TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 17/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1599/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica,
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Mistretta Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Marisa Ruvolo
E
Controparte_2
rappresentato dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
[...]
- resistenti -
OGGETTO: prestazioni assistenziali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e nei rispettivi atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 16.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., esaminate le note depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA Con ricorso depositato il 22.11.2022, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
Cont (d'ora in avanti, per brevità, anche solo ) e Controparte_1
l' , deducendo di Controparte_4
aver presentato in data 16.11.2021 istanza per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3 D.M. 26.9.2016, della L.R. n.8 del 9.5.2017 e del
D.P.R.S. n. 589 del 31.8.2018 e che la domanda veniva respinta con provvedimento del 26 maggio 2022 sul presupposto della non sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del suddetto grado di disabilità.
Parte ricorrente, in particolare, deduceva che la patologia dalla quale è affetta (“Paraplegia spastica, Piedi cadenti bilateralmente, Ipertono di grado 2 Pronazione Bilaterale agli arti superiori, Ipoestesia tattile e dolorifica sinistra, Incontinenza urinaria, costretta in sedia a rotelle NNCC: nistagmo verticale e orizzontale verso sinistra”) fosse riconducibile all'art. 3 comma 2 del D.M. del 26.09.2016, e determina la necessità di assistenza continuativa nelle
24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni fisiche.
Tanto premesso in fatto, chiedeva: “accertare e riconoscere in capo alla sig.ra Parte_1
la condizione di disabilità gravissima, al fine della concessione del correlato
[...]
beneficio economico (assegno di cura) di cui alla l.r. n. 4 del 1 marzo 2017 e al D.P. 532 del 31 marzo 2017 modificato con D.P. 545 del 10 maggio 2017; - ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire il beneficio economico dell'assegno di Parte_1
cura di cui alla l.r. n. 4 del 1 marzo 2017 e al D.P. 532 del 31 marzo 2017 modificato con
D.P. 545 del 10 maggio 2017 dal giorno della presentazione della domanda amministrativo
o da momento successivo;
- condannare per l'effetto le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ed ognuna per quanto di propria competenza, a pagare alla sig.ra i ratei già maturati del beneficio Parte_1 economico dell'assegno di cura a far data dal domanda amministrativa ovvero della visita;
- condannare le Amministrazioni resistenti, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio – oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge da distrarre a favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
, eccependo in via preliminare il proprio Controparte_4
difetto di legittimazione passiva e, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Pag. 2 di 8 Con ordinanza del 20.7.2023, rilevata la invalidità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza del 19.12.2021, in quanto il ricorso risultava notificato presso l' di Sciacca, il Controparte_5
quale costituisce mera articolazione territoriale della veniva disposta la CP_1 rinnovazione della notifica con assegnazione di un termine di dieci giorni, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Parte ricorrente provvedeva alla rinnovazione della notifica oltre il termine di 10 giorni e segnatamente il 3 agosto 2023.
Con memoria depositata il 29.9.2023 si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_6
preliminarmente la improcedibilità/inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza in ragione della omessa e/o inesistente notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza del 19.12.2022; la improcedibilità/inammissibilità per non avere il ricorrente eseguito la notifica del ricorso introduttivo del decreto di fissazione della nuova udienza del 20.7.2023 e dell'ordinanza di revoca del CTU entro il termine perentorio assegnato dal Giudice e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.; nel merito, chiedeva rigettarsi il ricorso per insussistenza del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dello status di disabile gravissimo.
La causa, istruita con documenti e a mezzo di CTU medico-legale, è stata decisa in seguito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso non può essere accolto.
