Art. 3.
Agli oneri di lire 50 milioni e 25 milioni per l'esercizio finanziario 1965 si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190 , concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.
Agli oneri di lire 50 milioni e 25 milioni per l'esercizio finanziario 1965 si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190 , concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.