile nella giurisprudenza di questa Corte… ed anche la sentenza 14539/2004, invoca la responsabilità dell'errore in cui il avrebbe indotto l'istituto di credito, acquisendo un CP_1 immobile per rivenderlo, contrariamente a norme imperative, ad un prezzo di un terzo inferiore a quello di acquisizione. Ciò è vero, ma va fatto ricondurre all'operato degli amministratori infedeli;
non dell'ente rappresentato, vittima della macchinazione, che infatti giustamente ha ottenuto la nullità del contratto per violazione di norme imperative, senza che il fosse nelle sentenze CP_1 mai dichiarato responsabile per l'operato infedele dei propri amministratori.
Pertanto non esiste alcun rapporto diretto che il concedente possa far valere nei confronti del la cui immedesimazione organica dei funzionari che hanno agito a suo nome è CP_1 evidentemente interrotta dai reati di cui i predetti funzionari si sono resi responsabili. Ne deriva quindi che la domanda contro il va respinta, contro la Curatela dichiarata improcedibile;
CP_1 con spese nei confronti della parte costituita.
P.Q.M.
Dichiara improcedibili le domande proposte contro la Controparte_5 respinge tutte le domande nei confronti del;
condanna l'attore, e per Controparte_1 esso l'intervenuto alle spese in favore del , che Controparte_4 Controparte_1 liquida in euro 64.138 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%.
Teramo, 30 Giugno 2025. Il giudice Pietro Merletti
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