*****
Preliminarmente va rigettata la eccezione di estinzione di giudizio ex art. 307 c.p.c., per non avere la ricorrente provveduto alla rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo entro il termine di 10 giorni stabilito dal giudicante ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (cfr. ordinanza del
20.7.2023)
L'art. 307 comma 3 c.p.c stabilisce infatti che […] il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione […] non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre. Ne deriva che al mancato rispetto del termine di 10
Pag. 3 di 8 giorni, siccome inferiore al mese previsto dall'art. 307 comma 3 c.p.c., non può conseguire l'effetto tipico della estinzione. Secondo orientamento della Suprema Corte “Qualora, per
l'espletamento di uno degli atti previsti dal terzo comma dell'art 307 cod proc civ (nella specie, la rinnovazione di un atto di riassunzione del giudizio, nella cui precedente notificazione era stata rilevata un' irregolarita formale) il giudice abbia assegnato un termine inferiore a quello minimo di un mese, previsto dalla norma stessa, il provvedimento cosi emesso non vincola la parte e non puo produrre effetti pregiudizievoli nei suoi confronti, mentre il giudice ben puo annullare o revocare il provvedimento illegittimo e fissare un nuovo termine.9 (Corte di cass. Sent. Sentenza n. 266 del 04/02/1972); ancora di recente in parte motiva Cass. 10806/2020, secondo cui non incorre in decadenza la parte che abbia compiuto l'attività dovuta entro il termine minimo stabilito dalla legge, a prescindere dal fatto che il giudice abbia fissato un minor termine.
Per le suesposte ragioni, la notifica del ricorso introduttivo, avvenuta il 3 agosto 2023, dunque oltre il termine di 10 giorni fissato con ordinanza del 20.7.2023, ma entro il termine minimo di un mese stabilito dall'art. 307 comma 3 c.p.c., non integra un fatto estintivo rilevante ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
Venendo al merito, va anzitutto affermata la fondatezza dell'eccezione sollevata dall'Assessorato resistente, avente ad oggetto il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il D.P.R n. 532 del 31 marzo 2017 modificato con D.P. n. 545 del 10 maggio 2017, così regolamenta la fase di prima attuazione della disciplina. "Ritenuto che nelle more della definizione dei piani personalizzati, elaborati dalle Unità di valutazione multidimensionale
(U V. M.) delle Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), congiuntamente con i comuni territorialmente competenti, si provveda con tempestività ad erogare un assegno di cura alle persone con disabilità gravissima aventi diritto all'assistenza socio-sanitaria, al fine di consentire la libera scelta della forma di assistenza e garantire agli stessi la permanenza nella Propria abitazione e un intervento a supporto di una vita indipendente;
Ritenuto che per ragione di urgenza il suddetto assegno di cura sarà erogato ai destinatari finali per il tramite delle Aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, ferme restando le competenze istituzionali assegnate dalle norme vigenti alle e ai comuni, CP_3
singoli o associati in distretti socio-sanitari.
Ritenuto che l'erogazione del trasferimento monetario diretto, quale assegno di cura per le prestazioni sociosanitarie, di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale I marzo 2017, n.
Pag. 4 di 8 4, sarà effettuato dalle Aziende sanitarie provinciali (A. S. P.) previo trasferimento da parte dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro delle risorse rinvenibili sul Fondo regionale per la disabilità”.
Come si ricava dalla disciplina soprariportata, il soggetto tenuto all'erogazione della Cont provvidenza è mentre su grava l'onere del trasferimento delle risorse CP_4
finanziarie attinte dal Fondo regionale per la disabilità.
Sulla base di tali premesse deve “escludersi che l'aspirante all'assegno sia titolare di un potere di azione diretta nei confronti dell'Assessorato, la cui posizione ordinamentale è quella di obbligato di secondo livello nell'ambito di un rapporto di provvista che lo lega alle aziende sanitarie a loro volta direttamente tenute nei confronti degli utenti alla erogazione della provvidenza economica” (in termini Corte di Appello Palermo sent.
262/2023).
Ciò premesso, appare anzitutto opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 1, comma 1, della L. R. Sicilia n. 4/2017 ha previsto che, “Al fine di garantire
l'attuazione dei livelli di assistenza domiciliare, con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016 di riparto del
Fondo nazionale per la non autosufficienza, è istituito il 'Fondo regionale per la disabilità', da destinare agli aventi diritto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, mediante trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e da erogarsi mensilmente”.
Il comma 4 della medesima legge stabilisce, inoltre, che “Con successivo decreto del
Presidente della Regione… sono definiti i criteri e le modalità di erogazione agli aventi diritto dei trasferimenti monetari diretti a carico del Fondo di cui al comma 1”.
Al fine, dunque, di individuare presupposti, criteri e modalità di erogazione del beneficio economico in questione, è stato in primo luogo adottato il D.P. Regione Sicilia n. 532/GAB del 31.3.2017, che ha introdotto una prima disciplina sperimentale in forza della quale le
Aziende sanitarie erogano l'assegno in questione al beneficiario, individuandolo in base ai parametri sanitari indicati nelle tabelle I e II allegate al decreto.
Pag. 5 di 8 A modifica del predetto testo è poi intervenuto il D.P. Regione Sicilia n. 545/GAB del
10.5.2017, il quale, all'art. 1, ha anzitutto ribadito che “Il trasferimento monetario diretto di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 è destinato ai soggetti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della Salute, il
Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia del 26 settembre 2016, pubblicato nella
G.U.R.I., Serie Generale, n. 280 del 30/11/2016” (comma 1).
Il medesimo decreto ha poi anche proceduto alla diretta individuazione degli aventi diritto, distinguendo tra “soggetti già positivamente valutati e comunicati dalle Aziende Sanitarie
Provinciali e bisognosi di assistenza h24” e “soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.
3 del DM 26.09.2016, che inoltrano istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto”
(comma 2), riconoscendo in entrambi i casi la corresponsione in favore dei beneficiari di un contributo economico mensile.
Va ancora evidenziato che, con l'art. 9 della successiva L. R. Sicilia n. 8/2017, è stato istituito il Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza, ampliando ulteriormente la platea dei beneficiari delle risorse del medesimo Fondo anche nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della L n. 104/1992, nonché dei disabili psichici ricoverati nelle comunità alloggio.
La legge ha trovato attuazione con il Decreto del Presidente della Regione n 589/2018 il quale ha, tra l'altro, precisato (art. 2) che il “Fondo” ha dotazione annua in ragione degli stanziamenti deliberati dall'Assemblea Regionale Siciliana in sede di adozione della Legge di stabilità regionale, adeguati al fabbisogno annuale accertato e che (art. 3) “con cadenza annuale, con Decreto interassessoriale - della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
e della Salute – viene quantificato l'ammontare pro capite mensile dei trasferimenti monetari…” che vengono effettuati, quanto agli interventi in favore dei disabili gravissimi, per il tramite delle Aziende Sanitarie Provinciali, “sulla base di censimento numerico dei disabili gravissimi (previa, esclusivamente in prima applicazione, la sottoscrizione di Patto di Cura ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della Legge regionale 9 maggio 2017 n.8, attualizzandolo per i soggetti già censiti senza ulteriori valutazioni di ordine medico da parte delle UVM”) (art. 3 citato D.P.R.S.).
Pag. 6 di 8 Ciò chiarito, nel caso di specie, al fine di stabilire la sussistenza del necessario requisito sanitario, secondo le previsioni di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, è stata disposta
CTU medico legale, alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire condividendone, tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.
Il Perito ha evidenziato che: “Nel caso in oggetto la ricorrente non soffre di patologia cognitiva, psichica, non è in coma, non dipende da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24h/7gg.), non presenta lesioni spinali fra C0/C5, non è affetta da deprivazione sensoriale complessa e, infine, non è in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche. Per tale ragione la voce che potrebbe dare diritto al beneficio concesso ai disabili gravissimi è esclusivamente la seguente: e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research
Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod. Nel caso della ricorrente l'attività volontaria dei muscoli è assente agli arti inferiori. Agli arti superiori il destro presenta una seppur modestissima funzionalità grazie alla quale la paziente riesce a bere da una speciale borraccia.
In riferimento alla scala MRC, il cui bilancio complessivo deve essere inferiore o uguale ad
1 per soddisfare i requisiti sanitari utili ad ottenere il beneficio richiesto, si evidenzia che
l'attività motoria dell'attrice presenta un bilancio superiore ad 1, e quindi il requisito non è soddisfatto. Per quanto concerne la scala EDSS, si ricorda a chi scrive che l'assegnazione alla classe 8,5 di tale scala è possibile quando il paziente è essenzialmente obbligato a letto ma mantiene alcune funzioni di autoassistenza, con l'uso abbastanza buono di una o entrambe le braccia. L'assegnazione alla classe 9 si ha quando il paziente è obbligato a letto e dipendente e può solo comunicare le proprie esigenze. [...] Le condizioni cliniche odierne della signora sono inquadrabili in una ipotetica classe 8,75 Parte_1
poiché sono più gravi rispetto a quelle relative alla classe 8,5 ma meno gravi rispetto alla classe 9 (la paziente non è obbligata a letto). Fatte queste doverose premesse ciò che rileva nel caso in oggetto è che le condizioni della ricorrente, affetta certamente da una patologia estremamente grave, NON sono al momento inquadrabili nella classe 9, condizione necessaria per il riconoscimento dello stato di disabile gravissimo.
Pag. 7 di 8 Il CTU ha, dunque, concluso che “la signora non sia in possesso dei Parte_1 requisiti perché le venga riconosciuto il beneficio richiesto”.
Le conclusioni cui il CTU è pervenuto non sono state peraltro specificatamente censurate dalla ricorrente, essendosi questa limitata, nelle note conclusive, ad una contestazione di stile non accompagnata da alcuna critica all'elaborato peritale.
Per questi motivi
il ricorso deve essere rigettato.
Parte ricorrente non può essere condannata al pagamento delle spese di lite giusta dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c (cfr. doc. 2 ricorso). per la medesima ragione, le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in capo all'
[...]
. Controparte_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione,
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto, in capo all'
[...]
. Controparte_1
Così deciso in Sciacca, 17.1.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica,
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Mistretta Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Marisa Ruvolo
E
Controparte_2
rappresentato dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
[...]
- resistenti -
OGGETTO: prestazioni assistenziali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e nei rispettivi atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 16.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., esaminate le note depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA Con ricorso depositato il 22.11.2022, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
Cont (d'ora in avanti, per brevità, anche solo ) e Controparte_1
l' , deducendo di Controparte_4
aver presentato in data 16.11.2021 istanza per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3 D.M. 26.9.2016, della L.R. n.8 del 9.5.2017 e del
D.P.R.S. n. 589 del 31.8.2018 e che la domanda veniva respinta con provvedimento del 26 maggio 2022 sul presupposto della non sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del suddetto grado di disabilità.
Parte ricorrente, in particolare, deduceva che la patologia dalla quale è affetta (“Paraplegia spastica, Piedi cadenti bilateralmente, Ipertono di grado 2 Pronazione Bilaterale agli arti superiori, Ipoestesia tattile e dolorifica sinistra, Incontinenza urinaria, costretta in sedia a rotelle NNCC: nistagmo verticale e orizzontale verso sinistra”) fosse riconducibile all'art. 3 comma 2 del D.M. del 26.09.2016, e determina la necessità di assistenza continuativa nelle
24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni fisiche.
Tanto premesso in fatto, chiedeva: “accertare e riconoscere in capo alla sig.ra Parte_1
la condizione di disabilità gravissima, al fine della concessione del correlato
[...]
beneficio economico (assegno di cura) di cui alla l.r. n. 4 del 1 marzo 2017 e al D.P. 532 del 31 marzo 2017 modificato con D.P. 545 del 10 maggio 2017; - ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire il beneficio economico dell'assegno di Parte_1
cura di cui alla l.r. n. 4 del 1 marzo 2017 e al D.P. 532 del 31 marzo 2017 modificato con
D.P. 545 del 10 maggio 2017 dal giorno della presentazione della domanda amministrativo
o da momento successivo;
- condannare per l'effetto le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ed ognuna per quanto di propria competenza, a pagare alla sig.ra i ratei già maturati del beneficio Parte_1 economico dell'assegno di cura a far data dal domanda amministrativa ovvero della visita;
- condannare le Amministrazioni resistenti, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio – oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge da distrarre a favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
, eccependo in via preliminare il proprio Controparte_4
difetto di legittimazione passiva e, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Pag. 2 di 8 Con ordinanza del 20.7.2023, rilevata la invalidità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza del 19.12.2021, in quanto il ricorso risultava notificato presso l' di Sciacca, il Controparte_5
quale costituisce mera articolazione territoriale della veniva disposta la CP_1 rinnovazione della notifica con assegnazione di un termine di dieci giorni, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Parte ricorrente provvedeva alla rinnovazione della notifica oltre il termine di 10 giorni e segnatamente il 3 agosto 2023.
Con memoria depositata il 29.9.2023 si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_6
preliminarmente la improcedibilità/inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza in ragione della omessa e/o inesistente notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza del 19.12.2022; la improcedibilità/inammissibilità per non avere il ricorrente eseguito la notifica del ricorso introduttivo del decreto di fissazione della nuova udienza del 20.7.2023 e dell'ordinanza di revoca del CTU entro il termine perentorio assegnato dal Giudice e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.; nel merito, chiedeva rigettarsi il ricorso per insussistenza del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dello status di disabile gravissimo.
La causa, istruita con documenti e a mezzo di CTU medico-legale, è stata decisa in seguito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso non può essere accolto.
*****
Preliminarmente va rigettata la eccezione di estinzione di giudizio ex art. 307 c.p.c., per non avere la ricorrente provveduto alla rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo entro il termine di 10 giorni stabilito dal giudicante ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (cfr. ordinanza del
20.7.2023)
L'art. 307 comma 3 c.p.c stabilisce infatti che […] il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione […] non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre. Ne deriva che al mancato rispetto del termine di 10
Pag. 3 di 8 giorni, siccome inferiore al mese previsto dall'art. 307 comma 3 c.p.c., non può conseguire l'effetto tipico della estinzione. Secondo orientamento della Suprema Corte “Qualora, per
l'espletamento di uno degli atti previsti dal terzo comma dell'art 307 cod proc civ (nella specie, la rinnovazione di un atto di riassunzione del giudizio, nella cui precedente notificazione era stata rilevata un' irregolarita formale) il giudice abbia assegnato un termine inferiore a quello minimo di un mese, previsto dalla norma stessa, il provvedimento cosi emesso non vincola la parte e non puo produrre effetti pregiudizievoli nei suoi confronti, mentre il giudice ben puo annullare o revocare il provvedimento illegittimo e fissare un nuovo termine.9 (Corte di cass. Sent. Sentenza n. 266 del 04/02/1972); ancora di recente in parte motiva Cass. 10806/2020, secondo cui non incorre in decadenza la parte che abbia compiuto l'attività dovuta entro il termine minimo stabilito dalla legge, a prescindere dal fatto che il giudice abbia fissato un minor termine.
Per le suesposte ragioni, la notifica del ricorso introduttivo, avvenuta il 3 agosto 2023, dunque oltre il termine di 10 giorni fissato con ordinanza del 20.7.2023, ma entro il termine minimo di un mese stabilito dall'art. 307 comma 3 c.p.c., non integra un fatto estintivo rilevante ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
Venendo al merito, va anzitutto affermata la fondatezza dell'eccezione sollevata dall'Assessorato resistente, avente ad oggetto il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il D.P.R n. 532 del 31 marzo 2017 modificato con D.P. n. 545 del 10 maggio 2017, così regolamenta la fase di prima attuazione della disciplina. "Ritenuto che nelle more della definizione dei piani personalizzati, elaborati dalle Unità di valutazione multidimensionale
(U V. M.) delle Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), congiuntamente con i comuni territorialmente competenti, si provveda con tempestività ad erogare un assegno di cura alle persone con disabilità gravissima aventi diritto all'assistenza socio-sanitaria, al fine di consentire la libera scelta della forma di assistenza e garantire agli stessi la permanenza nella Propria abitazione e un intervento a supporto di una vita indipendente;
Ritenuto che per ragione di urgenza il suddetto assegno di cura sarà erogato ai destinatari finali per il tramite delle Aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, ferme restando le competenze istituzionali assegnate dalle norme vigenti alle e ai comuni, CP_3
singoli o associati in distretti socio-sanitari.
Ritenuto che l'erogazione del trasferimento monetario diretto, quale assegno di cura per le prestazioni sociosanitarie, di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale I marzo 2017, n.
Pag. 4 di 8 4, sarà effettuato dalle Aziende sanitarie provinciali (A. S. P.) previo trasferimento da parte dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro delle risorse rinvenibili sul Fondo regionale per la disabilità”.
Come si ricava dalla disciplina soprariportata, il soggetto tenuto all'erogazione della Cont provvidenza è mentre su grava l'onere del trasferimento delle risorse CP_4
finanziarie attinte dal Fondo regionale per la disabilità.
Sulla base di tali premesse deve “escludersi che l'aspirante all'assegno sia titolare di un potere di azione diretta nei confronti dell'Assessorato, la cui posizione ordinamentale è quella di obbligato di secondo livello nell'ambito di un rapporto di provvista che lo lega alle aziende sanitarie a loro volta direttamente tenute nei confronti degli utenti alla erogazione della provvidenza economica” (in termini Corte di Appello Palermo sent.
262/2023).
Ciò premesso, appare anzitutto opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 1, comma 1, della L. R. Sicilia n. 4/2017 ha previsto che, “Al fine di garantire
l'attuazione dei livelli di assistenza domiciliare, con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016 di riparto del
Fondo nazionale per la non autosufficienza, è istituito il 'Fondo regionale per la disabilità', da destinare agli aventi diritto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, mediante trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e da erogarsi mensilmente”.
Il comma 4 della medesima legge stabilisce, inoltre, che “Con successivo decreto del
Presidente della Regione… sono definiti i criteri e le modalità di erogazione agli aventi diritto dei trasferimenti monetari diretti a carico del Fondo di cui al comma 1”.
Al fine, dunque, di individuare presupposti, criteri e modalità di erogazione del beneficio economico in questione, è stato in primo luogo adottato il D.P. Regione Sicilia n. 532/GAB del 31.3.2017, che ha introdotto una prima disciplina sperimentale in forza della quale le
Aziende sanitarie erogano l'assegno in questione al beneficiario, individuandolo in base ai parametri sanitari indicati nelle tabelle I e II allegate al decreto.
Pag. 5 di 8 A modifica del predetto testo è poi intervenuto il D.P. Regione Sicilia n. 545/GAB del
10.5.2017, il quale, all'art. 1, ha anzitutto ribadito che “Il trasferimento monetario diretto di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 è destinato ai soggetti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della Salute, il
Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia del 26 settembre 2016, pubblicato nella
G.U.R.I., Serie Generale, n. 280 del 30/11/2016” (comma 1).
Il medesimo decreto ha poi anche proceduto alla diretta individuazione degli aventi diritto, distinguendo tra “soggetti già positivamente valutati e comunicati dalle Aziende Sanitarie
Provinciali e bisognosi di assistenza h24” e “soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.
3 del DM 26.09.2016, che inoltrano istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto”
(comma 2), riconoscendo in entrambi i casi la corresponsione in favore dei beneficiari di un contributo economico mensile.
Va ancora evidenziato che, con l'art. 9 della successiva L. R. Sicilia n. 8/2017, è stato istituito il Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza, ampliando ulteriormente la platea dei beneficiari delle risorse del medesimo Fondo anche nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della L n. 104/1992, nonché dei disabili psichici ricoverati nelle comunità alloggio.
La legge ha trovato attuazione con il Decreto del Presidente della Regione n 589/2018 il quale ha, tra l'altro, precisato (art. 2) che il “Fondo” ha dotazione annua in ragione degli stanziamenti deliberati dall'Assemblea Regionale Siciliana in sede di adozione della Legge di stabilità regionale, adeguati al fabbisogno annuale accertato e che (art. 3) “con cadenza annuale, con Decreto interassessoriale - della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
e della Salute – viene quantificato l'ammontare pro capite mensile dei trasferimenti monetari…” che vengono effettuati, quanto agli interventi in favore dei disabili gravissimi, per il tramite delle Aziende Sanitarie Provinciali, “sulla base di censimento numerico dei disabili gravissimi (previa, esclusivamente in prima applicazione, la sottoscrizione di Patto di Cura ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della Legge regionale 9 maggio 2017 n.8, attualizzandolo per i soggetti già censiti senza ulteriori valutazioni di ordine medico da parte delle UVM”) (art. 3 citato D.P.R.S.).
Pag. 6 di 8 Ciò chiarito, nel caso di specie, al fine di stabilire la sussistenza del necessario requisito sanitario, secondo le previsioni di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, è stata disposta
CTU medico legale, alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire condividendone, tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.
Il Perito ha evidenziato che: “Nel caso in oggetto la ricorrente non soffre di patologia cognitiva, psichica, non è in coma, non dipende da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24h/7gg.), non presenta lesioni spinali fra C0/C5, non è affetta da deprivazione sensoriale complessa e, infine, non è in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche. Per tale ragione la voce che potrebbe dare diritto al beneficio concesso ai disabili gravissimi è esclusivamente la seguente: e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research
Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod. Nel caso della ricorrente l'attività volontaria dei muscoli è assente agli arti inferiori. Agli arti superiori il destro presenta una seppur modestissima funzionalità grazie alla quale la paziente riesce a bere da una speciale borraccia.
In riferimento alla scala MRC, il cui bilancio complessivo deve essere inferiore o uguale ad
1 per soddisfare i requisiti sanitari utili ad ottenere il beneficio richiesto, si evidenzia che
l'attività motoria dell'attrice presenta un bilancio superiore ad 1, e quindi il requisito non è soddisfatto. Per quanto concerne la scala EDSS, si ricorda a chi scrive che l'assegnazione alla classe 8,5 di tale scala è possibile quando il paziente è essenzialmente obbligato a letto ma mantiene alcune funzioni di autoassistenza, con l'uso abbastanza buono di una o entrambe le braccia. L'assegnazione alla classe 9 si ha quando il paziente è obbligato a letto e dipendente e può solo comunicare le proprie esigenze. [...] Le condizioni cliniche odierne della signora sono inquadrabili in una ipotetica classe 8,75 Parte_1
poiché sono più gravi rispetto a quelle relative alla classe 8,5 ma meno gravi rispetto alla classe 9 (la paziente non è obbligata a letto). Fatte queste doverose premesse ciò che rileva nel caso in oggetto è che le condizioni della ricorrente, affetta certamente da una patologia estremamente grave, NON sono al momento inquadrabili nella classe 9, condizione necessaria per il riconoscimento dello stato di disabile gravissimo.
Pag. 7 di 8 Il CTU ha, dunque, concluso che “la signora non sia in possesso dei Parte_1 requisiti perché le venga riconosciuto il beneficio richiesto”.
Le conclusioni cui il CTU è pervenuto non sono state peraltro specificatamente censurate dalla ricorrente, essendosi questa limitata, nelle note conclusive, ad una contestazione di stile non accompagnata da alcuna critica all'elaborato peritale.
Per questi motivi
il ricorso deve essere rigettato.
Parte ricorrente non può essere condannata al pagamento delle spese di lite giusta dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c (cfr. doc. 2 ricorso). per la medesima ragione, le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in capo all'
[...]
. Controparte_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione,
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto, in capo all'
[...]
. Controparte_1
Così deciso in Sciacca, 17.1.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 8 di 8